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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n.467\2020 r.g., vertente
TRA nato a [...] in data [...] CF: Parte_1
e nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 1.04.1982 CF elettivamente domiciliate C.F._2 in Messina Via Lenzi n.1 presso lo studio professionale dell'avv. Marcello Greco che li rappresenta e difende, per mandato agli atti, E pec: .enya. Email_1
Appellanti E
CF: elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Messina via F. Bianchi 39 presso lo studio professionale dell'avv. Gianpiero Molica C. che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_3
Appellato E NEI CONFRONTI DI
CF: e Controparte_3 C.F._4 CP_4
CF: C.F._5
Appellati- Contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n.801\2020 emessa e pubblicata in data 28.05.2020. Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 06.07.2020 e Controparte_5 CP_1
hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti
[...]
di , e la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha accolto la domanda di revocatoria di ed ha Controparte_2
dichiarato la inefficacia dell'atto dispositivo immobiliare posto in essere da ed a favore di Controparte_3 CP_4 [...]
e , effettuato con atto del notaio CP_5 Controparte_1
del 30 giugno 2010 trascritto il 2 luglio 2010 reg. Persona_1
gen. 21693 reg. part. 14662 oggetto un immobile sito in Messina vill. contrada Spadafora, via Linea 16 in catasto Parte_2
al foglio 117 part. 164 sub 5 con aggraffata particella 168 sub.2 piano T zona 2, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece rigettata la domanda di parte attrice con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 05.03.2021 si costituiva
[...]
il quale contestava i motivi di gravame e ne Controparte_2
chiedeva il rigetto.
Restavano contumaci e . CP_4 Controparte_3
Con successivo atto del 12.02.2024 si costituiva nell'interesse di
[...]
nuovo avvocato in sostituzione del precedente. CP_2
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 05.03.2021 la causa veniva rinviata alla data del
05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 05.03.2021.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio poiché il primo giudice avrebbe errato a non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti creditori ipotecari che avevano preventivamente trascritto il proprio credito sull'immobile oggetto di revoca.
Chiede quindi che la Corte dichiari il difetto di litisconsorzio e disponga la rinnovazione dell'atto introduttivo nei confronti dei creditori ipotecari litisconsorti necessari.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la insussistenza nel caso in esame dei presupposti dell'azione di revocatoria promossa dal sia con riferimento al consilium fraudis che alla CP_2
scientia damni.
Rileva l'appellante che l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile contrastano con l'esistenza del danno che l'atto dispositivo avrebbe arrecato al poiché quest'ultimo non CP_2
avrebbe potuto soddisfare il suo credito in quando creditore chirografario rispetto a quelli ipotecari .
Inoltre evidenzia l'appellante che gli acquirenti e si CP_3 CP_4
sono impegnati a versare parte del prezzo ( euro 11.500,00) entro il 31.07.2010 e quindi avrebbe potuto soddisfare il proprio CP_2
credito procedendo esecutivamente presso terzi alla scadenza del
31.07.2010 o comunque successivamente a tale data agendo direttamente contro i venditori dopo la riscossione della quota di prezzo.
Rappresentano infine gli appellanti che per acquistare l'immobile hanno contratto un mutuo e hanno pagato interessi maggiori del credito portato da quindi concludono facendo rilevare CP_2
che non sussiste nel caso in esame il consilium fraudis richiesto quale presupposto dell'azione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_3
CP_4
Nel merito va rilevato come entrambe le parti nelle comparse conclusionali hanno dichiarato che il credito vantato da è CP_2
stato soddisfatto e pertanto è cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Tale circostanza fa venir meno l'interesse di a coltivare CP_2
le domande di revocatoria se non nei termini del riconoscimento delle spese processuali.
Infatti al fine di pronunciare in questa sede la cessazione della materia del contendere, in mancanza di espressi accordi tra le parti sulle spese di lite e anzi in considerazione della esplicita richiesta di pronuncia sulla soccombenza virtuale formulata da entrambe le parti, va esaminata la vicenda limitatamente alla emissione detta pronuncia.
Va osservato come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non esprime una volontà di rinuncia all'appello, limitata al profilo processuale, che richiederebbe per la sua validità il rispetto delle forme indicate dall'art. 390 c.p.c. e determinerebbe l'estinzione del giudizio.
“ Essa, viceversa, contiene una vera e propria rinuncia all'azione, conseguente al venir meno dell'interesse della parte a far valere in giudizio una posizione in ordine alla quale non sussiste più controversia alcuna. Per ciò, gli effetti di una tale rinuncia, da cui consegue la cessazione della materia del contendere, sono destinati
a trascendere il piano meramente processuale ed a riflettersi sul contenuto sostanziale di quanto ha formato oggetto delle domande inizialmente rivolte al giudice e della sentenza di merito già emessa nel medesimo processo ma ancora soggetta ad impugnazione” Ora, proprio con riguardo al caso della cessazione della materia del contendere sopravvenuta in corso del giudizio di gravame, la
Cassazione, seppur in materia ha avuto un orientamento oscillante, con la sentenza n. 3075 del 1997 già riportata sopra, ha statuito che “ per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un 'ordinanza di estinzione del processo dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n
10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite. Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d
'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacche' in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso. Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o
d'improcedibilità dell'impugnazione medesima, in quanto, se cosi fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare
l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività. Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel grado precedente, tuttavia rimuova la sentenza già pronunziata nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (cfr. anche, in tal senso, Cass. n
1614/94)
La censura formulata con il primo motivo è infondata . Nel caso in esame non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario del creditore ipotecario posto che gli effetti della revocatoria non incidono nei diritti di essi creditori.
L'azione revocatoria incide infatti sull'efficacia dell'atto di disposizione del bene nei confronti dello specifico creditore che ha agito ai sensi dell'art 2901cc. permettendo al creditore di espropriazione il bene e rendendo inefficace nei confronti del creditore l'atto di disposizione del bene . Restano invece salve le garanzie scritte in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziaria.
Anche nel merito l'appello è infondato.
In via preliminare risulta provato che il credito vantato da
[...]
nei confronti di e , portato dalla Controparte_2 CP_3 CP_4
sentenza n. 1246\2009 del Tribunale di Messina, sia anteriore alla vendita dell'immobile stipulata con atto pubblico del 2.7.2010
Inoltre ai fini della valutazione della sussistenza del cosiddetto eventus damni, va evidenziato che non è necessario che l'atto arrechi un pregiudizio effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante, ad esempio, da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito.
Osserva la Corte come in merito al requisito dell'eventus damni, la
Suprema Corte ha evidenziato che l'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore(Cass. civ. 26310\21). Per completezza va anche detto che l'eventus damni ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando l'atto che si assume pregiudizievole abbia finito per peggiorare la situazione patrimoniale del debitore, rendendo maggiormente difficoltosa o incerta l'esazione del credito, senza che sia necessario, prima di agire in revocatoria, effettuare tentativi di esecuzione.
Alla luce di quanto sopra dedotto, non risultando che i debitori fossero titolari di altri beni, la vendita dell'unico cespite certamente avrebbe arrecato danno alle ragioni del creditore.
Anche l'ulteriore elemento della scientia damni si ravvisa sussistere nel caso in esame.
Giova ricordare che, in tema di revocatoria ordinaria di atti di disposizione patrimoniale posti in essere successivamente all'esistenza del debito, è da ritenersi sufficiente ai fini della cd. scientia damni la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per quanto concerne in particolare il requisito soggettivo ( scientia damni) della proposta azione revocatoria va osservato che :
- l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito e quindi è sufficiente la semplice conoscenza o conoscibilità nel debitore e nel terzo cessionario del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore;
- nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito non è necessario che il creditore revocante dimostri la conoscenza in capo al terzo del credito specifico a tutela del quale egli agisca, né la conoscenza della sua collusione con il debitore;
afferma infatti la Suprema Corte che “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie. (cass. civ. n. 16092\2023).
- il rapporto di parentela tra acquirenti e venditori e la circostanza che i venditori hanno continuato a risiedere nell'immobile venduto depongono per la conoscenza del danno da parte dei debitori.
Quindi, in applicazione dei superiori principi va ritenuta comprovata la sussistenza della scientia damni in capo a CP_3
e tenuto conto che, successivamente alla
[...] CP_4
sentenza del Tribunale di Messina n. 1246\2009 del 4.6.2009 che li ha condannati al risarcimento del danno e alle spese processuali in favore di con atto del 2.7.2010 hanno trasferito ad CP_2
e l' unico immobile di loro Controparte_5 Controparte_1
proprietà.
Pertanto ai fini della valutazione della soccombenza deve ritenersi che la domanda di è fondata e va Controparte_2
dichiarata la soccombenza virtuale di e Controparte_5
con conseguente condanna alle spese Controparte_1
processuali.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_5
avverso la sentenza n.801\20 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Messina, anche nei confronti di e Controparte_2
nei confronti di e così decide: Controparte_3 CP_4
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna gli appellanti in solido alle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E
1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E
1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
c) Nulla sulla spese nei confronti degli appellati contumaci .
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 10.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, iscritta al n.467\2020 r.g., vertente
TRA nato a [...] in data [...] CF: Parte_1
e nata a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 1.04.1982 CF elettivamente domiciliate C.F._2 in Messina Via Lenzi n.1 presso lo studio professionale dell'avv. Marcello Greco che li rappresenta e difende, per mandato agli atti, E pec: .enya. Email_1
Appellanti E
CF: elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliato in Messina via F. Bianchi 39 presso lo studio professionale dell'avv. Gianpiero Molica C. che lo rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_3
Appellato E NEI CONFRONTI DI
CF: e Controparte_3 C.F._4 CP_4
CF: C.F._5
Appellati- Contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina
n.801\2020 emessa e pubblicata in data 28.05.2020. Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 06.07.2020 e Controparte_5 CP_1
hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti
[...]
di , e la Controparte_2 Controparte_3 CP_4
sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha accolto la domanda di revocatoria di ed ha Controparte_2
dichiarato la inefficacia dell'atto dispositivo immobiliare posto in essere da ed a favore di Controparte_3 CP_4 [...]
e , effettuato con atto del notaio CP_5 Controparte_1
del 30 giugno 2010 trascritto il 2 luglio 2010 reg. Persona_1
gen. 21693 reg. part. 14662 oggetto un immobile sito in Messina vill. contrada Spadafora, via Linea 16 in catasto Parte_2
al foglio 117 part. 164 sub 5 con aggraffata particella 168 sub.2 piano T zona 2, condannando i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali.
L'appellante ha contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece rigettata la domanda di parte attrice con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 05.03.2021 si costituiva
[...]
il quale contestava i motivi di gravame e ne Controparte_2
chiedeva il rigetto.
Restavano contumaci e . CP_4 Controparte_3
Con successivo atto del 12.02.2024 si costituiva nell'interesse di
[...]
nuovo avvocato in sostituzione del precedente. CP_2
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 05.03.2021 la causa veniva rinviata alla data del
05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v.
Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p.
c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 05.03.2021.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione del principio del contraddittorio poiché il primo giudice avrebbe errato a non ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti creditori ipotecari che avevano preventivamente trascritto il proprio credito sull'immobile oggetto di revoca.
Chiede quindi che la Corte dichiari il difetto di litisconsorzio e disponga la rinnovazione dell'atto introduttivo nei confronti dei creditori ipotecari litisconsorti necessari.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la insussistenza nel caso in esame dei presupposti dell'azione di revocatoria promossa dal sia con riferimento al consilium fraudis che alla CP_2
scientia damni.
Rileva l'appellante che l'esistenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile contrastano con l'esistenza del danno che l'atto dispositivo avrebbe arrecato al poiché quest'ultimo non CP_2
avrebbe potuto soddisfare il suo credito in quando creditore chirografario rispetto a quelli ipotecari .
Inoltre evidenzia l'appellante che gli acquirenti e si CP_3 CP_4
sono impegnati a versare parte del prezzo ( euro 11.500,00) entro il 31.07.2010 e quindi avrebbe potuto soddisfare il proprio CP_2
credito procedendo esecutivamente presso terzi alla scadenza del
31.07.2010 o comunque successivamente a tale data agendo direttamente contro i venditori dopo la riscossione della quota di prezzo.
Rappresentano infine gli appellanti che per acquistare l'immobile hanno contratto un mutuo e hanno pagato interessi maggiori del credito portato da quindi concludono facendo rilevare CP_2
che non sussiste nel caso in esame il consilium fraudis richiesto quale presupposto dell'azione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_3
CP_4
Nel merito va rilevato come entrambe le parti nelle comparse conclusionali hanno dichiarato che il credito vantato da è CP_2
stato soddisfatto e pertanto è cessata la materia del contendere nel presente giudizio.
Tale circostanza fa venir meno l'interesse di a coltivare CP_2
le domande di revocatoria se non nei termini del riconoscimento delle spese processuali.
Infatti al fine di pronunciare in questa sede la cessazione della materia del contendere, in mancanza di espressi accordi tra le parti sulle spese di lite e anzi in considerazione della esplicita richiesta di pronuncia sulla soccombenza virtuale formulata da entrambe le parti, va esaminata la vicenda limitatamente alla emissione detta pronuncia.
Va osservato come la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non esprime una volontà di rinuncia all'appello, limitata al profilo processuale, che richiederebbe per la sua validità il rispetto delle forme indicate dall'art. 390 c.p.c. e determinerebbe l'estinzione del giudizio.
“ Essa, viceversa, contiene una vera e propria rinuncia all'azione, conseguente al venir meno dell'interesse della parte a far valere in giudizio una posizione in ordine alla quale non sussiste più controversia alcuna. Per ciò, gli effetti di una tale rinuncia, da cui consegue la cessazione della materia del contendere, sono destinati
a trascendere il piano meramente processuale ed a riflettersi sul contenuto sostanziale di quanto ha formato oggetto delle domande inizialmente rivolte al giudice e della sentenza di merito già emessa nel medesimo processo ma ancora soggetta ad impugnazione” Ora, proprio con riguardo al caso della cessazione della materia del contendere sopravvenuta in corso del giudizio di gravame, la
Cassazione, seppur in materia ha avuto un orientamento oscillante, con la sentenza n. 3075 del 1997 già riportata sopra, ha statuito che “ per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un 'ordinanza di estinzione del processo dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n
10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite. Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d
'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacche' in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero - se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso. Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o
d'improcedibilità dell'impugnazione medesima, in quanto, se cosi fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare
l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività. Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel grado precedente, tuttavia rimuova la sentenza già pronunziata nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (cfr. anche, in tal senso, Cass. n
1614/94)
La censura formulata con il primo motivo è infondata . Nel caso in esame non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario del creditore ipotecario posto che gli effetti della revocatoria non incidono nei diritti di essi creditori.
L'azione revocatoria incide infatti sull'efficacia dell'atto di disposizione del bene nei confronti dello specifico creditore che ha agito ai sensi dell'art 2901cc. permettendo al creditore di espropriazione il bene e rendendo inefficace nei confronti del creditore l'atto di disposizione del bene . Restano invece salve le garanzie scritte in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziaria.
Anche nel merito l'appello è infondato.
In via preliminare risulta provato che il credito vantato da
[...]
nei confronti di e , portato dalla Controparte_2 CP_3 CP_4
sentenza n. 1246\2009 del Tribunale di Messina, sia anteriore alla vendita dell'immobile stipulata con atto pubblico del 2.7.2010
Inoltre ai fini della valutazione della sussistenza del cosiddetto eventus damni, va evidenziato che non è necessario che l'atto arrechi un pregiudizio effettivo, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante, ad esempio, da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da maggiore incertezza o difficoltà nell'esazione coattiva del credito.
Osserva la Corte come in merito al requisito dell'eventus damni, la
Suprema Corte ha evidenziato che l'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore(Cass. civ. 26310\21). Per completezza va anche detto che l'eventus damni ricorre non solo nel caso di insolvibilità assoluta del debitore, ma anche quando l'atto che si assume pregiudizievole abbia finito per peggiorare la situazione patrimoniale del debitore, rendendo maggiormente difficoltosa o incerta l'esazione del credito, senza che sia necessario, prima di agire in revocatoria, effettuare tentativi di esecuzione.
Alla luce di quanto sopra dedotto, non risultando che i debitori fossero titolari di altri beni, la vendita dell'unico cespite certamente avrebbe arrecato danno alle ragioni del creditore.
Anche l'ulteriore elemento della scientia damni si ravvisa sussistere nel caso in esame.
Giova ricordare che, in tema di revocatoria ordinaria di atti di disposizione patrimoniale posti in essere successivamente all'esistenza del debito, è da ritenersi sufficiente ai fini della cd. scientia damni la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo irrilevante l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per quanto concerne in particolare il requisito soggettivo ( scientia damni) della proposta azione revocatoria va osservato che :
- l'atto dispositivo è posteriore al sorgere del credito e quindi è sufficiente la semplice conoscenza o conoscibilità nel debitore e nel terzo cessionario del pregiudizio che l'atto può arrecare alle ragioni del creditore;
- nel caso di atto dispositivo successivo al sorgere del credito non è necessario che il creditore revocante dimostri la conoscenza in capo al terzo del credito specifico a tutela del quale egli agisca, né la conoscenza della sua collusione con il debitore;
afferma infatti la Suprema Corte che “In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie. (cass. civ. n. 16092\2023).
- il rapporto di parentela tra acquirenti e venditori e la circostanza che i venditori hanno continuato a risiedere nell'immobile venduto depongono per la conoscenza del danno da parte dei debitori.
Quindi, in applicazione dei superiori principi va ritenuta comprovata la sussistenza della scientia damni in capo a CP_3
e tenuto conto che, successivamente alla
[...] CP_4
sentenza del Tribunale di Messina n. 1246\2009 del 4.6.2009 che li ha condannati al risarcimento del danno e alle spese processuali in favore di con atto del 2.7.2010 hanno trasferito ad CP_2
e l' unico immobile di loro Controparte_5 Controparte_1
proprietà.
Pertanto ai fini della valutazione della soccombenza deve ritenersi che la domanda di è fondata e va Controparte_2
dichiarata la soccombenza virtuale di e Controparte_5
con conseguente condanna alle spese Controparte_1
processuali.
3.Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo applicando le tariffe medie del DM 147\22, valore della causa ( E.5.201- E 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Controparte_5
avverso la sentenza n.801\20 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Messina, anche nei confronti di e Controparte_2
nei confronti di e così decide: Controparte_3 CP_4
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) Condanna gli appellanti in solido alle spese di lite che si liquidano nella somma complessiva di E 5.809,00 di cui E
1134,00 per fase studio, E 921,00 per fase introduttiva E
1.843,00 per trattazione ed E. 1.911,00 per fase decisionale oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
c) Nulla sulla spese nei confronti degli appellati contumaci .
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) della I sezione in data 10.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini