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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 04/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16391/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore e legale rappresentante della minore (Avv. Parte_1 Persona_1
PANDOLFO FRANCESCO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara l'irripetibilità della somma di euro 9.195,75
richiesta dall' con provvedimento del 3/05/2022; CP_1
◊ compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla fase monitoria.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la ricorrente – premesso che, con decreto ingiuntivo n. 980/2024,
emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n.12002/2024 e notificatole in data 04/10/2024, le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' resistente, della somma di euro CP_2
9.195,75, oltre interessi legali e spese di ricorso, liquidate in euro 540,00, più accessori di legge - esponeva che,
in data 28/03/2013, la Commissione Medica per l'Invalidità Civile aveva riconosciuto la minore
[...]
meritevole dell'indennità di accompagnamento in ragione della patologia cardiaca sofferta e che, Per_1
successivamente, la prestazione in questione era stata erogata sia a seguito della visita di revisione del
19/02/2016, sia a seguito della visita di revisione del 21/12/2018; precisava, tuttavia, che, inaspettatamente,
l' resistente, con nota del 7/03/2022, le aveva comunicato di aver accertato, per il periodo gennaio CP_2
2019/marzo 2022, che la minore beneficiaria aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07127327, per un importo pari ad euro 20.298,27 e del quale chiedeva la restituzione, chiarendo che erano state “riscosse somme non spettanti in quanto riconosciuta l'indennità di frequenza a seguito di
visita di revisione in data 21/12/2018”; aggiungeva che - di fronte alle sue contestazioni, relative anche al
quantum della pretesa restitutoria – l' resistente, con provvedimento del 03/05/2022, aveva ricalcolato CP_2
“la pensione n. 07 127 327 categoria INVCIV” con decorrenza dal giorno 01/01/2019, accertando un importo dovuto pari ad euro 9.529.02, e quindi, effettuata la compensazione con il presunto indebito, riduceva il predetto importo di euro 20.298,27 ad euro 10.765,25; rigettati i ricorsi da ella proposti in via amministrativa avverso il provvedimento del 7/03/2022, nonché avverso il provvedimento del 3/05/2022, la ricorrente –
rappresentata e ribadita la sua evidente buona fede ed il suo legittimo affidamento, non potendo ragionevolmente arguire alcunché a seguito della comunicazione del verbale di accertamento medico del
21/12/2018 e dell'erogazione della prestazione da parte dell' successivamente alla visita di revisione – CP_1
chiedeva al Tribunale adito di volere “… accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' dalla odierna CP_1
opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 980/2024 del 03/09/2024; - in via
subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno dell'odierna
opponente in misura pari alla pretesa restitutoria dell' e, per l'effetto, condannare lo stesso al CP_1 CP_2
pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 9.195,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pt_1 condanna che si chiede di porre in compensazione con il credito vantato dallo stesso ”. CP_3
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/03/2025, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Il ricorso merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Deve osservarsi, preliminarmente, che il principio dell'irripetibilità delle prestazioni di natura assistenziale,
come delineato dalla Suprema Corte, è stato via via distinto in numerose diverse ipotesi, con conseguente graduazione della ripetibilità della prestazione o meno, in dipendenza dalla tipologia di prestazione, del motivo dell'errato pagamento e della tutelabilità o meno dell'affidamento dell'accipiens in ragione della rilevanza dell'elemento soggettivo della condotta di quest'ultimo, non potendo, quindi, più riferirsi ad una sola regola immodificabile ed inflessibile.
Così, anche in caso di carenza del requisito sanitario, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
24180/2022, ha chiarito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nel caso in esame, va rappresentato che, a seguito della visita di revisione del dicembre 2018, non veniva a mancare l'accertamento di ogni possibile invalidità in capo alla minore, ma, viceversa, veniva accertata una condizione soggettiva legittimante la fruizione di una diversa prestazione (indennità di frequenza); la ricorrente, quindi, continuava a ricevere un pagamento senza soluzione di continuità, seppur in misura erronea;
appare, quindi, evidente che, a seguito del verbale di revisione, non avrebbe dovuto essere disposta la revoca di ogni pagamento, bensì un pagamento ridotto, fatto, questo, non avvenuto, avendo continuato,
viceversa, l' resistente ad erogare erroneamente la somma di denaro relativa all'indennità CP_2
d'accompagnamento; in tale contesto - in costanza dell'errore dell' resistente - non può legittimamente CP_2
delegarsi all'accipiens il controllo della misura della prestazione, ovvero il controllo relativo alla corrispondenza della prestazione con quanto effettivamente nel diritto del beneficiario, gravando sull'ente previdenziale l'obbligo di controllo della legittimità e della congruità del pagamento.
L' resistente ha dedotto la legittimità dell'azione di recupero sulla sola base della carenza del requisito CP_2
sanitario e sulla base dell'intervenuta comunicazione del verbale di visita del dicembre 2018.
Or, sebbene tale assunto sia condivisibile in linea di principio, poiché, venendo a mancare il requisito sanitario utile e necessario per il percepimento della prestazione, la prestazione medesima sarebbe goduta sine titulo,
deve anche considerarsi che la potestà di ripetizione delle somme pagate per mero errore da parte dell CP_2
deve trovare un limite e deve contemperarsi con l'affidamento dell'accipiens, allorquando il tempo intercorso tra la visita di revisione in peius e l'accertamento dell'erroneo pagamento sia da considerarsi non compatibile con le modalità che dovrebbero informare e caratterizzare l'azione dell' medesimo;
appare, infatti, CP_2
evidente che, a seguito della visita di revisione del 21/12/2018, definita con un verbale sanitario modificativo,
l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, della Legge n. 448/1998, ovverosia CP_1
non ha provveduto all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio ed alla revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
viceversa, ha continuato ad erogare la prestazione per troppi anni.
In tale contesto – tenuto presente che l'erogazione dell'indennità d'accompagnamento oggetto della richiesta di restituzione in luogo dell'indennità di frequenza disposta contestualmente nel medesimo verbale non è in alcun modo addebitabile al fatto della ricorrente - non può considerarsi ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistita: “doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui
l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello
specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di
attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore
ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito
dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo. La mancata adozione di tali provvedimenti
di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le
determinazioni conseguenti, e, anzi, il protrarsi ininterrotto per mesi delle erogazioni, integrano una
condotta idonea a ingenerare nell'istante un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate,
suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità
dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sent. n.
660/2023 del 13/02/2023).
Anche la Corte d'Appello di Genova, in precedenza, con sentenza n. 414/2013, ha ritenuto l'irripetibilità della prestazione sul principio della doverosa “esistenza di un termine che l'istituto previdenziale deve rispettare
onde evitare che la percezione indebita possa protrarsi eccessivamente nel tempo”.
La stessa Corte Costituzionale (n. 448/2000), partendo dal presupposto prima espresso con ordinanza n.
264/2000, ritenendo che operi “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, per le somme erogate dopo la visita di verifica, ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ha evidenziato, altresì, come la legge CP_1
vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca
deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Ciò chiarito, l'affidamento ingenerato dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' potrebbe essere escluso per il solo fatto che la ricorrente conoscesse l'esito CP_1
negativo della precedente visita di verifica (cfr. Cass. n. 29419/2018); se è vero, infatti, che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare il verbale di revisione negativo, è anche vero che la mancata sospensione della prestazione e l'erogazione costante della stessa prestazione per un considerevole lasso temporale costituiscono una violazione del diritto dell'assistito; infatti, la sospensione dell'erogazione nei tempi prescritti avrebbe potuto indurre l'assistito - magari non perfettamente a conoscenza dei meccanismi dell'assistenza pubblica - a proporre opposizione al verbale per far valere i propri diritti, senza incorrere in alcuna decadenza di legge.
Inoltre, non può non tenersi conto della circostanza che il tenore della comunicazione dell'esito della visita
(“MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.
118/71 L. 289/90) – Indennità di frequenza”) evocava, comunque, la sussistenza di un requisito sanitario di disabilità, pur con una differente graduazione, che può non essere immediatamente apprezzabile senza le necessarie competenze in materia e, soprattutto, affermava il persistente diritto ad una prestazione di assistenza.
A questo punto, non nuoce aggiungere che, nel caso di specie, non può ascriversi alla ricorrente l'imperfetta conoscenza della differenza economica tra una prestazione in diritto e un'altra non più in diritto, non imputando contestualmente, così facendo, all'amministrazione l'obbligo della corretta applicazione delle norme attinenti sia alla sospensione ed alla revoca delle prestazioni, sia alla tempistica di azione, essendo viceversa preciso dovere dell'amministrazione sospendere e revocare la prestazione;
ciò indipendentemente dal carattere di ordinatorietà o perentorietà del sopra citato termine, essendo la disapplicazione della norma direttamente incidente nella sfera personale e patrimoniale dell'assistito.
In conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, non può non ritenersi che il comportamento dell' CP_2
resistente – il quale, omettendo i dovuti controlli, per ben quattro anni dopo la visita di revisione, ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento al beneficiario della prestazione - ha certamente ingenerato nella ricorrente una situazione di affidamento, tanto è vero che la medesima non ha nemmeno provveduto ad impugnare il verbale che riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per l'indennità di frequenza. Pertanto, deve concludersi che l'indebito in oggetto, ascrivibile unicamente all' non può essere ripetuto, CP_1
atteso che la posizione soggettiva di affidamento incolpevole della ricorrente sulla legittimità dell'erogazione è
stata creata proprio dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, protrattasi per circa quattro anni.
◊
In ragione delle peculiari circostanze di fatto dedotte in giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 06/06/2025.
IL GOP
EMANUELA FI MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 04/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16391/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
n. q. di genitore e legale rappresentante della minore (Avv. Parte_1 Persona_1
PANDOLFO FRANCESCO)
ricorrente
CONTRO
(Avv. BERNOCCHI GIUSEPPE) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ accoglie il ricorso;
◊ per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara l'irripetibilità della somma di euro 9.195,75
richiesta dall' con provvedimento del 3/05/2022; CP_1
◊ compensa le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla fase monitoria.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la ricorrente – premesso che, con decreto ingiuntivo n. 980/2024,
emesso dal Tribunale di Palermo nel procedimento monitorio iscritto al R.G. n.12002/2024 e notificatole in data 04/10/2024, le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' resistente, della somma di euro CP_2
9.195,75, oltre interessi legali e spese di ricorso, liquidate in euro 540,00, più accessori di legge - esponeva che,
in data 28/03/2013, la Commissione Medica per l'Invalidità Civile aveva riconosciuto la minore
[...]
meritevole dell'indennità di accompagnamento in ragione della patologia cardiaca sofferta e che, Per_1
successivamente, la prestazione in questione era stata erogata sia a seguito della visita di revisione del
19/02/2016, sia a seguito della visita di revisione del 21/12/2018; precisava, tuttavia, che, inaspettatamente,
l' resistente, con nota del 7/03/2022, le aveva comunicato di aver accertato, per il periodo gennaio CP_2
2019/marzo 2022, che la minore beneficiaria aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat.
INVCIV n. 07127327, per un importo pari ad euro 20.298,27 e del quale chiedeva la restituzione, chiarendo che erano state “riscosse somme non spettanti in quanto riconosciuta l'indennità di frequenza a seguito di
visita di revisione in data 21/12/2018”; aggiungeva che - di fronte alle sue contestazioni, relative anche al
quantum della pretesa restitutoria – l' resistente, con provvedimento del 03/05/2022, aveva ricalcolato CP_2
“la pensione n. 07 127 327 categoria INVCIV” con decorrenza dal giorno 01/01/2019, accertando un importo dovuto pari ad euro 9.529.02, e quindi, effettuata la compensazione con il presunto indebito, riduceva il predetto importo di euro 20.298,27 ad euro 10.765,25; rigettati i ricorsi da ella proposti in via amministrativa avverso il provvedimento del 7/03/2022, nonché avverso il provvedimento del 3/05/2022, la ricorrente –
rappresentata e ribadita la sua evidente buona fede ed il suo legittimo affidamento, non potendo ragionevolmente arguire alcunché a seguito della comunicazione del verbale di accertamento medico del
21/12/2018 e dell'erogazione della prestazione da parte dell' successivamente alla visita di revisione – CP_1
chiedeva al Tribunale adito di volere “… accertare e dichiarare che nulla è dovuto all' dalla odierna CP_1
opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 980/2024 del 03/09/2024; - in via
subordinata e riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno dell'odierna
opponente in misura pari alla pretesa restitutoria dell' e, per l'effetto, condannare lo stesso al CP_1 CP_2
pagamento in favore della Sig.ra della somma di € 9.195,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Pt_1 condanna che si chiede di porre in compensazione con il credito vantato dallo stesso ”. CP_3
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/03/2025, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate con note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza. Il ricorso merita di essere accolto sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Deve osservarsi, preliminarmente, che il principio dell'irripetibilità delle prestazioni di natura assistenziale,
come delineato dalla Suprema Corte, è stato via via distinto in numerose diverse ipotesi, con conseguente graduazione della ripetibilità della prestazione o meno, in dipendenza dalla tipologia di prestazione, del motivo dell'errato pagamento e della tutelabilità o meno dell'affidamento dell'accipiens in ragione della rilevanza dell'elemento soggettivo della condotta di quest'ultimo, non potendo, quindi, più riferirsi ad una sola regola immodificabile ed inflessibile.
Così, anche in caso di carenza del requisito sanitario, la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.
24180/2022, ha chiarito che “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito
sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui
l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Nel caso in esame, va rappresentato che, a seguito della visita di revisione del dicembre 2018, non veniva a mancare l'accertamento di ogni possibile invalidità in capo alla minore, ma, viceversa, veniva accertata una condizione soggettiva legittimante la fruizione di una diversa prestazione (indennità di frequenza); la ricorrente, quindi, continuava a ricevere un pagamento senza soluzione di continuità, seppur in misura erronea;
appare, quindi, evidente che, a seguito del verbale di revisione, non avrebbe dovuto essere disposta la revoca di ogni pagamento, bensì un pagamento ridotto, fatto, questo, non avvenuto, avendo continuato,
viceversa, l' resistente ad erogare erroneamente la somma di denaro relativa all'indennità CP_2
d'accompagnamento; in tale contesto - in costanza dell'errore dell' resistente - non può legittimamente CP_2
delegarsi all'accipiens il controllo della misura della prestazione, ovvero il controllo relativo alla corrispondenza della prestazione con quanto effettivamente nel diritto del beneficiario, gravando sull'ente previdenziale l'obbligo di controllo della legittimità e della congruità del pagamento.
L' resistente ha dedotto la legittimità dell'azione di recupero sulla sola base della carenza del requisito CP_2
sanitario e sulla base dell'intervenuta comunicazione del verbale di visita del dicembre 2018.
Or, sebbene tale assunto sia condivisibile in linea di principio, poiché, venendo a mancare il requisito sanitario utile e necessario per il percepimento della prestazione, la prestazione medesima sarebbe goduta sine titulo,
deve anche considerarsi che la potestà di ripetizione delle somme pagate per mero errore da parte dell CP_2
deve trovare un limite e deve contemperarsi con l'affidamento dell'accipiens, allorquando il tempo intercorso tra la visita di revisione in peius e l'accertamento dell'erroneo pagamento sia da considerarsi non compatibile con le modalità che dovrebbero informare e caratterizzare l'azione dell' medesimo;
appare, infatti, CP_2
evidente che, a seguito della visita di revisione del 21/12/2018, definita con un verbale sanitario modificativo,
l' non ha ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 37, comma 8, della Legge n. 448/1998, ovverosia CP_1
non ha provveduto all'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio ed alla revoca, entro i novanta giorni successivi, delle provvidenze economiche;
viceversa, ha continuato ad erogare la prestazione per troppi anni.
In tale contesto – tenuto presente che l'erogazione dell'indennità d'accompagnamento oggetto della richiesta di restituzione in luogo dell'indennità di frequenza disposta contestualmente nel medesimo verbale non è in alcun modo addebitabile al fatto della ricorrente - non può considerarsi ravvisabile alcuna violazione dei doveri di correttezza gravanti sull'assistita: “doveri che nel rapporto obbligatorio sono configurabili nei limiti in cui
l'adempimento possa avvenire senza apprezzabile sacrificio della parte (Cass. n. 17642 del 2012) e che nello
specifico caso del rapporto assistenziale non possono estendersi fino ad addossare all'invalido un onere di
attivarsi presso l'ente previdenziale per verificare la correttezza o meno delle erogazioni ricevute, a maggiore
ragione in presenza di un espresso obbligo di sospendere e revocare tempestivamente le prestazioni a seguito
dell'esito negativo di accertamenti disposti dall'ente medesimo. La mancata adozione di tali provvedimenti
di sospensione e revoca, contenenti l'inequivoco accertamento del venire meno del requisito sanitario e le
determinazioni conseguenti, e, anzi, il protrarsi ininterrotto per mesi delle erogazioni, integrano una
condotta idonea a ingenerare nell'istante un affidamento incolpevole sulla debenza delle somme versate,
suscettibile di assumere rilievo nell'ambito di un'interpretazione della disciplina della ripetibilità
dell'indebito assistenziale conforme ai principi costituzionali” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sent. n.
660/2023 del 13/02/2023).
Anche la Corte d'Appello di Genova, in precedenza, con sentenza n. 414/2013, ha ritenuto l'irripetibilità della prestazione sul principio della doverosa “esistenza di un termine che l'istituto previdenziale deve rispettare
onde evitare che la percezione indebita possa protrarsi eccessivamente nel tempo”.
La stessa Corte Costituzionale (n. 448/2000), partendo dal presupposto prima espresso con ordinanza n.
264/2000, ritenendo che operi “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della
ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”, per le somme erogate dopo la visita di verifica, ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ha evidenziato, altresì, come la legge CP_1
vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica, “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca
deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.
Ciò chiarito, l'affidamento ingenerato dal concreto e successivo mantenimento dell'erogazione della provvidenza da parte dell' potrebbe essere escluso per il solo fatto che la ricorrente conoscesse l'esito CP_1
negativo della precedente visita di verifica (cfr. Cass. n. 29419/2018); se è vero, infatti, che la parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto impugnare il verbale di revisione negativo, è anche vero che la mancata sospensione della prestazione e l'erogazione costante della stessa prestazione per un considerevole lasso temporale costituiscono una violazione del diritto dell'assistito; infatti, la sospensione dell'erogazione nei tempi prescritti avrebbe potuto indurre l'assistito - magari non perfettamente a conoscenza dei meccanismi dell'assistenza pubblica - a proporre opposizione al verbale per far valere i propri diritti, senza incorrere in alcuna decadenza di legge.
Inoltre, non può non tenersi conto della circostanza che il tenore della comunicazione dell'esito della visita
(“MINORE INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.
118/71 L. 289/90) – Indennità di frequenza”) evocava, comunque, la sussistenza di un requisito sanitario di disabilità, pur con una differente graduazione, che può non essere immediatamente apprezzabile senza le necessarie competenze in materia e, soprattutto, affermava il persistente diritto ad una prestazione di assistenza.
A questo punto, non nuoce aggiungere che, nel caso di specie, non può ascriversi alla ricorrente l'imperfetta conoscenza della differenza economica tra una prestazione in diritto e un'altra non più in diritto, non imputando contestualmente, così facendo, all'amministrazione l'obbligo della corretta applicazione delle norme attinenti sia alla sospensione ed alla revoca delle prestazioni, sia alla tempistica di azione, essendo viceversa preciso dovere dell'amministrazione sospendere e revocare la prestazione;
ciò indipendentemente dal carattere di ordinatorietà o perentorietà del sopra citato termine, essendo la disapplicazione della norma direttamente incidente nella sfera personale e patrimoniale dell'assistito.
In conseguenza, alla luce di quanto sin qui esposto, non può non ritenersi che il comportamento dell' CP_2
resistente – il quale, omettendo i dovuti controlli, per ben quattro anni dopo la visita di revisione, ha continuato ad erogare l'indennità di accompagnamento al beneficiario della prestazione - ha certamente ingenerato nella ricorrente una situazione di affidamento, tanto è vero che la medesima non ha nemmeno provveduto ad impugnare il verbale che riconosceva sussistenti i requisiti sanitari per l'indennità di frequenza. Pertanto, deve concludersi che l'indebito in oggetto, ascrivibile unicamente all' non può essere ripetuto, CP_1
atteso che la posizione soggettiva di affidamento incolpevole della ricorrente sulla legittimità dell'erogazione è
stata creata proprio dalla condotta omissiva dell'ente convenuto, protrattasi per circa quattro anni.
◊
In ragione delle peculiari circostanze di fatto dedotte in giudizio, appare equa la compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 06/06/2025.
IL GOP
EMANUELA FI MA LA FE
(firmato digitalmente a margine)