Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2173
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per mancata deduzione di vizi procedurali

    Le doglianze attengono esclusivamente al merito della controversia, posto che l'appellante ha contestato la compensazione operata dal Giudice di Pace, la validità della delibera condominiale e la ricostruzione dei conteggi. L'apprezzamento del contenuto delle prove e la selezione di quelle ritenute attendibili attengono al giudizio di merito e non al procedimento. Pertanto, le censure formulate dall'appellante sono inammissibili, poiché non rientrano nei limiti di impugnabilità previsti dall'articolo 339, comma 3, c.p.c. e si risolvono in una critica alla valutazione equitativa del Giudice di Pace, che non può essere sindacata in questa sede.

  • Rigettato
    Rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria

    La proposizione dell'appello, pur rivelandosi inammissibile per le ragioni già esposte, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma, né emergono elementi idonei a qualificare la condotta come abusiva o dilatoria in senso tecnico. Pertanto, la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. deve essere rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2173
    Giurisdizione : Trib. Cagliari
    Numero : 2173
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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