Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9451
CASS
Sentenza 9 aprile 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, l'omesso svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, ove sia imputabile ad un errore dell'ufficio giudiziario e non ad un sua erronea introduzione da parte dell'opponente, non determina l'inammissibilità della domanda, bensì la nullità del giudizio di merito, con conseguente necessità della sua rinnovazione previa regolare instaurazione e svolgimento della fase sommaria omessa.

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di erronea assegnazione del ricorso, ritualmente diretto al giudice dell'esecuzione, ad un giudice incaricato della trattazione dei giudizi di cognizione, l'omessa notificazione dell'atto introduttivo nel termine assegnato dal giudice designato per la trattazione determina l'improponibilità o l'improcedibilità del giudizio di merito a cognizione piena, senza che rilevi stabilire se l'erronea assegnazione sia imputabile al ricorrente o all'ufficio giudiziario, essendo certamente imputabile all'opponente l'omessa notificazione nel termine perentorio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2024, n. 9451
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9451
    Data del deposito : 9 aprile 2024

    Testo completo