Sentenza 9 aprile 2024
Massime • 2
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9451 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 2 di 13 CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA, già Banca di Credito Cooperativo del Medio Jonio (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.p.A., già Banca Monte dei Paschi S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 639/2022, pubblicata in data 17 agosto 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 20 marzo 2024 dal consigliere Augusto Tatangelo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. ssa Anna IA Soldi, che ha concluso, come da requisitoria scritta già depositata, per la cassazione senza rinvio o, in subordine, con rinvio della sentenza impugnata. Fatti di causa Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare promosso da vari creditori in danno di GI RI IL e poi proseguito nei confronti dei suoi eredi NR, SE, AN, IA ed RN IL, nonché IO VA, il giudice dell’esecuzione, disattese le contestazioni relative al progetto di distribuzione delle somme ricavate dalla vendita proposte da NR IL, ha approvato detto progetto. Avverso l’ordinanza di approvazione del progetto di riparto, il IL ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Lamezia Terme, esclusivamente con riguardo alla posizione del creditore inter- venuto Credito Emiliano S.p.A., nelle cui posizioni soggettive era frattanto subentrata Zeus Finance S.r.l., che è stata esclusa dal riparto, mentre è stata rigettata in relazione alla posizione degli altri creditori. Ricorre Zeus Finance S.r.l., sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il IL. Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 3 di 13 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Entrambe le parti costitute hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che non risulta impugnata (pur non apparendo in linea con la giurisprudenza di questa Corte) la statuizione del giudice del merito in ordine alla non necessità di evocare nel presente giudizio gli altri creditori procedenti e/o intervenuti nel processo esecutivo, di cui deve ritenersi dunque irrilevante an- che l’esatta identificazione nell’esposizione dei fatti di cui al ri- corso (decisione espressa nei seguenti termini: «Ugualmente infondata pare l’eccezione di nullità del ricorso solo ad alcuni dei creditori: non sembra sussistere, infatti, alcun interesse ad agire in capo ai restanti creditori» …). D’altra parte, come si vedrà, l’opposizione di merito proposta dal IL risulta originariamente inammissibile, e ciò assorbe ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito. 2. Risulta pregiudiziale ed assorbente l’esame del secondo mo- tivo del ricorso, con il quale si denunzia «Violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 618 II comma c.p.c. nonché degli artt. 156 e 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 I comma nn. 3 e 4 c.p.c.». La società ricorrente sostiene che l’opposizione del IL avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile ovvero impro- cedibile, per la sua tardiva proposizione e/o, comunque, per non essere stata preceduta dal regolare svolgimento della ne- cessaria fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, an- che in virtù della tardiva notificazione del relativo atto introdut- tivo. Il motivo è fondato. Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 4 di 13 Si tratta, in ogni caso, di questioni rilevabili anche di ufficio (ove non precluse – come nella specie – da un contrario esplicito giudicato interno), in quanto in astratto idonee a determinare la cassazione senza rinvio della decisione impugnata perché la domanda di merito non poteva essere proposta, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. 2.1 Per quanto emerge dagli atti, l’originario ricorso in opposi- zione era stato ritualmente diretto al giudice dell’esecuzione, come emerge dall’intestazione dello stesso. Esso, peraltro, risulta iscritto nel ruolo degli affari contenziosi, non semplicemente depositato nel fascicolo dell’esecuzione. Secondo quanto riferiscono le parti, in effetti, il Presidente del Tribunale avrebbe in un primo tempo designato per la tratta- zione del suddetto ricorso – benché diretto al giudice dell’ese- cuzione – un giudice addetto ai giudizi di cognizione ordinaria, che glielo avrebbe restituito perché fosse trasmesso al giudice dell’esecuzione; quest’ultimo, però, lo avrebbe a sua volta qua- lificato come atto introduttivo del giudizio di cognizione di me- rito dell’opposizione e, pertanto, invece di fissare davanti a sé la comparizione delle parti per lo svolgimento della fase som- maria, avrebbe disposto ed ottenuto una nuova rimessione del fascicolo al giudice della cognizione (senza sentire le parti e, quindi, senza lo svolgimento della necessaria fase sommaria dell’opposizione). Il giudice infine designato dal Presidente del Tribunale ha, co- munque, fissato l’udienza di comparizione delle parti, con de- creto in calce al ricorso, assegnando a tal fine alla parte oppo- nente il termine per la notificazione dell’atto introduttivo previ- sto dall’art. 618, comma 2, c.p.c. (ha, cioè, disposto la notifi- cazione del ricorso nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà). L’opponente non risulta, però, aver provveduto alla notifica- zione entro tale termine e, all’udienza fissata per la Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 5 di 13 comparizione delle parti e la trattazione, ha chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore l’assegnazione di un nuovo termine. 2.2 Orbene, in questa situazione, parrebbe effettivamente do- versi escludere che si sia svolta regolarmente la necessaria fase sommaria del giudizio di opposizione davanti al giudice dell’ese- cuzione, in conformità al principio della struttura bifasica della fase introduttiva delle opposizioni esecutive, la quale richiede che sia fissata dal giudice dell’esecuzione la comparizione delle parti davanti a lui, ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.c. (previa assegnazione di un termine perentorio per la notifica del ri- corso), con successiva assegnazione, all’esito della fase som- maria, di un ulteriore termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, da effettuarsi con atto di citazione notificato entro detto termine (di regola, e salva la necessità di applicare riti speciali, in questo caso non ricorrente), ai sensi dell’art. 618, comma 2, c.p.c.. Nella specie, pur sottoposto il ricorso al giudice dell’esecuzione, questi (come si vedrà, è irrilevante nella presente fattispecie stabilire se a torto o a ragione) lo ha qualificato come atto in- troduttivo del giudizio di merito dell’opposizione e, di conse- guenza, ha ritenuto di doverlo trasmettere direttamente ad un altro giudice dell’ufficio designato per la trattazione dei giudizi di cognizione, senza disporre lo svolgimento della fase somma- ria davanti a sé. Ciò, peraltro, diversamente da quanto prospettato dalla rappre- sentante della Procura Generale, non potrebbe determinare, di per sé, l’inammissibilità dell’opposizione. Secondo l’indirizzo di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01 e 02 e successive conformi), infatti, è vero che «la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all’inizio dell’esecu- zione) davanti al giudice dell’esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 6 di 13 necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario» onde «la sua omissione, come il suo ir- regolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare in- staurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecu- tivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione – non solo in vista di eventuali richieste caute- lari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione – determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena»; ed è altrettanto vero che «l’atto introduttivo dell’opposizione esecutiva succes- siva all’inizio dell’esecuzione (ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c..) che eventualmente si discosti dal modello legale (il quale richiede un ricorso diretta- mente rivolto al giudice dell’esecuzione, da depositarsi quindi nel fascicolo dell’esecuzione già pendente e non da iscriversi nel ruolo contenzioso civile) è nullo, ma la nullità resta sanata, per raggiungimento dello scopo, se l’atto sia depositato nel fasci- colo dell’esecuzione e/o comunque pervenga nella sfera di co- noscibilità del giudice dell’esecuzione, anche su disposizione di un giudice diverso, che ne rilevi la suddetta nullità, o su richie- sta della parte opponente;
in tal caso, la sanatoria opera con effetto dalla data in cui sia emesso il provvedimento che di- spone l’inserimento dell'atto nel fascicolo dell’esecuzione ov- vero dalla data, se anteriore, della richiesta dell’opponente»; resta peraltro fermo, in ogni caso, che «laddove il mancato tempestivo inserimento (del ricorso) nel fascicolo dell’esecu- zione non sia imputabile alla parte opponente ma ad un errore della cancelleria, gli effetti della proposizione della domanda Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 7 di 13 resteranno quelli del deposito dell’atto presso l’ufficio giudizia- rio, tenuto conto che la cancelleria è tenuta ad inserire nel fa- scicolo dell’esecuzione tutti gli atti che siano oggettivamente interpretabili come diretti al giudice dell’esecuzione, indipen- dentemente dalla loro forma o dalla loro iscrizione a ruolo». Non potrebbe, dunque, condurre alla dichiarazione di definitiva inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi l’omesso svol- gimento della relativa fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, laddove tale omissione non sia imputabile ad un’erronea introduzione del giudizio da parte dell’opponente, ma ad un errore dell’ufficio giudiziario. Per giungere alla definitiva dichiarazione di inammissibilità della fase di merito delle opposizioni esecutive successive all’inizio dell’esecuzione, in casi del genere, occorre che la violazione delle disposizioni sulla regolare instaurazione delle stesse, se- condo la inderogabile struttura bifasica prevista dalla legge, sia imputabile all’opponente e non ad un errore dell’ufficio giudi- ziario;
in quest’ultima ipotesi, il giudizio di cognizione di merito relativo all’opposizione (svoltosi senza la preventiva fase som- maria davanti al giudice dell’esecuzione) sarà comunque nullo e dovrà essere rinnovato, previa regolare instaurazione e svol- gimento della fase sommaria omessa, ma senza alcuna deca- denza per la parte opponente (diversamente da quanto accadrà nel caso in cui l’omissione sia imputabile alla parte). 2.3 Tanto premesso, nella specie, anche a prescindere dall’im- putabilità, in concreto, alla parte ricorrente ovvero all’ufficio giudiziario, dell’assegnazione del ricorso in opposizione ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione in- vece che al giudice dell’esecuzione, è assorbente la considera- zione che certamente è imputabile all’opponente l’omessa no- tificazione dell’atto introduttivo dell’opposizione nel termine as- segnatogli dal giudice (infine) designato per la trattazione della Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 8 di 13 stessa, termine che certamente doveva ritenersi avere carat- tere perentorio per legge. Sono, infatti, espressamente previsti dalla legge come peren- tori sia il termine di cui all’art. 618, comma 1, c.p.c., per la notificazione del ricorso diretto al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria davanti al medesimo, sia il termine di cui all’art. 618, comma 2, c.p.c., per l’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena. Nella specie, il decreto con il quale il giudice (infine) designato per la trattazione dell’opposizione ha fissato il termine per la notificazione del ricorso – nonostante la confusione determina- tasi nell’attività di assegnazione dell’affare – non potrebbe tro- vare altra e diversa possibile qualificazione, se non una delle due appena indicate. Ne consegue che non è rilevante stabilire se, a seguito del de- posito del ricorso della parte opponente, non abbia avuto luogo la necessaria fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione perché esso era stato erroneamente iscritto nel ruolo degli affari contenziosi dallo stesso opponente, ovvero perché era stato erroneamente qualificato dal giudice dell’ese- cuzione (cui comunque era stato trasmesso) e dal Presidente del Tribunale, quale atto introduttivo del giudizio di merito er- roneamente proposto nella forma del ricorso invece che dell’atto di citazione;
e neanche rileva stabilire se la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, infine operata dal giu- dice designato dal Presidente del Tribunale per la trattazione di quel ricorso, sia avvenuta ai sensi dell’art. 618, comma 1, c.p.c., ai fini dello svolgimento davanti a sé della fase sommaria dell’opposizione unitamente al merito (per quanto in violazione del carattere bifasico della fase introduttiva delle opposizioni esecutive), ovvero se tale fissazione sia avvenuta esclusiva- mente ai fini dello svolgimento del solo giudizio di merito, per- ché: a) nel primo caso, il termine assegnato all’opponente per Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 9 di 13 la notificazione del ricorso costituirebbe il termine perentorio di cui all’art. 618, comma 1, c.p.c.; b) nel secondo caso, il sud- detto termine non potrebbe che costituire quello, ugualmente perentorio, previsto dall’art. 618, comma 2, c.p.c., per l’intro- duzione del giudizio di merito. In entrambi i casi, il mancato rispetto di quel termine impedisce la proposizione ovvero la regolare prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione. Non è, del resto, predicabile altra possibile qualificazione del termine assegnato per la notificazione di quel ricorso, in quanto tale ricorso – tertium non datur – può essere qualificato esclu- sivamente: a) come ricorso diretto al giudice dell’esecuzione ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell’opposizione (ri- corso che va notificato nel termine perentorio di cui all’art. 618, coma 1, c.p.c.); b) come atto introduttivo del giudizio di merito dell’opposizione stessa (il quale va notificato nel termine peren- torio di cui all’art. 618, comma 2, c.p.c.). E poiché il suddetto termine assegnato non risulta essere stato rispettato, in entrambe le ipotesi il giudizio di merito dell’oppo- sizione deve ritenersi improcedibile (quanto meno) per il man- cato rispetto di un termine perentorio: nel primo caso, per il mancato rispetto del termine perentorio per l’instaurazione del contraddittorio tra le parti ai fini del regolare svolgimento della fase sommaria, in mancanza del quale regolare svolgimento il giudizio di merito non è proponibile;
nel secondo caso, per il mancato rispetto del termine perentorio per l’introduzione dello stesso giudizio di merito, che (anche a voler ritenere non im- putabile all’opponente il mancato svolgimento della fase som- maria) determina analoga conseguenza;
in entrambi i casi, co- munque, per il mancato rispetto di un termine perentorio im- putabile all’opponente. 2.4 Ad identica conclusione si perviene, sia laddove voglia ne- garsi rilevanza all’omesso svolgimento della fase sommaria Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 10 di 13 davanti al giudice dell’esecuzione, in quanto non imputabile all’opponente ma alla erronea decisione di quest’ultimo, che ha disposto la immediata trasmissione del ricorso al giudice della cognizione, sia laddove, per ipotesi, si volesse addirittura rite- nere in qualche modo comunque avvenuto lo svolgimento della fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecu- zione (sia pure in modo non regolare), per essere stato comun- que a quest’ultimo trasmesso il ricorso. In ogni caso, vi è un dato oggettivo del quale, anche in tali ipotesi, non può dubitarsi: il giudice dell’esecuzione, pur es- sendo venuto a conoscenza dell’opposizione, non ha assegnato alle parti il termine per l’instaurazione del giudizio di merito. In tali casi, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la parte interessata – vi sia, o meno, provvedimento sulle spese – può chiedere al giudice la fissazione di tale termine, con istanza ai sensi dell’art. 289 c.p.c., nel termine perentorio pre- visto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine pe- rentorio (giurisprudenza costante;
per tutte, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5060 del 04/03/2014, Rv. 630644 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26285 del 17/10/2019, Rv. 655494 – 06; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15605 del 22/06/2017, Rv. 644810 – 02). D’altra parte, è altrettanto consolidato il principio di diritto se- condo il quale «l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta in ragione del rito appli- cabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell’ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l’erronea instaurazione del pro- cesso con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanato- ria a condizione che, nel suddetto termine, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte» (cfr. per tutte: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 11 di 13 6237 del 02/03/2023, Rv. 667141 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20995 del 23/08/2018, Rv. 650444 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5809 del 09/03/2018, Rv. 648347 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10643 del 15/05/2014, Rv. 630775 - 01). In base ai suddetti principi di diritto, anche ad escludere che possa aver rilievo la sostanziale omissione della fase sommaria dell’opposizione, ovvero che la si voglia ritenere svolta (sia pure irritualmente, ma per ragioni imputabili al giudice dell’esecu- zione), e sia che debba intendersi la fissazione del termine per la notificazione del ricorso depositato dal IL come fissa- zione del termine per l’introduzione del giudizio di merito, sia che debba escludersi che una siffatta fissazione vi sia stata, deve quanto meno convenirsi che l’opponente avrebbe avuto l’onere di instaurare il giudizio di merito dell’opposizione, me- diante notificazione del relativo atto introduttivo alla
contro
- parte, quanto meno, nel termine perentorio di cui all’art. 289 c.p.c., decorrente al più tardi dal momento in cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto la trasmissione del ricorso al giudice della cognizione, senza assegnare egli stesso il termine di cui all’art. 618, comma 2, c.p.c.. Ciò certamente non è avvenuto, in quanto la notificazione dell’atto di opposizione risulta effettuata solo nel giugno del 2011, dopo che il giudice designato per la trattazione della stessa, a seguito della trasmissione del fascicolo da parte del giudice dell’esecuzione, nel mese di ottobre 2010 aveva già fis- sato l’udienza del 25 febbraio 2011, assegnando il termine per la notifica di cui all’art. 618, comma 2, c.p.c. (cioè, i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà). Ed è, infine, appena il caso di osservare che nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che, proprio all’udienza del 25 feb- braio 2011, sia stato dal giudice stesso assegnato un ulteriore termine per effettuare la suddetta notificazione, trattandosi di provvedimento certamente non consentito dalla legge nel caso Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 12 di 13 in cui, come nella specie, si era già verificata la decadenza della parte dalla relativa facoltà processuale, per la violazione di un termine perentorio. 2.5 Le segnalate irregolarità della fase introduttiva del giudizio di opposizione imputabili all’opponente sono oggetto delle cen- sure formulate dalla parte opposta (ricorrente nella presente fase del giudizio), con il motivo di ricorso in esame e risultano, in ogni caso, già avanzate nel corso del giudizio di merito, come emerge dalla stessa sentenza impugnata;
esse sarebbero, d’al- tra parte, rilevabili anche di ufficio. La decisione impugnata, sul punto, è da ritenersi certamente viziata da erronea applicazione delle norme processuali, nella parte in cui afferma che «i termini assegnati per l’introduzione non sono stati qualificati espressamente come “perentori” e laddove tale specificazione manchi, devono intendersi come or- dinatori». Si è già visto, infatti, che, in qualunque modo debba qualificarsi il termine violato dall’opponente, si tratta in ogni caso di un termine certamente previsto dalla legge come perentorio, la cui violazione impedisce il possibile svolgimento della fase di me- rito a cognizione piena del giudizio di opposizione. Il tribunale avrebbe dovuto, pertanto, rilevare, anche al di là dell’omissione della necessaria fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, quanto meno il mancato ri- spetto dei termini perentori previsti dall’art. 618 c.p.c., certa- mente imputabile all’opponente, dichiarando in ogni caso l’inammissibilità del merito dell’opposizione. La sentenza impugnata, che ha invece ritenuto ammissibile e giudicato fondata l’opposizione stessa, va, di conseguenza, cas- sata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso e, deci- dendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità dell’opposi- zione proposta dal IL. Tutti gli altri motivi del ricorso restano assorbiti. Ric. n. 25083/2022 – Sez.
3 - Ud. 20 marzo 2024 – Sentenza – Pagina 13 di 13 3. È accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l’oppo- sizione proposta dal IL dichiarata inammissibile. Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
per questi motivi
La Corte: - accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione proposta dal IL;
- condanna il controricorrente IL a pagare le spese del giudizio in favore della società ricorrente, liquidandole in complessivi € 5.534,00 per il giudizio di merito ed in € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, per quello di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-