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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1330/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Baiamonte, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Schifani, C.F._2
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
1 -in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via pregiudiziale, Inaudita altera parte, disporre l'immediato trasferimento della residenza del minore in Roma via Pietro Audisio n. 1con la madre;
Adeguare Persona_1
il regime di visita del padre al trasferimento del figlio secondo le indicazioni e l'apertura
già espresse nelle conclusioni del primo grado di giudizio;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3525/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo, in composizione Collegiale, Sezione Civile, Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Gabriella Giammona, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7915/2023, depositata in cancelleria in data 18.06.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Autorizzare la
sig.ra a trasferire la residenza del figlio minore a Roma in Parte_1 Persona_1
via Pietro Audisio n. 1;
- Stabilire che gli incontri con il padre avvengano anche ogni fine settimana e che il
Per_ piccolo trascorra i tre mesi estivi, dalla fine della scuola sino a prima che inizi, in
Sicilia con il padre, con possibilità per la madre di vedere il bambino spostandosi in
Sicilia a tal fine.
- Confermare per il resto il decreto adottato dal Tribunale di Palermo dell'11 marzo 2021
R.G. n. 2265/2020.
- Rigettare la richiesta di controparte di affidamento esclusivo del minore in quanto inammissibile e/o infondata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
In subordine, in caso di rigetto della suddetta domanda, si avanza richiesta di collocamento del minore presso la madre, la quale sarebbe disposta a tornare ad abitare
nella città di Palermo presso i nonni materni.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Conclusioni per l'appellato:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- nel merito in via principale:
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate, sia in fatto e in diritto, le domande tutte formulate dalla Sig.ra nell'atto di appello proposto in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e conseguentemente rigettarle con qualsiasi statuizione;
- confermare la Sentenza n. 3525/2024 emessa dal Tribunale di Palermo.
Con vittoria di spese di lite.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3525/2024 pubblicata il 18 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 CP_1
Palermo ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore (nato il 6 Persona_1
gennaio 2018) a Roma;
ha confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi in genitori e, in parziale modifica del decreto collegiale emesso in data 11/03/2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 2265/2020 R.G., ha disposto il collocamento
Per_ prevalente del minore presso il domicilio paterno, disciplinando altresì il regime di visita materno, e posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, e nella misura del 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha, infine, compensato le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 luglio 2024, lamentando in due motivi l'erroneità della decisione per avere negato l'autorizzazione a trasferire la residenza di a Roma, Persona_1
disponendone il collocamento prevalente presso il padre;
per avere previsto un regime di
3 visita lesivo del diritto alla bigenitorialità e per aver rigettato immotivatamente le istanze istruttorie formulate.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 2 gennaio 2025, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 10 gennaio 2025 questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va confermata la statuizione di inammissibilità delle istanze istruttorie - reiterate in questo grado di giudizio dall'appellante - in quanto la prova per testi è stata articolata in capitoli valutativi (capitolo A), vertenti su circostanze già emerse in sede di CTU (capitolo B) ed infine, generici (capitoli C e D).
7. Procedendo nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto di non autorizzare il trasferimento di residenza del
Per_ minore a Roma.
L'appellante, in particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una CTU erronea che, in violazione del disposto di cui all'art. 473 bis 25 c.p.c. , non aveva tenuto in considerazione quanto raccontato dalla famiglia , esprimendo Pt_1
anche giudizi ascientifici.
L'appellante, inoltre, ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che il minore, ove collocato presso il domicilio paterno a Palermo, avrebbe comunque subito un cambiamento radicale nella propria vita, in considerazione della volontà del padre di costituire un nuovo nucleo familiare con la sua compagna e i figli di quest'ultima e avrebbe, altresì, omesso di valutare l'incapacità
del i accudire adeguatamente il figlio sia i ragione della proprie carenze, sia CP_1
per la mancanza di tempo riconducibile al lavoro svolto a tempo pieno presso la ditta di traslochi familiare e tanto a differenza della appellante che a Roma godrebbe di una
4 posizione abitativa stabile e di un lavoro che le consentirebbe di accudire il figlio senza dover delegare a terzi.
9. Giova, innanzitutto, evidenziare che “in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori
o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con
il genitore non collocatario.” (v. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 21054/2022). Ed invero, “in tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al
massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n.
21425/2022).
10. Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che la CTU, con ragionamento scevro da pregiudizi e con argomentazioni puntuali e condivisibili, ha dato atto di una piena capacità genitoriale di entrambe le parti, riconoscendo che il minore può star bene con entrambi i
Per_ genitori (“Entrambi i genitori nella relazione con pur sapendosi porre e rappresentare come uno spazio affettivo per il bambino, appaiono capaci di creare un
Per_ sistema affettivo concretamente tarato sui bisogni del piccolo così come appaiono inclini a comprendere le peculiarità espressive in atto manifestate dal figlio. Ognuno di
Per_ loro appare capace di sintonizzarsi sulle esigenze affettive di e sui suoi bisogni”) e tuttavia, chiamata a valutare l'impatto sul minore di un eventuale trasferimento a Roma,
Per_ ha affermato che “Si può ipotizzare che possa risentire di un allontanamento, che di
per sè non comprometterebbe la sua crescita, dal suo ambiente familiare. Ha già subito un cambiamento e anche una parziale esperienza abbandonica (anche per la sua tenera età e la minore capacità di mentalizzare gli eventi) quando la madre due anni fa decise di
5 trasferirsi improvvisamente in un'altra regione e fu protetto dall'assistenza non solo del padre ma anche dalle famiglie di origine materna e paterna.”
Ed invero, a seguito del trasferimento a Roma dell'appellante, avvenuto quando il minore aveva appena 3 anni, lo stesso ha iniziato a risiedere insieme al padre, presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo, ricevendo da questi protezione da un evento, quale il distacco dalla madre in tenera età, che avrebbe potuto essere gravemente traumatico.
Per_ Ebbene, in quegli anni ha costruito a Palermo una rete familiare e sociale consolidata, grazie alla vicinanza, oltre che del padre, dei nonni paterni e materni, ha continuato a frequentare la madre, quando presente nella città di Palermo, ed è stato inserito in un percorso scolastico, che è iniziato già con la scuola dell'infanzia.
Il trasferimento a Roma del minore determinerebbe quindi uno stravolgimento delle sue abitudini di vita e una frattura nelle sue relazioni fondamentali, circostanze queste potenzialmente traumatiche, specie considerato che, come già rilevato in sede di CTU, il minore ha già vissuto una “parziale esperienza abbandonica”.
Né il suddetto trasferimento appare, allo stato, potenzialmente in grado di apportare alla vita del minore alcun beneficio.
Da un lato, infatti, il minore, che ha sempre vissuto a Palermo, è già collocato da tempo presso il domicilio paterno e si è ormai inserito nel nuovo nucleo familiare costituito dall'appellato; dall'altro, a Roma, lo stesso non avrebbe la possibilità di frequentare i nonni, sia materni che paterni, i quali tutti hanno invece finora svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita, circostanza quest'ultima che non ha invece, per ovvie ragioni logistiche, caratterizzato la relazione con l'unico zio materno che vive a Roma.
A ciò si aggiunga che, sebbene gli orari lavorativi dell'appellante appaiano compatibili con la cura diretta del minore, la sistemazione abitativa a Roma non può ritenersi adeguata ad un nucleo familiare, posto che l'appellante ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di tre anni avente ad oggetto non l'intero appartamento di cui alla planimetria agli atti, bensì una sola stanza con un bagno.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di valutare la sua volontà di dimettersi dal proprio lavoro a Roma e fare ritorno presso la propria casa familiare a Palermo, qualora il Tribunale
6 avesse ritenuto di non accogliere la domanda di trasferimento a Roma del minore, insistendo così nel collocamento presso di sé del minore a Palermo e nella parte in cui aveva stabilito un calendario di visita lesivo del diritto alla bigenitorialità sancito dall'art. 337 ter c.p.c., inidoneo a garantire un'equa partecipazione alla crescita del minore e in grado di compromettere il rapporto madre – figlio.
Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo di doglianza, giova osservare che l'appellante fin da prima della instaurazione del giudizio di primo grado, risiedeva a Roma, ove ancora vive e lavora.
Orbene, ogni valutazione del Giudice di prime cure e di questa Corte di Appello non può che essere svolta avendo riguardo alla concreta condizione del minore e dei suoi genitori, non potendo infatti disporsi su circostanze che non corrispondono, allo stato, al reale assetto familiare.
Anche il secondo profilo del motivo, con il quale l'appellante ha chiesto la rimodulazione del diritto di visita del minore, deve essere rigettato.
Il Tribunale ha invero stabilito che l'appellante possa incontrare il minore per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo, dal venerdì alle ore 14 alla domenica alle ore
20), con possibilità che, con frequenza trimestrale, uno dei fine settimana venga trascorso dal minore a Roma, rimettendo alle parti la relativa organizzazione e con spese da condividere in ragione del 50%; nel periodo estivo, per almeno due settimane consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio (per il corrente anno, entro il
15 luglio 2024); durante le festività natalizie, per almeno 5 giorni consecutivi, con inizio, ad alterni, dal 24 dicembre e dal 31 gennaio;
durante le festività pasquali, per almeno 2 giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo.
Il Tribunale ha, altresì, previsto espressamente che ove l'appellante dovesse poter fruire di ulteriori periodi di congedo o permesso durante l'anno, da comunicare all'appellato, con un preavviso di almeno 15 giorni, la stessa potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi.
Orbene, siffatto calendario di visita, soprattutto in ragione della ulteriore possibilità dell'appellante di tenere con sé il minore per ben tre giorni ogni qual volta faccia ritorno a Palermo, appare senz'altro idonea a garantire all'appellante di mantenere il rapporto con
7 il figlio, rapporto che del resto è stato definito saldo e forte dalla stessa appellante, che, peraltro, si è limitata a lamentare del tutto genericamente l'inidoneità del suddetto calendario a garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, senza neppure specificare quale genere di ampliamento del suo diritto di visita sarebbe più funzionale al loro rapporto.
12. In ragione della peculiarità del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c. anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 3525/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo il 17 giugno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Laura Petitti Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1330/2024 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Baiamonte, C.F._1
PEC: Email_1
appellante contro
, CP_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Schifani, C.F._2
PEC: Email_2
appellato
e nei confronti del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
PALERMO interveniente necessario
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Palermo, contrariis reiectis:
1 -in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
-in via pregiudiziale, Inaudita altera parte, disporre l'immediato trasferimento della residenza del minore in Roma via Pietro Audisio n. 1con la madre;
Adeguare Persona_1
il regime di visita del padre al trasferimento del figlio secondo le indicazioni e l'apertura
già espresse nelle conclusioni del primo grado di giudizio;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3525/2024 emessa dal
Tribunale di Palermo, in composizione Collegiale, Sezione Civile, Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Gabriella Giammona, nell'ambito del giudizio N.R.G. 7915/2023, depositata in cancelleria in data 18.06.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Autorizzare la
sig.ra a trasferire la residenza del figlio minore a Roma in Parte_1 Persona_1
via Pietro Audisio n. 1;
- Stabilire che gli incontri con il padre avvengano anche ogni fine settimana e che il
Per_ piccolo trascorra i tre mesi estivi, dalla fine della scuola sino a prima che inizi, in
Sicilia con il padre, con possibilità per la madre di vedere il bambino spostandosi in
Sicilia a tal fine.
- Confermare per il resto il decreto adottato dal Tribunale di Palermo dell'11 marzo 2021
R.G. n. 2265/2020.
- Rigettare la richiesta di controparte di affidamento esclusivo del minore in quanto inammissibile e/o infondata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto.
In subordine, in caso di rigetto della suddetta domanda, si avanza richiesta di collocamento del minore presso la madre, la quale sarebbe disposta a tornare ad abitare
nella città di Palermo presso i nonni materni.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
2 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Conclusioni per l'appellato:
VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
- nel merito in via principale:
- Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e/o infondate, sia in fatto e in diritto, le domande tutte formulate dalla Sig.ra nell'atto di appello proposto in Parte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti e conseguentemente rigettarle con qualsiasi statuizione;
- confermare la Sentenza n. 3525/2024 emessa dal Tribunale di Palermo.
Con vittoria di spese di lite.
Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3525/2024 pubblicata il 18 giugno 2024, pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di , il Tribunale di Parte_1 CP_1
Palermo ha rigettato la domanda proposta dalla ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento di residenza del minore (nato il 6 Persona_1
gennaio 2018) a Roma;
ha confermato il regime di affidamento condiviso ad entrambi in genitori e, in parziale modifica del decreto collegiale emesso in data 11/03/2021 a definizione del procedimento iscritto al n. 2265/2020 R.G., ha disposto il collocamento
Per_ prevalente del minore presso il domicilio paterno, disciplinando altresì il regime di visita materno, e posto a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di euro 150,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare secondo gli indici ISTAT, e nella misura del 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha, infine, compensato le spese di lite.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 23 luglio 2024, lamentando in due motivi l'erroneità della decisione per avere negato l'autorizzazione a trasferire la residenza di a Roma, Persona_1
disponendone il collocamento prevalente presso il padre;
per avere previsto un regime di
3 visita lesivo del diritto alla bigenitorialità e per aver rigettato immotivatamente le istanze istruttorie formulate.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 2 gennaio 2025, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4. Il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'udienza del 10 gennaio 2025 questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. In via preliminare, va confermata la statuizione di inammissibilità delle istanze istruttorie - reiterate in questo grado di giudizio dall'appellante - in quanto la prova per testi è stata articolata in capitoli valutativi (capitolo A), vertenti su circostanze già emerse in sede di CTU (capitolo B) ed infine, generici (capitoli C e D).
7. Procedendo nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato per le motivazioni che seguono.
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è ritenuto di non autorizzare il trasferimento di residenza del
Per_ minore a Roma.
L'appellante, in particolare, ha dedotto che il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione su una CTU erronea che, in violazione del disposto di cui all'art. 473 bis 25 c.p.c. , non aveva tenuto in considerazione quanto raccontato dalla famiglia , esprimendo Pt_1
anche giudizi ascientifici.
L'appellante, inoltre, ha lamentato che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che il minore, ove collocato presso il domicilio paterno a Palermo, avrebbe comunque subito un cambiamento radicale nella propria vita, in considerazione della volontà del padre di costituire un nuovo nucleo familiare con la sua compagna e i figli di quest'ultima e avrebbe, altresì, omesso di valutare l'incapacità
del i accudire adeguatamente il figlio sia i ragione della proprie carenze, sia CP_1
per la mancanza di tempo riconducibile al lavoro svolto a tempo pieno presso la ditta di traslochi familiare e tanto a differenza della appellante che a Roma godrebbe di una
4 posizione abitativa stabile e di un lavoro che le consentirebbe di accudire il figlio senza dover delegare a terzi.
9. Giova, innanzitutto, evidenziare che “in tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori
o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con
il genitore non collocatario.” (v. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 21054/2022). Ed invero, “in tema di affidamento di minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al
massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio” (v. Cass. civ. Sez. I Ord., n.
21425/2022).
10. Orbene, nel caso di specie deve rilevarsi che la CTU, con ragionamento scevro da pregiudizi e con argomentazioni puntuali e condivisibili, ha dato atto di una piena capacità genitoriale di entrambe le parti, riconoscendo che il minore può star bene con entrambi i
Per_ genitori (“Entrambi i genitori nella relazione con pur sapendosi porre e rappresentare come uno spazio affettivo per il bambino, appaiono capaci di creare un
Per_ sistema affettivo concretamente tarato sui bisogni del piccolo così come appaiono inclini a comprendere le peculiarità espressive in atto manifestate dal figlio. Ognuno di
Per_ loro appare capace di sintonizzarsi sulle esigenze affettive di e sui suoi bisogni”) e tuttavia, chiamata a valutare l'impatto sul minore di un eventuale trasferimento a Roma,
Per_ ha affermato che “Si può ipotizzare che possa risentire di un allontanamento, che di
per sè non comprometterebbe la sua crescita, dal suo ambiente familiare. Ha già subito un cambiamento e anche una parziale esperienza abbandonica (anche per la sua tenera età e la minore capacità di mentalizzare gli eventi) quando la madre due anni fa decise di
5 trasferirsi improvvisamente in un'altra regione e fu protetto dall'assistenza non solo del padre ma anche dalle famiglie di origine materna e paterna.”
Ed invero, a seguito del trasferimento a Roma dell'appellante, avvenuto quando il minore aveva appena 3 anni, lo stesso ha iniziato a risiedere insieme al padre, presso l'abitazione dei nonni paterni a Palermo, ricevendo da questi protezione da un evento, quale il distacco dalla madre in tenera età, che avrebbe potuto essere gravemente traumatico.
Per_ Ebbene, in quegli anni ha costruito a Palermo una rete familiare e sociale consolidata, grazie alla vicinanza, oltre che del padre, dei nonni paterni e materni, ha continuato a frequentare la madre, quando presente nella città di Palermo, ed è stato inserito in un percorso scolastico, che è iniziato già con la scuola dell'infanzia.
Il trasferimento a Roma del minore determinerebbe quindi uno stravolgimento delle sue abitudini di vita e una frattura nelle sue relazioni fondamentali, circostanze queste potenzialmente traumatiche, specie considerato che, come già rilevato in sede di CTU, il minore ha già vissuto una “parziale esperienza abbandonica”.
Né il suddetto trasferimento appare, allo stato, potenzialmente in grado di apportare alla vita del minore alcun beneficio.
Da un lato, infatti, il minore, che ha sempre vissuto a Palermo, è già collocato da tempo presso il domicilio paterno e si è ormai inserito nel nuovo nucleo familiare costituito dall'appellato; dall'altro, a Roma, lo stesso non avrebbe la possibilità di frequentare i nonni, sia materni che paterni, i quali tutti hanno invece finora svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita, circostanza quest'ultima che non ha invece, per ovvie ragioni logistiche, caratterizzato la relazione con l'unico zio materno che vive a Roma.
A ciò si aggiunga che, sebbene gli orari lavorativi dell'appellante appaiano compatibili con la cura diretta del minore, la sistemazione abitativa a Roma non può ritenersi adeguata ad un nucleo familiare, posto che l'appellante ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito della durata di tre anni avente ad oggetto non l'intero appartamento di cui alla planimetria agli atti, bensì una sola stanza con un bagno.
11. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di valutare la sua volontà di dimettersi dal proprio lavoro a Roma e fare ritorno presso la propria casa familiare a Palermo, qualora il Tribunale
6 avesse ritenuto di non accogliere la domanda di trasferimento a Roma del minore, insistendo così nel collocamento presso di sé del minore a Palermo e nella parte in cui aveva stabilito un calendario di visita lesivo del diritto alla bigenitorialità sancito dall'art. 337 ter c.p.c., inidoneo a garantire un'equa partecipazione alla crescita del minore e in grado di compromettere il rapporto madre – figlio.
Anche il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
Quanto al primo profilo di doglianza, giova osservare che l'appellante fin da prima della instaurazione del giudizio di primo grado, risiedeva a Roma, ove ancora vive e lavora.
Orbene, ogni valutazione del Giudice di prime cure e di questa Corte di Appello non può che essere svolta avendo riguardo alla concreta condizione del minore e dei suoi genitori, non potendo infatti disporsi su circostanze che non corrispondono, allo stato, al reale assetto familiare.
Anche il secondo profilo del motivo, con il quale l'appellante ha chiesto la rimodulazione del diritto di visita del minore, deve essere rigettato.
Il Tribunale ha invero stabilito che l'appellante possa incontrare il minore per due fine settimana al mese (in caso di disaccordo, dal venerdì alle ore 14 alla domenica alle ore
20), con possibilità che, con frequenza trimestrale, uno dei fine settimana venga trascorso dal minore a Roma, rimettendo alle parti la relativa organizzazione e con spese da condividere in ragione del 50%; nel periodo estivo, per almeno due settimane consecutive, da concordare con l'altro genitore entro il mese di maggio (per il corrente anno, entro il
15 luglio 2024); durante le festività natalizie, per almeno 5 giorni consecutivi, con inizio, ad alterni, dal 24 dicembre e dal 31 gennaio;
durante le festività pasquali, per almeno 2 giorni consecutivi, alternando il giorno di Pasqua e del lunedì dell'Angelo.
Il Tribunale ha, altresì, previsto espressamente che ove l'appellante dovesse poter fruire di ulteriori periodi di congedo o permesso durante l'anno, da comunicare all'appellato, con un preavviso di almeno 15 giorni, la stessa potrà tenere con sé il minore per tre giorni consecutivi.
Orbene, siffatto calendario di visita, soprattutto in ragione della ulteriore possibilità dell'appellante di tenere con sé il minore per ben tre giorni ogni qual volta faccia ritorno a Palermo, appare senz'altro idonea a garantire all'appellante di mantenere il rapporto con
7 il figlio, rapporto che del resto è stato definito saldo e forte dalla stessa appellante, che, peraltro, si è limitata a lamentare del tutto genericamente l'inidoneità del suddetto calendario a garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, senza neppure specificare quale genere di ampliamento del suo diritto di visita sarebbe più funzionale al loro rapporto.
12. In ragione della peculiarità del giudizio e visto l'art. 92 c.p.c. anche le spese di lite del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n. 3525/2024, emessa dal Tribunale di CP_1
Palermo il 17 giugno 2024;
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, 10 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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