Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 18.3.2025 con il deposito di note entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 761/2023 R.G,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Catania, Viale Regina Margherita 2/D, presso lo studio dell'avv. Stefano Massimino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. con sede in Roma Via G. Grezer n. 14, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del procuratore speciale p.t., , rappresentata e difesa, per procura in atti, CP_2
dall'avv. Marco Aiello;
Resistente
E CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale anche quale mandatario della CP_3 Controparte_4
con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura
[...]
generale alle liti nn. 37590/7331 del 23.1.2023, in notaio Resistenti Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2023, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016820958, notificata in data 12.12.2022, con cui ha Controparte_5
CP_ intimato il pagamento di complessivi € 51.494,80 in relazione a crediti portati dai seguenti titoli:
1) cartella di pagamento n. 29320110024921063000; 2) avviso di addebito n. 59320120002013824000;
avviso di addebito n. 59320130007616750000; 6) avviso di addebito n. 59320140005376039000; 7)
avviso di addebito n. 59320140007574576000; 8) avviso di addebito n. 59320140007574677000; 9)
avviso di addebito n. 59320140009503421000; 10) avviso di addebito n. 59320150003877005000; 11)
avviso di addebito n. 59320160003007030000; 12) avviso di addebito n. 59320160007244590000; 13)
avviso di addebito n. 59320170005677325000; 14) avviso di addebito n. 59320170006350460000.
Parte opponente, rilevando la prescrizione dei crediti portati dai predetti titoli, mai notificati, e comunque la prescrizione successiva alla notifica, la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, la violazione dell'art. 6 l. n. 212/2000, l'omessa sottoscrizione dell'intimazione di pagamento da parte del funzionario, ha così concluso: “- IN VIA PRELIMINARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.Lgs. n°
546/1992, sospendere l'efficacia dell'intimazione di pagamento n. 29320229016820958, per la somma totale di € 51.494,80; - NEL MERITO, per le ragioni esposte, dichiararne l'illegittimità e/o l'inefficacia e per l'effetto dichiarare non fondato il diritto delle parti resistenti a procedere alla riscossione, anche mediante esecuzione forzata, per ottenere il pagamento delle somme da essa portate. - CONDANNARE
(Cessionaria dei crediti contributivi) nella qualità di Controparte_4 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_6
sede di Catania, in persona del Presidente pro tempore e
[...] [...]
per la provincia di CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese del presente giudizio”.
Con decreto depositato il 3.2.2023 è stata fissata l'udienza per il 23.6.2023 e contestualmente è stata disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati. CP_ Con memoria depositata il 13.6.2023 si è tempestivamente costituito l' eccependo: il difetto di legittimazione passiva di l'inammissibilità dell'opposizione per motivi di merito, in quanto CP_4
tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito e della cartella regolarmente notificati al ricorrente;
l'inammissibilità dell'opposizione per vizi formali, in quanto tardiva rispetto al termine di cui all'art. 617 c.p.c., l'insussistenza della prescrizione successiva, per avvenuta interruzione del termine e per la sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale. CP_ L' ha pertanto formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
e disporne l'estromissione dal giudizio, condannando la ricorrente a pagare le spese e compensi CP_4
in suo favore. Ritenere e dichiarare inammissibile, ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria
e confermare l'intimazione di pagamento opposta, unitamente alle cartelle ed avvisi di addebito opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In estremo subordine, ove annullati le cartelle e avvisi di addebito opposti, condannare in ogni caso parte opponente al pagamento dei contributi ed accessori dovuti. Con il favore di spese ed onorari di causa”.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto: “- Preliminarmente, dichiarare Controparte_5
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46, stante la regolare notifica della cartella di pagamento, quale atto proprio dell' Controparte_5
e degli avvisi di addebito che dalle risultanze degli estratti di ruolo risultano notificati dall' - CP_3
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo all' per tutte le Controparte_7
CP_ eccezioni per le quali la legittimazione passiva è propria dell' quali la notifica degli avvisi di addebito e la prescrizione, la decadenza e la presunta violazione dell'art. 6 commi 1 e 5 L.212 del 2000.
- Nel merito, rigettare la proposta opposizione e l'istanza di sospensione per i motivi indicati in narrativa stante la mancanza di alcun presupposto di legge, dichiarando la legittimità degli atti opposti e la definitività delle somme richieste con l'intimazione di pagamento. - Dichiarare l'inammissibilità delle eccezioni relative ai requisiti formali dell'intimazione di pagamento perché andavano proposte nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. - Nell'ipotesi in cui dovessero insorgere dal presente giudizio delle responsabilità in capo all'Ente impositore si chiede di manlevare l' Controparte_5
da ogni eventuale responsabilità, ponendo le spese del giudizio esclusivamente a carico dei titolari dei crediti. Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio”.
L'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto (così, ex multis, Cass. sez. lav.,
5/9/2019, n.22292).
Con particolare riguardo all'omessa notifica degli atti prodromici, la Suprema Corte, dopo aver precisato che, anche in tema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei contributi previdenziali, “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicchè
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”, ha chiarito che “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; si avrà opposizione all'esecuzione nel secondo caso, quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale”
(Cass. 13.5.2014, n. 10326).
Parte opponente ha rilevato che la cartella di pagamento e gli avvisi di addebito non le sono stati notificati, deducendo che ciò integra un vizio (formale) che determina la nullità dell'intimazione di pagamento opposta. La doglianza integra un'opposizione ex art. 617 c.p.c., che è inammissibile in quanto tardivamente proposta con ricorso depositato il 20.1.2023, oltre il termine di venti giorni dalla data (12.12.2022) di notifica dell'intimazione opposta.
Per la medesima ragione sono inammissibili i motivi di opposizione relativi ai dedotti vizi formali dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione da parte del funzionario e degli atti sottesi, per violazione dell'art. 6 l.n. 212/2000 e per intervenuta decadenza dal procedimento di riscossione dovuta alla tardiva iscrizione a ruolo delle somme dovute ex art. 25 d.lgs n. 46/1999.
Con riferimento al motivo di opposizione relativo alla prescrizione delle pretese creditorie, per decorso del termine quinquennale tra la data di esigibilità del credito, la data di notifica della cartella o dell'avviso presupposto e la notifica dell' impugnata intimazione di pagamento, va osservato che dalla documentazione prodotta in atti dai resistenti si evince quanto segue:
1) cartella di pagamento n. 29320110024921063000, relativa a contributi 2010, notificata a mezzo posta il 27.5.2011;
2) avviso di addebito n. 59320120002013824000, relativo a contributi 2010 e 2011, con notifica a mezzo posta non andata a buon fine (“Il destinatario è sconosciuto”);
3) avviso di addebito n. 59320120007274485000, relativo a contributi 2011 e 2012, notificato a mezzo posta l'11.1.2013;
4) avviso di addebito n. 59320130001014457000, relativo a contributi 2012, notificato a mezzo posta l'11.4.2013;
5) avviso di addebito n. 59320130007616750000, relativo a contributi 2012, con notifica a mezzo posta non andata a buon fine (“Il destinatario è sconosciuto”);
6) avviso di addebito n. 59320140005376039000, relativo a contributi 2013, con notifica a mezzo posta non andata a buon fine (“Il destinatario è sconosciuto”);
7) avviso di addebito n. 59320140007574576000, relativo a contributi 2008, con notifica a mezzo posta non andata a buon fine (“Il destinatario è sconosciuto”);
8) avviso di addebito n. 59320140007574677000, relativo a contributi 2009, con notifica a mezzo posta non andata a buon fine (“Il destinatario è sconosciuto”);
9) avviso di addebito n. 59320140009503421000, relativo a contributi 2014, con notifica a mezzo pec il 20.2.2015;
10) avviso di addebito n. 59320150003877005000, relativo a contributi 2014, con notifica a mezzo pec il 2.11.2015;
11) avviso di addebito n. 59320160003007030000, relativo a contributi 2015, con notifica a mezzo pec il 13.5.2016; 12) avviso di addebito n. 59320160007244590000, relativo a contributi 2015, con notifica a mezzo pec il 24.11.2016;
13) avviso di addebito n. 59320170005677325000, relativo a contributi 2016, con notifica a mezzo pec il 16.10.2017;
14) avviso di addebito n. 59320170006350460000, relativo a contributi 2012, con notifica a mezzo pec il 18.10.2017.
In merito alla prova delle notifiche a mezzo pec, va ritenuta sufficiente la produzione delle ricevute di consegna in formato .xml, richiamandosi sul punto l'orientamento espresso da quest'Ufficio, in conformità con le recenti pronunce della Corte d'Appello.
Invero: “con riguardo alla produzione in forma sintetica della ricevuta di avvenuta consegna per l'avviso di addebito, la locale Corte di Appello nel soffermarsi ad attenzionare la ricevuta completa costituita dal file “postacert.eml” e quella “daticert.xml”, ha evidenziato che quest'ultima contiene i dati di certificazione relativi all'invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio e che “In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito (vd.
Cass. Cass. Sez. 5, n. 30948/2019) – e ciò rileva con specifico riferimento alla RAC dell'AV … - che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto pacificamente nel caso a mano, dove … ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato .pdf, mediante la copia per immagini di un avviso di addebito composto in origine su carta”. Quanto alle ricevute sintetiche della notifica dell'AV …, le stesse danno certezza e sono quindi idonee a dimostrare fino a prova contraria, per le ragioni dette, che il messaggio proveniente dal … e avente ad oggetto “Avvisi Di Addebito – Aziende con lavoratori dipendenti”, è pervenuto il giorno … alle ore … nella casella di posta elettronica del destinatario (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica,
Cass. n. 26773/2016, 30532/2018). … Il ricorrente non ha dedotto che al messaggio erano allegati atti diversi o non era allegato alcunché. Per il principio di vicinanza della prova, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AV … o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018)”
(Corte di Appello di Catania Sez. Lav. sent. 21.03.2024; sent. 17.04.2024 n. 339; sent. 25.07.2024
n.798)” (Trib. Catania – Sez. Lav. sentenza n. 5818/2024 depositata il 30/12/2024 – est. dott.ssa R.
Nicosia; v. anche sentenza n. 2676/2024 del 14/5/2024 depositata il 15/05/2024).
Ancora, la Corte d'Appello di Catania – Sez. Lavoro ha ribadito: “[…] il file .xml di avvenuta consegna contiene tutte le informazioni relative all'invio del messaggio di trasmissione dell'avviso de quo, ovvero: mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell'invio e codice identificativo del messaggio (v. file in atti). Si tratta di una ricevuta di consegna con valore legale, ovvero di prova “piena” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazione proveniente da soggetto privato, è comunque equiparata alla notifica a mezzo posta: l'art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs.
n. 82/2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.» Il sistema di notifica telematica, quindi, garantisce l'autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione. Inoltre, non trattandosi di notifica di atti giudiziari, la rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa. Infatti, la ricevuta sintetica della notifica dell'avviso opposto da' certezza ed è quindi idonea a dimostrare fino a prova contraria – per le ragioni dette –che il messaggio proveniente da … e avente a oggetto “Avvisi Di Addebito – Agricoli con
Lavoratori Dipendenti”, è pervenuto il giorno 11 ottobre 2016 alle ore 12:49:09 nella casella di posta elettronica dell'azienda destinataria (v. sull'idoneità certificativa delle ricevute generate dal gestore della posta elettronica, Cass. n. 26773/2016, n. 30532/2018). Per il principio della vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell'atto nel giorno e nell'ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l'onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dall'AV opposto o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell'equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art.
48, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 82 /2005), i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (v. per tutte Cass.
10630/2015 e n. 16528/2018)” (Corte d'Appello di Catania – Sez. Lav. n. 1268/2024 depositata il
7/1/2025).
Pertanto, in base alla documentazione prodotta in atti, risulta provata la regolarità della notifica all'opponente, con relativa interruzione del termine prescrizionale, della cartella di pagamento n.
29320110024921063000 e degli avvisi di addebito n. 59320120007274485000, n.
59320130001014457000, n. 59320140009503421000, n. 59320150003877005000, n.
59320160003007030000, n. 59320160007244590000, n. 59320170005677325000 e n.
59320170006350460000.
Non risultano invece perfezionate le notifiche degli avvisi di addebito n. 59320120002013824000, n.
59320130007616750000, n. 59320140005376039000, n. 59320140007574576000 e n.
59320140007574677000, con esito “destinatario sconosciuto”, che pertanto non hanno interrotto i relativi termini di prescrizione decorrenti dall'esigibilità dei crediti.
Peraltro, prima dell'intimazione di pagamento opposta, risulta aver notificato al ricorrente: 1) CP_8
l'intimazione di pagamento n. 29320169003850202, a mezzo posta in data 17.3.2017, riferita alla cartella di pagamento n. 29320110024921063 (contributi fissi II rata 2010); 2) l'intimazione di pagamento n. 29320199002129340, a mezzo pec consegnata il 7.11.2019, riferita agli avvisi di addebito n. 59320120002013824 (contributi fissi IV rata 2010 e II-III 2011), n. 59320140005376039 (contributi fissi I-II-III-IV rata 2013), n. 59320140007574576 (contributi 2008), n. 59320140007574677 (contributi
2009), n. 59320140009503421 (contributi fissi I-II rata 2014), n. 59320150003877005 (contributi fissi
III-IV rata 2014) e n. 59320160003007030 (contributi fissi I-II rata 2015); 3) l'intimazione di pagamento n.29320179033595120, a mezzo pec consegnata il 20.11.2017, riferita agli avvisi di addebito n.59320120007274485 (contributi fissi IV rata 2011, I rata 2012), n. 59320130001014457 (contributi fissi II rata 2012) e n.59320130007616750 (contributi fissi III-IV rata 2012).
In mancanza di prova di tempestivi atti interruttivi del termine prescrizionale, devono ritenersi prescritti i crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110024921063 e dagli avvisi di addebito n. 59320120002013824 e n. 59320130007616750000, quest'ultimo limitatamente alla III rata con scadenza 16.11.2012, in quanto, ai sensi dell'art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”), il termine di prescrizione comincia a decorrere dalle date di scadenza del versamento delle rate, non potendo prima di tale momento essere riscosse le somme, e quindi, trattandosi di contributi fissi, dal 16 maggio 2012 per la prima rata, dal 16 agosto
2012 per la seconda rata, dal 16 novembre 2012 per la terza rata e dal 16 febbraio 2013 per la quarta CP_ rata (v. circolare n. 14 del 3.2.2012).
Sono parimenti prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140005376039000, relativo a contributi 2013, n. 59320140007574576000, relativo a contributi 2008, e n. 59320140007574677000, relativo a contributi 2009.
Non sono invece prescritti, in quanto risultano tempestivamente interrotti i relativi termini, i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320120007274485000 (relativo a contributi 2011 e 2012), notificato a mezzo posta l'11.1.2013, n. 59320130001014457000 (relativo a contributi 2012), notificato a mezzo posta l'11.4.2013 e n. 59320130007616750000 (limitatamente alla IV rata contributi fissi 2012, con scadenza 16.2.2013), in quanto i termini di prescrizione quinquennale sono stati tempestivamente interrotti con la notifica, in data 20.11.2017, dell'intimazione di pagamento n.29320179033595120.
Non sono inoltre prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59320140009503421000 (relativo a contributi 2014 e notificato a mezzo pec il 20.2.2015), n. 59320150003877005000 (relativo a contributi 2014 e notificato a mezzo pec il 2.11.2015) e n. 59320160003007030000 (relativo a contributi 2015 e notificato a mezzo pec il 13.5.2016), per i quali la prescrizione successiva è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 29320199002129340, notificata a mezzo pec in data
7.11.2019, nonché i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 59320160007244590000 (relativo a contributi
2015 e notificato a mezzo pec il 24.11.2016), n. 59320170005677325000 (relativo a contributi 2016 e notificato a mezzo pec il 16.10.2017), n. 59320170006350460000 (relativo a contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedenti il minimale I e II rata 2012, notificato a mezzo pec il 18.10.2017), tenuto conto che i termini prescrizionali sono rimasti sospesi per complessivi 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale. Infatti, nel calcolare il termine di prescrizione, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione (cfr. sentenza n. 292/2023 del Tribunale di Catania), pari a complessivi 542 giorni.
Per quanto sopra esposto l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, le spese di lite, come liquidate in dispositivo, sono per due terzi compensate tra le parti e per un terzo seguono la soccombenza. CP_ Nulla va disposto in relazione alle spese processuali nei confronti di tenuto conto che l CP_4
si è costituito quale mandatario di quest'ultima senza produrre la relativa procura e senza dedurre che CP_ il mandato si estende anche a crediti che, per come affermato dallo stesso non sono stati oggetto di cessione a CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, CP_ in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara estinti per prescrizione i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320110024921063 ed agli avvisi di addebito n. 59320120002013824, n.
59320130007616750000 (limitatamente alla III rata), n. 59320140005376039000, n.
59320140007574576000 e n. 59320140007574677000; per l'effetto, annulla in parte qua l'opposta intimazione di pagamento n. 29320229016820958; rigetta nel resto il ricorso, dichiarando l'efficacia dell'intimazione di pagamento opposta limitatamente ai crediti di cui ai rimanenti avvisi di addebito n. 59320120007274485000, n. 59320130001014457000,
n. 59320130007616750000 (solo IV rata), n. 59320140009503421000, n. 59320150003877005000, n.
59320160003007030000, n. 59320160007244590000, n. 59320170005677325000 e n.
59320170006350460000; CP_ condanna ed , in solido, a rifondere 1/3 delle spese processuali Controparte_5
al ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano, nell'intero, in € 3.291,00 oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali al 15%; compensa le spese processuali tra le parti per i restanti 2/3 del predetto importo.
Catania, 19.3.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi