Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 18959/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna
Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 18959/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione,
e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e n.q. di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della , (P.I. Controparte_1
) ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli (Na), in via G. P.IVA_1
Marconi n. 3B, presso lo studio dell'avv. Marcella Gargano che la rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
E
(P.I. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del , rapp.ta e difesa dall'avv. Maurizio Massimo Controparte_3
Marsico, giusta procura generale ad lites per notar di del Per_1 CP_2
17.11.21 rep. n. 3026 racc. n. 2411, ed elezione di domicilio in alla CP_2
P.zza Matteotti 1
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la parte ricorrente in epigrafe impugnava la determinazione dirigenziale R. 0006511 del 25/07/2023, con la quale la
[...]
le ingiungeva Controparte_4 di pagare la complessiva somma di € 3.111,00, “… per violazione della normativa in materia ambientale (art. 193 del d.lgs. n. 152/06)”.
La richiamata determina traeva origine dal verbale n. 51 del 21/07/2020, elevato dagli agenti del Comando Carabinieri Forestale Campania - Gruppo Napoli, i quali contestavano alla parte ricorrente che il “trasporto eseguito verso le ore 13:30 del medesimo giorno - presso via Agnano Astroni in
con automezzo targato BW141CP - di rifiuti non pericolosi CP_2 consistenti in “rifiuti da demolizione”, non (era) accompagnato da formulario di identificazione dei rifiuti”.
In sintesi, i motivi di ricorso erano i seguenti: 1) la mancata notifica del verbale presupposto (21/07/2020) e conseguente decadenza dalla attività amministrativa sanzionatoria;
2) la mancanza di un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio;
3) l'esistenza del formulario DUF n. 284409, benché non fosse presente al momento del trasporto.
Si costituiva l'amministrazione resistente contestando l'avverso dedotto dalla parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Disattesa l'istanza di sospensiva dell'impugnato provvedimento e ritenuta la controversia di natura documentale, il Giudice, con ordinanza del 18/03/2024, rinviava la causa all'udienza del 13/02/2025 per la discussione del ricorso.
Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che il ricorso è infondato.
Innanzitutto, il motivo sub 1) è infondato in quanto la parte resistente ha prodotto in giudizio il pacifico ed incontestato verbale n. 51 del 21/07/2020, atto presupposto alla determina impugnata, firmato dal ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società Ne consegue Controparte_1 che la contestazione dell'illecito è stata immediata e quindi l'amministrazione non era tenuta alla notifica del richiamato verbale;
si rammenta, in proposito, che l'art 14 della l. 689/81 stabilisce che: “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio
- 2 - della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
Infondato è anche il motivo sub 2). Mette conto, infatti, ricordare che, con riferimento alle sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro, l'autorità amministrativa adotta una ordinanza-ingiunzione, notificandola all'interessato all'esito del procedimento previsto dall'articolo 18 della Legge n. 689/81. Tale articolo non prevede invero alcun termine per la conclusione del procedimento né si può applicare analogicamente l'art 2 L. 241/90 posto che la normativa dell'81 è speciale rispetto a quella sul procedimento amministrativo. Più nello specifico, di tale avviso sono le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n° 9591/2006, hanno sancito il principio secondo cui il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale dall'articolo 2 della
Legge n. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento;
sotto quest'aspetto, infatti, la Legge n. 689/1981 è speciale rispetto alla Legge n. 241/90, in quanto disciplina quei particolari procedimenti volti all'applicazione di sanzioni amministrative, tanto è vero che la prima rappresenta un sistema organico e compiuto, non risultando necessari interventi integrativi provenienti da altre fonti dell'ordinamento.
La Legge n. 689/1981 delinea un procedimento a carattere contenzioso con una precisa scansione temporale a garanzia degli interessati: innanzitutto viene fissato il termine di novanta giorni per la notifica della violazione, se non vi è stata la contestazione immediata (articolo 14); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (articolo 17) ed entro trenta giorni dalla contestazione, ovvero dalla notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto ex articolo 17 scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti
(articolo 18).
Pertanto - conclude la Cassazione - la Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisioria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. In tal modo,
- 3 - in difetto di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall'articolo 28 della stessa
Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.
Ora, la parte ricorrente richiama, però, in senso contrario, la più recente pronuncia della Consulta (cfr. Corte Cost. sent. n. 151/2021) secondo cui
“L'ampiezza di detto termine, di durata quinquennale e suscettibile di interruzione, lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione.” Tuttavia, benché la Corte evidenzi la necessità per il legislatore di stabilire un termine preciso all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione prevista dalla Legge n. 689/1981, è da rilevare, nel contempo, che essa ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata rilevando “che la omissione legislativa denunciata dal rimettente non può essere sanata da questa Corte, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l'individuazione di termini che siano idonei ad assicurare un'adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l'ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi.”
Infine, infondato è il motivo sub 3).
La parte ricorrente sostiene che il formulario di identificazione dei rifiuti
(FIR), pur non presente al momento del trasporto, era stato in ogni caso redatto e che la normativa di riferimento non impone la necessaria presenza fisica del documento nell'automezzo, ma solo la sua esistenza al momento del trasporto.
Ora, va innanzitutto evidenziato che, nel verbale presente in atti, la parte ricorrente non ha dichiarato alcunché, men che meno di aver redatto il FIR all'atto del trasporto, sicché, ciò consente di dubitare ragionevolmente che tale documento sia stato effettivamente formato in un momento antecedente al controllo.
In secondo luogo, l'interpretazione dell'art 193 d.lgs. 152/06, offerta da parte ricorrente, non è compatibile con il testo di legge, ove si prevede che:
“Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del
- 4 - destinatario.” La locuzione “Durante”, quale preposizione di tempo utilizzata dalla norma in commento, non può avere altro significato se non quello di indicare un'azione in corso, ovvero, nella specie, quella di trasporto dei rifiuti;
la locuzione “sono accompagnati da un formulario di identificazione” indica evidentemente che l'azione di trasporto dei rifiuti deve avvenire unitamente al formulario di identificazione, che non può che essere presente al momento del trasporto.
Le conclusioni cui si è giunti mediante l'utilizzo del criterio di interpretazione letterale della legge sarebbero già sufficienti per giustificare la reiezione del motivo proposto, senonché, mette conto aggiungere che anche seguendo il criterio teleologico il giudizio negativo sul motivo in commento non muta. La finalità sottesa alla normativa è, infatti, quella di predisporre un sistema che consenta l'identificazione e la tracciabilità del rifiuto. A tale scopo risulta di stringente necessità che la destinazione del rifiuto sia quanto più chiara possibile, proprio a garanzia del corretto svolgimento della procedura, per far acquisire consapevolezza agli operatori del settore, per consentire un controllo interno e in itinere da parte di tutti i soggetti coinvolti nella “filiera” e per poter consentire lo svolgimento di eventuali controlli da parte delle autorità, considerato che si tratta di un settore a tutela di interessi pubblici estremamente delicati e rilevanti per la collettività. Tali molteplici scopi, soprattutto l'ultimo, non sarebbero di fatto raggiungibili, accedendo alla tesi di parte ricorrente, ne consegue che il formulario di identificazione dei rifiuti deve necessariamente essere presente al momento del trasporto.
In ogni caso va osservato che l'art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006, che disciplina le modalità di tenuta dei formulari ed i dati che gli stessi devono contenere, al comma 4 individua con chiarezza i soggetti coinvolti nell'operazione, in capo ai quali sussistono obblighi specifici connessi alla compilazione dei formulari.
Prevede, infatti, la norma che il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Sulla base di tale ricostruzione, è evidente che l'assenza del FIR sull'automezzo utilizzato per il trasporto ne impedirebbe l'acquisizione e sottoscrizione da parte dei destinatari.
Quanto, poi, alla richiesta di riduzione dell'importo della sanzione irrogata, va osservato che l'art 258 d. lgs. 152/06 prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €. 1.600,00 ad un massimo di €. 10.000,00.
- 5 - L'amministrazione ha comminato alla parte ricorrente la sanzione di €. 3.111,00, la cui entità è prossima al minimo edittale e non emergono, in ogni caso, profili che rendono quest'ultima sproporzionata al fatto contestato.
Dalle superiori considerazioni discende, dunque, il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi ridotti del 30%, in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto, di cui al D.M. 55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, alla luce dello scaglione in cui ricade la controversia, tenuto conto, altresì, delle fasi svolte, delle questioni trattate e di ogni altro vantaggio previsto dal richiamato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che liquida in €. 1.786,40 per competenze professionali ai sensi del DM 55/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 13/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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