Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/11/2024, n. 28253
CASS
Ordinanza 4 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 23 ottobre 2024, presieduta dal Giudice Aldo Carrato. Le parti in causa sono il Ministero della Giustizia, ricorrente, e l'Avvocato Michelacci, controricorrente. Il Ministero ha contestato la liquidazione degli onorari richiesti dall'Avvocato Michelacci per la difesa di un imputato latitante, sostenendo che, a differenza dell'irreperibilità, la latitanza richiederebbe un tentativo preventivo di recupero del credito professionale, come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002. L'Avvocato Michelacci, al contrario, ha invocato l'applicazione estensiva dell'art. 117, che esonera i difensori d'ufficio dall'onere di tale tentativo in caso di imputati irreperibili.

La Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente, equiparando la situazione del latitante a quella dell'irreperibile, ritenendo che la condizione di irrintracciabilità impedisca al difensore di esperire procedure di recupero. Il Giudice ha argomentato che la distinzione tra latitante e irreperibile non giustifica un trattamento differente in merito al diritto al compenso, sottolineando che il difensore non può essere penalizzato per la condotta del suo assistito. Pertanto, il ricorso del Ministero è stato dichiarato manifestamente infondato, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'Avvocato Michelacci.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/11/2024, n. 28253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28253
    Data del deposito : 4 novembre 2024

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