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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/03/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza di rimessione in decisione del 4.3.2025, ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 2012/2022 r.g., ed ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata a [...] l'[...], ivi residente in [...] C.F._1
Armellini n. 18, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Delli Passeri del Foro di Pescara
attrice e
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Spaventa n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Pompilio del Foro di Chieti
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2 C.F._3
in via Roselle n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Adriani del Foro di Bologna
convenuti
Oggetto: azione di rescissione per lesione
Conclusioni dell'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Chieti: in via preliminare, previo accertamento della
nullità della C.T.U. disporre la rinnovazione della c.t.u. previa sostituzione del consulente tecnico e revoca del decreto
di liquidazione o, in subordine, convocare il CTU al fine di fornire i chiarimenti sulla consulenza;
in via istruttoria
reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova testimoniale articolati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
dell'11.09.2023 ed essere autorizzato alla prova contraria;
in via principale e nel merito Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile
di Chieti, contrariis reiectis, in accoglimento della spiegata domanda pronunciare sentenza ai sensi e per gli effetti
dell'art. 763 c.c. e seguenti di rescissione per lesione dell'atto divisionale dell'08.01.2021, repertorio 50752 raccolta
12502 a ministero del Notaio fu registrato in Chieti il 21.01.2021 al n. 271 serie 1T e trascritto in Persona_1
Chieti il 22.01.2021 n. 1107 RGE n. 862 R.P. e, per l'effetto, ricostituire la comunione ereditaria dei beni in
comproprietà tra , e come meglio indicati nel presente atto al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
punto 1.2.. Con vittoria di spese e compenso di lite;
in via subordinata Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Chieti, nella
denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di rescissione per lesione di cui la 3.1., condannare i convenuti
a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 121.833.40 quale differenza tra il valore della quota di ¼ della
proprietà della compendio immobiliare diviso, pari a € 161.125,00 e il valore all'08.01.2021 degli immobili assegnati alla signora ammontante a € 39.291.96, o della diversa somma, maggiore o minore che si riterrà di Parte_1
giustizia. Con vittoria di spese e onorari di lite.”
Conclusioni del convenuto sig. : “Voglia l'adito tribunale, contrariis reiectis, accogliere le Controparte_1
seguenti CONCLUSIONI: NEL MERITO ed IN VIA PRINCIPALE A) Rigettare la domanda attorea sia nella
formulazione principale (capo 3.1.1.) che in quella gradata (capo. 3.2.1) perché inammissibile e comunque infondata, in
fatto e diritto. B) Si DICHIARA disponibile a ricondurre - per quanto alla propria posizione - l'accordo divisionale in
esame alle previsioni del preliminare del 18 dicembre 2020, mediante scambio tra il magazzino al medesimo
condividente assegnato ed il negozio che era previsto fosse compreso nella porzione da attribuirgli in forza dell'accordo
preliminare del 18 dicembre 2020. IN VIA GRADATA C) Per il denegato caso di accoglimento della domanda attorea,
accertare e dichiarare che il valore della porzione attribuita al deducente convenuto, ovvero di quella allo stesso
promessa con il preliminare di divisione del 18 dicembre 2020, non eccede il valore della quota di un mezzo, al
medesimo spettante sulla comunione immobiliare ereditaria. Per l'effetto: Tenere indenne parte deducente da ogni
richiesta di supplemento. IN VIA ANCORA GRADATA (e condizionata) D) Sempre per il caso denegato di
accoglimento della domanda attorea, dare atto che il deducente è disponibile a dare, quale supplemento in natura, il bene
ad uso magazzino al medesimo attribuito, determinandosi in conseguenza i conguagli in denaro dovuti tra le parti, in
più o in meno, secondo i valori, ragguagliati al momento della divisione, dei beni medesimi, costituenti le porzioni
rispettivamente attribuite. In guisa da evitare ogni ulteriore divisione. IN OGNI CASO: E) CONDANNARE la attrice
al risarcimento del danno derivante dalla incommerciabilità dei beni oggetto di divisione, da quantificare, allo stato, in
via equitativa , e da rapportare alla durata del giudizio (sino al venir meno dell' impedimento) . * Danno che si propone
individuare nella misura pari al tasso legale di sconto vigente nel periodo considerato. F) Con vittoria di spese tutte,
oltre oneri per la partecipazione alla CTU e spese cancellazione della trascrizione pignoramento (note spese per
assistenza legale e CTP depositate con la conclusionale del 4 maggio 2024). G) In relazione alla produzione attorea in
corso di causa del documento sub. 14, portante espressioni gravemente offensive, e della solo tardiva esecuzione del
duplice ordine di cancellazione emesso dal sig. giudice, si chiede condannare la attrice al risarcimento del danno non
patrimoniale, in favore di parte offesa, Avv. Attilio Pompilio, ai sensi dell' art. 89 ultimo comma C.P.C., in misura
equitativa; in alternativa disponendo ai sensi dell' art . 88 Cpc per condotta non conforme al principio di probità e lealtà
nel processo, da parte della attrice ed/o del suo difensore, tenendo di ciò conto nella quantificazione delle spese di lite. IN
VIA ISTRUTTORIA: RICHIAMA E SI RIPORTA alle richieste avanzate, per il caso di ammissione in tutto o in parte
delle istanze di prova attorea con la memoria istruttoria di replica ex art 183 Comma 6 n. 3 del 2 ottobre 2023, articolate
nei capitoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, per prova contraria ed a chiarimento delle richieste di prova testimoniale avverse.”
Conclusioni della convenuta sig.ra “accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e Controparte_2
diritto della domanda di parte attrice, con suo integrale rigetto, tanto in via principale quanto in via subordinata;
accogliere le difese tutte di parte convenuta e, per l'effetto, accertare e dichiarare la integrale Controparte_2 validità ed efficacia dell'atto di divisione dell'8 gennaio 2021, per Notar di Chieti, Rep.n.50752, Persona_1
Racc.n.12502, registrato a Chieti il 21 detti al n.271 ed ivi trascritto il 22 detti al n.862 R.P. con ogni conseguente
statuizione. Ordinare al signor Conservatore dei Pubblici Registri di Chieti la annotazione di cancellazione della
formalità di trascrizione della presente domanda giudiziale, effettuata dalla attrice in data 6 febbraio 2023, contro la
sig.ra R.P.n.1638, R.G.n.2256, sulle particelle di proprietà della sig.ra e Controparte_2 Controparte_2
precisamente: fg.35, p.lla 587 sub 26 e fg.35 p.lla 587 sub 1. Con condanna dell'attrice ai sensi e per gli effetti dell'art.
96 c.p.c. ove ritenuta sussistente dal Giudicante. Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha convenuto dinanzi a questo Tribunale i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
, chiedendo che il Tribunale rescindesse per lesione ex art. 763 c.c. la divisione tra essi Controparte_2
conclusa mediante atto pubblico dell'8.1.2021 (con cui a lei erano stati assegnati gli immobili siti in Chieti
distinti al N.C.E.U. al fg. 35, p.lla 425 sub. 23, sub. 21, sub. 18, alla sig.ra gli immobili Controparte_2
siti in Chieti e distinti al N.C.E.U. al fg. 35 p.lla 587 sub. 26 e sub. 1, ed al sig. gli immobili Controparte_1 siti in Chieti e distinti al N.C.E.U. al fg. 35 p.lla 587 sub. 28 e sub. 11) o in subordine condannasse i sig.ri e a corrisponderle la somma di € 121.833,40 (pari alla differenza tra la quota Controparte_1 CP_2
assegnatale e quella cui avrebbe avuto diritto).
Si è costituita in giudizio la sig.ra , sostenendo che con la divisione dell'8.1.2021 era Controparte_2
stata data esecuzione ad un precedente atto di divisione del 18.12.2020, raggiunto in sede di mediazione e non impugnabile ai sensi dell'art. 764 comma 2 c.c., con cui erano state stabilite le quote ed i valori degli immobili, e che sig.ra era a conoscenza, già da molto tempo prima della conclusione Parte_1 dell'atto di divisione, delle condizioni degli immobili assegnatile, e contestando le deduzioni dell'attrice con riguardo al valore degli immobili, chiedendo quindi il rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio il sig. , eccependo la inammissibilità della domanda, avendo Controparte_1
l'atto di divisione dell'8.1.2021 natura transattiva, in quanto collegato alla precedente divisione del
18.12.2020, l'insussistenza della dedotta lesione, e l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto,
dichiarandosi disponibile ad ottenere l'assegnazione dell'immobile indicato nell'accordo preliminare del
18.12.2020, e, in via subordinata, chiedendo l'accertamento del fatto che il valore degli immobili assegnatigli non è superiore alla quota a lui spettante, dichiarandosi disponibile a dare, quale supplemento in natura, il bene ad uso magazzino attribuitogli;
ha chiesto anche la condanna dell'attrice a risarcirgli i danni causatigli dalla incommerciabilità dei suoi beni, derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale.
Respinta la richiesta di prova orale di parte attrice, la causa è stata istruita mediante c.t.u., ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 4.3.2025.
1. Esclusa l'inammissibilità della domanda, eccepita dai convenuti, dato che l'atto dell'8.1.2021 non ha alcuna natura transattiva, come si evince dalla sua semplice lettura, va detto in primo luogo che affinché
venisse accolta la domanda di rescissione della divisione della comunione, intercorsa tra le parti con atto pubblico dell'8.1.2021, la sig.ra avrebbe dovuto provare che il valore degli immobili Parte_1
assegnatile era inferiore, al momento della divisione, rispetto al valore della quota cui aveva diritto, in misura maggiore di 1/4. All'esito dell'istruttoria, tuttavia, detta prova non è stata raggiunta, anzi è stata raggiunta la prova contraria dell'insussistenza della lamentata lesione.
2 Il c.t.u. nominato ha valutato i beni immobili oggetto della divisione dell'8.1.2021 (distinti in Catasto al fg. 35 p.lle 425 sub. 18, 21, 23; ed al fg. 35 p.lla 587 sub. 1, 11, 26, 28) in complessivi € 500.005,00, con riferimento all'epoca della divisione.
Le quote di partecipazione alla comunione erano pari a 2/4 (del valore quindi di € 250.002,50) per il sig.
, e di ¼ per ciascuna per le sig.re e (del valore quindi di € Controparte_1 Parte_1 CP_2
125.001,25 per ciascuna).
Attraverso la divisione oggetto di causa all'attrice sono stati assegnati immobili (distinti in Catasto al fg.
35 mappale 425 sub. 18, 21 e 23) del complessivo valore di € 141.055,00, alla convenuta CP_2
immobili (distinti in Catasto al fg. 35 mappale n. 587 sub. 1 e 26) del valore di € 172.220,00, ed
[...]
al convenuto sig. immobili (distinti in Catasto al fg. 35 mappale 587 sub. 11 e 28) del Controparte_1
valore di € 186.730,00.
2.1 Da tali dati di fatto risulta con evidenza che non vi è stata alcuna lesione della quota spettante alla sig.ra la quale, al contrario, ha ricevuto immobili di valore superiore rispetto alla quota cui Parte_1
aveva diritto.
2.2 L'attrice ha ripetutamente contestato le valutazioni della c.t.u., sostenendo la nullità dell'elaborato di consulenza, per non avere l'ausiliaria visionato l'immobile assegnato al sig. (distinto Controparte_1
in Catasto al foglio 35, mappale n. 587 sub. 28), essendosi ella limitata a riportare considerazioni contenute in una precedente relazione, redatta nel 2015, e per non avere effettuato una valutazione delle osservazioni al suo elaborato, vizi che sono stati effettivamente riscontrati durante l'istruttoria, e cui si è
posto rimedio disponendo, con ordinanze del 15.6.2024 e del 3.1.2025, l'integrazione degli accertamenti.
Si è poi lamentata del merito delle valutazioni effettuate dalla c.t.u., ed in particolare del fatto che l'ausiliaria abbia deprezzato il valore dell'immobile distinto in Catasto al fg. 35 mappale 587 sub. 28,
assegnato al sig. , per € 94.000,00 senza indicarne le ragioni. Controparte_1
Osserva in proposito il Tribunale che detto deprezzamento è stato determinato dal fatto che l'immobile versa in cattive condizioni di manutenzione, per le gravi lesioni sulle pareti e sulle volte, indicative di un decadimento strutturale, e per le infiltrazioni provenienti dalla copertura, che versa in cattive condizioni di manutenzione, e per il riscontrato stato di inagibilità.
Va inoltre detto che la stima che dell'immobile predetto, assegnato al convenuto sig. , Controparte_1
ha fatto la c.t.u. (pari ad € 142.200,00) è sostanzialmente sovrapponibile a quella effettuata nel corso della procedura concorsuale n. 52/2012 r.g. relativa al fallimento “ dinanzi al Tribunale di Parte_2
TO (pari ad € 146.580,00), e che il discostamento rispetto alla stima effettuata dal geom.
[...]
nel 2014 (su incarico degli eredi del sig. ) trova una ragionevole Controparte_3 Parte_3
spiegazione sia nella mancanza di qualsiasi attività di manutenzione nel lungo tempo trascorso dal 2014
ad oggi, sia nelle conseguenze degli eventi sismici avvenuti tra i due accertamenti, che hanno aggravato le già significative lesioni rilevate dal geom. . CP_3
L'attrice si è doluta anche del fatto che la c.t.u. abbia utilizzato per le sue valutazioni i parametri O.M.I.
relativi all'anno 2023 e non al periodo della divisione.
L'ausiliaria in proposito ha evidenziato che i parametri O.M.I. del secondo semestre 2020 sono più alti rispetto a quelli che ha utilizzato, e che li ha ritenuti inadeguati in considerazione delle cattive condizioni di manutenzione in cui gli immobili si trovano.
Peraltro va detto che l'uso dei parametri O.M.I. di un anno piuttosto che di un altro non ha rilevanza ai fini della presente decisione, atteso che, essendo gli immobili oggetto di divisione tutti collocati all'interno del centro storico di Chieti, eventuali discostamenti tra la stima effettuata dall'ausiliaria e la stima che sarebbe risultata dall'applicazione di parametri diversi avrebbe condotto a risultati diversi in termini di valori assoluti dei singoli immobili, ma non in termini di rapporto proporzionale tra i rispettivi valori, rapporto che è rilevante invece ai fini del riscontro dell'eventuale lesione ex art. 763 c.c.
La sig.ra , poi, si è lamentata del fatto che la c.t.u. abbia deprezzato il valore Parte_1 dell'immobile assegnato al sig. (distinto in Catasto al fg. 35 mappale 587 sub. 28) in Controparte_1
misura maggiore di quanto sia stato deprezzato l'immobile assegnatole (distinto in Catasto al fg. 35
mappale 425 sub. 18), lamentela in realtà del tutto infondata, atteso che l'immobile assegnato al sig.
è stato deprezzato del 40%, mentre quello assegnato all'attrice è stato deprezzato nella Controparte_1
maggiore misura del 50%.
Le osservazioni dell'attrice che riguardano la corte di pertinenza dell'immobile assegnatole e distinto in
Catasto al fg. 35 mappale 425 sub. 21 sono irrilevanti ai fini della decisione, poiché alla corte è stato attribuito un valore al metro quadrato inferiore a quello attribuito alla restante quota della particella,
considerata come “magazzino”, e poiché, ad ogni modo, il discostamento di valore di detta particella rispetto alla stima effettuata nel 2015 dal geom. (pari ad € 4.605,00) è evidentemente inidoneo a CP_3
dare luogo alla lesione di cui all'art. 763 c.c.
L'erroneo computo della superficie dell'immobile distinto al fg. 35 mappale 425 sub. 23, assegnato all'attrice, è stato corretto con la relazione depositata dall'ausiliaria in data 12.2.2025, con conseguente rideterminazione del suo valore.
Infine l'attrice ha evidenziato, a sostegno della deduzione di inattendibilità delle risultanze della c.t.u., il contrasto tra queste ultime e altra relazione datata 25.10.2022 svolta dal c.t.u. nominato nel procedimento di istruzione preventiva n. 605/2022 r.g. che ella ha introdotto dinanzi a questo Tribunale nei confronti del Controparte_4
Osserva il Tribunale che, in realtà, il dedotto contrasto non sussiste, avendo la c.t.u. stimato gli immobili assegnati all'attrice per l'importo complessivo di € 141.055,00, mentre il c.t.u. nominato nel procedimento n. 605/2022 r.g. li ha stimati per € 146.468,70.
Quest'ultimo tecnico, tuttavia, è stato incaricato di effettuare un ulteriore accertamento, relativo al costo delle spese necessarie per rendere ordinariamente fruibili gli immobili, spese che ha quantificato in €
88.524,70, e che al c.t.u. nominato durante il presente procedimento non è stato chiesto di determinare,
esulando dagli accertamenti necessari ai fini della decisione (spese che, ad ogni modo, dovranno essere sostenute anche dai sig.ri e , cui sono stati assegnati immobili che versano Controparte_1 CP_2
parimenti in cattive condizioni di manutenzione), poiché, ai fini della lamentata lesione è necessario tenere conto dello stato e del valore degli immobili al tempo della divisione (art. 766 c.c.), come ha correttamente fatto il c.t.u., e non anche delle spese di ristrutturazione necessarie.
2.3 Ritenuto, quindi, che le osservazioni all'elaborato della c.t.u. non siano condivisibili, le domande dell'attrice devono essere respinte, non essendo stata provata la dedotta lesione.
3 Al rigetto delle domande consegue la cancellazione della loro trascrizione, ai sensi dell'art. 2668 c.c.
4 La domanda risarcitoria formulata dal sig. è infondata, non avendo egli fornito, né Controparte_1 chiesto di fornire, alcuna prova di avere, per effetto della trascrizione della domanda giudiziale, subito un concreto danno da “indisponibilità dei beni”, da “differimento degli interventi” di manutenzione, da
“aumento progressivo dei costi di intervento”.
4.1 Né può essere accolta la richiesta risarcitoria del procuratore del convenuto sig. , ai Controparte_1
sensi dell'art. 89 comma 2 c.p.c.: vero è che con l'ordinanza del 3.11.2023, reiterata in data 19.12.2023, e cui è stata data esecuzione il 20.12.2023, è stata disposta la cancellazione di una frase offensiva (nei confronti del medesimo procuratore) contenuta in un messaggio whatsapp scritto dall'attrice, allegato come documento n. 14 alla sua seconda memoria istruttoria, ma l'espressione, per quanto -si ribadisce-
obiettivamente offensiva, è inserita in una frase che attiene proprio ai criteri di divisione degli immobili tra le parti del giudizio, frase che riguarda quindi l'oggetto della causa. d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisionale € 4.253,00); esse devono essere compensate integralmente nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto sig. , in considerazione della soccombenza di quest'ultimo Controparte_1
sulla domanda di risarcimento, e della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione obbligatoria, e nella misura del 50% nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta sig.ra in considerazione della mancata partecipazione da parte di quest'ultima alla Controparte_2
procedura di mediazione.
Conseguentemente le spese della c.t.u. dovranno essere poste per il 50% a carico dell'attrice, e per il restante 50% a carico dei convenuti, mentre il costo del c.t. del convenuto sig. resterà a Controparte_1
carico di quest'ultimo, e quello del c.t. della convenuta sig.ra (liquidato in € Controparte_2
1.128,24 oltre accessori, se dovuti, nella misura di legge, tenendo conto del valore del compendio stimato, pari ad € 500.005,00, e dei valori minimi di liquidazione stabiliti dall'art. 13 d.m. 30.5.2002, non avendo il consulente redatto alcuna relazione scritta delle sue attività), resterà per il 50% a carico della stessa.
5.1 Alla mancata partecipazione, da parte di entrambi i convenuti e senza alcun giustificato motivo, alla procedura di mediazione obbligatoria, consegue la loro condanna al pagamento delle somme indicate dall'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Parte_1
nei confronti del sig. e della sig.ra , così decide:
[...] Controparte_1 Controparte_2
• respinge le domande dell'attrice;
• visto l'art. 2668 c.c. ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
• respinge la domanda risarcitoria proposta dal sig. ; Controparte_1
• dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice ed il convenuto sig. ; Controparte_1
• dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura del 50% nel rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta sig.ra ; Controparte_2
• condanna l'attrice a rifondere il restante 50% delle spese di lite sostenute dalla convenuta sig.ra
, liquidate in € 7.051,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario Controparte_2
delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 564,12 oltre accessori, se dovuti, nella misura di legge, per compensi del c.t.p.;
• pone le spese della c.t.u. a carico dell'attrice nella misura del 50%, e dei convenuti nella misura del restante 50%;
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna ciascuno dei convenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Chieti, 26.3.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al