Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/06/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 93 /2025 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 16/06/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. CROCE MARIA ARONNE Parte_1
Per l'avv . Controparte_1 Controparte_2
L'avv. Croce discute la causa riportandosi all'atto introduttivo, ai verbali di udienza e alle note conclusive depositate. Insiste ai fini dell'accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze del giudizio.
L'avv. discute la causa riportandosi alla comparsa di costituzione e alle note CP_2
autorizzate. Ribadisce l'eccezione di prescrizione formulata.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, alle ore 13:10, in assenza delle parti, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della concisa motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 93 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, introdotta con rito semplificato di cognizione e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in UZ alla Via Roma n. 44 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Maria Aronne Croce che li rappresenta e difende giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto introduttivo
- ATTORI-
E
(c.f. , p. iva ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
giusta procura generale alle liti a rogito notaio CP_2 Persona_1
(rep. 57001 - racc. 16791), elettivamente domiciliato presso Controparte_1
di Catanzaro - Piazza L. Rossi 88100 Controparte_3
Catanzaro
- CONVENUTA –
OGGETTO: riscossione buoni postali fruttiferi;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 16.6.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
2 Per parte attrice (conclusioni rassegnate nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione e richiamate all'udienza medesima): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione: In via principale:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente condannare la resistente
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni CP_1
corrispondenti al capitale versato dai sottoscrittori e Parte_1 Parte_2 per l'acquisto dei Buoni Postali Fruttiferi a Termine pari ad €.16.000,00
[...]
(£. 31.000.000), alla luce della palese violazione dei doveri di trasparenza e di
informazione e dei principi di correttezza e buona fede da parte di Controparte_1
oltre gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della
[...]
domanda e sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con
distrazione in favore del sottoscritto procuratore, nonché al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo”;
Per parte convenuta (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e richiamate nelle note depositate in vista dell'udienza di discussione e all'udienza medesima): “In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dei ricorrenti al rimborso dei buoni per i quali è qui causa;
nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte in quanto infondata in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria delle spese
e competenze di lite”
FATTO E DIRITTO
1. Con l'atto introduttivo del giudizio e , Parte_1 CP_4
premesso di essere cointestatari dei seguenti Buoni Postali Fruttiferi a termine:
a) n. 04.873.313 2 dell'importo di £.
1.000.000 emesso dall'Ufficio Postale di
UZ (CS) il 03.10.1994;
b) n. 05.378.125 13 dell'importo di £.
5.000.000 emesso dall'Ufficio Postale di
UZ (CS) il 06.08.1999;
c) n. 04.227.707 11 dell'importo di £. 500.000 e n. 12.517.730 12 dell'importo di
£.
1.000.000 emessi dall'Ufficio Postale di UZ (CS) il 22.01.2000;
3 d) serie CD n. 01.753.293 14 dell'importo di £. 10.000.000, serie CD n.
01.753.294 14 dell'importo di £. 10.000.000 e serie CD n. 06.487.025 13 dell'importo di £.
5.000.000 emessi dall'Ufficio Postale di UZ (CS) il
13.07.2000; premesso, altresì, di essersi recati in data 16.10.2024 presso l'Ufficio Postale emittente per la riscossione dei titoli, ma di non aver ricevuto alcuna somma sul presupposto di un'intervenuta prescrizione del diritto, chiedevano accertarsi l'intervenuta violazione, da parte della società convenuta, dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c.c e del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., in quanto, non recando i buoni alcuna scadenza, il numero di serie e rendimenti ma solo la dicitura “a termine” (ad eccezione dei Buoni di cui al punto c), gli intestatari erano stati privati delle informazioni utili a poter identificare l'esatta scadenza dei loro diritti. Chiedevano, quindi, condannarsi
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei Controparte_1 danni, quantificati in misura pari al capitale versato per l'acquisto degli indicati
Buoni Postali Fruttiferi (€.16.000,00) oltre gli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla data della domanda e sino al soddisfo. Chiedevano, altresì, condannarsi la convenuta al versamento dell'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, in ragione della mancata partecipazione al procedimento di mediazione instaurato antecedentemente al giudizio senza giustificato motivo.
Si costituiva , eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al Controparte_1
rimborso ed escludendo la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza in danno degli attori, discendendo la conoscenza della data di scadenza dei buoni e delle condizioni legittimanti la riscossione dalla stessa normativa regolamentante il servizio.
La causa era istruita solo documentalmente e decisa in data odierna ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc.
2. Le domande degli attori sono infondate e vanno rigettate per le ragioni che seguono.
2.1 E' pacifica, oltre che documentalmente riscontrabile, la sottoscrizione da parte degli attori, dei seguenti buoni postali fruttiferi “a termine” (dicitura presente in tutti i documenti esibiti):
4 a) n. 04.873.313 2, dell'importo di £. 1.000.000 (€. 516,46), emesso dall'Ufficio
Postale di UZ (CS) il 03.10.1994, privo dell'indicazione della serie ma da identificarsi nella serie AD sulla base della data di emissione;
b) n. 05.378.125 13 dell'importo di £. 5.000.000 (pari ad €. 2.582,28), emesso dall'Ufficio Postale di UZ (CS) il 06.08.1999, anch'esso privo di indicazione della serie, ma da identificarsi nella serie CB sulla base della data di emissione;
c) serie CC n. 04.227.707 11 dell'importo di £. 500.000 (pari ad €. 258,23), e n.
12.517.730 12 dell'importo di £. 1.000.000 (pari ad €. 516,46), emessi dall'Ufficio Postale di UZ (CS) il 22.01.2000;
d) serie CD n. 01.753.293 14 dell'importo di £. 10.000.000 (pari ad €. 5.164,57), serie CD n. 01.753.294 14 dell'importo di £. 10.000.000 (pari ad €. 5.164,57),) e serie CD n. 06.487.025 13 dell'importo di £. 5.000.000 (pari ad €. 2.582,28), tutti emessi dall'Ufficio Postale di UZ (CS) il 13.07.2000.
Gli attori lamentano di non essere stati informati della data di scadenza dei buoni sottoscritti e di non avere ricevuto, all'atto della sottoscrizione, alcuna informazione utile ai fini dell'identificazione della scadenza medesima.
Contestano, quindi, la prescrizione eccepita dalla convenuta rispetto al loro diritto al rimborso quantomeno del capitale, sub specie di risarcimento del danno per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c..
Tanto premesso deve osservarsi che va condivisa la tesi, fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in forza della quale i buoni postali sono dei documenti volti solo a identificare l'avente diritto alla prestazione, non equiparabili ai titoli di credito e non soggetti, quindi, alla disciplina per questi ultimi dettata dall'art. 2002 c.c.. Questo significa, in particolare, che ai buoni postali restano estranei i principi di autonomia causale, di incorporazione e di letteralità e che rispetto ad essi opera il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 1339 c.c., con riferimento alle previsioni di legge e ai decreti ministeriali susseguitisi nel corso del tempo, suscettibili anche di sostituire ab
externo la regolamentazione eventualmente riportata sul documento. Tale inquadramento teorico ha come conseguenza che la normativa di riferimento per l'individuazione del termine di prescrizione e della sua decorrenza si rinviene nell'assetto normativo complessivo, al di là di quanto può essere annotato sul titolo
5 stesso o delle informazioni fornite o meno all'investitore (Cass., n. 23006/2023;
Cass. 33631/2024).
Ricostruendosi, quindi, la disciplina normativa della prescrizione, deve osservarsi che in base all'art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L'articolo è stato abrogato dall'art. 7 del d.lgs. n.
284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. Successivamente, l'art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 (applicabile anche ai buoni già emessi e non prescritti sulla base della normativa previgente: cfr. Cass.
23006/2023) ha disposto che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza
del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Nel caso di specie, parte attrice non contesta né la prescrizione decennale del diritto al rimborso, né la astratta scadenza dei buoni in relazione alle singole serie individuata da nel presente giudizio (3.10.2005 per serie AD;
CP_1
6.8.2010 per la serie CB;
22.1.2010 per la serie CC;
13.7.2010 per la serie CD).
Contesta, tuttavia, il dies a quo del termine di prescrizione, non essendo stato il cliente messo in condizione di poter conoscere preventivamente la scadenza in forza della violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'intermediario.
Non può, tuttavia, ritenersi che l'omissione informativa possa avere inciso sulla decorrenza della prescrizione: il comportamento del debitore, infatti, non interferisce, in generale, sul decorso della prescrizione se non nella specifica ipotesi di occultamento doloso del debito prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c.,
ricorrente quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà
di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione (Cass. 5413/2020). Le condotte contestate a Controparte_1
non valgono ad integrare la fattispecie in questione, atteso che, anche assimilandosi la condotta meramente omissiva a quella di occultamento, la stessa
6 inciderebbe sulla conoscenza non già della esistenza della obbligazione, come richiesto dalla norma, ma, piuttosto, della scadenza dei titoli (d'altra parte, parlando la norma di “occultamento doloso”, il requisito deve identificarsi con qualcosa di diverso e più grave della mera omissione di un'informazione, con cui non può identificarsi).
Alla ignoranza della scadenza dei titoli non può ricollegarsi neppure un impedimento all'esercizio del diritto al rimborso, rilevante ai sensi dell'art. 2935
c.c.: per come, infatti, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
22072/2018; Cass. 996/2022) l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, quali quelli che vengono,
al più, in rilievo nella specie, dovendosi ritenere che, pur in difetto di indicazione sul documento, la scadenza dei titoli potesse essere appresa aliunde, in forza della complessiva disciplina normativa, come detto integrativa del contenuto del documento (i decreti ministeriali in materia, infatti, sono atti amministrativi di carattere generale, da considerarsi fonti integrative della legge, e, pertanto,
conoscibili per il solo fatto della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: cfr.
Cass. 25583/2023).
La domanda risulta paralizzata dall'eccezione di prescrizione della convenuta anche se intesa come di natura strettamente risarcitoria (pur tendendo comunque ad ottenere il rimborso del capitale investito).
Anche tale domanda, tuttavia, non può trovare accoglimento, in ragione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione della convenuta.
Tutte, infatti, le condotte descritte dagli attori nell'atto introduttivo e nelle note conclusive (mancata indicazione della serie;
mancata indicazione del termine di scadenza ecc.) attengono alla fase genetica della sottoscrizione, da cui è destinato a ricorrere, quindi, il termine di prescrizione decennale previsto in materia di responsabilità contrattuale. Non può, anche sotto tale profilo, configurarsi una diversa decorrenza del termine di prescrizione, in quanto il cliente era in grado di percepire “aliunde”, in particolare sulla base del DPR 156/1973 e dei DM pubblicati in Gazzetta Ufficiale la scadenza dei buoni in suo possesso (comunque indicati come “a termine”) e alcuna indicazione fuorviante era offerta da [...]
[...] , tale da indurre in errore il possessore dei buoni, discorrendosi, piuttosto, CP_5
di omissioni in senso stretto.
Resta assorbita ogni diversa questione.
3. La peculiarità della fattispecie e la non univocità degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in fattispecie analoghe (come comprovata dalla produzione documentale di parte attrice) legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta le domande degli attori;
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese e competenze di lite;
3. Manda alla cancelleria per le comunicazioni gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 16/06/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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