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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3061/2022 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCALAMOGNA TA elettivamente domiciliato in RU P.zza Alfani 4
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Assisi Via Los Angeles 89 OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
L'opponente ha precisato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c. del 4.1.23 ed ha dedotto e richiesto quanto segue:
Precisamente controparte vuole fraintendere il contenuto delle difese dell'odierna opponente, la quale non contesta che il Notaio abbia svolto l'attività Persona_1 di inventario di beni mobili dell'eredità della Sig.ra bensì contesta che il Per_2
preteso credito ex adverso esercitato in via monitoria possa essere azionato nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva), nonché la congruità dello stesso rispetto ai
1 parametri professionali vigenti e rispetto all'entità dell'attività concretamente svolta dall'odierno Opposto (v. pag. 1); in via preliminare di rito, - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo n. 804/2022 emesso dal tribunale di perugia per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 636 e 364 c.p.c. e per l'effetto - revocare il citato decreto ingiuntivo; nel merito - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito avversario nei confronti dell'odierna opponente e comunque l'incongruenza dello stesso per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 804/2022 oggi opposto;
sempre nel merito - rigettare la domanda avversaria di condanna dell'odierna opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata ed assolutamente pretestuosa.
L'opposto ha precisato le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva dal seguente tenore: in via preliminare di merito: - accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
648 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 804/2022 del 19.05.2022 emesso dal Tribunale di
RU nel procedimento n. 1202/2022 r.g.; nel merito: in via principale - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2022 del 19.05.2022 - accertare e
Part dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte di in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- accertare e dichiarare
l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte della opponente;
- accertare e dichiarare in ogni caso tenuta l'avv.Tei al pagamento della somma complessiva di €. 9.620,00 per sorte, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo per le motivazioni in atti e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del dott. CP_1 dell'importo di €. 9.620,00 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e refusione delle spese tutte accessorie e non;
- accertare e dichiarare la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede
o colpa grave e per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del Parte_1
danno da lite temeraria in favore del dott. rimettendosi, per la Controparte_1
quantificazione dello stesso, alla valutazione equitativa dell'ecc.mo giudice adito ex art.
1226 c.c..
2 Ha, inoltre, richiamato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. qui di seguito trascritte: in via preliminare: - revocare e/o modificare l'ordinanza emessa in data 06.12.2022 in riferimento al rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
804/2022 del 19.05.2022 nel procedimento n. 1202/2022 r.g. emesso dal Tribunale ordinario di RU (dott. Fiore) poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed in relazione alle causali esposte in narrativa e nella comparsa di costituzione, per l'effetto, rigettare ogni istanza, domanda
e/o richiesta in tal senso rappresentata da parte avversaria. in via principale: - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2022 del 19.05.2022 nel procedimento n. 1202/2022 r.g. emesso dal Tribunale ordinario di RU;
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte dell'avv. in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le causali Parte_1
tutte esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- accertare e dichiarare tenuta l'avv. al pagamento della somma Parte_1 complessiva di €. 9.620,00 per sorte, oltre interessi legali e/o moratori dal dovuto al saldo, oltre la refusione delle spese tutte anche anticipate nella fase esecutiva, per le motivazioni in atti e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del dott. CP_1 dell'importo di €. 9.620,00 oltre interessi anche moratori dal dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e refusione delle spese tutte accessorie e non. sempre in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte della opponente;
sempre nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede
o colpa grave e per l'effetto, condannare l'avv. al risarcimento del Parte_1
danno da lite temeraria in favore del dott. rimettendosi, per la Controparte_1 quantificazione dello stesso, alla valutazione equitativa dell'ecc.mo giudice adito ex art.
1226 c.c..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
3 Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 27.6.2 con cui
Parte ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 804/2022 emesso dal Tribunale di
RU in data 19.5.22 in favore del per complessivi € 9.620,00 Controparte_2
oltre accessori e compensi di monitorio.
Con tale atto l'opponente ha precisato le suesposte conclusioni ed ha dedotto, altresì, la nullità del monitorio per carenza di prova scritta e per insussistenza e infondatezza della pretesa creditoria.
Con tardiva comparsa costitutiva del 15.11.22 (v. udienza in citazione 25.11.22 differita ex art. 168 bis, c. 4° c.p.c.) l'opposto ha ribadito le ragioni fondanti della pretesa creditoria e, in particolare, ha dato atto di quanto segue: il Dott. ha ricevuto incarico dagli eredi di di procedere CP_1 Persona_3
alla successione, agli inventari e alle stime dei beni oggetto di eredità, attività alle quali
l'Avv. ha partecipato attivamente e puntualmente richiedendo di indicare Parte_1 proprie specifiche dichiarazioni nei verbali di inventario e firmandoli all'esito della conclusione degli stessi;
nei confronti dell'Avv. in proprio e in qualità di coerede di Parte_1 Persona_3
sono state emesse le seguenti note spese pro quota per le prestazioni professionali
[...]
tutte correttamente svolte in favore dei coeredi (All. n. 1 monitorio):
347/2021 € 1.375,00; 348/ 2021 € 1.375,00; 349/2021 € 1.375,00; 350/2021 €. 1.375,00;
351/2021 € 1.375,00; 352/2021 €. 2.745,00.
Tali prestazioni notarili sono state regolamente svolte. I relativi atti sono stati regolarmente registrati (All.ti n. 2, 2a, 2b, 2c, 2d in monitorio).
La quota di corrispondenza dovuta dall'altro coerede ed esecutore testamentario veniva già precedentemente saldata: tale circostanza è confermata anche dalla fattura del perito saldata dal Dott. e poi addebitata pro quota (All. n. 3 in monitorio). In Per_4 CP_1
data 21.01.2022 il Dott. ha comunicato a mezzo posta certificata Controparte_1 all'Avv. la propria costituzione in mora (All. n. 4 in monitorio). Parte_1
In data 6.12.22 il Giudice Dott.ssa Lignani ha assegnato alle parti il triplo termine di cui all'art. 183 c. 6° c.p.c.
Con successiva ordinanza istruttoria il Giudice ha evidenziato l'irrilevanza delle prove orali ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
4 Il nuovo assegnatario del fascicolo ha modificato l'ordinanza ai fini della celebrazione dell'interrogatorio non formale (ex art. 117 c.p.c) delle parti cui ha fatto seguito proposta ex art. 185 bis c.p.c..
In seno all'udienza del 5.12.24 questo giudice onorario, in mancanza di adesione alla predetta proposta transattiva, ha raccolto a verbale le conclusioni formulate dai contendenti ed ha trattenuto la causa in decisione previa concessione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va, in primo luogo, sgombrato il campo dalla eccezione sollevata dall'opponente relativamente al difetto di legittimazione passiva.
La questione è priva di pregio e va, pertanto, respinta.
Il difetto della legittimazione passiva pertiene non già ad un presupposto della domanda, ma alla condizione dell'azione ed è finalizzata ad eliminare dal processo la posizione soggettiva di colui che assume di non essere destinatario della decisione giurisdizionale avanzata dalla controparte sulla base unicamente della domanda giudizialmente attivata.
Nel caso specifico, l'infondatezza della eccezione preliminare in rito discende dalla diretta applicazione dell'art. 78 della Legge 16 Febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato). Tale articolo ha sancito, in favore del notaio, la responsabilità solidale di tutti gli eredi partecipanti all'atto. Tutti gli eredi sono tenuti tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese anticipate dal notaio.
L'inquadramento del caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art.
2229 e ss c.c. è correlato e strettamente connesso alla specifica discipina dettata dall'Ordinamento del notariato con riferimento particolare alla sussitenza della obbligazione solidale delle parti per i crediti vantati dal notaio rogante.
Tale assioma, inoltre, è stato collegato ad un ulteriore raffronto emergente dall'atteggiamento difensivo della parte opponente e dalle preponderanti risultanze documentali versate in atti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 c.p.c. “la confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117 c.p.c.”.
Part Alla prima pagina dell'atto di citazione ha affermato quanto segue:
“non contesto che il Notaio abbia svolto l'attività di inventario di Persona_1
5 beni mobili dell'eredità della Sig.ra bensì contesto che il preteso credito ex Per_2
adverso esercitato in via monitoria possa essere azionato nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva), nonché la congruità dello stesso rispetto ai parametri professionali vigenti e rispetto all'entità dell'attività concretamente svolta dall'odierno opposto”.
Quanto alla infondatezza della eccezione di parte opponente, secondo cui la domanda
Part del notaio esorbita ed astrae dalla sfera soggettiva di va ribadito il preponderante contenuto di cui al predetto articolo 78 dell'Ordinamento notarile.
Quanto, invece, alla entità delle attività e alla congruità del credito vi è ampia prova documentale dalla quale si dispiega, a fronte di più deduzioni argomentative, la infondatezza della opposizione.
L'epistilio è dato dall'art. 2233 c.c. secondo cui il compenso dovuto per le prestazioni
d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In riferimento alle associazioni professionali occorre precisare che la legge n. 27/12 di abrogazione delle tariffe -regolamentate nel sistema ordinistico- ha consentito ai competenti ordini di dismettere definitivamente le funzioni assertive di certificazione della conguità dei compensi.
Il giudice, oggigiorno, deve fare riferimento -in difetto di accordo scritto- ai compensi stabiliti dal decreto ministeriale ovvero ai parametri ulteriori di cui all'art. 2233 c.c...
Breve cenno merita la infondata contestazione dell'opponente in riferimento alla entità delle attività laddove la consistenza delle singole prestazioni rese dal professionista era già stata allegata in seno al procedimento monitorio e più ampiamente provata in via documentale nell'ambito dell'odierno procedimento a cognizione piena.
E', difatti, probatoriamente incontestata l'entità delle molteplici prestazioni professionali rese dal in favore dei coeredi (v. All. n. 1 monitorio) e, in Controparte_2
particolare, la formazione notarile degli atti recanti i seguenti numeri di identificazione:
347/2021 € 1.375,00; 348/ 2021 € 1.375,00; 349/2021 € 1.375,00; 350/2021 € 1.375,00;
351/2021 € 1.375,00; e 352/2021 € 2.745,00.
Tali prestazioni notarili sono state regolamente svolte. I relativi atti sono stati, altresì, regolarmente registrati (v. All.ti n. 2, 2a, 2b, 2c, 2d in monitorio).
6 Va, inoltre, considerato che la documentazione allegata in sede monitoria e nell'odierno procedimento a cognizione piena ha consentito di specificare che gli importi pretesi afferiscono agli onorari e alle fatture pagate in nome e per conto della cliente (v. all. n.
3 del fascicolo del monitorio) oltre alle spese ulteriori anche di registrazione dei singoli verbali.
Ulteriore profilo di infondatezza attiene alla contestazione avanzata dall'opponente per inconguità dei compensi notarili.
Il notaio ha da subito specificato il richiamo alle tariffe notarili vigenti per la durata impiegata per ciascuno inventario di eredità. Tale dichiarazione, contenuta nell'allegato n. 4 (pec) del procedimento monitorio, è stata prodotta in giudizio anche dall'opponente
Part in sede di costituzione (v. all. 8 citazione).
Il richiamo alle dettagliate tariffe notarili avrebbe dovuto indurre l'opponente non già ad una contestazione generica di mera incongruità dei compensi, bensì avrebbe dovuto specificamente consentire il doveroso ribaltamento della forbice dettata dal Decreto ministeriale n.140/12 e n.106/13 di cui al compenso minimo/massimo (Tabella B) compreso tra euro 600,00 ed euro 4.000,00 per ogni verbale di inventario.
In altri termini, la contestazione di inconguità dei compensi si assume generica atteso che la specificità è tale solo quando contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare attendibile e grave per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Cassazione secondo cui il debitore che contesta il “quantum” preteso dal professionsita a titolo di prestazioni professionali è tenuto alla contestazione in modo specifico della richiesta di compenso nel caso in cui essa attenga, come nel processo in scrutinio, ad un conteggio preciso e dettagliato in base alle tariffe professionali.
Tale principio discende, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e
115 c. 1° c.p.c. (v. Cass. 37788/21).
L'argomentazione che precede dà contezza alla infondatezza del motivo attinente alla incongruità dei compensi anche per un altro aspetto dirimente.
L'utilizzo dei decreti ministeriali afferenti i compensi del notaio limita l'operato del giudice al pari di quanto accade in sede di liquidazione dei compensi di avvocato in ambito processuale civile. Questo giudice onorario ha ritenuto di aderire
7 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra minimo e massimo della tariffa ministeriale, non richiederà né dà luogo ad alcuna motivazione specifica (v. Cass. 12093/18).
In altri termini, la documentazione versata in atti ha consentito, per un verso, di palesare l'infondatezza dell'opposizione e, per un altro verso, di ritenere pienamente provata la pretesa monitoria.
Breve cenno merita, infine, la tardività della questione spiegata dal notaio in via riconvenzionale.
La decadenza per tardività della eccezione/domanda riconvenzionale è, peraltro, rilevabile “ex officio” (v. Cass. 19453/05 e Cass. 11318/05).
Corre obbligo chiarire che si ha eccezione riconvenzionale se l'istanza del convenuto resta confinata nell'ambito dell'attività strettamente difensiva.
Si qualifica, invece, come domanda riconvenzionale la richiesta del convenuto in relazione a un provvedimento positivo e autonomamente attributivo di una determinata utilità che si pone ovviamente oltre il mero rigetto della domanda avversaria con evidente ampliamento della sfera dei poteri decisori (v. Cass. 21472/16).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel caso in scrutinio, il notaio sia incorso nella decadenza postulata dal Legislatore all'art. 167, co. 2° del codice di rito con consequenziale inammissibilità della predetta eccezione riconvenzionale avanzata con tardiva comparsa costitutiva.
L'affermazione che precede dà luogo ad un'altra questione in ragione della quale ci si deve interrogare anche sulla valenza e sul significato processuale delle sorti della eccezione/domanda riconvenzionale avanzata tardivamente.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Cassazione alla stregua del quale l'eccezione o la domanda riconvenzionale del convenuto che è risultata tardiva, come tale inammissibile per motivi processuali (ex art. 167, co. 2° c.p.c.), dà luogo, in ogni caso, ad una difesa tecnica che dà contezza ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto i quali possono e debbono essere presi in considerazione come mera difesa pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
9044/2010).
8 In ragione di tale argomentazione l'accertamento giudiziale estende i suoi effetti non solo alla conferma della pretesa del mero diritto di credito, ma si estende alla pienezza del rapporto contrattuale che discende dall'opera professionale svolta dal notaio ai sensi del'art. 2229 c.c..
Ciò, tuttavia, non vale per la domanda di risarcimento di danni di cui alla correlata richiesta del notaio (ex art. 1226 c.c.) discendente dalla condotta di controparte paventata dal notaio ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Se, per un verso, è incontestabile che i danni risarcibili sono di qualsiasi tipo (lucro cessante e danno emergente), per un altro verso, è necessario che essi risultino legati da un nesso eziologico al comportamento processuale della parte attrice (Cass. 2694/81). Il nesso causale non è una prova, ma una relazione logica senza la quale la questione -ex art. 96 c.p.c.- resta fuori dall'alveo in parola. La documentazione versata in atti non ha evidenziato riferimenti probatori inequivoci in base ai quali ritenere sufficientemente
Part allegata la sussistenza del rilevante nesso eziologico. L'agire in giudizio di per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (Cass. 22.2.2016, n. 3376 e Cass. 30.11.2010, n. 21570).
Giacché la difesa dell'opposto ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori minimi inderogabili di cui al nuovo regime tariffario per via della semplicità del caso e della ridotta attività istruttoria limitata alla sola produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione di;
Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 804/22 emesso dal Tribunale di RU il
19.5.22 e, per l'effetto,
CONDANNA al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della somma di € 9.620,00 oltre interessi di pieno Parte_2
diritto dal dovuto al saldo effettivo;
9 CONDANNA parte opponente, , al pagamento dei compensi di Parte_1
avvocato, in favore dell'opposto, che liquida in € 2.540,00 oltre 15% TF, iva e cap come per legge.
Così deciso in RU l'11 marzo 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 3061/2022 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SCALAMOGNA TA elettivamente domiciliato in RU P.zza Alfani 4
OPPONENTE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. BARTOLI CIANCALEONI ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Assisi Via Los Angeles 89 OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
L'opponente ha precisato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. 6
c.p.c. del 4.1.23 ed ha dedotto e richiesto quanto segue:
Precisamente controparte vuole fraintendere il contenuto delle difese dell'odierna opponente, la quale non contesta che il Notaio abbia svolto l'attività Persona_1 di inventario di beni mobili dell'eredità della Sig.ra bensì contesta che il Per_2
preteso credito ex adverso esercitato in via monitoria possa essere azionato nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva), nonché la congruità dello stesso rispetto ai
1 parametri professionali vigenti e rispetto all'entità dell'attività concretamente svolta dall'odierno Opposto (v. pag. 1); in via preliminare di rito, - accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità del decreto ingiuntivo n. 804/2022 emesso dal tribunale di perugia per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633, 636 e 364 c.p.c. e per l'effetto - revocare il citato decreto ingiuntivo; nel merito - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito avversario nei confronti dell'odierna opponente e comunque l'incongruenza dello stesso per tutte le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto - revocare il decreto ingiuntivo n. 804/2022 oggi opposto;
sempre nel merito - rigettare la domanda avversaria di condanna dell'odierna opponente ex art. 96 c.p.c., in quanto infondata ed assolutamente pretestuosa.
L'opposto ha precisato le conclusioni di cui alla comparsa costitutiva dal seguente tenore: in via preliminare di merito: - accertare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.
648 c.p.c. per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 804/2022 del 19.05.2022 emesso dal Tribunale di
RU nel procedimento n. 1202/2022 r.g.; nel merito: in via principale - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2022 del 19.05.2022 - accertare e
Part dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte di in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- accertare e dichiarare
l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte della opponente;
- accertare e dichiarare in ogni caso tenuta l'avv.Tei al pagamento della somma complessiva di €. 9.620,00 per sorte, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo per le motivazioni in atti e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del dott. CP_1 dell'importo di €. 9.620,00 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e refusione delle spese tutte accessorie e non;
- accertare e dichiarare la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede
o colpa grave e per l'effetto, condannare la sig.ra al risarcimento del Parte_1
danno da lite temeraria in favore del dott. rimettendosi, per la Controparte_1
quantificazione dello stesso, alla valutazione equitativa dell'ecc.mo giudice adito ex art.
1226 c.c..
2 Ha, inoltre, richiamato le conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. qui di seguito trascritte: in via preliminare: - revocare e/o modificare l'ordinanza emessa in data 06.12.2022 in riferimento al rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
804/2022 del 19.05.2022 nel procedimento n. 1202/2022 r.g. emesso dal Tribunale ordinario di RU (dott. Fiore) poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed in relazione alle causali esposte in narrativa e nella comparsa di costituzione, per l'effetto, rigettare ogni istanza, domanda
e/o richiesta in tal senso rappresentata da parte avversaria. in via principale: - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 804/2022 del 19.05.2022 nel procedimento n. 1202/2022 r.g. emesso dal Tribunale ordinario di RU;
- accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità delle eccezioni e deduzioni tutte dell'avv. in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le causali Parte_1
tutte esposte nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, rigettarle integralmente;
- accertare e dichiarare tenuta l'avv. al pagamento della somma Parte_1 complessiva di €. 9.620,00 per sorte, oltre interessi legali e/o moratori dal dovuto al saldo, oltre la refusione delle spese tutte anche anticipate nella fase esecutiva, per le motivazioni in atti e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore del dott. CP_1 dell'importo di €. 9.620,00 oltre interessi anche moratori dal dovuto al saldo, rivalutazione monetaria e refusione delle spese tutte accessorie e non. sempre in via principale: - accertare e dichiarare l'infondatezza ed inammissibilità della proposta opposizione in quanto ingiustificata sia in fatto che in diritto, e per l'effetto, respingere le domande tutte della opponente;
sempre nel merito - accertare e dichiarare la sussistenza nei fatti di causa dei presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto meno di mala fede
o colpa grave e per l'effetto, condannare l'avv. al risarcimento del Parte_1
danno da lite temeraria in favore del dott. rimettendosi, per la Controparte_1 quantificazione dello stesso, alla valutazione equitativa dell'ecc.mo giudice adito ex art.
1226 c.c..
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
3 Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 27.6.2 con cui
Parte ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 804/2022 emesso dal Tribunale di
RU in data 19.5.22 in favore del per complessivi € 9.620,00 Controparte_2
oltre accessori e compensi di monitorio.
Con tale atto l'opponente ha precisato le suesposte conclusioni ed ha dedotto, altresì, la nullità del monitorio per carenza di prova scritta e per insussistenza e infondatezza della pretesa creditoria.
Con tardiva comparsa costitutiva del 15.11.22 (v. udienza in citazione 25.11.22 differita ex art. 168 bis, c. 4° c.p.c.) l'opposto ha ribadito le ragioni fondanti della pretesa creditoria e, in particolare, ha dato atto di quanto segue: il Dott. ha ricevuto incarico dagli eredi di di procedere CP_1 Persona_3
alla successione, agli inventari e alle stime dei beni oggetto di eredità, attività alle quali
l'Avv. ha partecipato attivamente e puntualmente richiedendo di indicare Parte_1 proprie specifiche dichiarazioni nei verbali di inventario e firmandoli all'esito della conclusione degli stessi;
nei confronti dell'Avv. in proprio e in qualità di coerede di Parte_1 Persona_3
sono state emesse le seguenti note spese pro quota per le prestazioni professionali
[...]
tutte correttamente svolte in favore dei coeredi (All. n. 1 monitorio):
347/2021 € 1.375,00; 348/ 2021 € 1.375,00; 349/2021 € 1.375,00; 350/2021 €. 1.375,00;
351/2021 € 1.375,00; 352/2021 €. 2.745,00.
Tali prestazioni notarili sono state regolamente svolte. I relativi atti sono stati regolarmente registrati (All.ti n. 2, 2a, 2b, 2c, 2d in monitorio).
La quota di corrispondenza dovuta dall'altro coerede ed esecutore testamentario veniva già precedentemente saldata: tale circostanza è confermata anche dalla fattura del perito saldata dal Dott. e poi addebitata pro quota (All. n. 3 in monitorio). In Per_4 CP_1
data 21.01.2022 il Dott. ha comunicato a mezzo posta certificata Controparte_1 all'Avv. la propria costituzione in mora (All. n. 4 in monitorio). Parte_1
In data 6.12.22 il Giudice Dott.ssa Lignani ha assegnato alle parti il triplo termine di cui all'art. 183 c. 6° c.p.c.
Con successiva ordinanza istruttoria il Giudice ha evidenziato l'irrilevanza delle prove orali ed ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
4 Il nuovo assegnatario del fascicolo ha modificato l'ordinanza ai fini della celebrazione dell'interrogatorio non formale (ex art. 117 c.p.c) delle parti cui ha fatto seguito proposta ex art. 185 bis c.p.c..
In seno all'udienza del 5.12.24 questo giudice onorario, in mancanza di adesione alla predetta proposta transattiva, ha raccolto a verbale le conclusioni formulate dai contendenti ed ha trattenuto la causa in decisione previa concessione, in favore delle parti, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Va, in primo luogo, sgombrato il campo dalla eccezione sollevata dall'opponente relativamente al difetto di legittimazione passiva.
La questione è priva di pregio e va, pertanto, respinta.
Il difetto della legittimazione passiva pertiene non già ad un presupposto della domanda, ma alla condizione dell'azione ed è finalizzata ad eliminare dal processo la posizione soggettiva di colui che assume di non essere destinatario della decisione giurisdizionale avanzata dalla controparte sulla base unicamente della domanda giudizialmente attivata.
Nel caso specifico, l'infondatezza della eccezione preliminare in rito discende dalla diretta applicazione dell'art. 78 della Legge 16 Febbraio 1913 n. 89 (Ordinamento del notariato). Tale articolo ha sancito, in favore del notaio, la responsabilità solidale di tutti gli eredi partecipanti all'atto. Tutti gli eredi sono tenuti tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese anticipate dal notaio.
L'inquadramento del caso in scrutinio nell'ambito della fattispecie di cui all'art.
2229 e ss c.c. è correlato e strettamente connesso alla specifica discipina dettata dall'Ordinamento del notariato con riferimento particolare alla sussitenza della obbligazione solidale delle parti per i crediti vantati dal notaio rogante.
Tale assioma, inoltre, è stato collegato ad un ulteriore raffronto emergente dall'atteggiamento difensivo della parte opponente e dalle preponderanti risultanze documentali versate in atti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 229 c.p.c. “la confessione spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte personalmente, salvo il caso dell'articolo 117 c.p.c.”.
Part Alla prima pagina dell'atto di citazione ha affermato quanto segue:
“non contesto che il Notaio abbia svolto l'attività di inventario di Persona_1
5 beni mobili dell'eredità della Sig.ra bensì contesto che il preteso credito ex Per_2
adverso esercitato in via monitoria possa essere azionato nei suoi confronti (difetto di legittimazione passiva), nonché la congruità dello stesso rispetto ai parametri professionali vigenti e rispetto all'entità dell'attività concretamente svolta dall'odierno opposto”.
Quanto alla infondatezza della eccezione di parte opponente, secondo cui la domanda
Part del notaio esorbita ed astrae dalla sfera soggettiva di va ribadito il preponderante contenuto di cui al predetto articolo 78 dell'Ordinamento notarile.
Quanto, invece, alla entità delle attività e alla congruità del credito vi è ampia prova documentale dalla quale si dispiega, a fronte di più deduzioni argomentative, la infondatezza della opposizione.
L'epistilio è dato dall'art. 2233 c.c. secondo cui il compenso dovuto per le prestazioni
d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In riferimento alle associazioni professionali occorre precisare che la legge n. 27/12 di abrogazione delle tariffe -regolamentate nel sistema ordinistico- ha consentito ai competenti ordini di dismettere definitivamente le funzioni assertive di certificazione della conguità dei compensi.
Il giudice, oggigiorno, deve fare riferimento -in difetto di accordo scritto- ai compensi stabiliti dal decreto ministeriale ovvero ai parametri ulteriori di cui all'art. 2233 c.c...
Breve cenno merita la infondata contestazione dell'opponente in riferimento alla entità delle attività laddove la consistenza delle singole prestazioni rese dal professionista era già stata allegata in seno al procedimento monitorio e più ampiamente provata in via documentale nell'ambito dell'odierno procedimento a cognizione piena.
E', difatti, probatoriamente incontestata l'entità delle molteplici prestazioni professionali rese dal in favore dei coeredi (v. All. n. 1 monitorio) e, in Controparte_2
particolare, la formazione notarile degli atti recanti i seguenti numeri di identificazione:
347/2021 € 1.375,00; 348/ 2021 € 1.375,00; 349/2021 € 1.375,00; 350/2021 € 1.375,00;
351/2021 € 1.375,00; e 352/2021 € 2.745,00.
Tali prestazioni notarili sono state regolamente svolte. I relativi atti sono stati, altresì, regolarmente registrati (v. All.ti n. 2, 2a, 2b, 2c, 2d in monitorio).
6 Va, inoltre, considerato che la documentazione allegata in sede monitoria e nell'odierno procedimento a cognizione piena ha consentito di specificare che gli importi pretesi afferiscono agli onorari e alle fatture pagate in nome e per conto della cliente (v. all. n.
3 del fascicolo del monitorio) oltre alle spese ulteriori anche di registrazione dei singoli verbali.
Ulteriore profilo di infondatezza attiene alla contestazione avanzata dall'opponente per inconguità dei compensi notarili.
Il notaio ha da subito specificato il richiamo alle tariffe notarili vigenti per la durata impiegata per ciascuno inventario di eredità. Tale dichiarazione, contenuta nell'allegato n. 4 (pec) del procedimento monitorio, è stata prodotta in giudizio anche dall'opponente
Part in sede di costituzione (v. all. 8 citazione).
Il richiamo alle dettagliate tariffe notarili avrebbe dovuto indurre l'opponente non già ad una contestazione generica di mera incongruità dei compensi, bensì avrebbe dovuto specificamente consentire il doveroso ribaltamento della forbice dettata dal Decreto ministeriale n.140/12 e n.106/13 di cui al compenso minimo/massimo (Tabella B) compreso tra euro 600,00 ed euro 4.000,00 per ogni verbale di inventario.
In altri termini, la contestazione di inconguità dei compensi si assume generica atteso che la specificità è tale solo quando contrasta il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare attendibile e grave per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Cassazione secondo cui il debitore che contesta il “quantum” preteso dal professionsita a titolo di prestazioni professionali è tenuto alla contestazione in modo specifico della richiesta di compenso nel caso in cui essa attenga, come nel processo in scrutinio, ad un conteggio preciso e dettagliato in base alle tariffe professionali.
Tale principio discende, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2697 c.c. e
115 c. 1° c.p.c. (v. Cass. 37788/21).
L'argomentazione che precede dà contezza alla infondatezza del motivo attinente alla incongruità dei compensi anche per un altro aspetto dirimente.
L'utilizzo dei decreti ministeriali afferenti i compensi del notaio limita l'operato del giudice al pari di quanto accade in sede di liquidazione dei compensi di avvocato in ambito processuale civile. Questo giudice onorario ha ritenuto di aderire
7 all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra minimo e massimo della tariffa ministeriale, non richiederà né dà luogo ad alcuna motivazione specifica (v. Cass. 12093/18).
In altri termini, la documentazione versata in atti ha consentito, per un verso, di palesare l'infondatezza dell'opposizione e, per un altro verso, di ritenere pienamente provata la pretesa monitoria.
Breve cenno merita, infine, la tardività della questione spiegata dal notaio in via riconvenzionale.
La decadenza per tardività della eccezione/domanda riconvenzionale è, peraltro, rilevabile “ex officio” (v. Cass. 19453/05 e Cass. 11318/05).
Corre obbligo chiarire che si ha eccezione riconvenzionale se l'istanza del convenuto resta confinata nell'ambito dell'attività strettamente difensiva.
Si qualifica, invece, come domanda riconvenzionale la richiesta del convenuto in relazione a un provvedimento positivo e autonomamente attributivo di una determinata utilità che si pone ovviamente oltre il mero rigetto della domanda avversaria con evidente ampliamento della sfera dei poteri decisori (v. Cass. 21472/16).
Orbene, non può revocarsi in dubbio che, nel caso in scrutinio, il notaio sia incorso nella decadenza postulata dal Legislatore all'art. 167, co. 2° del codice di rito con consequenziale inammissibilità della predetta eccezione riconvenzionale avanzata con tardiva comparsa costitutiva.
L'affermazione che precede dà luogo ad un'altra questione in ragione della quale ci si deve interrogare anche sulla valenza e sul significato processuale delle sorti della eccezione/domanda riconvenzionale avanzata tardivamente.
Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della
Cassazione alla stregua del quale l'eccezione o la domanda riconvenzionale del convenuto che è risultata tardiva, come tale inammissibile per motivi processuali (ex art. 167, co. 2° c.p.c.), dà luogo, in ogni caso, ad una difesa tecnica che dà contezza ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto i quali possono e debbono essere presi in considerazione come mera difesa pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.
9044/2010).
8 In ragione di tale argomentazione l'accertamento giudiziale estende i suoi effetti non solo alla conferma della pretesa del mero diritto di credito, ma si estende alla pienezza del rapporto contrattuale che discende dall'opera professionale svolta dal notaio ai sensi del'art. 2229 c.c..
Ciò, tuttavia, non vale per la domanda di risarcimento di danni di cui alla correlata richiesta del notaio (ex art. 1226 c.c.) discendente dalla condotta di controparte paventata dal notaio ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Se, per un verso, è incontestabile che i danni risarcibili sono di qualsiasi tipo (lucro cessante e danno emergente), per un altro verso, è necessario che essi risultino legati da un nesso eziologico al comportamento processuale della parte attrice (Cass. 2694/81). Il nesso causale non è una prova, ma una relazione logica senza la quale la questione -ex art. 96 c.p.c.- resta fuori dall'alveo in parola. La documentazione versata in atti non ha evidenziato riferimenti probatori inequivoci in base ai quali ritenere sufficientemente
Part allegata la sussistenza del rilevante nesso eziologico. L'agire in giudizio di per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (Cass. 22.2.2016, n. 3376 e Cass. 30.11.2010, n. 21570).
Giacché la difesa dell'opposto ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori minimi inderogabili di cui al nuovo regime tariffario per via della semplicità del caso e della ridotta attività istruttoria limitata alla sola produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposizione di;
Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 804/22 emesso dal Tribunale di RU il
19.5.22 e, per l'effetto,
CONDANNA al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, della somma di € 9.620,00 oltre interessi di pieno Parte_2
diritto dal dovuto al saldo effettivo;
9 CONDANNA parte opponente, , al pagamento dei compensi di Parte_1
avvocato, in favore dell'opposto, che liquida in € 2.540,00 oltre 15% TF, iva e cap come per legge.
Così deciso in RU l'11 marzo 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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