Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4155/2024
RE PUB BLICA ITALI
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Pasquale Perfetti Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4155/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
Parte 1 nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MERLO PAOLA
E
nata ad [...] 1'1/12/1968 CP 1
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA COLOMBO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“A) sotto il profilo personale: i coniugi dichiarano di aver ciascuno una propria distinta residenza
(doc. 4-5); B) sotto il profilo patrimoniale: i coniugi dichiarano di godere ciascuno di autonomo reddito e quindi di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro (doc.
6-7-8-9-10 -11); C) il figlio Per 1, nato ad [...] il [...], è ormai divenuto maggiorenne. Lo stesso ha concluso le scuole superiori e ha reperito un'occupazione lavorativa presso la ALBA SOLAR s.r.l. con sede in Alba (CN), Corso Barolo n. 17, sottoscrivendo in data 31.07.2024 contratto di apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione della categoria Operaio livello D del C.C.N.L., per la durata di 30 mesi e con retribuzione lorda mensile di € 1.716,40 (doc.
12). Ad oggi, in virt ù di questo sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche del figlio, i ricorrenti ritengono concordemente che sussistano i presupposti per la cessazione del contributo paterno al mantenimento del figlio previsto in sede di separazione pari a € 300,00 mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2025; D) i coniugi dichiarano, con la sottoscrizione del presente ricorso di aver risolto ogni rapporto patrimoniale tra essi intercorso, ritenendosi integralmente soddisfatti e tacitati per ogni loro pretesa e di nulla richiedersi reciprocamente a qualsiasi titolo. E) le spese legali della relativa procedura saranno interamente compensate tra le parti";
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
'Inato a ALBA (CN) il 18/09/1968 e da CP_1 nata ad ALBA Parte 1
,
1'1/12/1968, celebrato in ALBA in data 23/06/2001, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 2001
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 13/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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