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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2509/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FARNETANI RICCARDO
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Posta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. per parte convenuta opposta: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2025 ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 213a del 27/092024 della chiedendone l'annullamento. Controparte_1
Si è costituita la opponendosi al ricorso. Controparte_1
Nelle more del giudizio la con ordinanza di annullamento in autotutela n. A/2025 ha Controparte_1
ordinato l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza-ingiunzione opposta n. 213 A/2024 prot.
AOOGRT/PD 0514178 del 27/09/2024, emessa a carico della società nella persona del Pt_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Livorno (LI) in Via del Gazometro n. 9.
pagina 1 di 2 A seguito di tale fatto sopravvenuto è cessata la materia del contendere non essendo più necessario l'intervento del giudice, essendo il bene della vita richiesto (l'annullamento della ordinanza opposta) già ottenuto a seguito dell'annullamento in autotutela da parte della amministrazione convenuta.
Ne consegue pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti attesa la loro concorde richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2509/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
FARNETANI RICCARDO
RICORRENTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI ALESSANDRO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA OPPOSTA
Posta in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente opponente: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate. per parte convenuta opposta: dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2025 ha proposto tempestiva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 213a del 27/092024 della chiedendone l'annullamento. Controparte_1
Si è costituita la opponendosi al ricorso. Controparte_1
Nelle more del giudizio la con ordinanza di annullamento in autotutela n. A/2025 ha Controparte_1
ordinato l'annullamento in autotutela dell'Ordinanza-ingiunzione opposta n. 213 A/2024 prot.
AOOGRT/PD 0514178 del 27/09/2024, emessa a carico della società nella persona del Pt_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Livorno (LI) in Via del Gazometro n. 9.
pagina 1 di 2 A seguito di tale fatto sopravvenuto è cessata la materia del contendere non essendo più necessario l'intervento del giudice, essendo il bene della vita richiesto (l'annullamento della ordinanza opposta) già ottenuto a seguito dell'annullamento in autotutela da parte della amministrazione convenuta.
Ne consegue pertanto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti.
Le spese di lite debbono essere compensate tra le parti attesa la loro concorde richiesta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 2 di 2