Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 22509 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22509 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per separazione personale TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SESSA NICOLANGELO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BALDISSARA ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/10/2023 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
separazione personale in relazione al matrimonio contratto con in Napoli il CP_1
7.10.2003 (atto dell'anno 2003, Atto n. 92, p.II, s.A sez.Y).
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati a Napoli 30/06/2007 e Persona_1 R_2
in data 21.12.08.
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna in Giugliano
e disciplina dei tempi di permanenza presso la madre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 1400,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie;
- un assegno mensile a titolo di contributo in proprio favore in ragione delle spese locative, di arredi e di manutenzione dell'alloggio reperito in Giugliano da quantificare in € 600,00.
La parte resistente si costituiva in data 10.1.24 chiedendo: CP_1
- la separazione con addebito a carico di controparte;
1
- Disporre in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale, situata in Napoli alla Via Cupa della Vedova, di sua proprietà esclusiva;
- Disporre a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura Pt_1 di € 700,00 (settecento/00) mensili , oltre 50% delle spese straordinarie;
- In subordine,
o disporre la collocazione prevalente del figlio presso il padre nella casa R_1
coniugale a Napoli e del figlio presso la madre nella sua attuale abitazione in R_2
Giugliano dove il ragazzo ha deciso di trasferirsi, prendendo atto di una situazione ormai cristallizzata da oltre sei mesi, disciplinando i rispettivi diritti di visita;
o nel caso di collocazione privilegiata separata dei minori prevedere i rispettivi obblighi contributivi per entrambi in 350,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Le parti comparivano in data 5,3,24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiaravano
Parte_1
Titolo di studio laurea lettere moderne Attività lavorativa attuale e/o pregressa: coordinatore didattico istituto privato paritario
Convivenza in corso : vivo solo con R_2 Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione locata con canone locativo di 730,00 € Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi Redditi/rendite/proprietà: non ho proprietà né rendite, ho una autovettura con pagamento rateale di 280,00
Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. CP
Evidenzio che quando io e mio marito abbiamo deciso di separarci ha mandato un messaggio ai figli dicendo loro che dovevano scegliere con chi stare. CP
davanti ai ragazzi ha avuto una reazione a mio giudizio inadeguata perché ha pianto e con ogni evidenza ciò può averli responsabilizzati. Preciso che io non ho mai forzato i ragazzi tanto che loro inizialmente dichiaravano che volevano rimanere entrambi con il padre.
è stato il primo a chiedermi un aiuto di uno psicologo e mi ha detto che lui in realtà preferiva stare con me. R_2
, forse anche per mostrare coerenza rispetto a quello che era stato il suo iniziale desiderio, ha dichiarato di voler R_1 rimanere con il padre anche perché lui lo accompagna al basket come se l'attività sportiva fosse un elemento determinante nella scelta di rimanere con il padre. Preciso che i nostri figli a mio giudizio hanno un buon rapporto tra loro ed una grande complicità e forse la collocazione separata degli stessi risponde all'esigenza inconscia che loro hanno avvertito di dividere il carico pesante di questo momento.
Preciso infatti che la settimana scorsa anche mi ha manifestato il desiderio di un sostegno psicologico. R_1 Preciso che io ho un orario di lavoro variabile, ho conservato solo sei ore di docenza settimanali, mi reco a scuola la mattina entro le 8:30 e generalmente ritorno a casa con alle 14 circa. Solo in alcuni casi sono impegnata anche R_2 in orario pomeridiano. CP Preciso che il clima era diventato insostenibile in famiglia da dicembre 2022, in occasione di ogni discussione mi diceva “fatti le valige e vattene!”; per la verità quando ho preso la decisione di andare via, perché sono molto conosciuta e stimata a Giugliano in quanto preside di una scuola che ha un'ottima reputazione, io ho reperito l'attuale casa nella quale vivo veramente dalla sera alla mattina.
Preciso che alla fine è stato lo stesso che mi ha chiesto di accelerare questa mia decisione di separarci in quanto, R_2 pur se non abbiamo mai fatto sceneggiate, talvolta il silenzio e l'ignorarsi può essere per i ragazzi ancora più pesante.
Preciso inoltre che mio marito ha avuto talvolta delle condotte inadeguate davanti ai nostri figli come quando ha intavolato in presenza di discussioni con me di natura economica. R_2
2 CP Preciso che lavorava presso una società che ha sede ad Agnano , una società solida, e che lui attualmente è stato assunto dal fratello;
è evidente che il cambiamento che ha fatto non può che essere un cambiamento migliorativo perché lui aveva già una buona posizione presso un'azienda solida. CP contesto quanto riferisce in ordine al fatto che io avrei trascurato la famiglia per esigenze lavorative, preciso che la scuola presso la quale lavoro è una scuola mista religiosa-laica che si inserisce in un percorso didattico in sinergia con altre scuole presenti anche all'estero. Il viaggio a Madrid, durante il quale peraltro è rimasto con mia madre R_2 e non certo da solo, rientra infatti in questa collaborazione con le altre scuole e io sono andata a Madrid per ricevere un premio. Gli impegni in occasione del fine settimana, lamentati da mio marito, sono sempre legati a corsi di formazione per i quali io ovviamente devo garantire la mia presenza. Preciso che, quando ha comunicato al padre che voleva stare con R_2 me, il padre gli ha chiesto le chiavi di casa e secondo me questo è stato un comportamento inadeguato perché ha responsabilizzato rispetto alla scelta che ha fatto R_2
dichiarava CP_1
Titolo di studio: laurea in ingegneria informatica
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : settimo quadro del 3T solutions Convivenza in corso : vivo solo con mio figlio R_1
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora : Abitazione di proprietà non ho altri figli oltre quelli nati nel matrimonio
Redditi/rendite/proprietà: ho la nuda proprietà della casa dove vive mia madre, la proprietà della casa dove vivo con mio figlio, ho una autovettura in leasing con rata mensile di € 980 che non scarico mi riporto alla comparsa di costituzione e ne chiedo l'accoglimento. Preciso che io per ben tre volte ho chiesto ai ragazzi dove e con chi volessero stare, preciso che l'ho fatto le prime due volte tramite un watsupp mentre ero in ufficio;
l'ho fatto appositamente quand'io non ero presente in casa perché volevo che loro si sentissero liberi, eventualmente parlando prima tra di loro, di dirmi dove e con chi volessero stare. Le prime due volte entrambi in maniera decisa hanno detto che volevano rimanere con me. La terza volta invece ero in camera con loro e , che all'inizio era il più convinto, mi R_2 ha manifestato invece il desiderio di andare dalla madre. è stato il primo a rimanere sorpreso di questo cambio R_1 di idea di , io però ho detto anche a che va rispettata la volontà di . Preciso che attualmente io R_2 R_1 R_2 accompagno la mattina a scuola a Giugliano, lo riprendo intorno alle 14:30 e se deve fare allenamento a R_1 fuorigrotta alle 15,00 lo accompagno all'allenamento di basket, quindi aspetto che finisca l'allenamento e torniamo assieme a casa. Questo fa sì che io lavoro sostanzialmente anche dopo cena, porto con me sempre il computer in modo tale da lavorare anche quando lui fa l'allenamento. Preciso che e condividono la scuola e quindi si R_1 R_2 incontrano magari all'interno della stessa, poi viene a casa nostra quasi ogni fine settimana dormendo da noi, e R_2 ad esempio durante le vacanze di Natale lui ha condiviso alcuni giorni di festa con noi. Ovviamente ci sentiamo tramite messaggi, come fanno i ragazzi, tutti i giorni e a telefono anche quotidianamente o al massimo a giorni alterni. Io reputo che la scelta di di stare con me e quella di di stare con la madre non è determinata da un rapporto R_1 R_2 privilegiato che loro anche prima della separazione avevano con noi, ma penso che risponda effettivamente al loro attuale desiderio anche se io ho ripetutamente chiarito ai ragazzi che rispetterò qualsiasi loro scelta e decisione. È vero che loro hanno assistito, quando ho ricevuto la lettera della separazione, ad un mio momento di sconforto;
hanno sicuramente percepito, in quanto rientra nel mio carattere, il mio disagio e dolore nel dover subire la decisione della separazione, ma io ho chiarito ripetutamente ai ragazzi che loro erano liberi di prendere qualsiasi decisione.
Preciso che ho lasciato la precedente azienda, ma non ho incassato il trattamento di fine rapporto che risulta depositato al fondo pensione. Attualmente lavoro in smart working per l'azienda di telecomunicazioni di mio fratello che ha sede a
Milano. Preciso che io ho cambiato lavoro in quanto nella precedente azienda godevo di smart working limitato a due giorni lavorativi ed ero capo progettazione di svariati progetti, alcuni anche stranieri, e questo comportava per me una responsabilità insostenibile soprattutto in questo momento per me difficile della separazione in cui mi devo curare in prima persona di . R_1
Ho pertanto cambiato lavoro per poter avere una maggiore flessibilità per me necessaria in questo momento.
Il Giudice all'esito tentava la conciliazione che non sortiva effetto e riteneva necessario, prima di adottare i provvedimenti provvisori, disporre l'ascolto dei minori.
All'udienza del 21.3.24 nato [...] dichiarava Persona_1
frequento il terzo anno del liceo scientifico biomedico, sono un giocatore di basket a livello agonistico e mi alleno quotidianamente alla Napoli basket a Fuorigrotta. Preciso che ad inizio di giugno mamma è andata via e io ho deciso di rimanere con PA. Questa decisione all'inizio l'ho condivisa anche con che poi ha cambiato idea. Io ho buoni R_2 rapporti anche con mamma e cerco di andarci se possibile il fine settimana, ho comunque molti impegni legati alla mia attività sportiva agonistica. Preciso che incontro a scuola e poi cerchiamo il fine settimana di trascorrerlo R_2R_ assieme o da mamma o da
3 Ogni giorno mi alleno almeno un'ora e mezza ma talvolta anche fino a tre ore. Preciso che di fatto lo avevo già pochi momenti di condivisione con in quanto la mia giornata è impegnatissima tra lo studio a scuola, l'allenamento, i R_2 compiti il pomeriggio. Preciso che io e comunque ci sentiamo abitualmente nei giorni in cui non siamo assieme R_2 e non penso che sia compromessa la relazione tra di noi. Della separazione dei miei genitori io non credo che ci siano stati una vittima e un colpevole, preciso che la mia decisione di stare con PA non è legata al desiderio di sostenerlo identificando in lui il soggetto più debole, ma esclusivamente ad una maggiore affinità che ho con lui con il quale preferisco condividere una maggiore quotidianità. Effettivamente a seguito della separazione dei miei genitori ho registrato, non tanto difficoltà scolastiche, quanto un minore rendimento a livello sportivo. Forse potrebbe essermi utile un percorso psicologico anche soltanto con lo sportello di ascolto a scuola. Attualmente ho buoni voti a scuola, la mia priorità in assoluto è comunque lo sport. Se avessi una bacchetta magica e un solo desiderio vorrei realizzarmi come atleta professionista.. nato [...] dichiarava Persona_4 Frequento il secondo anno del liceo scientifico biomedico, non ho molte sufficienze. Da grande vorrei fare il militare, non ho neanche provato ad entrare alla Nunziatella perché io so che là si studia moltissimo e forse non fa per me neanche
l'accademia aeronautica perché so che è molto impegnativa. A me piace molto impegnarmi soprattutto nelle attività fisiche e infatti amo andare in palestra. Preciso che all'inizio della separazione dei miei genitori io con mio fratello sono R_ effettivamente rimasto con In realtà sono rimasto con papà esclusivamente per un fatto logistico perchè mamma non aveva ancora reperito un'abitazione. Non ho avuto dubbi poi ad andare da mamma e preciso che vivere a Giugliano per me non è un problema, anzi a Giugliano c'è la scuola che frequento e molti miei amici. ha scelto di rimanere R_1 con papà perché per lui papà rappresenta il principale punto di riferimento e io posso dire lo stesso per quanto riguarda mamma. Preciso che il rapporto tra me e non è cambiato, è rimasto uguale nel senso che noi ci incontriamo in R_1 settimana a scuola e i fine settimana quando generalmente cerchiamo di stare assieme o da mamma o papà. Certo a me piacerebbe avere un rapporto quotidiano con oltre che con mamma, ma lui è determinato a rimanere con papà R_1 e io sono determinato a rimanere con mamma. Preciso che con la separazione dei miei genitori è migliorato addirittura il rapporto con papà; quando vado da lui è ancora più paziente con me e si dedica ancora di più perché sicuramente non ha più quella quotidianità che aveva prima. Se avessi una bacchetta magica e un solo desiderio forse chiederei di lasciare le cose così come stanno perché io sto bene così. Preciso che io nell'immediato della separazione dei miei genitori ho fatto un percorso psicologico con lo psicologo della scuola che mi ha molto aiutato perché mi ha fatto fare chiarezza su quella che era la mia reale volontà che ho avuto la determinazione di esternare e portare avanti.
Il Giudice relatore con ordinanza del 25.3.24 autorizzava i coniugi a vivere separatamente e così provvedeva ex art 473 bis 22 cpc :
Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento privilegiato di
presso il padre e di presso la madre con il diritto dovere di ciascun genitore di R_1 R_2 incontrare il figlio collocato presso l'altro liberamente durante la settimana e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera con pernotto, in modo che i fratelli condividano sempre i fine settimana anche tra di loro.
• Ciascun genitore terrà con se entrambi i figli
o per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordarsi entro il 30.5.
o Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza o Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli secondo la regola dell'alternanza
o I minori staranno sempre col papà il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico. E sempre con la mamma il giorno della festa della mamma, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
• Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
• Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che o Pt_1
versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a titolo di
[...] CP_1
4 contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 entro il giorno cinque di ciascun R_1
mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, e che versi a CP_1
(ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a titolo di contributo al Parte_1
mantenimento del figlio la somma di euro 550,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da R_2
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
• Dispone che siano ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie dei figli come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . il Giudice relatore
- rigettate le istanze istruttorie di parte attorea afferenti circostanze non rilevanti ai fini del decidere tanto più alla luce della mancata proposizione della domanda di addebito e rigettata la richiesta di prova orale di parte convenuta afferente circostanze valutative o non rilevanti ai fini della decisione,
- in assenza di contrasti genitoriali in ordine alla forma di affidamento dei minori ed all'esito dell'ascolto già espletato, fissava l'udienza per il prosieguo del 23.5.24.
In quella sede le parti chiedevano la fissazione di successiva udienza di rimessione della causa in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art 473 bis 28 cpc.
All'udienza del 9.1.25 si riservava la causa in decisione al Collegio
Il P.M. concludeva come in atti in data 14.1.25.
Nel merito, va rilevato che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alla domanda di addebito avanzata solamente dal convenuto si evidenzia che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia;
invero non è sufficiente la generica prova di condotte che al più possano integrare gli estremi dell'illecito penale o civile, legittimando la parte che si ritiene danneggiata ad un'autonoma azione in sede penale - volta all'accertamento della responsabilità in ordine alle specifiche ipotesi di reato configurabili – o civile - volta al risarcimento dei danni - .
5 Pertanto la prova rilevante ai fini della decisione è solo quella diretta a dimostrare un comportamento che - lungi dall'essere intervenuto quando era già maturata e in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza ovvero in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale - oltre che contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c, si riveli anche cosciente, volontario nonché causa determinante la crisi coniugale;
il tutto attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, non solo di quello al quale la controparte addebita la condotta in violazione dell'art 143 cc .
Ciò posto si osserva che il (il quale respingeva le accuse mosse dalla di CP_1 Pt_1
comportamenti verbalmente aggressivi e disinteressati) deduceva che:
• durante la vita matrimoniale e anche negli ultimi anni di crisi, la ricorrente sarebbe stata irrispettosa e indifferente alle sofferenze cagionate al marito determinate dal suo allontanamento affettivo e fisico e dal costante rifiuto nei suoi confronti.
• La (che intraprendeva un percorso di psicoterapia individuale in concomitanza con Pt_1 la decisione di separarsi e trasferirsi a Giugliano) negli anni precedenti aveva invece abbandonato un percorso di coppia presso uno psicoterapeuta esperto (Dr. Persona_5
) a cui il si era rivolto per tentare di ripristinare il legame di coppia.
[...] CP_1
• La , sempre più assorbita dalla vita di comunità dell'Istituto “Fratelli Maristi” di Pt_1
Giugliano, si manifestava sempre più distante dal marito, refrattaria al dialogo, ad ogni contatto fisico o gesto d'affetto, nonché più assente dalla casa coniugale e dalla via familiare, certa del costante aiuto della suocera, vicina di casa, nella gestione domestica e nella preparazione dei pasti ai figli.
• La si tratteneva nel predetto istituto ben oltre l'orario di lavoro con una Pt_1 frequentazione assidua dei fratelli maristi, in particolare del fratello anche con incontri R_1 serali, nonché viaggi ed uscite nei fine settimana.
• A partire dal 2014 la improvvisamente e senza alcuna spiegazione avrebbe Pt_1 manifestato un espresso rifiuto affettivo e sessuale nei confronti del marito obbligandolo, per ben 9 anni, ad un “matrimonio bianco”!
• Ogni sforzo del per tenere unito il nucleo familiare risultava vano e la già CP_1 Pt_1 alla fine del 2022 manifestava espressamente la volontà di separarsi e l'intenzione di trasferire la sua dimora a Giugliano, dove si trova l'istituto scolastico dei Fratelli maristi,
• La , durante le trattative dei rispettivi procuratori volte ad addivenire ad un accordo Pt_1 di separazione, a fine maggio 2023 abbandonava il tetto coniugale lasciando marito e figli
Chiedeva quindi dichiarare l'addebito:
• per violazione del dovere di coabitazione, 6 • per violazione del dovere e di assistenza materiale ed affettiva avendo negato al una CP_1 appagante vita affettiva e sessuale.
Quanto al lamentato abbandono della casa coniugale da parte della si evidenzia che la coppia Pt_1
era in crisi da svariati anni, come riferito dallo stesso , e che già dalla fine del 2022 vi erano CP_1
tra i coniugi discussioni all'esito della determinazione della di chiedere la separazione;
per Pt_1
l'effetto è doveroso ritenere che, se in un rapporto coniugale esistono tensioni tali tra marito e moglie da sfociare in continui litigi che possono danneggiare i figli minori, laddove tutto ciò risulti irreversibile, è dovere primario del genitore, in una logica di riduzione del danno, intentare la strada della separazione al fine di condurre le condizioni di vita dei figli in un clima di serenità disciplinata da un provvedimento giudiziario e tale strada è stata intentata dalla la quale con ogni Pt_1
evidenza riteneva non vi fossero più gli estremi per salvare il matrimonio alla deriva da svariati anni.
Invero, pur se di regola l'abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione in quanto porta all'impossibilità della convivenza, nel caso però in cui tale condotta interviene in un momento in cui già si registrava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giammai potrà fondarsi su di essa una pronuncia di addebito al coniuge costretto all'abbandono della casa coniugale per tutelare la serenità psicologica dei minori;
non si ritiene infatti che vi sia abbandono colpevole se interviene in un momento in cui la una coppia non riesce più a condividere obiettivi, abitudini, decisioni , progetti, non riesce ad avere una comunicazione aperta e serena, é in una fase di grande difficoltà/conflitto non riuscendo neanche più a condividere gli stessi spazi (in questo senso ex plurimis Cassazione. 10719/2013; Cass. 25663/2014 e da ultimo Cassazione
12241/2020).
.Quanto poi alla lamentata mancanza di rapporti sessuali che il convenuto ricollega all'inizio della crisi nel 2014 (L'inizio della crisi che ha logorato pian piano il vincolo coniugale per il venir meno della serenità di coppia coincide in realtà con l'inizio dell'attività lavorativa di docente prima, e
Preside dopo, presso l'istituto scolastico “Fratelli Maristi” (Scuola Primaria e secondaria di 1° e 2° grado) in Giugliano nell'anno 2014.) il collegio evidenzia che spesso proprio la mancanza di un'intesa sessuale serena ed appagante, la ridotta frequenza dei rapporti sessuali o la totale mancanza degli stessi non è la causa della crisi ma il primo sintomo della rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed infatti può costituire causa di addebito solo laddove si registri una responsabilità da parte di uno dei due coniugi che preclude all'altro la possibilità di soddisfare la propria sfera sessuale, ponendo in essere una condotta di rifiuto dettata da repulsione personale finalizzata ad umiliare ed offendere la dignità del coniuge, ovvero solo lì dove il rifiuto perdurante nel tempo della dimensione sessuale si tramuta in rifiuto della persona in toto recando così una grave offesa personale al partner. (in questo senso Cassazione civile , sez. I, sentenza 06.11.2012 n° 19112).
7 Anche sotto tale aspetto non può pertanto ritenersi raggiunta la prova di addebito della responsabilità in capo all'attrice pur se con ogni evidenza la crisi, che iniziava nel 2014, si manifestava tra l'altro anche con la fine della vita intima e se fallivano anche i riferiti tentativi del convenuto per salvare il matrimonio oramai al capolinea già da molti anni prima della separazione.
Il collegio ritiene che pertanto non vi è prova in ordine alla domanda di addebito e che va dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c..
Le parti ed il Pm hanno inoltre rassegnato conclusioni conformi in ordine alla conferma dell'ordinanza provvisoria per quanto attiene alla forma di affidamento dei figli, alla separata collocazione e al calendario previsto che garantisce ampi momenti di condivisione dei fratelli durante tutti i fine settimana.
Si rappresenta infatti che, premessa l'idoneità genitoriale sia del padre che della madre, è emerso con chiarezza che il desiderio di e non è frutto di pressioni o manipolazioni sui minori, R_1 R_2
ma corrisponde ad un loro pensiero autonomo;
peraltro inizialmente entrambi giovani erano rimasti a vivere con il padre ed è emerso solo successivamente il desiderio di di vivere con la madre. R_2
La richiesta di separata collocazione è frutto di un'autonoma libera determinazione espressa dai minori prima ancora che i genitori avanzassero al Tribunale la domanda separativa, ribadita al giudice in sede di ascolto, e rimasta inalterata durante tutta la durata del giudizio se è vero com'è vero che le parti chiedevano la conferma di un equilibrio oramai consolidato.
Con la presente decisione il Collegio non vuole certo assecondare un capriccio dei giovani, 17enne e
16enne, ma il loro desiderio, emerso con chiarezza nel corso del colloquio con gli stessi. Certo non ignora il Collegio che di regola non è opportuno che i fratelli vivano separati, anche contrariamente a quanto dagli stessi richiesto. Anche in una prospettiva futura quando saranno adulti i fratelli dovranno sentirsi vicini, capaci di aiutarsi l'uno con l'altro. In tal senso la scelta di diversa collocazione privilegiata potrebbe rischiare di prefigurare un percorso di progressivo allontanamento dei fratelli, ma tuttavia tale decisione nell'ambito del presente giudizio è l'unica possibile in ragione della ferma volontà dei ragazzi e la condivisione della scuola nonché di ampi momenti di condivisione consentirà a e il mantenimento di una relazione affettiva significativa non solo con il R_1 R_2
genitore non convivente , ma anche tra loro.
Appare necessario anche raccomandare alle parti di favorire la relazione di e cercando R_1 R_2
di garantire sempre i momenti di condivisione tra i figli come da calendario indicato dal Tribunale.
In ordine alle determinazioni economiche si rileva che ciascun genitore deve provvedere a contribuire al mantenimento dei figli minori se conviventi presso l'altro genitore e tale previsione è doverosa anche nei casi come quello in questione in cui vive col padre e RE con la madre e che R_1
non si può neanche prevedere una sorta di reciproco esonero ritenendo sufficiente prevedere il
8 mantenimento diretto a carico di ciascun genitore del figlio con lo stesso convivente e ciò in ragione di un autonomo diritto riconosciuto in capo a ciascun figlio e della diversa sorte che potrebbero avere le obbligazioni a carico dei genitori (basti pensare che l'obbligo di contribuire al mantenimento di un figlio potrebbe cessare ben prima di quello in favore dell'altro) .
Peraltro il mantenimento dei figli in caso di separazione /divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori atteso che i figli hanno diritto di essere mantenuti al meglio delle possibilità dei genitori, e ciò può comportare una contribuzione più significativa a carico del genitore che, anche se non gode di entrate maggiori, non sostiene però spese locative in quanto certamente non può godere di tale maggiore benessere solo il figlio convivente con quest'ultimo .
Si ritiene pertanto di confermare l'ordinanza provvisoria disponendo che versi a Parte_1
(ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da R_1
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, e che versi a CP_1 Pt_1
(ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a titolo di contributo al mantenimento
[...]
del figlio la somma di euro 550,00 entro il giorno cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni R_2
anno mediante applicazione degli indici Istat,
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Il Collegio evidenzia infine che appare difficile inquadrare in termini giuridici la domanda attorea di prevedere un assegno mensile a titolo di contributo in proprio favore in ragione delle spese locative, di arredi e di manutenzione dell'alloggio reperito in Giugliano da quantificare in € 600 ,00
Ove qualificabile l'istanza quale domanda di mantenimento ex art 156 cc si rileva che nel caso di specie la istante non è certo priva di adeguati redditi propri, ha una stabile posizione lavorativa, è percettrice di redditi da lavoro e non vi è attualmente tra i coniugi separandi una disparità reddituale tale da giustificare la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente che ha disponibilità di reddito e mezzi adeguati. (considerati i redditi percepiti dall' a far data dal Pt_1
2022 quando diveniva dirigente scolastico dell'istituto parificato presso il quale già lavorava come
9 insegnante, redditi dal 2022 certamente superiori rispetto a quelli percepiti negli anni precedenti come documentato dalle allegazioni di parte convenuta in ordine agli estratti conto ING sul quale veniva accredito lo stipendio della ). Pt_1
Ove invece qualificabile l'istanza come domanda di previsione di ulteriore voce contributiva al mantenimento del figlio convivente con la , si evidenzia che il Collegio, considerata l'attuale Pt_1 percezione di redditi da lavoro dipendente pressoché equivalenti tra le parti, ha già considerato la diversa posizione patrimoniale delle parti ovvero la necessità della ricorrente di sostenere spese locative e in ragione di ciò determinava una maggiore voce contributiva al mantenimento indiretto di a carico del rispetto a quella prevista a carico della ricorrente come contributo al R_2 CP_1 mantenimento di . R_1
La domanda va pertanto rigettata.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di addebito avanzata dal resistente e della domanda di ulteriore voce contributiva avanzata dalla ricorrente, e la reciproca soccombenza in ordine alle altre domande) ricorrono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
• Affida i figli minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento privilegiato di presso il padre e di presso la madre con il diritto dovere di ciascun genitore R_1 R_2 di incontrare il figlio collocato presso l'altro liberamente durante la settimana e a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino alla domenica sera con pernotto, in modo che i fratelli condividano sempre i fine settimana anche tra di loro.
• Ciascun genitore terrà con se entrambi i figli
▪ per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio o agosto da concordarsi entro il 30.5.
▪ Durante le festività natalizie e pasquali secondo la regola dell'alternanza o Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli secondo la regola dell'alternanza
▪ I minori staranno sempre col papà il giorno della festa del papà, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico. E sempre con la mamma il
10 giorno della festa della mamma, nonché il giorno del suo compleanno e del suo onomastico.
• Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica dei minori;
• Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, dispone che o versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a Parte_1 CP_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 350,00 entro il giorno R_1 cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, e che versi a (ex art 473 bis 22 con decorrenza dalla domanda) a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 550,00 entro il giorno R_2 cinque di ciascun mese, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat,
• Dispone che siano ripartite al 50% tra i genitori le spese straordinarie dei figli come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori .
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto dell'anno 2003, Atto n. 92,
p.II, s.A sez.Y).
• compensa le spese.
• rigetta per il resto
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 17.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
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