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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/07/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2317/2019 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Dainotti, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Davide Spada, giusta procura in atti
-RESISTENTE -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2019, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione con addebito a carico della moglie, l'assegnazione della Controparte_1 casa coniugale ove coabitava con il figlio maggiorenne non economicamente Per_1
1 indipendente, e la corresponsione di un assegno di mantenimento (pari ad euro 200,00) per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 la separazione con il rigetto della richiesta di addebito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso del figlio maggiorenne con collocamento presso di sé e, in tale ipotesi, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio;
il pagamento, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, di un contributo abitativo pari ad euro 400,00, essendo comproprietaria del suddetto immobile;
la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 400,00 e, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale, la somma di euro 200,00 a titolo di alimenti.
All'udienza di comparazione del 15.10.2020, il Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.11.2020, il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a
, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare, in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
l'obbligo a carico di di versare, in favore di , la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie mediche e sportive, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., il ricorrente si riportava alle richieste contenute nel ricorso introduttivo e contestava, in fatto e in diritto, la memoria difensiva di parte resistente;
allo stesso modo, quest'ultima insisteva in tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione, contestando quanto argomentato da parte ricorrente nella memoria difensiva.
Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c., parte ricorrente chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in favore di , la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento;
la modifica Controparte_1 della medesima ordinanza nella parte in cui poneva a carico della resistente l'obbligo di versare , in favore di , a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro Parte_1 Per_1
150,00 anziché di euro 200,00 nonché la modifica nella parte in cui poneva a carico della resistente l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 30% anziché del 50%.
Con ordinanza del 29.12.2022, il giudice non accoglieva la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e si pronunciava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
2 Con note scritte ex art. 127 ter, le parti precisavano le conclusioni, chiedendo che la causa fosse posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con istanza ex art. 709, ultimo comma, del 22.07. 2024, parte resistente domandava la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a suo carico l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 150,00, sostenendo che quest'ultimo non Per_1 conviveva più con il padre e che, nelle more del processo, era divenuto economicamente indipendente.
Con ordinanza del 28.7.2024, il giudice, vista l'istanza ex art. 709 avanzata dalla resistente, rinviava la causa all'udienza del 5.12.2025, al fine di far interloquire le parti sui fatti dedotti dalla resistente.
All'udienza del 5.12.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che la coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un uomo di nome , suo attuale convivente. Persona_2
Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il
3 comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie è provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della resistente, sulla scorta della testimonianza resa all'udienza del 14.7.2023 da (madre di ), Tes_1 Controparte_1 la quale riferiva che la figlia le aveva comunicato che, dopo l'intervento chirurgico al quale avrebbe dovuto sottoporsi, si sarebbe trasferita presso la sua abitazione in quanto, avendo instaurato una relazione con un altro uomo, aveva deciso di lasciare il marito. Dalla documentazione sanitaria in atti (cartella clinica) emerge che venne ricoverata in Tes_1 data 25.9.2018, dunque i fatti riferiti dalla teste si collocano in epoca antecedente alla fine del rapporto con il marito (la lettera di invito a concludere la negoziazione assistita è del 12.10.2018)
e, in assenza di prova contraria, ne costituiscono la causa.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla credibilità di la quale ricevette le confidenze Tes_1 della figlia in virtù del rapporto intimo che legava le due donne (e della conseguente richiesta di ospitalità della resistente), per cui la teste non avrebbe motivo di rendere dichiarazioni pregiudizievoli alla figlia se queste non fossero vere.
Le dichiarazioni della teste non sono smentite dalla deposizione di cliente del Testimone_2 tabacchino gestito da , la quale si è limitata a riferire quanto appreso dalla Persona_2 stessa resistente in epoca successiva alla separazione di fatto tra i coniugi (e cioè che la nuova relazione con il sarebbe iniziata dopo il mese di gennaio 2019); la deposizione de relato, Per_2 smentita dalle risultanze istruttorie, appare priva di valore probatorio (Cass., n. 6607/09; n.
21568/20).
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può, pertanto, concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di fedeltà della con CP_1 conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito proposta da parte ricorrente, deve essere rigettata la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento formulata da parte resistente, posto che l'art. 156 c.p. riconosce il diritto a ricevere quanto necessario al mantenimento solamente al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione. Conseguentemente, deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria con l'ordinanza del 10.11.2020, con decorrenza dal momento in cui è stato depositato il ricorso ossia il 15.02.2019.
Allo stesso modo, deve essere rigettata la richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di alimenti formulata da per mancanza dei presupposti di cui all'art. 438, Controparte_1 primo comma c.c, a mente del quale “gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
4 Sul punto, occorre osservare che non ha fornito la prova del suo stato di Controparte_1 bisogno, essendosi limitata a produrre un certificato che attesta un'invalidità lavorativa pari al
100%. Depone, peraltro, in senso contrario allo stato di bisogno, da un lato, la circostanza che la risulta essere comproprietaria con dell'immobile sito ad Aci Catena CP_1 Parte_1 in via Francesco De Roberto n. 7, dall'altro lato, la circostanza che, al momento di presentazione della domanda, era in grado di sostenere le spese per la locazione dell'immobile in cui si era trasferita.
Nessuna statuizione va assunta in ordine ad affidamento e collocamento del figlio Per_3
il quale già al momento dell'instaurazione del giudizio aveva raggiunto la maggiore
[...] età.
Deve essere, altresì, rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta sia da parte ricorrente sia da parte resistente. Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337sexies c.c. è finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
Nel caso in esame, sulla base dei documenti prodotti da parte ricorrente con l'istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c, emerge che il figlio, è divenuto, nelle more del Persona_3 processo, economicamente indipendente posto che, a partire dal febbraio 2024, è stato assunto come addetto terminalista presso un centro scommesse, ricevendo, per il mese di febbraio 2024, una retribuzione netta pari ad euro 243,00, per il mese di marzo 2024, una retribuzione netta pari ad euro 1053,00, per il mese di aprile 2024, una retribuzione netta pari ad euro 1078,00 e, per il mese di maggio 2024, una retribuzione netta pari ad euro 840,00.
Sulla base della medesima motivazione, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio. Ciò comporta la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con Parte_1 decorrenza dalla data di deposito dell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale (il
22.07.2024).
Con riferimento all'efficacia retroattiva della sentenza definitiva che modifica le condizioni economiche stabilite in via temporanea dall'ordinanza presidenziale, pare opportuno richiamare le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 32914 del 2022 hanno stabilito che gli effetti dei fatti sopravvenuti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda di modifica delle condizioni economiche (In definitiva, si deve affermare il seguente
5 principio di diritto: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano
e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub
b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità").
Risulta, infine, inammissibile la domanda di parte resistente finalizzata a ricevere il pagamento di un'indennità abitativa pari ad euro 400,00 sul presupposto di essere comproprietaria della casa coniugale e di non averne potuto godere a causa della condotta del marito.
Invero, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come
6 tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Avuto riguardo all'accoglimento della domanda di addebito le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 2317/2019, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_1
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per sé, formulata da parte resistente, con decorrenza dalla domanda di separazione giudiziale;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per il figlio formulata da Persona_3 parte ricorrente, con decorrenza dal 22.07.2024, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, con decorrenza dal 22.07.2024, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708
c.p.c.;
DICHIARA inammissibile la domanda di indennità abitativa formulata dalla resistente;
RIGETTA le ulteriori domande.
CONDANNA a rifondere al ricorrente in ragione di metà (1/2) le spese di lite Controparte_1 che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà (1/2).
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Sonia Di Gesu
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2317/2019 R.G., promossa
DA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Dainotti, giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Davide Spada, giusta procura in atti
-RESISTENTE -
Oggetto: Separazione giudiziale.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 5.12.2024 sulle conclusioni precisate come in atti e con assegnazione dei termini ex art. 190 comma 1 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2019, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 separazione con addebito a carico della moglie, l'assegnazione della Controparte_1 casa coniugale ove coabitava con il figlio maggiorenne non economicamente Per_1
1 indipendente, e la corresponsione di un assegno di mantenimento (pari ad euro 200,00) per il figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1 la separazione con il rigetto della richiesta di addebito;
l'assegnazione della casa coniugale;
l'affidamento condiviso del figlio maggiorenne con collocamento presso di sé e, in tale ipotesi, la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del figlio;
il pagamento, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, di un contributo abitativo pari ad euro 400,00, essendo comproprietaria del suddetto immobile;
la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 400,00 e, nell'ipotesi di rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale, la somma di euro 200,00 a titolo di alimenti.
All'udienza di comparazione del 15.10.2020, il Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 10.11.2020, il Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale a
, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare, in favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
l'obbligo a carico di di versare, in favore di , la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 150,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie mediche e sportive, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., il ricorrente si riportava alle richieste contenute nel ricorso introduttivo e contestava, in fatto e in diritto, la memoria difensiva di parte resistente;
allo stesso modo, quest'ultima insisteva in tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione, contestando quanto argomentato da parte ricorrente nella memoria difensiva.
Con memoria ex art. 183, comma 6, primo termine, c.p.c., parte ricorrente chiedeva la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a carico del ricorrente l'obbligo di versare, in favore di , la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento;
la modifica Controparte_1 della medesima ordinanza nella parte in cui poneva a carico della resistente l'obbligo di versare , in favore di , a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro Parte_1 Per_1
150,00 anziché di euro 200,00 nonché la modifica nella parte in cui poneva a carico della resistente l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 30% anziché del 50%.
Con ordinanza del 29.12.2022, il giudice non accoglieva la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e si pronunciava sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante prova testimoniale.
2 Con note scritte ex art. 127 ter, le parti precisavano le conclusioni, chiedendo che la causa fosse posta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con istanza ex art. 709, ultimo comma, del 22.07. 2024, parte resistente domandava la revoca dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui poneva a suo carico l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 150,00, sostenendo che quest'ultimo non Per_1 conviveva più con il padre e che, nelle more del processo, era divenuto economicamente indipendente.
Con ordinanza del 28.7.2024, il giudice, vista l'istanza ex art. 709 avanzata dalla resistente, rinviava la causa all'udienza del 5.12.2025, al fine di far interloquire le parti sui fatti dedotti dalla resistente.
All'udienza del 5.12.2025, il giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere e all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, deducendo che la coniuge aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con un uomo di nome , suo attuale convivente. Persona_2
Con riguardo alla domanda di addebito va ricordato che la rottura della comunione può derivare dalla violazione, da parte di uno dei due coniugi, dei doveri normalmente discendenti dal matrimonio e cioè fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione.
In tal caso, su richiesta della parte che vi ha interesse, il giudice può addebitare la separazione all'altro coniuge.
Perché, però, la separazione possa essere addebitata a uno dei coniugi, occorre che la violazione sia anteriore alla proposizione della domanda di separazione e sia in rapporto causale con la fine del rapporto.
Consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, postula che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi ovvero che sussista un nesso di causalità tra comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza e, pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il
3 comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. n. 40795/2021; Cass. n. 16691/2020).
Nella specie è provata la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della resistente, sulla scorta della testimonianza resa all'udienza del 14.7.2023 da (madre di ), Tes_1 Controparte_1 la quale riferiva che la figlia le aveva comunicato che, dopo l'intervento chirurgico al quale avrebbe dovuto sottoporsi, si sarebbe trasferita presso la sua abitazione in quanto, avendo instaurato una relazione con un altro uomo, aveva deciso di lasciare il marito. Dalla documentazione sanitaria in atti (cartella clinica) emerge che venne ricoverata in Tes_1 data 25.9.2018, dunque i fatti riferiti dalla teste si collocano in epoca antecedente alla fine del rapporto con il marito (la lettera di invito a concludere la negoziazione assistita è del 12.10.2018)
e, in assenza di prova contraria, ne costituiscono la causa.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla credibilità di la quale ricevette le confidenze Tes_1 della figlia in virtù del rapporto intimo che legava le due donne (e della conseguente richiesta di ospitalità della resistente), per cui la teste non avrebbe motivo di rendere dichiarazioni pregiudizievoli alla figlia se queste non fossero vere.
Le dichiarazioni della teste non sono smentite dalla deposizione di cliente del Testimone_2 tabacchino gestito da , la quale si è limitata a riferire quanto appreso dalla Persona_2 stessa resistente in epoca successiva alla separazione di fatto tra i coniugi (e cioè che la nuova relazione con il sarebbe iniziata dopo il mese di gennaio 2019); la deposizione de relato, Per_2 smentita dalle risultanze istruttorie, appare priva di valore probatorio (Cass., n. 6607/09; n.
21568/20).
Sulla scorta dell'istruttoria espletata e della documentazione acquisita può, pertanto, concludersi che la crisi matrimoniale è scaturita dalla violazione dell'obbligo di fedeltà della con CP_1 conseguente accoglimento della domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito proposta da parte ricorrente, deve essere rigettata la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento formulata da parte resistente, posto che l'art. 156 c.p. riconosce il diritto a ricevere quanto necessario al mantenimento solamente al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione. Conseguentemente, deve essere revocato l'assegno di mantenimento disposto in via provvisoria con l'ordinanza del 10.11.2020, con decorrenza dal momento in cui è stato depositato il ricorso ossia il 15.02.2019.
Allo stesso modo, deve essere rigettata la richiesta di pagamento di una somma di denaro a titolo di alimenti formulata da per mancanza dei presupposti di cui all'art. 438, Controparte_1 primo comma c.c, a mente del quale “gli alimenti possono essere richiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
4 Sul punto, occorre osservare che non ha fornito la prova del suo stato di Controparte_1 bisogno, essendosi limitata a produrre un certificato che attesta un'invalidità lavorativa pari al
100%. Depone, peraltro, in senso contrario allo stato di bisogno, da un lato, la circostanza che la risulta essere comproprietaria con dell'immobile sito ad Aci Catena CP_1 Parte_1 in via Francesco De Roberto n. 7, dall'altro lato, la circostanza che, al momento di presentazione della domanda, era in grado di sostenere le spese per la locazione dell'immobile in cui si era trasferita.
Nessuna statuizione va assunta in ordine ad affidamento e collocamento del figlio Per_3
il quale già al momento dell'instaurazione del giudizio aveva raggiunto la maggiore
[...] età.
Deve essere, altresì, rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta sia da parte ricorrente sia da parte resistente. Al riguardo, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il presupposto inderogabile dell'assegnazione della casa familiare è dato dalla convivenza del genitore con il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Invero, l'istituto dell'assegnazione della casa familiare di cui all'art. 337sexies c.c. è finalizzato a garantire ai figli la continuità dell'ambiente domestico, così da limitare gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla disgregazione del nucleo familiare, permettendo ai figli di mantenere invariato il contesto abitativo e sociale ove sino a quel momento erano inseriti.
Nel caso in esame, sulla base dei documenti prodotti da parte ricorrente con l'istanza ex art. 709, ultimo comma, c.p.c, emerge che il figlio, è divenuto, nelle more del Persona_3 processo, economicamente indipendente posto che, a partire dal febbraio 2024, è stato assunto come addetto terminalista presso un centro scommesse, ricevendo, per il mese di febbraio 2024, una retribuzione netta pari ad euro 243,00, per il mese di marzo 2024, una retribuzione netta pari ad euro 1053,00, per il mese di aprile 2024, una retribuzione netta pari ad euro 1078,00 e, per il mese di maggio 2024, una retribuzione netta pari ad euro 840,00.
Sulla base della medesima motivazione, deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per il figlio. Ciò comporta la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore di con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., con Parte_1 decorrenza dalla data di deposito dell'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale (il
22.07.2024).
Con riferimento all'efficacia retroattiva della sentenza definitiva che modifica le condizioni economiche stabilite in via temporanea dall'ordinanza presidenziale, pare opportuno richiamare le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 32914 del 2022 hanno stabilito che gli effetti dei fatti sopravvenuti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda di modifica delle condizioni economiche (In definitiva, si deve affermare il seguente
5 principio di diritto: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano
e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub
b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità").
Risulta, infine, inammissibile la domanda di parte resistente finalizzata a ricevere il pagamento di un'indennità abitativa pari ad euro 400,00 sul presupposto di essere comproprietaria della casa coniugale e di non averne potuto godere a causa della condotta del marito.
Invero, l'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31,32,34,35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi;
di conseguenza, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare ecc.), o altro genere di domande tra le parti (come la domanda di risarcimento danno) che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come
6 tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).
Avuto riguardo all'accoglimento della domanda di addebito le spese del giudizio vanno compensate per metà, mentre la restante metà segue la soccombenza e va posta a carico della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 2317/2019, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con addebito a carico di;
Controparte_1 Controparte_1
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per sé, formulata da parte resistente, con decorrenza dalla domanda di separazione giudiziale;
RIGETTA la richiesta di assegno di mantenimento per il figlio formulata da Persona_3 parte ricorrente, con decorrenza dal 22.07.2024, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
RIGETTA la richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente, con decorrenza dal 22.07.2024, valendo per il pregresso quanto statuito con l'ordinanza ex art. 708
c.p.c.;
DICHIARA inammissibile la domanda di indennità abitativa formulata dalla resistente;
RIGETTA le ulteriori domande.
CONDANNA a rifondere al ricorrente in ragione di metà (1/2) le spese di lite Controparte_1 che liquida nell'intero in euro 3.400,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà (1/2).
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13/6/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott. ssa Sonia Di Gesu
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