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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 147/ 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta la n. 147 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] Località Monterone n.59, C.F. ; C.F._1
E
[...]
nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Belforte All'Isauro (PU) Via Goffredo Mameli n.5 Interno 5, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Marco Valentini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (scioglimento del matrimonio).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/03/2024, i ricorrenti, esponevano:
· “Che il sig. e la sig.a hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
data 19/03/1995 nel Comune di Gostivar – Repubblica di Macedonia, con trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro del Comune di Belforte All'Isauro Anno 2014
Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che si produce (all.1);
· Che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...]_1
Nord) il 17/03/1997 (C.F.: , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
06/01/2000 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._4 Persona_2
27/10/2006 (CF. ); C.F._5
· che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato talmente tanto che già da diversi anni il sig. si è trasferito in altra abitazione nel Parte_1
Comune di Sestino (AR), nella quale convive con la nuova compagna da cui ha avuto un figlio, , nato a [...] il [...]; Firmato Da: MARCO LE Persona_3
Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#:
CodiceFiscale_6
· che, pertanto, risulta essersi interrotta già da tempo la convivenza con impossibilità di riconciliazione e di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
· che il sig. è titolare della ditta individuale Chef – Lavori in muratura Parte_1
di corrente in Bleforte All'Isauro Via Mameli n.5 (P.IVA: Parte_1
); è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Sestino (AR) Località P.IVA_1
Monterone n.59 contraddistinto al Catasto Fabbricati del suddetto comune al Foglio 63 particella 8 sub. 5 e 6 e dei seguenti veicoli: autovettura Audi Q3 tg. GB451ET, Fiat
Doblò tg. FR450XY e Ford Transit tg AL033LZ;
· che la sig.a è dipendente come operaia comune presso la società Parte_2
Manifatture Marchigiane Srls di Piandimeleto con contratto a tempo indeterminato e non è proprietaria di alcun autoveicolo;
· che conseguentemente i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di vivere separati e di separarsi consensualmente;
· che ciascuno dei coniugi potrà mantenere o stipulare un conto corrente bancario separato e/o altro rapporto di credito autonomo;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle condizioni concordate in ricorso. Le parti formulavano contestualmente domanda per la dichiarazione, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Belforte All'Isauro;
2. Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare ubicata nel Comune di Belforte
All'Isauro (PU) in Via Mameli n.5 Interno 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.a . Parte_2
3. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Confermare l'affidamento della IA (fino al raggiungimento della Persona_2
maggiore età) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IA si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente della IA presso l'abitazione Persona_2
della madre ed il diritto di visita del padre così come specificato in ricorso.
6. Confermare, in ragione del collocamento della IA minore presso la madre, Per_2
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico del padre, nonché tutte le statuizioni in ordine alle spese straordinarie nell'interesse della IA minore e dell'assegno unico, come indicate nel ricorso per separazione consensuale ex. art. 473 bis c.p.c. fintantoché non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
”
****
All'esito del deposito delle note scritte con le quali le parti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 195/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n.
147/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con provvedimento del 05.10.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 06.05.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
Quindi, con note scritte del 05.05.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliati e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che la IA è diventata maggiorenne, e, pertanto, nulla Per_4
può essere disposto in ordine al suo affidamento e che per quanto attiene alle ulteriori condizioni il esse appaiono confacenti al suo preminente interesse;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che le spese di lite possano essere integralmente compensate alla luce della natura del ricorso;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_4
in data 19/03/1995 nel Comune di Gostivar – Repubblica di Macedonia, trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belforte All'Isauro Anno 2014 Numero
1 Parte II Serie C Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 05.05.2025 con le precisazioni sopra esposte in ordine alla IA;
Per_4
- Spese di lite compensate. MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belforte All'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta la n. 147 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...] Località Monterone n.59, C.F. ; C.F._1
E
[...]
nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Belforte All'Isauro (PU) Via Goffredo Mameli n.5 Interno 5, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall' Avv. Marco Valentini
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso cumulativo-congiunto e contestuale di separazione personale e divorzio, ai sensi degli artt. 473bis 47-49-51 C.p.c. (scioglimento del matrimonio).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/03/2024, i ricorrenti, esponevano:
· “Che il sig. e la sig.a hanno contratto matrimonio in Parte_1 Parte_2
data 19/03/1995 nel Comune di Gostivar – Repubblica di Macedonia, con trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro del Comune di Belforte All'Isauro Anno 2014
Numero 1 Parte II Serie C Ufficio 1, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, che si produce (all.1);
· Che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...]_1
Nord) il 17/03/1997 (C.F.: , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
06/01/2000 (C.F.: ) e nata a [...] il C.F._4 Persona_2
27/10/2006 (CF. ); C.F._5
· che il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione, si è incrinato talmente tanto che già da diversi anni il sig. si è trasferito in altra abitazione nel Parte_1
Comune di Sestino (AR), nella quale convive con la nuova compagna da cui ha avuto un figlio, , nato a [...] il [...]; Firmato Da: MARCO LE Persona_3
Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#:
CodiceFiscale_6
· che, pertanto, risulta essersi interrotta già da tempo la convivenza con impossibilità di riconciliazione e di ricostituire l'unione materiale e spirituale tra i coniugi;
· che il sig. è titolare della ditta individuale Chef – Lavori in muratura Parte_1
di corrente in Bleforte All'Isauro Via Mameli n.5 (P.IVA: Parte_1
); è proprietario dell'immobile sito nel Comune di Sestino (AR) Località P.IVA_1
Monterone n.59 contraddistinto al Catasto Fabbricati del suddetto comune al Foglio 63 particella 8 sub. 5 e 6 e dei seguenti veicoli: autovettura Audi Q3 tg. GB451ET, Fiat
Doblò tg. FR450XY e Ford Transit tg AL033LZ;
· che la sig.a è dipendente come operaia comune presso la società Parte_2
Manifatture Marchigiane Srls di Piandimeleto con contratto a tempo indeterminato e non è proprietaria di alcun autoveicolo;
· che conseguentemente i ricorrenti sono addivenuti alla decisione di vivere separati e di separarsi consensualmente;
· che ciascuno dei coniugi potrà mantenere o stipulare un conto corrente bancario separato e/o altro rapporto di credito autonomo;
”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di omologare la separazione personale tra di essi alle condizioni concordate in ricorso. Le parti formulavano contestualmente domanda per la dichiarazione, una volta decorso il termine previsto dall'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Belforte All'Isauro;
2. Confermare l'assegnazione dell'abitazione familiare ubicata nel Comune di Belforte
All'Isauro (PU) in Via Mameli n.5 Interno 5, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.a . Parte_2
3. Confermare la rinuncia reciproca alla richiesta di assegno di mantenimento poiché entrambi dotati di proprio reddito autonomo ed entrambi autosufficienti;
4. Confermare l'affidamento della IA (fino al raggiungimento della Persona_2
maggiore età) ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la IA si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5. Confermare la collocazione prevalente della IA presso l'abitazione Persona_2
della madre ed il diritto di visita del padre così come specificato in ricorso.
6. Confermare, in ragione del collocamento della IA minore presso la madre, Per_2
l'assegno di mantenimento di € 200,00 mensili a carico del padre, nonché tutte le statuizioni in ordine alle spese straordinarie nell'interesse della IA minore e dell'assegno unico, come indicate nel ricorso per separazione consensuale ex. art. 473 bis c.p.c. fintantoché non avrà raggiunto l'autosufficienza economica;
”
****
All'esito del deposito delle note scritte con le quali le parti, nel confermare di non volersi riconciliare, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come meglio precisate nel ricorso introduttivo, il Tribunale di Urbino, con Sentenza n. 195/2024 pubbl. il 16/09/2024 RG n.
147/2024 omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. Con provvedimento del 05.10.2024, la domanda di divorzio, non essendo ancora procedibile in attesa della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva rimessa sul ruolo del Giudice Relatore e rinviata all'udienza di comparizione al giorno 06.05.2025 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
Quindi, con note scritte del 05.05.2025 i ricorrenti confermavano di non essersi riconciliati e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni indicate nel ricorso introduttivo;
successivamente, con ordinanza del 19.05.2025, il Giudice delegato, lette le note depositate in atti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
****
Ciò posto, preso atto:
- della concorde volontà dei coniugi di ottenere il definitivo scioglimento del loro vincolo matrimoniale in assenza di riconciliazione o ricostituzione della vita in comune;
– del fatto che le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse e che la IA è diventata maggiorenne, e, pertanto, nulla Per_4
può essere disposto in ordine al suo affidamento e che per quanto attiene alle ulteriori condizioni il esse appaiono confacenti al suo preminente interesse;
– che il P.M. ha espresso parere favorevole;
ritenuto pertanto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio e che le spese di lite possano essere integralmente compensate alla luce della natura del ricorso;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri Parte_4
in data 19/03/1995 nel Comune di Gostivar – Repubblica di Macedonia, trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Belforte All'Isauro Anno 2014 Numero
1 Parte II Serie C Ufficio 1, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e confermate nelle note scritte del 05.05.2025 con le precisazioni sopra esposte in ordine alla IA;
Per_4
- Spese di lite compensate. MANDA alla cancelleria per la trasmissione della presente Sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Belforte All'Isauro (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 15.07.2025
Il Giudice Rel. Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio de Leone