Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3252/2024 promosso da:
( ) nato il [...] a [...]_1 C.F._1
Fermo (FM), rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Raffaele Napolitano e Andrea Pangrazi;
e
( ) nata il [...] a [...]_1 C.F._2
(PG), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Raffaele Napolitano e Andrea Pangrazi;
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i ricorrenti con rito concordatario ad Ancona il 30.04.1989 trascritto all'atto n. 75 parte 2 serie A,
2) gli stessi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, godendo di autonomi mezzi di sostentamento provenienti dalle loro rispettive attività
- 1 -
3) Casa familiare: la abitazione coniugale, sita ad Ancona alla Via Strada Vecchia del Pinocchio n. 1/A, è di proprietà al 50% ciascuno come da atto di acquisto che si allega (doc. n.2). La stessa è attualmente assegnata alla IG.ra in forza della predetta CP_1 sentenza di omologa della separazione personale, data la one prevalente dei figli presso di lei.
4) I coniugi si danno, quindi, reciprocamente atto di essere comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile ad uso di civile abitazione sita ad Ancona alla Via Strada Vecchia del Pinocchio n. 1/A composta da 4 vani ed accessori, oltre due cantine ed un locale garage al piano seminterrato, denunciato in catasto giusta denuncia di accatastamento del 21.11.1994 prot. n. A/63 alla partita 100008 – Foglio 78 – particella 542 - sub. 22 (appartamento e cantine) – cat A/2 cl. 3 – cons. 7 vani – sub 27 (garage) cat. C/6 cl 3 cons. 15 mq.
5) Detto immobile è a loro pervenuto in virtù di atto di acquisto registrato presso l'Ufficio del Registro di Ancona il 23.05.1995 al n. 1882 serie 1 a rogito Notaio di Ancona Prof. suo repertorio n. 46342 raccolta n. 4703, Persona_1
6) detta unità immobiliare, acquistata per l'importo di L. 195.000.000 attualmente ha valore stimato concordemente dai coniugi in € 140.000,00,
7) i coniugi in occasione del loro divorzio intendono regolamentare i loro rapporti patrimoniali, in funzione delle loro scelte di vita, attraverso lo scioglimento del loro matrimonio e la vendita della propria quota di proprietà dell'immobile sopradescritto da parte del IG. in favore della IG.ra ; Parte_1 Controparte_1
8) i coniugi stabiliscono e pattuiscono che il SI. si obbliga a cedere alla Pt_1
SI.ra che si obbliga ad acquistare, la sua quota di proprietà sull'immobile in CP_1 preced ritto con le relative pertinenze e quote comuni nella misura di sua proprietà pari a 1/2, oltre a tutto il mobilio in esso contenuto. A tal proposito convengono che la SI.ra corrisponderà per la predetta cessione al SI. la somma di € CP_1 Pt_1
70.000 amente al momento della stipula dell'atto no diante assegno circolare o bonifico bancario secondo le modalità che verranno indicate da parte venditrice;
9) premesso che la IG.ra è beneficiaria di contributo al mantenimento dei CP_1 figli come stabilito dalla omologa della separazione, vista la loro collocazione prevalente presso di lei, le parti stabiliscono quanto segue circa la determinazione del prezzo di vendita. Il prezzo di € 70.000,00 viene concordemente stabilito dai coniugi in ragione del valore di mercato stimato dagli stessi e, altresì, con finalità compensativa di ogni credito residuo che, alla data di presentazione del presente ricorso, la IG.ra vanta nei CP_1 confronti del IG. a titolo di arretrati al mantenimento dei figli, mancato Pt_1 adeguamento istat sso e comunque a qualsiasi titolo e causa, fermo restando l'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie dei figli che permane a carico del padre nella misura del 100%, di seguito meglio specificato.
- 2 - 10) I coniugi si obbligano alla stipula del rogito notarile di compravendita nel termine essenziale di 60 giorni dalla comunicazione dell'omologa e/o dalla pubblicazione della sentenza di divorzio da parte del Tribunale di Ancona;
11) I ricorrenti convengono espressamente che saranno a carico della SI.ra CP_1 tutte le spese dovute e connesse al trasferimento e trascrizione della compravendita dell'immobile presso la conservatoria dei registri immobiliari di Ancona e/o altri Uffici competenti.
12) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso, non vi sono debiti con il né pendenze di alcun tipo con lo CP_2 stesso, che non sono state deliberate azioni ori di straordinaria manutenzione dell'edificio;
13) il presente trasferimento viene effettuato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile unitamente alle pertinenze, accessioni, cose comuni ex art.
1.117 c.c., eventuali servitù attive e passive, patti e condizioni eventualmente previsti nel regolamento condominiale e nell'atto di acquisto, comunque tutti già noti alle parti;
14) Parte venditrice garantisce la proprietà delle quote immobiliari trasferite e la libertà delle stesse da ipoteche ed altri pesi ed oneri,
15) La costruzione dell'immobile non è iniziata prima del 1° settembre 1967;
16) È intenzione dei ricorrenti beneficiare dell'esenzione da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/87 come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
17) il IG. ha già asportato dalla predetta abitazione i propri effetti personali;
Pt_1
18) non vi sono altri beni immobili, mobili o mobili registrati da dividere tra gli stessi;
19) Le parti ribadiscono che la compravendita immobiliare cui si obbligano in questa sede, non integra in alcun modo una forma di mantenimento o di alimenti e che la stessa ha la sola funzione di regolamentare la loro situazione patrimoniale in funzione delle scelte personali e di vita operate in occasione del loro divorzio;
20) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO. Il IG. corrisponderà alla Pt_1 IG.ra mediante bonifico bancario ed entro il giorno cinque di ogni mese, la somma CP_1 compl € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, corrispondente ad
€ 400,00 ciascuno. Tale importo sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione degli indici Istat esclusivamente in aumento. L'importo predetto viene così concordemente rivalutato in considerazione delle mutate eIGenze dei figli, maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti e degli intervenuti adeguamenti istat a far data dalla separazione. A tal fine i coniugi riguardo alla elargizione del predetto contributo al mantenimento, specificamente convengono che il padre potrà versare la somma di € 50,00 direttamente nelle mani di ciascun figlio per ogni settimana che lo stesso trascorrerà fuori dalla abitazione materna e di residenza, ma esclusivamente nella città sede della facoltà universitaria cui è iscritto. La presente clausola avrà effetto anche in caso di futura frequenza di corsi post-universitari, di specializzazione, master e quant'altro, sempre a condizione che gli stessi si svolgano fuori dalla città di residenza della madre. Il tutto salvo
- 3 - conguaglio da versare alla madre, IG.ra entro lo stesso mese di competenza, CP_1 qualora la trasferta universitaria programmata e concordata tra padre e figli non dovesse avvenire o dovesse avere durata diversa. Il padre inizierà a pagare il contributo di € 800,00 mensili nello stesso mese in cui si stipulerà il rogito notarile relativo alla cessione della casa coniugale come pattuito ai punti precedenti
21) Spese straordinarie. Il padre si obbliga a sostenere le spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 100%. Le predette spese sono individuate secondo il protocollo redatto dal Tribunale di Ancona e che di seguito si trascrive:
a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari.
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci particolari.
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico;
- servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria.
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
- centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
- 4 - f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- spese di custodia (baby-sitter);
22) Le parti si danno atto di aver definito con le presenti pattuizioni ogni loro rapporto di carattere patrimoniale, per cui nessuno di esse potrà pretendere alcunché dall'altra a tale titolo, fatte salve eventuali questioni che dovessero nascere in relazione ai figli maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti;
23) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproca autorizzazione per il rilascio-rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto ad Ancona il 30/04/1989.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 06/08/2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto del 14/06/2017, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 13/06/2017.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ancona il 30/04/1989 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 75, parte II, serie A dell'anno 1989.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno dichiarato di avere adeguati redditi propri e di aver definito ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi pendente, avendo peraltro concordato l'impegno al
- 5 - trasferimento, in favore della moglie, della quota di proprietà della casa familiare del marito) e corrispondenti agli interessi dei figli (entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, per i quali le parti hanno stabilito un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non collocatario, adeguato alle eIGenze dei figli e corrispondente ai redditi dell'onerato).
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona e le stesse resteranno ad intero carico del padre.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e ad Ancona il 30/04/1989 e trascritto nel Registro dello
[...] Controparte_1
Stato Civile di detto Comune al n. 75, parte 2, serie A dell'anno 1989; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 18/XII/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 6 -