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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Civile
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitelli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1424 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Luigi Parenti, giusta procura in atti;
attore
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, dott. rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Alessandro Monteleone giusta procura in atti;
convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente depositato, Parte_1 conveniva in giudizio il onde
[...] Controparte_1 ottenere, in via principale, la corresponsione in suo favore di euro 23.832,72 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia e/o, in via subordinata, la corresponsione in suo favore di un importo,
pagina 1 di 7 a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, nonché agli interessi legali.
Deduceva l'attore che:
- l'intestato Tribunale con sentenza n. 165/2016 aveva rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 615/2011 con il quale veniva ingiunto al Condominio il pagamento del compenso per l'attività svolta da Parte_2 amministratore dello stesso sino al 30.09.2010;
- con ordinanza del 15.06.2021, pronunciata dall'intestato Tribunale nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, iscritta al R.G.E.n. 848/2018, veniva assegnata definitivamente in favore del creditore procedente, Parte_2
come dovuta dall'odierno attore, quale debitor debitoris del
[...]
Condominio stesso, la somma di euro 20.787,61, a totale soddisfo del credito vantato da nei confronti del Condominio, comprensivo di Parte_2 sorte capitale, interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo, spese di registrazione della presente ordinanza e spese e compensi della procedura esecutiva liquidata in euro 2.600,00 nonché euro 445,11 per spese di registrazione dei titoli sottesi regolarmente comprovata;
- la predetta ordinanza munita di formula esecutiva gli veniva notificata in data
04.12.2021 e, in data 06.10.2021, seguiva la notificazione, nei suoi confronti in proprio, del relativo atto di precetto per un totale complessivo di euro
23.832,72, oltre le spese di notifica pari a euro 19,71, spese successive ed interessi maturandi;
- in data 29.10.2021, senza riconoscimento alcuno delle proprie responsabilità, sottoscriveva un atto di transazione, il quale prevedeva il pagamento in favore di dell'importo di cui sopra mediante il versamento di n. 3 Parte_2 rate, secondo le scadenze ivi indicate;
- tale atto di transazione veniva sottoscritto al sol fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti di un eventuale procedimento esecutivo e che, comunque, in data 29.12.2021 estingueva la pretesa creditoria di che trattasi con il pagamento della terza e ultima rata;
pagina 2 di 7 - l'unico vero debitore di è il convenuto , il Parte_2 CP_1 quale a sua volta è suo debitore con riferimento alla somma corrisposta e transatta di euro 23.832,72;
- trattasi di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. con conseguente surrogazione ex art. 1203, n. 3 c.c. in quanto dall'anno 2018 non rivestiva più la carica di amministratore del precisando che durante il suo incarico, in virtù CP_1 di espressa delibera assembleare del 06/02/2017, si era visto costretto ad utilizzare un c/c postale a suo nome, esclusivamente nell'interesse del per provvedere a dei pagamenti urgenti;
e, in ogni caso, in via CP_1 subordinata, di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con conseguente riconoscimento in suo favore di un indennizzo pari ad euro 23.832,72 ossia al valore dell'arricchimento conseguito dal Condominio, quale unico e vero debitore di Parte_2
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva, in via CP_1 principale, rigettarsi la domanda e in via subordinata la riduzione della stessa ad euro 18.419,40.
Il convenuto deduceva che: CP_1
- l'odierno attore durante il suo mandato, anni 2010 – 2018, era stato costantemente insolvente nei confronti di svariati soggetti senza alcun tentativo di recuperare le morosità dai singoli condomini;
- nell'anno 2018, l'assemblea condominiale autoconvocatasi nominava quale nuovo amministratore il quale riscontrava l'assenza di un conto CP_2 corrente intestato al Condominio e non riceveva dall'amministratore uscente,
la contabilità condominiale;
Parte_1
- nonostante l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale, all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G.A.C. n. 1370/2018, Parte_1 ometteva la consegna dell'ordinata documentazione contabile;
- all'esito dell'esecuzione forzata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, emergeva che utilizzava un conto corrente postale a lui personalmente intestato, il Parte_1 quale non consentiva di ricostruire le partite economiche del Condominio;
pagina 3 di 7 - l'attore risulta debitore del in quanto ha ricevuto e trattenuto CP_1 somme di competenza condominiale che al momento dell'avvicendamento non ha né rendicontato, né restituito;
- il creditore pignorante, ha legittimamente proceduto al Parte_2 pignoramento nei confronti del terzo debitore ottenendo Parte_1
l'assegnazione delle somme per cui è causa in assenza di sua partecipazione all'udienza ex art. 548 c.p.c. con aumento dell'importo da euro 18.419,40 a
23.832,72.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 3 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Dagli atti di causa è emerso che la somma pari a euro 23.832,72 di cui l'odierno attore richiede al convenuto
Condominio la restituzione a titolo di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. con conseguente diritto di surrogazione ex art. 1203, n. 3 c.c. e, in ogni caso, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è la somma precettata da nei suoi confronti in virtù dell'ordinanza di Parte_2 assegnazione del 15.06.2021, cron. 1232/2021, rep. 333/2021. Tale ordinanza veniva pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, Controparte_3 all'esito della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E.N.
848/2018, nella quale il Giudice dell'Esecuzione, previo accertamento della corretta instaurazione nei confronti di della procedura Parte_1 esecutiva azionata, della mancata comparizione dello stesso nonostante la regolare comunicazione del precedente verbale e ritenuta acclarata la circostanza della sussistenza del rapporto tra il debitore ed il terzo – risultante dalla documentazione depositata in atti -, assegnava in favore di “ Parte_2
– creditore – della somma pignorata € 677,00 dovuti da Banca Popolare del
[...]
Lazio a parziale soddisfo del credito vantato, vincolata, ed € 20.787,61 dovuta da
a totale soddisfo del credito vantato comprensivo di sorte capitale, oltre Parte_1 interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo, spese di registrazione per la presente
pagina 4 di 7 ordinanza se dovuta, spese e compensi della procedura esecutiva e spese di registrazione dei titoli regolarmente comprovata”. Invero, nella procedura di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., come modificato dall'art. 13, co. 1 dl. 83/2015 convertito in l. 132/2015, se il terzo non compare alla nuova udienza o comparendo rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, e il Giudice provvede all'assegnazione o alla vendita del bene ai sensi degli artt. 552 o 553 c.p.c. Quindi, nel caso di specie la non contestazione del terzo pignorato ha imposto al Giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione escludendo in radice ogni interesse all'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. Tale ordinanza di assegnazione, come espressamente previsto dall'art. 548 c.p.c., poteva essere impugnata dal terzo pignorato, odierno attore, con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove avesse provato di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o per forza maggiore. Tale previsione normativa, comunque, non precludeva a parte attrice la possibilità di proporre una successiva opposizione alla seconda esecuzione per ragioni di merito riguardanti l'effettiva sussistenza della sua posizione debitoria nei confronti del debitore, il , a suo tempo esecutato. Ciò CP_1 in quanto il titolo sulla base del quale si sarebbe fondata l'esecuzione, minacciata da nei confronti di parte attrice, debitor debitoris, è Parte_2 rappresentato dall'ordinanza di assegnazione per cui è causa, la quale si fonda esclusivamente sulla mera non contestazione e non contiene alcuna cognizione del debito attoreo. Tuttavia, risulta documentato che l'attore, una volta ricevuta, in data 06.10.2021, la notificazione dell'atto di precetto, ha sottoscritto il
29.12.2021 specifico atto transattivo provvedendo all'integrale pagamento di quanto dovuto mediante n. 3 bonifici bancari in favore di , Parte_2
pagina 5 di 7 nel rispetto delle scadenze previste nell'atto transattivo dalle stesse parti sottoscritto.
Orbene, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi costitutivi dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c. Secondo tale disposizione, infatti, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato colui che ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Pertanto, soltanto in presenza di un errore scusabile, quindi non dipendente da colpa grave, può trovare giustificazione la ripetizione dell'indebito.
Nel caso di specie, parte attrice non ha eseguito il pagamento per cui è causa in virtù di un errore scusabile, ma in quanto destinatario dell'atto di precetto che gli era stato notificato sulla base della richiamata ordinanza di assegnazione e al quale ha fatto seguito, la sottoscrizione del richiamato atto transattivo in virtù del quale l'attore, pur escludendo ogni sua responsabilità e riconoscendo come reale debitore di il convenuto, provvedeva Parte_2 CP_1 volontariamente a transigere la controversia insorta mediante il pagamento di quanto richiesto.
Né può ritenersi fondata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. trattandosi di azione avente carattere sussidiario e, quindi, non proponibile nell'ipotesi in cui il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Invero, nel caso di specie parte attrice ben avrebbe potuto anziché sottoscrivere un atto transattivo proporre un'azione ripetitoria di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in reazione all'esecuzione eventualmente e ingiustamente intrapresa nei suoi confronti e/o proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione che
[...] minacciava sulla base dell'ordinanza di assegnazione per cui è causa. Pt_2
In ragione delle predette valutazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa recante RG 1424/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro-tempore, che liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia il 3.04.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Civile
Il giudice designato, dott.ssa Silvia Vitelli, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1424 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dall'avv. Luigi Parenti, giusta procura in atti;
attore
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro-tempore, dott. rappresentato e CP_2 difeso dall'avv. Alessandro Monteleone giusta procura in atti;
convenuto
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente depositato, Parte_1 conveniva in giudizio il onde
[...] Controparte_1 ottenere, in via principale, la corresponsione in suo favore di euro 23.832,72 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ovvero di giustizia e/o, in via subordinata, la corresponsione in suo favore di un importo,
pagina 1 di 7 a titolo di indennizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, nonché agli interessi legali.
Deduceva l'attore che:
- l'intestato Tribunale con sentenza n. 165/2016 aveva rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 615/2011 con il quale veniva ingiunto al Condominio il pagamento del compenso per l'attività svolta da Parte_2 amministratore dello stesso sino al 30.09.2010;
- con ordinanza del 15.06.2021, pronunciata dall'intestato Tribunale nella procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, iscritta al R.G.E.n. 848/2018, veniva assegnata definitivamente in favore del creditore procedente, Parte_2
come dovuta dall'odierno attore, quale debitor debitoris del
[...]
Condominio stesso, la somma di euro 20.787,61, a totale soddisfo del credito vantato da nei confronti del Condominio, comprensivo di Parte_2 sorte capitale, interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo, spese di registrazione della presente ordinanza e spese e compensi della procedura esecutiva liquidata in euro 2.600,00 nonché euro 445,11 per spese di registrazione dei titoli sottesi regolarmente comprovata;
- la predetta ordinanza munita di formula esecutiva gli veniva notificata in data
04.12.2021 e, in data 06.10.2021, seguiva la notificazione, nei suoi confronti in proprio, del relativo atto di precetto per un totale complessivo di euro
23.832,72, oltre le spese di notifica pari a euro 19,71, spese successive ed interessi maturandi;
- in data 29.10.2021, senza riconoscimento alcuno delle proprie responsabilità, sottoscriveva un atto di transazione, il quale prevedeva il pagamento in favore di dell'importo di cui sopra mediante il versamento di n. 3 Parte_2 rate, secondo le scadenze ivi indicate;
- tale atto di transazione veniva sottoscritto al sol fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti di un eventuale procedimento esecutivo e che, comunque, in data 29.12.2021 estingueva la pretesa creditoria di che trattasi con il pagamento della terza e ultima rata;
pagina 2 di 7 - l'unico vero debitore di è il convenuto , il Parte_2 CP_1 quale a sua volta è suo debitore con riferimento alla somma corrisposta e transatta di euro 23.832,72;
- trattasi di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. con conseguente surrogazione ex art. 1203, n. 3 c.c. in quanto dall'anno 2018 non rivestiva più la carica di amministratore del precisando che durante il suo incarico, in virtù CP_1 di espressa delibera assembleare del 06/02/2017, si era visto costretto ad utilizzare un c/c postale a suo nome, esclusivamente nell'interesse del per provvedere a dei pagamenti urgenti;
e, in ogni caso, in via CP_1 subordinata, di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. con conseguente riconoscimento in suo favore di un indennizzo pari ad euro 23.832,72 ossia al valore dell'arricchimento conseguito dal Condominio, quale unico e vero debitore di Parte_2
Si costituiva in giudizio il convenuto che chiedeva, in via CP_1 principale, rigettarsi la domanda e in via subordinata la riduzione della stessa ad euro 18.419,40.
Il convenuto deduceva che: CP_1
- l'odierno attore durante il suo mandato, anni 2010 – 2018, era stato costantemente insolvente nei confronti di svariati soggetti senza alcun tentativo di recuperare le morosità dai singoli condomini;
- nell'anno 2018, l'assemblea condominiale autoconvocatasi nominava quale nuovo amministratore il quale riscontrava l'assenza di un conto CP_2 corrente intestato al Condominio e non riceveva dall'amministratore uscente,
la contabilità condominiale;
Parte_1
- nonostante l'ordinanza pronunciata dall'intestato Tribunale, all'esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., iscritto al R.G.A.C. n. 1370/2018, Parte_1 ometteva la consegna dell'ordinata documentazione contabile;
- all'esito dell'esecuzione forzata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, emergeva che utilizzava un conto corrente postale a lui personalmente intestato, il Parte_1 quale non consentiva di ricostruire le partite economiche del Condominio;
pagina 3 di 7 - l'attore risulta debitore del in quanto ha ricevuto e trattenuto CP_1 somme di competenza condominiale che al momento dell'avvicendamento non ha né rendicontato, né restituito;
- il creditore pignorante, ha legittimamente proceduto al Parte_2 pignoramento nei confronti del terzo debitore ottenendo Parte_1
l'assegnazione delle somme per cui è causa in assenza di sua partecipazione all'udienza ex art. 548 c.p.c. con aumento dell'importo da euro 18.419,40 a
23.832,72.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali, all'udienza del 3 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e trattata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura della presente sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata. Dagli atti di causa è emerso che la somma pari a euro 23.832,72 di cui l'odierno attore richiede al convenuto
Condominio la restituzione a titolo di indebito soggettivo ex art. 2036 c.c. con conseguente diritto di surrogazione ex art. 1203, n. 3 c.c. e, in ogni caso, in via subordinata, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., è la somma precettata da nei suoi confronti in virtù dell'ordinanza di Parte_2 assegnazione del 15.06.2021, cron. 1232/2021, rep. 333/2021. Tale ordinanza veniva pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, Controparte_3 all'esito della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al R.G.E.N.
848/2018, nella quale il Giudice dell'Esecuzione, previo accertamento della corretta instaurazione nei confronti di della procedura Parte_1 esecutiva azionata, della mancata comparizione dello stesso nonostante la regolare comunicazione del precedente verbale e ritenuta acclarata la circostanza della sussistenza del rapporto tra il debitore ed il terzo – risultante dalla documentazione depositata in atti -, assegnava in favore di “ Parte_2
– creditore – della somma pignorata € 677,00 dovuti da Banca Popolare del
[...]
Lazio a parziale soddisfo del credito vantato, vincolata, ed € 20.787,61 dovuta da
a totale soddisfo del credito vantato comprensivo di sorte capitale, oltre Parte_1 interessi legali dalla notifica del precetto al soddisfo, spese di registrazione per la presente
pagina 4 di 7 ordinanza se dovuta, spese e compensi della procedura esecutiva e spese di registrazione dei titoli regolarmente comprovata”. Invero, nella procedura di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 548 c.p.c., come modificato dall'art. 13, co. 1 dl. 83/2015 convertito in l. 132/2015, se il terzo non compare alla nuova udienza o comparendo rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato, ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo, e il Giudice provvede all'assegnazione o alla vendita del bene ai sensi degli artt. 552 o 553 c.p.c. Quindi, nel caso di specie la non contestazione del terzo pignorato ha imposto al Giudice dell'esecuzione di procedere all'assegnazione escludendo in radice ogni interesse all'accertamento dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 549 c.p.c. Tale ordinanza di assegnazione, come espressamente previsto dall'art. 548 c.p.c., poteva essere impugnata dal terzo pignorato, odierno attore, con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., laddove avesse provato di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notifica o per caso fortuito o per forza maggiore. Tale previsione normativa, comunque, non precludeva a parte attrice la possibilità di proporre una successiva opposizione alla seconda esecuzione per ragioni di merito riguardanti l'effettiva sussistenza della sua posizione debitoria nei confronti del debitore, il , a suo tempo esecutato. Ciò CP_1 in quanto il titolo sulla base del quale si sarebbe fondata l'esecuzione, minacciata da nei confronti di parte attrice, debitor debitoris, è Parte_2 rappresentato dall'ordinanza di assegnazione per cui è causa, la quale si fonda esclusivamente sulla mera non contestazione e non contiene alcuna cognizione del debito attoreo. Tuttavia, risulta documentato che l'attore, una volta ricevuta, in data 06.10.2021, la notificazione dell'atto di precetto, ha sottoscritto il
29.12.2021 specifico atto transattivo provvedendo all'integrale pagamento di quanto dovuto mediante n. 3 bonifici bancari in favore di , Parte_2
pagina 5 di 7 nel rispetto delle scadenze previste nell'atto transattivo dalle stesse parti sottoscritto.
Orbene, nel caso di specie, non ricorrono gli elementi costitutivi dell'indebito soggettivo di cui all'art. 2036 c.c. Secondo tale disposizione, infatti, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato colui che ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore scusabile, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Pertanto, soltanto in presenza di un errore scusabile, quindi non dipendente da colpa grave, può trovare giustificazione la ripetizione dell'indebito.
Nel caso di specie, parte attrice non ha eseguito il pagamento per cui è causa in virtù di un errore scusabile, ma in quanto destinatario dell'atto di precetto che gli era stato notificato sulla base della richiamata ordinanza di assegnazione e al quale ha fatto seguito, la sottoscrizione del richiamato atto transattivo in virtù del quale l'attore, pur escludendo ogni sua responsabilità e riconoscendo come reale debitore di il convenuto, provvedeva Parte_2 CP_1 volontariamente a transigere la controversia insorta mediante il pagamento di quanto richiesto.
Né può ritenersi fondata la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. trattandosi di azione avente carattere sussidiario e, quindi, non proponibile nell'ipotesi in cui il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Invero, nel caso di specie parte attrice ben avrebbe potuto anziché sottoscrivere un atto transattivo proporre un'azione ripetitoria di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. in reazione all'esecuzione eventualmente e ingiustamente intrapresa nei suoi confronti e/o proporre un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso l'esecuzione che
[...] minacciava sulla base dell'ordinanza di assegnazione per cui è causa. Pt_2
In ragione delle predette valutazioni la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa recante RG 1424/2022:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore del
, in persona dell'amministratore Controparte_1 pro-tempore, che liquida in € 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge da distrarsi in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Civitavecchia il 3.04.2025
Il Giudice
Silvia Vitelli
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