Articolo 19 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 18Articolo 20
Versione
14 maggio 1967
Art. 19.
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 19 miliardi e 290.000.000 iscritto al capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 in applicazione dell' articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dello ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 14 maggio 1967