Decreto cautelare 25 maggio 2021
Ordinanza cautelare 7 luglio 2021
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 14/04/2025, n. 7255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7255 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07255/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5464 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Remini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Giuseppe Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana protocollata con il numero -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il decreto del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- presentata dal sig. -OMISSIS- ex art. 9, c. 1, lett. f), L. n. 91/92.
L'Amministrazione, in particolare, alla luce della documentazione acquisita e fornita dall'interessato, anche a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/90, ha negato la cittadinanza per la sussistenza di decreto penale del -OMISSIS- adottato dal Gip del Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il -OMISSIS-, per attività di -OMISSIS- in concorso ex art. -OMISSIS-.
In sintesi, ha assunto il ricorrente che il provvedimento sarebbe intervenuto quando “ aveva già acquisito, nel mese di -OMISSIS-, il diritto al riconoscimento della cittadinanza, stante l’assoluto silenzio della Pubblica Amministrazione nel termine di legge previsto, che all’epoca era biennale ”.
Inoltre il reato su cui si sarebbe fondato il diniego in esame avrebbe natura contravvenzionale e sarebbe stato compiuto 16 anni prima.
Il richiedente avrebbe omesso di dichiarare la condanna in quanto non avrebbe inteso né la portata, né le conseguenze della propria situazione processuale penale.
Infine sarebbe perfettamente integrato e percepirebbe redditi adeguati.
Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione:
“ Considerato che, al sommario esame proprio della presente fase, non paiono sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare;
ritenuto, quanto al presupposto del fumus boni iuris, che a carico del ricorrente risulta una condanna potenzialmente idonea a fondare un giudizio di mancata integrazione, che non è stata dichiarata in sede di richiesta della cittadinanza;
ritenuto, quanto al presupposto del periculum in mora, che il provvedimento impugnato non è idoneo ad arrecare, nell’immediato, un pregiudizio grave e irreparabile agli interessi della parte ricorrente, ben potendo comunque la stessa, nelle more della decisione di merito sul presente ricorso, continuare a permanere sul territorio nazionale;
ritenuto, infatti, che l’aspettativa al conseguimento della cittadinanza costituisce un mero interesse pretensivo (e non già in un diritto soggettivo) e che, di conseguenza, non può sussistere periculum in mora in relazione ad un atto che statuisca il diniego del riconoscimento del predetto status, né alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile è stato addotto nel caso specifico dal ricorrente o è comunque stato adeguatamente circostanziato ”.
All’udienza del 28 marzo 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
3. Giova sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024), che l'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può ” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta, non solo diritti - consistenti, sostanzialmente, nei “ diritti politici ” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l'espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all'autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte) e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche -, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d'ordine politico-amministrativo; si tratta, infatti, di determinazioni che rappresentano un'esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. da ultimo T.A.R. Roma n. 8854/2024).
L'interesse dell'istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l'interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale e, se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “ composita ”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell'identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell'agire del soggetto (il Ministero dell'Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
Inoltre l’Amministrazione, allorché venga presentata un'istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell' art. 9 legge n. 91/1992 , come nel caso in esame, conserva senza dubbio il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine, trattandosi di termine pacificamente ordinatorio e non perentorio, il cui inutile decorso, come ripetutamente chiarito anche da questa Sezione, può semmai legittimare il richiedente a proporre il ricorso avverso il silenzio illegittimamente serbato dall'Amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a ., nonché, eventualmente, un'azione di risarcimento per il danno da ritardo, sebbene in presenza di tutti gli altri necessari presupposti (in tal senso, ex multis : TAR Roma n. 2768/2024).
In questo quadro l'Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di "cittadinanza sostanziale" che giustifica l'attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l'Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all'ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato ( ex multis : T.A.R. Lazio, Roma, sez. V n. 8854/2024; sez. I ter, n. 3227/2021, n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall'Amministrazione - circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale - non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell'esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell'inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all'autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l'acquisizione dello status di cittadino.
Il vaglio giurisdizionale “ non può sconfinare, quindi, nell'esame del merito della scelta adottata, riservata all'autonoma valutazione discrezionale dell'Amministrazione (ex multis, Cons. St., sez. IV n. 6473/2021; sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, sez. I ter, n. 3226/2021; sez. II quater, n. 5665/2012), la quale, nello svolgere tale delicata valutazione, “ben può rilevare che nell'ultimo decennio vi sono state condotte penalmente rilevanti (e quindi espressive di una non compiuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale), così come può valutare i fatti per periodi ancora maggiori ai dieci anni ” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 5615/2015)” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma n. 8854/2024).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, avendo l'Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, risultando a suo carico un decreto penale del Gip del Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il -OMISSIS-, per attività di -OMISSIS- in concorso ex art. -OMISSIS-.
Ancora, il decreto di condanna è -OMISSIS- e pertanto rientra nel periodo decennale di osservazione d’antecedente l’istanza presentata -OMISSIS-.
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, solo “ la condanna risalente ad un periodo superiore ai 10 anni dalla presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza obbliga l'amministrazione ad una valutazione circostanziata del comportamento successivamente tenuto al fine di valutare se sussistano le condizioni di affidabilità determinate da un mutamento della condotta ovvero dalla circostanza che l'episodio a base del reato commesso costituisca un fatto isolato, non particolarmente grave e di allarme sociale, e non connotante la personalità del richiedente. Essa richiede, dunque, un particolare onere motivazionale ” (Cfr. Consiglio di Stato, n. 1497/2023).
Peraltro, l'omessa dichiarazione dell'esistenza di una condanna definitiva, fornendo una falsa dichiarazione, passibile di sanzione penale, avvalora il giudizio di insufficiente adesione da parte dello straniero ai valori dell'ordinamento del Paese di cui chiede lo status civitatis . Irrilevante si rivela, poi, ai fini del sindacato di legittimità del gravato decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, l’ordinanza di riabilitazione intervenuta a distanza di cinque anni dall'emanazione del provvedimento, né tanto meno la positiva condotta tenuta nell'ultimo triennio, in quanto si tratta di elementi verificatisi successivamente al periodo di osservazione che l'Amministrazione poteva valutare ai fini della concessione della cittadinanza, ovvero a distanza di anni dall'emanazione del gravato decreto (in tal senso, ex multis : TAR Roma n. 10317/2020).
Deve inoltre essere rilevato che le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo, in quanto l'Amministrazione ha l’onere di valutare il fatto storico in un’ottica di prevenzione (Consiglio di Stato sez. III, 14/05/2019, n. 3121; Consiglio di Stato sez. III,21/10/2019 nr. 7122/2019).
Infine, vale la pena osservare, quanto all'omessa dichiarazione dei precedenti penali nell'istanza, che tra i principi cardine dell'ordinamento italiano vi è quello dell'autoresponsabilità, che assume particolare pregnanza nello strumento della dichiarazione sostitutiva disciplinata dal D.P.R. 445/2000.
La formulazione consapevole delle dichiarazioni poste a fondamento all'istanza di naturalizzazione costituisce, pertanto, essa stessa uno degli indici di inserimento sociale del richiedente, al pari della piena comprensione del relativo contenuto lessicale e delle conseguenze legali derivanti dalla formulazione di dichiarazioni false e/o mendaci.
Deriva che il mendacio dichiarativo commesso proprio nell'ambito del fondamentale procedimento di ingresso nella comunità nazionale costituisce condotta che, quando non automaticamente ostativa del beneficio in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, ben può essere oggetto, quantomeno, della complessiva valutazione compiuta dell'Amministrazione, come accaduto nella specie (cfr. in proposito Tar Lazio, n. 5994/2025).
Da ultimo, quanto alla dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, decorrente dalla data di presentazione della domanda, è sufficiente osservare che “ per l'istanza di cittadinanza di cui all'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l'adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013) ” (cfr. TAR Roma n. 23890/2024).
In conclusione, il provvedimento appare adeguatamente motivato e scevro dalle dedotte censure, pertanto il ricorso proposto deve essere respinto.
5. Alla luce di una valutazione globale della controversia, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.