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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8905/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GIACALONE MARCO, ANZALDI LOREDANA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti GIUFFRE' ENRICO, LA ROSA FABRIZIO)
CP_2
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 01/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
, in proprio e quale erede di , deducendo di aver lavorato alle loro CP_1 Persona_1 dipendenze come segretaria e assistente personale, svolgendo “l'attività di disbrigo pratiche presso lo studio del dott. e di assistente personale del sig. ” da agosto Controparte_1 Persona_1
1992 a giugno 2015, col seguente orario “dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9-14 / 15- 19:30
e, talvolta, anche il sabato e la domenica”, senza soluzione di continuità e senza regolarizzazione, percependo una retribuzione mensile variabile “i primi anni 100 euro per poi, a partire dall'anno
2000, percepire la somma di circa 300 euro”. La ricorrente lamentava di aver ricevuto esclusivamente la somma di euro 1.500,00 a titolo di saldo per l'ultima mensilità retributiva, di non aver ricevuto una retribuzione congrua in relazione all'attività lavorativa svolta e chiedeva previo accertamento della “attività lavorativa di natura subordinata, con la mansione di segretaria, a tempo pieno, alle dipendenze del dott. e del sig. dall'agosto del Controparte_1 Persona_1
1992 al giugno 2015, in maniera costante e senza soluzione di continuità, per i turni e gli orari, come sopra indicati;
- Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel corrispondente CCNL Commercio con mansioni di IV livello o comunque in altro inquadramento ritenuto congruo dal Decidente in relazione all'attività istruttoria svolta;
- Conseguentemente, condannare il dott. , in proprio e nella qualità, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva ritenuta equa e congrua dal Decidente all'esito dell'espletanda istruttoria anche in ragione delle allegazioni di parte, a titolo di mancata contribuzione, di differenze retributive, ratei di 13a e 14a mensilità maturati sin dall'inizio del rapporto, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti nonché il T.F.R., oltre le maggiorazioni per lavoro straordinario e festività, mancata contribuzione, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali”, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , non costituitosi in giudizio, la CP_2
causa, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr. Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, non avendo dimostrato l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali generiche e valutative che, pertanto, non sono state ammesse;
né la sussistenza del rapporto potrebbe emergere dalla nota del 14.6.2016 in quanto la sola debenza di somme non implica il riconoscimento di un costante e definito rapporto lavorativo tra le parti.
Non resta che respingere il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.8905/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti GIACALONE MARCO, ANZALDI LOREDANA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv.ti GIUFFRE' ENRICO, LA ROSA FABRIZIO)
CP_2
- resistenti -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 01/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.9.2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...]
, in proprio e quale erede di , deducendo di aver lavorato alle loro CP_1 Persona_1 dipendenze come segretaria e assistente personale, svolgendo “l'attività di disbrigo pratiche presso lo studio del dott. e di assistente personale del sig. ” da agosto Controparte_1 Persona_1
1992 a giugno 2015, col seguente orario “dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 9-14 / 15- 19:30
e, talvolta, anche il sabato e la domenica”, senza soluzione di continuità e senza regolarizzazione, percependo una retribuzione mensile variabile “i primi anni 100 euro per poi, a partire dall'anno
2000, percepire la somma di circa 300 euro”. La ricorrente lamentava di aver ricevuto esclusivamente la somma di euro 1.500,00 a titolo di saldo per l'ultima mensilità retributiva, di non aver ricevuto una retribuzione congrua in relazione all'attività lavorativa svolta e chiedeva previo accertamento della “attività lavorativa di natura subordinata, con la mansione di segretaria, a tempo pieno, alle dipendenze del dott. e del sig. dall'agosto del Controparte_1 Persona_1
1992 al giugno 2015, in maniera costante e senza soluzione di continuità, per i turni e gli orari, come sopra indicati;
- Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dalla ricorrente sono correttamente inquadrabili nel corrispondente CCNL Commercio con mansioni di IV livello o comunque in altro inquadramento ritenuto congruo dal Decidente in relazione all'attività istruttoria svolta;
- Conseguentemente, condannare il dott. , in proprio e nella qualità, a Controparte_1 corrispondere alla ricorrente la complessiva ritenuta equa e congrua dal Decidente all'esito dell'espletanda istruttoria anche in ragione delle allegazioni di parte, a titolo di mancata contribuzione, di differenze retributive, ratei di 13a e 14a mensilità maturati sin dall'inizio del rapporto, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti nonché il T.F.R., oltre le maggiorazioni per lavoro straordinario e festività, mancata contribuzione, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali”, col favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto formulava eccezioni preliminari e nel merito contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Previa integrazione del contraddittorio nei confronti di , non costituitosi in giudizio, la CP_2
causa, istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
L'art. 2094 c.c., nel disciplinare il prestatore di lavoro subordinato, afferma che “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. A riguardo, la giurisprudenza ritiene che “il carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative sia pure diversamente atteggiata in relazione alla peculiarità di queste ultime;
pertanto solo quando tale carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto occorre far riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari, come l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi” (cfr. Cass. Civ. 2299/1997, 5508/2004).
Orbene, nel caso in esame la ricorrente non ha specificamente allegato e provato, come era suo precipuo onere, la sussistenza del dedotto rapporto lavorativo, non avendo dimostrato l'esercizio dei tipici poteri datoriali, né tantomeno la sussistenza degli ulteriori indici di subordinazione, avendo elaborato prove testimoniali generiche e valutative che, pertanto, non sono state ammesse;
né la sussistenza del rapporto potrebbe emergere dalla nota del 14.6.2016 in quanto la sola debenza di somme non implica il riconoscimento di un costante e definito rapporto lavorativo tra le parti.
Non resta che respingere il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, non essendo stata svolta attività istruttoria.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno