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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa MA MA LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 7630\2024 Reg. Gen. vertente tra
c.f.: , Parte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
AR GO;
- parte appellante-
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso come in CP_1 C.F._1
atti dall'avv. Palmas Enrico;
-parte appellata-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Il , in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 495/2024 del Giudice di Pace di
Cagliari, che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. CP_1
1851/2022 per la somma di euro 581,16, revocando il decreto e condannando il
. L'appellante ha contestato la sentenza sotto diversi profili. In Parte_3
primo luogo, ha dedotto l'erroneità della compensazione operata dal Giudice di Pace, sostenendo che il controcredito di euro 2.943,61, relativo a spese individuali imputate nel rendiconto 2016 e annullate con sentenza del Tribunale n. 1870/2020, non può essere considerato esistente, poiché si tratta di un debito mai pagato dal condomino e non di una somma da restituire. L'annullamento della delibera, secondo l'appellante, ha determinato soltanto la cancellazione di un debito, non la nascita di un credito compensabile. Analoga contestazione viene mossa alla somma di euro 200,00 per imposta di registro, che si ritiene non provata e comunque non riferibile a titolo condominiale. In secondo luogo, l'appellante ha insistito sulla validità della delibera del 22 aprile 2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, affermando che essa è tuttora vigente e non sospesa, sicché il Giudice di Pace non avrebbe potuto disattenderne l'efficacia in sede di opposizione, trattandosi di titolo idoneo a fondare la richiesta monitoria ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.. Il terzo motivo riguarda la violazione dell'art. 1243 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dei principi regolatori della materia, per avere il Giudice di Pace ritenuto operante la compensazione in assenza dei presupposti di legge e per aver posto le spese di lite a carico del Parte_1
nonostante la presunta fondatezza della pretesa monitoria. L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , sostenendo la perdurante vigenza delle CP_1
delibere e dei bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Nel merito, ha domandato il rigetto di tutte le pretese dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1851/2022, affermando che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile e che non sussiste alcun controcredito compensabile. In via subordinata, ha chiesto che sia accertata l'insussistenza di qualsiasi credito dell'opponente per euro
2.943,61 a titolo di spese individuali, in forza della sentenza del Tribunale n.
1870/2020, e quindi l'inoperabilità della compensazione. Ha, infine, concluso chiedendo la condanna dell'opponente alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata è stata resa secondo equità in una causa di valore inferiore a euro 1.100,00. L'appellato ha sottolineato che l'atto di appello non deduce violazioni di norme sul procedimento, né di norme costituzionali o comunitarie, né individua principi regolatori della materia, limitandosi a contestare il merito della decisione. Ha inoltre eccepito l'improcedibilità del gravame per difetto di delibera assembleare autorizzativa alla mediazione, svolta il 30 maggio 2023 senza il quorum prescritto.
Nel merito, ha insistito sulla correttezza della sentenza di primo grado, evidenziando l'invalidità della delibera del 22 aprile 2022 per vizi contabili riflessivi derivanti dall'annullamento dei bilanci 2017-2020, e ha ribadito l'esistenza di pagamenti effettuati per complessivi euro 687,58, superiori alla somma ingiunta, oltre alle anticipazioni per imposta di registro. Ha richiamato, inoltre, la contraddizione del
, che in altro procedimento ha affermato l'avvenuta compensazione della Parte_1
posta di euro 2.943,61, e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Per la decisione della controversia sono rilevanti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al previgente combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 3, e dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3 comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899). Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06,
14060/07, 9432/12).
Nel caso in esame, il valore della controversia è pari a € 581,16, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto e confermato nella motivazione della sentenza. Il giudice ha determinato tale valore sulla base della domanda monitoria, cioè l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo, senza sommare spese legali o accessori non autonomamente domandati, in conformità all'art. 10, comma 2, c.p.c. (criterio di determinazione del valore della causa).
Tanto posto, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impugnazione delle sentenze rese secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualora non indichi quale sia il principio violato e in che modo la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga in contrasto con esso. I principi informatori della materia non costituiscono una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto;
pertanto, chi denuncia la loro violazione deve specificamente individuarli e dimostrare il contrasto con la soluzione adottata.
Nel caso di specie, l'atto di appello non deduce alcuna violazione di norme sul procedimento, né di norme costituzionali o comunitarie, né individua un principio regolatore della materia che sarebbe stato violato. Le doglianze attengono esclusivamente al merito della controversia, posto che l'appellante ha contestato la compensazione operata dal Giudice di Pace, la validità della delibera condominiale e la ricostruzione dei conteggi. Come noto, l'apprezzamento del contenuto delle prove e la selezione di quelle ritenute attendibili attengono al giudizio di merito e non al procedimento, risolvendosi nell'esercizio del potere del giudice di valutare il materiale probatorio ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. Questo potere investe il momento sostanziale del giudizio e non quello procedimentale, che il legislatore ha inteso richiamare con l'espressione “norme sul procedimento”; né il cattivo esercizio di tale potere concerne la violazione di limiti posti dalle norme costituzionali o comunitarie o dai principi regolatori della materia.
Pertanto, le censure formulate dall'appellante sono inammissibili, poiché non rientrano nei limiti di impugnabilità previsti dall'articolo 339, comma 3, c.p.c. e si risolvono in una critica alla valutazione equitativa del Giudice di Pace, che non può essere sindacata in questa sede. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Va poi rigettata la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. La proposizione dell'appello, pur rivelandosi inammissibile per le ragioni già esposte, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma, né emergono elementi idonei a qualificare la condotta come abusiva o dilatoria in senso tecnico. Pertanto, la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. deve essere rigettata.
La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite, che, quanto al presente grado – restando ferme le statuizioni in punto di spese contenute nella sentenza appellata quanto al precedente grado- si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte appellata, liquidate, quanto al presente grado, in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE
MA MA LO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il giudice, dott.ssa MA MA LO, applicato a distanza ai sensi dell'art. 3 D.L.
117/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 7630\2024 Reg. Gen. vertente tra
c.f.: , Parte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv.
AR GO;
- parte appellante-
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso come in CP_1 C.F._1
atti dall'avv. Palmas Enrico;
-parte appellata-
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente, da intendersi richiamate in questa sede;
IN FATTO E DIRITTO
Il , in persona dell'amministratore pro Parte_2
tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n. 495/2024 del Giudice di Pace di
Cagliari, che aveva accolto l'opposizione di al decreto ingiuntivo n. CP_1
1851/2022 per la somma di euro 581,16, revocando il decreto e condannando il
. L'appellante ha contestato la sentenza sotto diversi profili. In Parte_3
primo luogo, ha dedotto l'erroneità della compensazione operata dal Giudice di Pace, sostenendo che il controcredito di euro 2.943,61, relativo a spese individuali imputate nel rendiconto 2016 e annullate con sentenza del Tribunale n. 1870/2020, non può essere considerato esistente, poiché si tratta di un debito mai pagato dal condomino e non di una somma da restituire. L'annullamento della delibera, secondo l'appellante, ha determinato soltanto la cancellazione di un debito, non la nascita di un credito compensabile. Analoga contestazione viene mossa alla somma di euro 200,00 per imposta di registro, che si ritiene non provata e comunque non riferibile a titolo condominiale. In secondo luogo, l'appellante ha insistito sulla validità della delibera del 22 aprile 2022, posta a fondamento del decreto ingiuntivo, affermando che essa è tuttora vigente e non sospesa, sicché il Giudice di Pace non avrebbe potuto disattenderne l'efficacia in sede di opposizione, trattandosi di titolo idoneo a fondare la richiesta monitoria ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.. Il terzo motivo riguarda la violazione dell'art. 1243 c.c. e dell'art. 2697 c.c., nonché dei principi regolatori della materia, per avere il Giudice di Pace ritenuto operante la compensazione in assenza dei presupposti di legge e per aver posto le spese di lite a carico del Parte_1
nonostante la presunta fondatezza della pretesa monitoria. L'appellante ha chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, dichiari l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , sostenendo la perdurante vigenza delle CP_1
delibere e dei bilanci posti a fondamento del decreto ingiuntivo. Nel merito, ha domandato il rigetto di tutte le pretese dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1851/2022, affermando che il credito azionato è certo, liquido ed esigibile e che non sussiste alcun controcredito compensabile. In via subordinata, ha chiesto che sia accertata l'insussistenza di qualsiasi credito dell'opponente per euro
2.943,61 a titolo di spese individuali, in forza della sentenza del Tribunale n.
1870/2020, e quindi l'inoperabilità della compensazione. Ha, infine, concluso chiedendo la condanna dell'opponente alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito , eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la sentenza impugnata è stata resa secondo equità in una causa di valore inferiore a euro 1.100,00. L'appellato ha sottolineato che l'atto di appello non deduce violazioni di norme sul procedimento, né di norme costituzionali o comunitarie, né individua principi regolatori della materia, limitandosi a contestare il merito della decisione. Ha inoltre eccepito l'improcedibilità del gravame per difetto di delibera assembleare autorizzativa alla mediazione, svolta il 30 maggio 2023 senza il quorum prescritto.
Nel merito, ha insistito sulla correttezza della sentenza di primo grado, evidenziando l'invalidità della delibera del 22 aprile 2022 per vizi contabili riflessivi derivanti dall'annullamento dei bilanci 2017-2020, e ha ribadito l'esistenza di pagamenti effettuati per complessivi euro 687,58, superiori alla somma ingiunta, oltre alle anticipazioni per imposta di registro. Ha richiamato, inoltre, la contraddizione del
, che in altro procedimento ha affermato l'avvenuta compensazione della Parte_1
posta di euro 2.943,61, e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In data 14.10.2025 il procedimento è stato assegnato a questo giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, e all'udienza del 3.12.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Per la decisione della controversia sono rilevanti i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'impugnazione delle sentenze del giudice di pace, non appellabili, ma ricorribili per Cassazione, in base al previgente combinato disposto dell'art. 339 c.p.c., comma 3, e dell'art. 113 c.p.c., comma 2, per le cause il cui valore non eccede millecento euro. In generale, la Corte ha affermato, che sono assoggettate al regime impugnatorio di cui all' art. 339, 3 comma, c.p.c., tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore previsto (dall'art. 113 c.p.c.), a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, solamente, il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg. c.p.c. in tema di competenza (es. Cass. 18 gennaio 2005, n. 899). Ai fini della determinazione della regola di giudizio - di diritto o equitativa - da seguirsi dal giudice di pace ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., il valore della causa deve essere determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., sommando, pertanto, al capitale unicamente gli interessi scaduti e non pure quelli maturati dalla data della domanda (Cass. sez. 3,
Sentenza n. 2966 del 07/02/2013; Cass., nn. 18942/03, 14513/05, 17430/06,
14060/07, 9432/12).
Nel caso in esame, il valore della controversia è pari a € 581,16, come indicato nel decreto ingiuntivo opposto e confermato nella motivazione della sentenza. Il giudice ha determinato tale valore sulla base della domanda monitoria, cioè l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo, senza sommare spese legali o accessori non autonomamente domandati, in conformità all'art. 10, comma 2, c.p.c. (criterio di determinazione del valore della causa).
Tanto posto, le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o per violazione dei principi regolatori della materia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di impugnazione delle sentenze rese secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile qualora non indichi quale sia il principio violato e in che modo la regola equitativa individuata dal Giudice di Pace si ponga in contrasto con esso. I principi informatori della materia non costituiscono una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale del giudice nel determinare la regola equitativa del caso concreto;
pertanto, chi denuncia la loro violazione deve specificamente individuarli e dimostrare il contrasto con la soluzione adottata.
Nel caso di specie, l'atto di appello non deduce alcuna violazione di norme sul procedimento, né di norme costituzionali o comunitarie, né individua un principio regolatore della materia che sarebbe stato violato. Le doglianze attengono esclusivamente al merito della controversia, posto che l'appellante ha contestato la compensazione operata dal Giudice di Pace, la validità della delibera condominiale e la ricostruzione dei conteggi. Come noto, l'apprezzamento del contenuto delle prove e la selezione di quelle ritenute attendibili attengono al giudizio di merito e non al procedimento, risolvendosi nell'esercizio del potere del giudice di valutare il materiale probatorio ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. Questo potere investe il momento sostanziale del giudizio e non quello procedimentale, che il legislatore ha inteso richiamare con l'espressione “norme sul procedimento”; né il cattivo esercizio di tale potere concerne la violazione di limiti posti dalle norme costituzionali o comunitarie o dai principi regolatori della materia.
Pertanto, le censure formulate dall'appellante sono inammissibili, poiché non rientrano nei limiti di impugnabilità previsti dall'articolo 339, comma 3, c.p.c. e si risolvono in una critica alla valutazione equitativa del Giudice di Pace, che non può essere sindacata in questa sede. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
Va poi rigettata la richiesta dell'appellato di condanna dell'appellante ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.. La proposizione dell'appello, pur rivelandosi inammissibile per le ragioni già esposte, non integra di per sé gli estremi della mala fede o della colpa grave richiesti dalla norma, né emergono elementi idonei a qualificare la condotta come abusiva o dilatoria in senso tecnico. Pertanto, la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. deve essere rigettata.
La soccombenza della parte appellante governa le spese di lite, che, quanto al presente grado – restando ferme le statuizioni in punto di spese contenute nella sentenza appellata quanto al precedente grado- si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'appello inammissibile;
- rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte appellata, liquidate, quanto al presente grado, in € 462,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 29.12.2025
IL GIUDICE
MA MA LO