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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/06/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15228/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA MARCO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. 000), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN, dell'avv. CP_1 LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, dell'Avv. TOFFOLETTO ALBERTO, dell'Avv. PESENTI MARCO, dell'Avv. DAMINELLI SIMONA e dell'Avv. CIPOLLA LUCIANA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, da prima memoria che richiama l'atto di citazione.
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1 al fine di vedere raccolte le seguenti conclusioni: <<
1. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso il rapporto di conto corrente n. 10365327 e che l'Istituto di Credito ha applicato anatocismo, spese, commissioni e tassi ultralegali ed usurai nella misura di € 33.596,31 quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
2. RIDETERMINARE i rapporti di dare e avere tra le parti, con esclusione dell'intero rapporto anatocistico, delle spese, delle commissioni e dei tassi ultralegali ed usurai, importo quantificabile in € 33.596,31 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
3. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti sono intercorsi i rapporti di conto corrente n. Conto corrente n. 13944, 17350, 480894, 22188 (e 22188.36), 8028 (e 8028.32) e che l'Istituto di Credito ha applicato anatocismo, spese, commissioni e tassi ultralegali ed usurai nella misura di € 134.283,00 quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
4. RIDETERMINARE i rapporti di dare e avere tra le parti, con esclusione dell'intero rapporto anatocistico, delle spese, delle commissioni e dei tassi ultralegali ed usurai, importo quantificabile in € 134.283,00 o quella maggiore o minore che pagina 1 di 9 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
5. RITENERE E DICHIARARE l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attrice, con ogni conseguenza sulla irripetibilità dell'indebito percetto;
7. RITENERE E DICHIARARE, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, nonché dell'espletanda istruttoria, che parte attrice non è debitrice della di somme di denaro;
8. ACCOGLIERE Controparte_2
l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
9. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso il finanziamento n. 0550004351642000; 10. Dare atto che è nulla la clausola degli interessi per violazione dell'art 117 TUB e conseguentemente che il piano di ammortamento va rimodulato sostituendo gli interessi pattuiti con gli interessi calcolati al tasso minimo dei BOT>>.
2. Parte attrice, in particolare, rappresenta di intrattenere e di avere <intrattenuto in passato con la banca convenuta diversi rapporti, che qui di seguito si indicano analiticamente:
1. conto corrente n. 10365327; 2. 13944 (poi denominato 103281); 3. 17350; 4. 480894; 5. 22188 (e 22188.36); 6. 8028 8028.32);
7. finanziamento 0550004351642000 € 15.000>>. Lamenta quindi che <<dall'analisi condotta su detti rapporti sulla scorta di perizie giuridico econometriche è emersa l'applicazione tassi ultralegali e usurari secondo il dettaglio che segue.
1. conto corrente n. 10365327: sono stati addebitati (cfr. perizia ) controparte_3 interessi debitori per € 24.020,10 (69,323%), commissioni massimo scoperto 2.239,12 (6,462%) spese collegate alla erogazione del credito 8.390,20 (24,215%). totale delle competenze addebitate ammonta ad 34.649,42 (100,000%). in stata analizzata l'usura oggettiva (teg> TSU), e le competenze da restituire al correntista perché addebitate dalla banca nei trimestri con Usura Oggettiva ammontano ad € 33.236,13; le competenze da restituire al correntista per addebiti illegittimi di anatocismo (interessi su interessi) calcolati nei soli trimestri non in Usura Oggettiva ammontano ad € 360,78. Il totale delle competenze da restituire è di € 33.596,31 In particolare, è stato riscontrato superamento del Tasso Soglia di Usura nei seguenti trimestri: IV 2004, II 2005, III 2005, IV 2005, I 2006, II 2006, III 2006, IV
2006, I 2007, II 2007, III 2007, IV 2007, I 2008, II 2008, III 2008, IV 2008, I 2009, II 2009, III
2009, IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011, III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012, III 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, IV 2013, I 2014, II 2014, III 2014, IV 2014, I
2015, II 2015, IV 2015. Il saldo finale del conto corrente è stato ricalcolato tenendo conto delle anomalie bancarie riscontrate nel contratto o nella modalità di addebito delle competenze periodiche. I saldi di conto corrente sono stati rideterminati, per tutto il periodo oggetto di osservazione, rispetto all'andamento storico documentato in atti, da cui è conseguita la variazione dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti dal correntista a titolo di interessi passivi o CMS. In ottemperanza al divieto di anatocismo previsto dalla Legge di stabilità n. 147/2013, dal 01.01.2014 è stata esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS. Nei trimestri in cui è stato riscontrato superamento della soglia di usura sono state
“espunte” (scomputate) le competenze addebitate dall' istituto di credito (interessi passivi, commissioni sul massimo scoperto, spese). Nei trimestri in cui si è verificata usura soggettiva, ovvero il TEG è risultato superiore al TEGM, sono state “espunte” (scomputate) le competenze addebitate dall' istituto di credito (interessi passivi, commissioni sul massimo scoperto, spese). pagina 2 di 9 Relativamente a tale posizione le parti hanno sottoscritto una clausola di deroga alla competenza territoriale, individuando quale foro competente quello di Bologna.
2. Conto corrente n. 13944 (poi denominato 103218);
3. Conto corrente n. 17350; 4. Conto corrente n.
480894; 5. Conto corrente n. 22188 (e 22188.36);
6. Conto corrente n. 8028 (e 8028.32) Sono state riscontrate rilevanti anomalie (cfr. perizia SVS Impresa) che hanno comportato ai vari rapporti, secondo il dettaglio della perizia a cui si rimanda, un costo complessivo di €
134.283,00 per interessi e spese non dovute, oltre costi sostenuti alla stipula e annuali. 7.
Finanziamento n. 0550004351642000 di € 15.000 In data 9/8/2013 la banca, in occasione della chiusura forzosa del c/c 300480894, imponeva al sig. un finanziamento di € Pt_1 15.000 di cui si chiede una rigorosa analisi. Ed invero, in esso, non risulta l'indicazione del TAEG, né del tasso di interesse nominale annuo, né di quello di preammortamento, evincendosi solo il tasso di mora, i diritti di istruttoria e le spese. Ciò comporta necessariamente le conseguenze di cui all'art. 117 TUB >> (enfasi del redattore).
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale cp_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre più opportuno accertamento o declaratoria sia di rito merito, così giudicare: in via preliminare: - dichiarare la carenza legittimazione attiva interesse ad agire del fideiussore;
accertare parte_2 degli attori per intervenuta transazione circa il rapporto conto corrente n. 10365327 sub iudice;
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti inter partes esposto narrativa;
nel merito: rigettare tutte le formulate da parte attrice, infondate fatto diritto, i motivi esposti presente atto>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.24, cui è seguita la concessione dei termini ex art. 190 per conclusionali e repliche.
5. Nel merito la domanda attorea non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si deve dare conto dell'estinzione, per la gran parte dei rapporti, anteriore al
2013, come anche ricostruito dal CTU [v. pagg.11 ss. perizia in cui si legge che < La causa origina da un atto di citazione promosso da parte attrice nei confronti della convenuta con la quale si contestano irregolarità in relazione a numerosi rapporti Controparte_4 intrattenuti presso la filiale di Palermo della nella specie: -conto corrente n. 10365327 CP_2 acceso in data 13 dicembre 2004 e intestato al solo signor;
-conto anticipi n. Pt_1
300103281 (già n. 13994) acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 12 ottobre 2012; -conto corrente n. 300480894 (già n. 173550) acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 26 agosto 2013; -conto corrente n.
2218836 acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 31 gennaio 2006; -conto corrente n. 802832 acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 9 febbraio 2006; -finanziamento chirografario n. 4351642 erogato - in favore del solo signor in data 9 agosto 2013 per l'importo di € 15.000,00 ed estinto Parte_1 per passaggio a sofferenza in data 25 febbraio 2019 (enfasi del redattore). La parte attrice solleva, in sintesi, le seguenti eccezioni e chiede: - con riguardo al conto corrente ordinario n. 10365327, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese, nonché l'applicazione – in taluni trimestri – di interessi usurari (c.d.
“usura sopravvenuta”); - con riguardo ai conti correnti nn. 300103281 (già n. 13994), 300480894 (già n. 173550), 2218836 e 802832, il riscontro di “rilevanti anomalie che hanno comportato ai vari rapporti, secondo il dettaglio della perizia a cui si rimanda, un costo pagina 3 di 9 complessivo di € 134.283,00 per interessi e spese non dovute, oltre costi sostenuti alla stipula e annuali” - con riguardo al finanziamento chirografario n. 4351642, l'asserita mancata indicazione del TAEG, del tasso di interesse nominale annuo e del tasso di interesse di preammortamento, “evincendosi solo il tasso di mora, i diritti di istruttoria e le spese”, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB. Chiede, pertanto, la condanna della alla CP_2 restituzione di tutte le somme indebitamente percepite. La parte convenuta , Controparte_5 nei propri atti, in sintesi, chiede di: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore - dichiarare la carenza di Parte_2 interesse ad agire degli attori per intervenuta transazione circa il rapporto di conto corrente n.
10365327; - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes;
Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto>>].
6. Già a livello di allegazione deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza della doglianza relativa alla c.d. usura sopravvenuta. Alla luce della nota sentenza della S.C. 24675/17, secondo cui
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, l'usura c.d. sopravvenuta, non rileva, a differenza di quanto parte attrice invoca con riferimento -segnatamente per il Conto corrente n. 10365327- ai seguenti trimestri: IV 2004, II 2005, III 2005, IV 2005, I 2006, II 2006, III 2006, IV 2006, I 2007, II 2007, III 2007, IV 2007, I 2008, II 2008, III 2008, IV 2008, I 2009, II 2009, III 2009,
IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011, III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012,
III 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, IV 2013, I 2014, II 2014, III 2014, IV 2014, I 2015,
II 2015, IV 2015.
7. Parimenti, già ictu oculi, per tabulas, le doglianze relative ai conti n. 2218836 (acceso in data non precisata e definitivamente estinto in data 31 gennaio 2006) e n. 802832 (acceso in data non precisata e definitivamente estinto in data 9 febbraio 2006) non sono accoglibili essendo eventuali pretese evidentemente prescritte, come eccepito da parte convenuta.
8. Le restanti doglianze attoree, parimenti, devono ritenersi non fondate, in quanto, però, non idoneamente provate. Parte attrice, infatti, nonostante avesse indicato tale documentazione tra gli allegati dell'atto di citazione, non ha controllato l'effettivo buon fine del deposito telematico degli allegati di cui alle buste dalla 2 alla 9, richiedendo, solo in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali (spirati i termini istruttori, v. istanza del 31.7.24), di essere rimessa a tale fine in termini. Con ordinanza a verbale dell'11.9.24, lungi dal rimettere parte attrice in termini, lo scrivente magistrato si è limitato ad autorizzare il deposito ed ad integrare il quesito nei termini ed ai fini che seguono: <visti i recenti orientamenti delle ssuu, visti gli della giurisprudenza di merito, viste le superiori difese parti e l'art. 153 c.p.c., autorizza il deposito documentazione asseritamente riconducibile alle buste cui all'istanza parte attrice del 31.7.24 entro 13.9.24 h.12.00 concede termine a convenuta sino al 20.9.24 per brevi note difensive dispone che all'esito ctu rediga la perizia come da incarico sia tenendo conto così depositata attrice, non tenendone conto...>>, con conseguente implicita riserva di decidere, tra le due ipotesi così rappresentate dal perito d'ufficio, in sede di valutazione del merito. Il CTU, pagina 4 di 9 peraltro, <sulla base della documentazione agli atti presenti nel fascicolo telematico al momento dell'udienza di nomina del 04 07 2024, il ctu ha elencato e verificato la correttezza delle pattuizioni nella relativa ai contratti apertura conto corrente n. 10365327 13 12 2004 13994 22 11 2005. non potuto, però, verificare se quanto pattuito corrispondesse a addebitato in erano totalmente assenti gli estratti le relative analisi competenze>>. In merito al Contratto di finanziamento chirografario n. 4351642 del 09/08/2013, il CTU ha verificato la correttezza del piano di ammortamento allegato e, come evidenziato nella tabella in perizia, <non ha riscontrato discrepanze... in merito alle spese addebitate, non essendo presenti tra gli atti di causa il piano ammortamento aggiornato o estratti conto dai quali evincere eventuali addebiti anomali ctu è stato grado effettuare la verifica sulle addebitate. agli del corrente n. 8028 presente alcuna documentazione ed datati dal 31 12 1983 al 1988 li ritiene totalmente prescritti...>> (v. CTU pagg.14 ss.)
9. L'odierno giudicante ritiene che, nel caso in esame, non vi siano gli estremi per ritenere ammissibile il tardivo deposito suddetto, nonostante le SS.UU., v. ad esempio sentenza
2259/21, abbiano ritenuto che, nelle controversie di diritto bancario, quali quella che ci occupa,
<<...non si può non tenere conto>> della complessità e tecnicismo delle stesse può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente>>. Nella fattispecie che ci occupa, infatti, i documenti non tempestivamente depositati erano stati individuati dalla parte attrice, la quale però ha omesso (colposamente) di controllare il loro corretto deposito. L'ipotesi in esame, pertanto, non è sussumibile nelle fattispecie prese in considerazione dalla giurisprudenza delle SSUU succitata. Peraltro (oltre a difettare il presupposto per l'ordine ex art. 210 c.p.c. dell'impossibilità per l'attore di rinvenire altrimenti tali prove documentali, v. ex multis Cass. 19475/05), trattasi di documentazione per lo più ultradecennale che la banca convenuta neppure si potrebbe ritenere tenuta a produrre in sede di ordine di esibizione (119 TUB-210 c.p.c.)/esercizio del potere di ispezione (118 c.p.c.).
10. La causa è stata istruita con doppio quesito, volto a consentire le verifiche di cui all'incarico al CTU sia tenendo conto della predetta documentazione, che non tenendone conto, al fine di consentire alle parti di svolgere le proprie difese, anche in relazione alla portata della succitata giurisprudenza di legittimità (SS. 2259/21). L'odierno giudicante, ragionando nei termini di cui al precedente par.9, ritiene che parte attrice, in base alla sola documentazione tempestivamente depositata in atti, non abbia fornito idonea prova dell'applicazione in concreto da parte della banca di commissioni e spese non pattuite/illegittime, come pure dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
11. Infine, parimenti priva di pregio, già a livello di allegazione, è la doglianza relativa all'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC nel rapporto di finanziamento oggetto di causa afferendo, se del caso, tale aspetto a norme relative alla trasparenza e di natura comportamentale, al più fonte di risarcimento del danno (non oggetto dell'odierno petitum), ma non causa di invalidità del rapporto. Sul punto, anche giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (v., ex multis, sentenza 20157/18, rel. Drudi) ha avuto modo di chiarire, più diffusamente e nello specifico, quanto segue: <<...si osserva che l'ISC o TAEG, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta un Indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell'operazione. L'indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 pagina 5 di 9 marzo 2003 n. 2086. Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009. Gli assunti di parte attrice, peraltro, vanno disattesi anche ammettendo una eventuale difformità dell'indice indicato rispetto a quello applicato, così come da recenti arresti di questo stesso Tribunale come di seguito: “Prima della Delibera Cicr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – sinteticamente inteso come costo totale del credito – era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari). Con l'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari), con la rubrica “Informazione contrattuale” è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia. Ne segue la Circolare della Banca d'Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I – “disposizioni di carattere generale” Sez. II – “pubblicità e informazione precontrattuale”; Sez. III – “forma e contenuto minimo dei contratti”. Il Par. 9 della II Sezione, rubricato “Indicatore sintetico di costo”, impone che “il Pa contratto e il documento di sintesi” contengano l' , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB [nella sua formulazione all'epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione (“Pubblicità e informazione precontrattuale”) con le seguenti novità rilevanti: - estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio;
Pa
- la denominazione è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per Pa tutte le altre categorie di operazioni bancarie “l' è denominato TAEG”; - tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici – par. 7 e par.
3.2 Sez. IV). Ciò posto, si pone il problema se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, posto che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo: a) trattarsi di disciplina riconducibile al disposto dell'art. 117, 8° comma, il quale, per l'appunto, stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti…abbiano un contenuto tipico determinato” e che “i contratti difformi sono nulli”. Ne conseguirebbe che l'omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015). b) a sua volta l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che
“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali…che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Va detto che taluni, in alternativa all'ipotesi sub a), applicano la sanzione di cui al 7° comma cit. anche all'ipotesi di omessa indicazione del TAEG/ISC in relazione alla previsione del 4° comma, in forza del quale
“i contratti indicano il tasso l'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. infra), che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che: quanto a sub a): in realtà il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto pagina 6 di 9 meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive Pa modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla
“pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse Pa l'indicazione dell' anche nel contratto. In tal senso: Trib. Salerno 31.1.2017: “non è configurabile la nullità comminata dall'art. 117, comma 8, TUB in quanto il contratto di mutuo fondiario e l'allegato documento di sintesi…omissis…riportano l'indicazione dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento…omissis…l'omessa indicazione nel contratto di mutuo escusso dall'opposta Pa dell' non ne inficia la validità costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2013, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale…omissis…l'eventuale omissione di tale elemento non comporta nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi d'interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento”.; Trib. Mantova 2.5.2017: “…il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicchè deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione III, capitolo i titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile Pa alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB…l' costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento”; ma anche ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016: “La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la “sanzione” del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità
pagina 7 di 9 riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale “condizione contrattuale.” Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell'art. 117 (sul punto V. anche infra). Quanto a sub b): la soluzione negativa discende da quanto da ultimo osservato, ovviamente incidente anche sulla previsione di cui al 6° comma dell'art. 117. Sul punto: Trib. Monza 13.12.2016: “l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti”; Trib. Verbania Pa 396/2016: “L' è un dato 'costruito' sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione dell'assunta Pa indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l' la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto di altri oneri”. Ma, in analoghi termini anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, che hanno entrambe sottolineato e ribadito che: “Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai contratti relativi “ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento” [art. 122, primo comma, lett. e), TUB]. Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua risulta nel concreto inapplicabile, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (essendo, quello per cui è controversia, un rapporto di mutuo edilizio). Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla pagina 8 di 9 scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell' e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto. D'altra parte, Pt_4 se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG. Invero, l'erronea indicazione dell' , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può Pt_4 unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, Pt_4 ma apparentemente superiori)”. Entrambe dette decisioni, oltrechè Trib. Bologna 28.6.2016 (est. Sbariscia), hanno conseguentemente escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122...>> (così Trib. Bologna 21.9.2017 est. ma in analoghi Per_1 termini anche Trib Bologna 26.6.2017 est. Arceri, 20.7.2017 est. Arceri, 14.12.2017 est. Per_1
9.1.2018 est. conformemente, Trib. Modena 26.9.2017 est. Rimondini;
Trib. Napoli CP_6
9.1.2018 est. Alinante).
12. Vista la novità della questione (v. SSUU 2259/21 cit.) si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite e di CTU.
13. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Spese di lite e CTU compensate.
Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15228/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MISTRETTA MARCO C.F._2
ATTORI contro
(C.F. 000), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN, dell'avv. CP_1 LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, dell'Avv. TOFFOLETTO ALBERTO, dell'Avv. PESENTI MARCO, dell'Avv. DAMINELLI SIMONA e dell'Avv. CIPOLLA LUCIANA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, da prima memoria che richiama l'atto di citazione.
- Parte convenuta, come da comparsa di costituzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1 al fine di vedere raccolte le seguenti conclusioni: <<
1. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso il rapporto di conto corrente n. 10365327 e che l'Istituto di Credito ha applicato anatocismo, spese, commissioni e tassi ultralegali ed usurai nella misura di € 33.596,31 quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
2. RIDETERMINARE i rapporti di dare e avere tra le parti, con esclusione dell'intero rapporto anatocistico, delle spese, delle commissioni e dei tassi ultralegali ed usurai, importo quantificabile in € 33.596,31 o quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
3. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti sono intercorsi i rapporti di conto corrente n. Conto corrente n. 13944, 17350, 480894, 22188 (e 22188.36), 8028 (e 8028.32) e che l'Istituto di Credito ha applicato anatocismo, spese, commissioni e tassi ultralegali ed usurai nella misura di € 134.283,00 quella maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
4. RIDETERMINARE i rapporti di dare e avere tra le parti, con esclusione dell'intero rapporto anatocistico, delle spese, delle commissioni e dei tassi ultralegali ed usurai, importo quantificabile in € 134.283,00 o quella maggiore o minore che pagina 1 di 9 risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria.
5. RITENERE E DICHIARARE l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
accertare che sul conto corrente de quo si sono rinvenuti interessi non dovuti;
verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
6. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della banca delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del complesso rapporto di conto corrente intercorso con l'attrice, con ogni conseguenza sulla irripetibilità dell'indebito percetto;
7. RITENERE E DICHIARARE, in ragione dell'elaborato peritale e delle argomentazioni sviluppate in narrativa, nonché dell'espletanda istruttoria, che parte attrice non è debitrice della di somme di denaro;
8. ACCOGLIERE Controparte_2
l'exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, attesa l'invalidità e la nullità della pretesa creditoria.
9. RITENERE E DICHIARARE che tra le parti è intercorso il finanziamento n. 0550004351642000; 10. Dare atto che è nulla la clausola degli interessi per violazione dell'art 117 TUB e conseguentemente che il piano di ammortamento va rimodulato sostituendo gli interessi pattuiti con gli interessi calcolati al tasso minimo dei BOT>>.
2. Parte attrice, in particolare, rappresenta di intrattenere e di avere <intrattenuto in passato con la banca convenuta diversi rapporti, che qui di seguito si indicano analiticamente:
1. conto corrente n. 10365327; 2. 13944 (poi denominato 103281); 3. 17350; 4. 480894; 5. 22188 (e 22188.36); 6. 8028 8028.32);
7. finanziamento 0550004351642000 € 15.000>>. Lamenta quindi che <<dall'analisi condotta su detti rapporti sulla scorta di perizie giuridico econometriche è emersa l'applicazione tassi ultralegali e usurari secondo il dettaglio che segue.
1. conto corrente n. 10365327: sono stati addebitati (cfr. perizia ) controparte_3 interessi debitori per € 24.020,10 (69,323%), commissioni massimo scoperto 2.239,12 (6,462%) spese collegate alla erogazione del credito 8.390,20 (24,215%). totale delle competenze addebitate ammonta ad 34.649,42 (100,000%). in stata analizzata l'usura oggettiva (teg> TSU), e le competenze da restituire al correntista perché addebitate dalla banca nei trimestri con Usura Oggettiva ammontano ad € 33.236,13; le competenze da restituire al correntista per addebiti illegittimi di anatocismo (interessi su interessi) calcolati nei soli trimestri non in Usura Oggettiva ammontano ad € 360,78. Il totale delle competenze da restituire è di € 33.596,31 In particolare, è stato riscontrato superamento del Tasso Soglia di Usura nei seguenti trimestri: IV 2004, II 2005, III 2005, IV 2005, I 2006, II 2006, III 2006, IV
2006, I 2007, II 2007, III 2007, IV 2007, I 2008, II 2008, III 2008, IV 2008, I 2009, II 2009, III
2009, IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011, III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012, III 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, IV 2013, I 2014, II 2014, III 2014, IV 2014, I
2015, II 2015, IV 2015. Il saldo finale del conto corrente è stato ricalcolato tenendo conto delle anomalie bancarie riscontrate nel contratto o nella modalità di addebito delle competenze periodiche. I saldi di conto corrente sono stati rideterminati, per tutto il periodo oggetto di osservazione, rispetto all'andamento storico documentato in atti, da cui è conseguita la variazione dei numeri debitori e creditori e quindi degli importi dovuti dal correntista a titolo di interessi passivi o CMS. In ottemperanza al divieto di anatocismo previsto dalla Legge di stabilità n. 147/2013, dal 01.01.2014 è stata esclusa qualsiasi capitalizzazione degli interessi e delle CMS. Nei trimestri in cui è stato riscontrato superamento della soglia di usura sono state
“espunte” (scomputate) le competenze addebitate dall' istituto di credito (interessi passivi, commissioni sul massimo scoperto, spese). Nei trimestri in cui si è verificata usura soggettiva, ovvero il TEG è risultato superiore al TEGM, sono state “espunte” (scomputate) le competenze addebitate dall' istituto di credito (interessi passivi, commissioni sul massimo scoperto, spese). pagina 2 di 9 Relativamente a tale posizione le parti hanno sottoscritto una clausola di deroga alla competenza territoriale, individuando quale foro competente quello di Bologna.
2. Conto corrente n. 13944 (poi denominato 103218);
3. Conto corrente n. 17350; 4. Conto corrente n.
480894; 5. Conto corrente n. 22188 (e 22188.36);
6. Conto corrente n. 8028 (e 8028.32) Sono state riscontrate rilevanti anomalie (cfr. perizia SVS Impresa) che hanno comportato ai vari rapporti, secondo il dettaglio della perizia a cui si rimanda, un costo complessivo di €
134.283,00 per interessi e spese non dovute, oltre costi sostenuti alla stipula e annuali. 7.
Finanziamento n. 0550004351642000 di € 15.000 In data 9/8/2013 la banca, in occasione della chiusura forzosa del c/c 300480894, imponeva al sig. un finanziamento di € Pt_1 15.000 di cui si chiede una rigorosa analisi. Ed invero, in esso, non risulta l'indicazione del TAEG, né del tasso di interesse nominale annuo, né di quello di preammortamento, evincendosi solo il tasso di mora, i diritti di istruttoria e le spese. Ciò comporta necessariamente le conseguenze di cui all'art. 117 TUB >> (enfasi del redattore).
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale cp_1 adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre più opportuno accertamento o declaratoria sia di rito merito, così giudicare: in via preliminare: - dichiarare la carenza legittimazione attiva interesse ad agire del fideiussore;
accertare parte_2 degli attori per intervenuta transazione circa il rapporto conto corrente n. 10365327 sub iudice;
l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti inter partes esposto narrativa;
nel merito: rigettare tutte le formulate da parte attrice, infondate fatto diritto, i motivi esposti presente atto>>.
4. La causa è stata istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU contabile. Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 19.12.24, cui è seguita la concessione dei termini ex art. 190 per conclusionali e repliche.
5. Nel merito la domanda attorea non può essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente si deve dare conto dell'estinzione, per la gran parte dei rapporti, anteriore al
2013, come anche ricostruito dal CTU [v. pagg.11 ss. perizia in cui si legge che < La causa origina da un atto di citazione promosso da parte attrice nei confronti della convenuta con la quale si contestano irregolarità in relazione a numerosi rapporti Controparte_4 intrattenuti presso la filiale di Palermo della nella specie: -conto corrente n. 10365327 CP_2 acceso in data 13 dicembre 2004 e intestato al solo signor;
-conto anticipi n. Pt_1
300103281 (già n. 13994) acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 12 ottobre 2012; -conto corrente n. 300480894 (già n. 173550) acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 26 agosto 2013; -conto corrente n.
2218836 acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 31 gennaio 2006; -conto corrente n. 802832 acceso in data non precisata ex adverso e definitivamente estinto in data 9 febbraio 2006; -finanziamento chirografario n. 4351642 erogato - in favore del solo signor in data 9 agosto 2013 per l'importo di € 15.000,00 ed estinto Parte_1 per passaggio a sofferenza in data 25 febbraio 2019 (enfasi del redattore). La parte attrice solleva, in sintesi, le seguenti eccezioni e chiede: - con riguardo al conto corrente ordinario n. 10365327, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese, nonché l'applicazione – in taluni trimestri – di interessi usurari (c.d.
“usura sopravvenuta”); - con riguardo ai conti correnti nn. 300103281 (già n. 13994), 300480894 (già n. 173550), 2218836 e 802832, il riscontro di “rilevanti anomalie che hanno comportato ai vari rapporti, secondo il dettaglio della perizia a cui si rimanda, un costo pagina 3 di 9 complessivo di € 134.283,00 per interessi e spese non dovute, oltre costi sostenuti alla stipula e annuali” - con riguardo al finanziamento chirografario n. 4351642, l'asserita mancata indicazione del TAEG, del tasso di interesse nominale annuo e del tasso di interesse di preammortamento, “evincendosi solo il tasso di mora, i diritti di istruttoria e le spese”, con conseguente applicazione dell'art. 117 TUB. Chiede, pertanto, la condanna della alla CP_2 restituzione di tutte le somme indebitamente percepite. La parte convenuta , Controparte_5 nei propri atti, in sintesi, chiede di: - dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse ad agire del fideiussore - dichiarare la carenza di Parte_2 interesse ad agire degli attori per intervenuta transazione circa il rapporto di conto corrente n.
10365327; - dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes;
Rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto>>].
6. Già a livello di allegazione deve, innanzitutto, rilevarsi l'infondatezza della doglianza relativa alla c.d. usura sopravvenuta. Alla luce della nota sentenza della S.C. 24675/17, secondo cui
“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”, l'usura c.d. sopravvenuta, non rileva, a differenza di quanto parte attrice invoca con riferimento -segnatamente per il Conto corrente n. 10365327- ai seguenti trimestri: IV 2004, II 2005, III 2005, IV 2005, I 2006, II 2006, III 2006, IV 2006, I 2007, II 2007, III 2007, IV 2007, I 2008, II 2008, III 2008, IV 2008, I 2009, II 2009, III 2009,
IV 2009, I 2010, II 2010, III 2010, IV 2010, I 2011, II 2011, III 2011, IV 2011, I 2012, II 2012,
III 2012, IV 2012, I 2013, II 2013, III 2013, IV 2013, I 2014, II 2014, III 2014, IV 2014, I 2015,
II 2015, IV 2015.
7. Parimenti, già ictu oculi, per tabulas, le doglianze relative ai conti n. 2218836 (acceso in data non precisata e definitivamente estinto in data 31 gennaio 2006) e n. 802832 (acceso in data non precisata e definitivamente estinto in data 9 febbraio 2006) non sono accoglibili essendo eventuali pretese evidentemente prescritte, come eccepito da parte convenuta.
8. Le restanti doglianze attoree, parimenti, devono ritenersi non fondate, in quanto, però, non idoneamente provate. Parte attrice, infatti, nonostante avesse indicato tale documentazione tra gli allegati dell'atto di citazione, non ha controllato l'effettivo buon fine del deposito telematico degli allegati di cui alle buste dalla 2 alla 9, richiedendo, solo in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali (spirati i termini istruttori, v. istanza del 31.7.24), di essere rimessa a tale fine in termini. Con ordinanza a verbale dell'11.9.24, lungi dal rimettere parte attrice in termini, lo scrivente magistrato si è limitato ad autorizzare il deposito ed ad integrare il quesito nei termini ed ai fini che seguono: <visti i recenti orientamenti delle ssuu, visti gli della giurisprudenza di merito, viste le superiori difese parti e l'art. 153 c.p.c., autorizza il deposito documentazione asseritamente riconducibile alle buste cui all'istanza parte attrice del 31.7.24 entro 13.9.24 h.12.00 concede termine a convenuta sino al 20.9.24 per brevi note difensive dispone che all'esito ctu rediga la perizia come da incarico sia tenendo conto così depositata attrice, non tenendone conto...>>, con conseguente implicita riserva di decidere, tra le due ipotesi così rappresentate dal perito d'ufficio, in sede di valutazione del merito. Il CTU, pagina 4 di 9 peraltro, <sulla base della documentazione agli atti presenti nel fascicolo telematico al momento dell'udienza di nomina del 04 07 2024, il ctu ha elencato e verificato la correttezza delle pattuizioni nella relativa ai contratti apertura conto corrente n. 10365327 13 12 2004 13994 22 11 2005. non potuto, però, verificare se quanto pattuito corrispondesse a addebitato in erano totalmente assenti gli estratti le relative analisi competenze>>. In merito al Contratto di finanziamento chirografario n. 4351642 del 09/08/2013, il CTU ha verificato la correttezza del piano di ammortamento allegato e, come evidenziato nella tabella in perizia, <non ha riscontrato discrepanze... in merito alle spese addebitate, non essendo presenti tra gli atti di causa il piano ammortamento aggiornato o estratti conto dai quali evincere eventuali addebiti anomali ctu è stato grado effettuare la verifica sulle addebitate. agli del corrente n. 8028 presente alcuna documentazione ed datati dal 31 12 1983 al 1988 li ritiene totalmente prescritti...>> (v. CTU pagg.14 ss.)
9. L'odierno giudicante ritiene che, nel caso in esame, non vi siano gli estremi per ritenere ammissibile il tardivo deposito suddetto, nonostante le SS.UU., v. ad esempio sentenza
2259/21, abbiano ritenuto che, nelle controversie di diritto bancario, quali quella che ci occupa,
<<...non si può non tenere conto>> della complessità e tecnicismo delle stesse può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente>>. Nella fattispecie che ci occupa, infatti, i documenti non tempestivamente depositati erano stati individuati dalla parte attrice, la quale però ha omesso (colposamente) di controllare il loro corretto deposito. L'ipotesi in esame, pertanto, non è sussumibile nelle fattispecie prese in considerazione dalla giurisprudenza delle SSUU succitata. Peraltro (oltre a difettare il presupposto per l'ordine ex art. 210 c.p.c. dell'impossibilità per l'attore di rinvenire altrimenti tali prove documentali, v. ex multis Cass. 19475/05), trattasi di documentazione per lo più ultradecennale che la banca convenuta neppure si potrebbe ritenere tenuta a produrre in sede di ordine di esibizione (119 TUB-210 c.p.c.)/esercizio del potere di ispezione (118 c.p.c.).
10. La causa è stata istruita con doppio quesito, volto a consentire le verifiche di cui all'incarico al CTU sia tenendo conto della predetta documentazione, che non tenendone conto, al fine di consentire alle parti di svolgere le proprie difese, anche in relazione alla portata della succitata giurisprudenza di legittimità (SS. 2259/21). L'odierno giudicante, ragionando nei termini di cui al precedente par.9, ritiene che parte attrice, in base alla sola documentazione tempestivamente depositata in atti, non abbia fornito idonea prova dell'applicazione in concreto da parte della banca di commissioni e spese non pattuite/illegittime, come pure dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
11. Infine, parimenti priva di pregio, già a livello di allegazione, è la doglianza relativa all'eventuale erronea indicazione del TAEG/ISC nel rapporto di finanziamento oggetto di causa afferendo, se del caso, tale aspetto a norme relative alla trasparenza e di natura comportamentale, al più fonte di risarcimento del danno (non oggetto dell'odierno petitum), ma non causa di invalidità del rapporto. Sul punto, anche giurisprudenza di merito di questo
Tribunale (v., ex multis, sentenza 20157/18, rel. Drudi) ha avuto modo di chiarire, più diffusamente e nello specifico, quanto segue: <<...si osserva che l'ISC o TAEG, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta un Indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell'operazione. L'indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 pagina 5 di 9 marzo 2003 n. 2086. Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009. Gli assunti di parte attrice, peraltro, vanno disattesi anche ammettendo una eventuale difformità dell'indice indicato rispetto a quello applicato, così come da recenti arresti di questo stesso Tribunale come di seguito: “Prima della Delibera Cicr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – sinteticamente inteso come costo totale del credito – era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari). Con l'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari), con la rubrica “Informazione contrattuale” è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia. Ne segue la Circolare della Banca d'Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I – “disposizioni di carattere generale” Sez. II – “pubblicità e informazione precontrattuale”; Sez. III – “forma e contenuto minimo dei contratti”. Il Par. 9 della II Sezione, rubricato “Indicatore sintetico di costo”, impone che “il Pa contratto e il documento di sintesi” contengano l' , da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 122 TUB [nella sua formulazione all'epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti. Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione (“Pubblicità e informazione precontrattuale”) con le seguenti novità rilevanti: - estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio;
Pa
- la denominazione è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per Pa tutte le altre categorie di operazioni bancarie “l' è denominato TAEG”; - tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici – par. 7 e par.
3.2 Sez. IV). Ciò posto, si pone il problema se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, posto che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 TUB specificamente ritenendo: a) trattarsi di disciplina riconducibile al disposto dell'art. 117, 8° comma, il quale, per l'appunto, stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti…abbiano un contenuto tipico determinato” e che “i contratti difformi sono nulli”. Ne conseguirebbe che l'omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015). b) a sua volta l'indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell'art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che
“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali…che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Va detto che taluni, in alternativa all'ipotesi sub a), applicano la sanzione di cui al 7° comma cit. anche all'ipotesi di omessa indicazione del TAEG/ISC in relazione alla previsione del 4° comma, in forza del quale
“i contratti indicano il tasso l'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati…”. Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. infra), che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che: quanto a sub a): in realtà il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto pagina 6 di 9 meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive Pa modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla
“pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse Pa l'indicazione dell' anche nel contratto. In tal senso: Trib. Salerno 31.1.2017: “non è configurabile la nullità comminata dall'art. 117, comma 8, TUB in quanto il contratto di mutuo fondiario e l'allegato documento di sintesi…omissis…riportano l'indicazione dei tassi d'interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento…omissis…l'omessa indicazione nel contratto di mutuo escusso dall'opposta Pa dell' non ne inficia la validità costituendo quest'ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall'art. 9 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 2013, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale…omissis…l'eventuale omissione di tale elemento non comporta nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi d'interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento”.; Trib. Mantova 2.5.2017: “…il contratto di mutuo per cui è causa riporta l'indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicchè deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall'art. 3 sezione III, capitolo i titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile Pa alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB…l' costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall'art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle predette istruzioni della Banca d'Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacchè non richiamato dall'art. 3 sezione III, tanto che anche l'eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento”; ma anche ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016: “La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell'ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l'art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la “sanzione” del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità
pagina 7 di 9 riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale “condizione contrattuale.” Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell'art. 117 (sul punto V. anche infra). Quanto a sub b): la soluzione negativa discende da quanto da ultimo osservato, ovviamente incidente anche sulla previsione di cui al 6° comma dell'art. 117. Sul punto: Trib. Monza 13.12.2016: “l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti”; Trib. Verbania Pa 396/2016: “L' è un dato 'costruito' sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione dell'assunta Pa indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l' la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto di altri oneri”. Ma, in analoghi termini anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, che hanno entrambe sottolineato e ribadito che: “Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo. Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione. Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai contratti relativi “ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento” [art. 122, primo comma, lett. e), TUB]. Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua risulta nel concreto inapplicabile, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (essendo, quello per cui è controversia, un rapporto di mutuo edilizio). Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla pagina 8 di 9 scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell' e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto. D'altra parte, Pt_4 se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG. Invero, l'erronea indicazione dell' , in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può Pt_4 unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all' fossero state veritiere, Pt_4 ma apparentemente superiori)”. Entrambe dette decisioni, oltrechè Trib. Bologna 28.6.2016 (est. Sbariscia), hanno conseguentemente escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al “credito ai consumatori” nell'ambito di applicazione definito dalle rilevantissime esclusioni di cui all'art. 122...>> (così Trib. Bologna 21.9.2017 est. ma in analoghi Per_1 termini anche Trib Bologna 26.6.2017 est. Arceri, 20.7.2017 est. Arceri, 14.12.2017 est. Per_1
9.1.2018 est. conformemente, Trib. Modena 26.9.2017 est. Rimondini;
Trib. Napoli CP_6
9.1.2018 est. Alinante).
12. Vista la novità della questione (v. SSUU 2259/21 cit.) si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite e di CTU.
13. Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Spese di lite e CTU compensate.
Bologna, 30 giugno 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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