TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1930 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Filippo, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 30.9.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Comano l'11.5.2013; che dalla loro unione era nata la figlia (12.10.2009); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente della minore;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della minore a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata alla Spezia il 25.7.1984, e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Comano l'11.5.2013 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Licciana Nardi all'anno 2013, Atto n. 1, Serie B,
Parte II), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 30.9.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1930 V.G. RG anno 2025, vertente t r a
( – ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefano Filippo, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 30.9.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Comano l'11.5.2013; che dalla loro unione era nata la figlia (12.10.2009); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia l'irreversibilità della frattura venutasi a determinare tra i coniugi, rendendo fondata la domanda;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione anagrafica e prevalente della minore;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento della minore a carico del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata alla Spezia il 25.7.1984, e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Comano l'11.5.2013 e trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Licciana Nardi all'anno 2013, Atto n. 1, Serie B,
Parte II), e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 30.9.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli