Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 7940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7940 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04725/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4725 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
TA PO e AR EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Ermanno Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA BA IM, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Barretta, Leopoldo De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Capri sull’atto di invito e diffida presentato dai ricorrenti in data 10 agosto 2022 prot. 20764, per ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990, la verifica di legittimità e della sussistenza dei presupposti di legge in relazione alle opere di cui alla c.i.l.a. presentata dalla signora SA BA IM in data 7.3.2022, prot. 5324, avente ad oggetto, in particolare, la installazione di ringhiere sul lastrico solare dell’immobile avente ingresso dalla Via Cesina n. 11, riportato nel NCEU del Comune di Capri al foglio 5 part. 879, sub 6, 7 e 8 (ex 1, 2, 3 e 4) e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Capri di concludere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 117 c.p.c. e/o 19 comma 6 ter della L. 241/90, il procedimento avviato in esito al detto atto di invito e diffida mediante provvedimento espresso e/o di adozione di ogni altro provvedimento consequenziale;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Capri sempre in relazione al predetto atto di invito e diffida presentato dai ricorrenti in data 10 agosto 2022 prot. 20764, con il quale è stato chiesto di avere, in ogni caso, risposta scritta ai sensi e per gli effetti della legge 241/90;
per l’accertamento della fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., in relazione alla mancanza del prescritto titolo abilitativo in relazione alle opere in questione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18/12/2022:
per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento:
a) della nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del 18.10.2022, prot. 26803, inviata al Comando della Polizia Municipale - mai notificata ai ricorrenti e soltanto in data 24.10.2022 trasmessa al loro Difensore - con la quale a seguito del sopralluogo effettuato in data 31.8.2022, prot. 22231, e di successive note dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394 - anch’esse mai notificate ai ricorrenti né trasmesse al loro difensore - viene comunicata a detto Comando di Polizia Municipale l’archiviazione del procedimento sanzionatorio “viste le foto allegate” “che riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni, sollevate” con l’atto di invito e diffida presentato dai ricorrenti AR EL e TA PO in data 10 agosto 2022 prot. 20764, per ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990 la verifica di legittimità e della sussistenza dei presupposti di legge in relazione alle opere di cui alla c.i.l.a. presentata dalla signora SA BA IM in data 7.3.2022, prot. 5324, avente ad oggetto, in particolare, la installazione di ringhiere sul lastrico solare dell’immobile avente ingresso dalla Via Cesina n. 11, riportato nel NCEU del Comune di Capri al foglio 5 part. 879, sub 6, 7 e 8 (ex 1, 2, 3 e 4);
b) in ogni caso, di ogni atto e/o provvedimento col quale il Comune di Capri ha ritenuto di archiviare ogni contestazione urbanistico - edilizia formulata nei confronti della signora SA BA IM con verbale di sopralluogo del 31.8.2022 prot. 22231, nei confronti della signora SA BA IM in relazione all’immobile avente ingresso dalla Via Cesina n. 11, e di cui innanzi;
c) per quanto necessario, di ogni di atto di interlocuzione intervenuto da parte del Comune di Capri in relazione alle contestazioni di cui verbale di sopralluogo del 31.8.2022 prot. 22231 a seguito delle note formulata dalla signora IM del 1°.9.2022, prot.n. 22387 e del 23.9.2022, prot. 24394;
d) di ogni atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capri e di SA BA IM;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. LO EV;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, proprietari dell’appartamento sito in Capri alla Via Cesina n. 11/a riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Capri al foglio 5, p.lla 612, giusta atto per Notaio dott.ssa Carmela Rungi del 27.4.1980, rep. 15827, confinante con l’immobile di proprietà della controinteressata, avente ingresso dalla Via Cesina n. 11 e riportato nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Capri al foglio 5 part. 879, sub 6, 7 e 8 (ex 1, 2, 3 e 4); premesso che la controinteressata aveva installato, di recente, sul “lastrico solare” di copertura del proprio immobile una “ringhiera” di parapetto in ferro in forza della quale – oltre ad aver determinato in alcuni punti un’illegittima veduta sull’immobile dei ricorrenti in violazione degli artt. 905 e 906 c.c., in conseguenza della quale era stato contestualmente avviato giudizio civile – aveva mutato in “terrazzo” l’originaria destinazione d’uso del menzionato “lastrico solare”, mediante installazione di lettini, tavoli e ombrelloni ecc.. trasformando, quindi, detta parte di edificio dalla sua “originaria” natura di mera copertura, ad un terrazzo con utilizzo residenziale, con immissioni di vario genere e pregiudizio alla vivibilità dei ricorrenti e, quindi, ai loro diritti di proprietà; che erano venuti a conoscenza che detta trasformazione era conseguente alla presentazione da parte della controinteressata, al Comune di Capri, della c.i.l.a. edilizia in data 7.3.2022, prot. 5324, avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di mera “manutenzione straordinaria” consistenti nell’installazione di una ringhiera di parapetto in ferro sul menzionato lastrico solare, al fine d’evitare la caduta delle persone dal lastrico solare (“quale dispositivo di sicurezza anticaduta”); lamentavano che “ogni predetta opera ha determinato, e determina, il mutamento di destinazione d’uso dell’originario lastrico solare di copertura del predetto fabbricato in un terrazzo ad uso residenziale soggetto al preventivo rilascio del titolo abilitativo del “permesso di costruire” ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 380/2001 anziché alla c.i.l.a., come invece avvenuto nel caso in esame”; infatti la realizzazione di una ringhiera protettiva, trasformando un originario “lastrico solare” in un “terrazzo” è soggetta al rilascio del permesso di costruire (TAR Salerno, Sez. II, n. 24 del 3.1.2018) in quanto comportante un incremento della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e sosta), sia pure in via accessoria; occorreva in particolare distinguere la nozione di lastrico solare da quella di terrazza: il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una copertura di ambienti sottostanti, mentre la seconda è un ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (sul punto, cfr. TAR Campania Napoli, sez. IV, n. 11632/2010; TAR Lazio Roma, sez. II, n. 4043/2016; TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 305/2018, Tar Salerno, Sez. II, 28.6.2021 n. 1578); rappresentavano che, in ragione di quanto innanzi, “stante l’illegittima trasformazione del lastrico solare”, con atto di invito e diffida del 10.8.2022, prot. 20764, e con allegate foto dello stato dei luoghi, avevano invitato e diffidato il Comune di Capri a voler effettuare, entro il termine di trenta giorni, ogni verifica di legittimità e di sussistenza dei presupposti di legge in relazione alle opere di trasformazione da lastrico solare in terrazzo di cui sopra e di cui alla c.i.l.a. presentata dalla controinteressata in data 7.3.2022, prot. 5324, adottando ogni provvedimento consequenziale; e avevano al contempo, sempre col predetto atto di invito e diffida del 10 agosto 2022 prot. 20764, chiesto di avere, in ogni caso, risposta scritta al predetto atto di invito e diffida ai sensi della legge 241/90, entro il termine di trenta giorni con avvertenza che in mancanza sarebbe stata adìta l’Autorità giudiziaria; e che al predetto atto di invito e diffida erano state allegate, altresì, foto descrittive dello stato dei luoghi; lamentavano che alcuna verifica di legittimità fosse mai stata effettuata, sino ad oggi, dal Comune di Capri ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990 né, tanto meno, alcun riscontro ai sensi della legge 241/90 era stato loro dato, dal predetto Comune di Capri, come pure espressamente chiesto; ed impugnavano “ogni atto e/o silenzio” formatosi, per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione italiana; per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 comma 6-ter della legge 241/90; per violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n.241 (in part. artt. 3 e ss.) e, comunque, per violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo; per violazione falsa applicazione del T.U. in materia edilizia approvato con d.p.r. 6.6.2001, n. 380 (in part. artt. 10 e 22 e ss.); per eccesso di potere per difetto di istruttoria:
I) in primo luogo, era denunziata l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Capri in relazione all’atto di invito e diffida formulato dagli attuali ricorrenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 6ter, legge 241/1990 con il menzionato atto del 10.8.2022, prot. 20764, finalizzato alla “verifica” della legittimità della c.i.l.a. presentata dalla controinteressata in data 7.3.2022, prot. 5324. Stabilisce, infatti, il predetto art. 19, comma 6-ter, l.241/90: “La segnala-zione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. Come precisato in giurisprudenza il Legislatore ha accordato al terzo, che si ritenga leso da una d.i.a., s.c.i.a. o c.i.l.a., un rimedio che consiste nel potere di stimolare l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Am-ministrazione, dando luogo a uno schema che diverge da quello ordinario in cui l'avvio del procedimento e l'adozione del provvedimento sono to-talmente rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione stessa. (Cons. Stato, Sez. IV, n. 611 del 13.2.2017; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7741 del 6.9.2022; TA.R. Napoli, Sez. III, n.7132 del 12.12.2018). Pertanto, “dopo l'intervento del legislatore del 2011, la tutela del terzo controinteressato passa, necessariamente, attraverso la sollecitazione dei poteri dell'amministrazione di verifica della legittimità dell'attività oggetto di SCIA e, in caso di inerzia, «esclusivamente» attraverso l'azione avverso il silenzio inadempimento. Non sono esperibili né azioni di accertamento autonomo dell'insussistenza dei presupposti per svolgere l'attività segnalata né azioni di annullamento di un preteso silenzio-assenso formatosi a seguito della presentazione della SCIA e del mancato esercizio, entro i termini previsti, dei poteri di controllo della P.A. L'unica forma di tutela della posizione soggettiva del terzo, pregiudicato da una SCIA ritenuta lesiva, consiste nell'esperimento dell'azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 31 c.p.a. maturato a seguito della presentazione di un'istanza tesa a sollecitare le verifiche da parte della P.A. previste dall'art. 19, commi 3, 4 e 6 bis” (TAR Venezia, sez. II, 5.7.2021, n.885). Ne consegue che, come ulteriormente precisato anche da parte di questo T.A.R.: “a fronte della denuncia del terzo circa l'irregolarità dell'intervento edilizio oggetto di una SCIA, l'Amministrazione ha l'obbligo di procedere all'accertamento dei requisiti che potrebbero giustificare un suo intervento repressivo - e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non solo al contenuto dell'atto ma anche all' an del procedere, con una opzione interpretativa, che così coniuga in modo equilibrato le esigenze di liberalizzazione sottese alla SCIA con quelle di tutela del terzo, giacché - lungi dal legittimarlo a sollecitare i poteri inibitori senza limiti temporali - gli dà titolo ad attivare il solo potere di autotutela dell'Amministrazione, la quale deve naturalmente tenere conto dei presupposti che danno titolo all'esercizio di tale funzione e, in particolare, dell'affidamento medio tempore ingenerato nel destinatario dell'azione amministrativa, senza tuttavia vanificare le esigenze di tutela giurisdizionale del terzo che può comunque far valere, pur con queste diverse modalità, le proprie pretese” (TAR Napoli, sez. IV, 6.6.2022 n. 3823;TAR Milano, sez. II, 2.5.2020 n.728);
II) andava rilevato, poi, che il silenzio impugnato era illegittimo anche per violazione dell’art. 22 l.241/90 considerato che con l’atto di invito e diffida i ricorrenti hanno, in ogni caso, chiesto di avere risposta scritta in riscontro al proprio atto ai sensi della l.241/90, evidenziando di essere proprietari dell’appartamento sito in Capri alla Via Cesina n. 11/a, quest’ultimo confinante con l’immobile di proprietà della controinteressata ed allegando, altresì, diverse foto relative allo stato dei luoghi a confine tra i due immobili; ed invitando il Comune di Capri ad effettuare “ogni verifica di legittimità e di sussistenza dei presupposti di legge in relazione alle opere di trasformazione da lastrico solare in terrazzo di cui sopra e di cui alla cila presentata dalla signora IM in data 7.3.2022, prot. 5324 adottando ogni provvedimento consequenziale”, nel contempo, ed in ogni caso”, chiedendo “di avere risposta scritta al presente atto ai sensi della legge 241/90 entro il predetto termine di trenta giorni”; ma il Comune di Capri non aveva fornito alcun riscontro e/o risposta scritta ai ricorrenti come, invece, espressamente richiesto ai sensi della legge 241/90;
III) Fermo quanto sopra, l’installazione delle ringhiere sul lastrico di copertura in questione – come già sopra evidenziato in premessa - aveva determinato, e determina, in maniera incontestabile il mutamento di destinazione d’uso dell’originario lastrico solare di copertura del predetto fabbricato in un terrazzo ad uso residenziale, sul quale erano stati installati lettini, ombrelloni, tavoli, sedie come agevolmente rilevabile, tra l’altro, dalle foto allegate anche all’atto di invito e diffida del 10.8.2022, prot. 20764; e le opere di cui innanzi, determinando il mutamento di destinazione d’uso del predetto lastrico solare in terrazzo ad uso residenziale era incontestabilmente subordinata al preventivo rilascio del permesso di costruire ex art. 10 d.p.r. 380/2001, anziché alla c.i.l.a., come invece avvenuto nel caso in esame. Ne conseguiva “l’illegittimità di ogni opera in questione, priva del previsto “titolo abilitativo” (ovvero del “permesso di costruire” ex art. 10 d.p.r. 380/2001) ed inequivocabilmente “evidenziata” e “documentata” anche con le relative fotografie nell’atto di invito e diffida dei ricorrenti, con la conseguenza che “non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità”, né risultano “necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione” ai fini dell’accertamento della fondatezza dell’atto di invito e diffida e di ogni verifica di legittimità richiesta dai ricorrenti e di cui si chiede l’accertamento ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a.”.
Il Comune di Capri depositava documenti, tra cui il provvedimento di “archiviazione” del 18.10.2022, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Edilizia ed Urbanistica dell’ente.
Si costituiva in giudizio la controinteressata, con memoria di stile, indi depositando scritto difensivo in cui, premesso che in data 24/10/2022 l’Amministrazione intimata aveva depositato agli atti del giudizio l’atto prot. 22231 del 31/8/2022 a mezzo del quale, in relazione proprio all’invito e diffida dei ricorrenti del 10/8/2022, prot. 20764, era stato relazionato l’accertamento condotto presso l’immobile in proprietà della controinteressata, nonché il successivo atto prot. 26803 del 18/10/2022, a mezzo del quale era stato archiviato il procedimento avviato su istanza dei ricorrenti, avendo verificato il Comune di Capri la conformità di quanto realizzato dalla dott.ssa IM in relazione alla c.i.l.a. depositata, nonché la nota prot. 27229 del 24/10/2022, a mezzo della quale il Comune aveva notificato all’avv. Ermanno Ferraro, legale dei ricorrenti, l’esito del procedimento avviato su istanza dei propri assistiti, eccepiva l’improcedibilità dell’atto introduttivo del giudizio, per sopravvenuto difetto d’interesse o cessata materia del contendere, in relazione all’intervenuta “archiviazione”, da parte del Comune, del procedimento attivato per la verifica di legittimità della c.i.l.a. depositata dalla stessa controinteressata, con conseguente venire meno del censurato silenzio – inadempimento in relazione alla diffida dei ricorrenti. Nel merito, la controinteressata concludeva, in ogni caso, “per la manifesta infondatezza dell’avverso ricorso, con il quale parte ricorrente pretenderebbe di accreditare la infondata teoria secondo cui l’intervento, asseritamente realizzato in difformità alla c.i.l.a. prot. 5324 del 7/3/2022, avrebbe consentito quelle condizioni fattuali di illegittimo mutamento di destinazione d’uso del lastrico solare, per cui le opere realizzate in difformità alla c.i.l.a. avrebbero necessitato del rilascio di un permesso di costruire”; teoria “sconfessata per tabulas dal provvedimento prot. n. 26803 del 18/10/2022, adottato dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Capri, il quale ha accertato che la dott.ssa IM ha effettivamente posto in essere quanto comunicato in sede di c.i.l.a., prot. 5324 del 7/3/2022, sicché alcuna difformità tanto fattuale, quanto urbanistica, vi è presso l’immobile in proprietà della dott.ssa IM, caducando di ogni fondatezza l’avverso ricorso”.
Seguiva il deposito, nell’interesse dei ricorrenti, di un atto di motivi aggiunti, diretto avverso gli atti specificati in epigrafe, e segnatamente avverso il suddetto provvedimento di “archiviazione” della pratica, relativa alla c.i.l.a. della controinteressata, adottato dal Comune di Capri, ricorso in cui – ripercorse nei termini di cui sopra le vicende, successive al deposito dell’atto introduttivo del giudizio – nonché premesso ulteriormente che la nota del 31.08.2022, era così concepita: “L’altezza della struttura in ferro risulta essere di mt 0,86 in difformità a quanto rappresentato nei grafici allegati alla CILA che riportano una altezza di circa mt. 0,40. Il modulo di mt. 4,52 posizionato sul lato lungo del terrazzo di copertura presenta una altezza di mt. 1,40, anch’esso in difformità a quanto riportato in grafici allegati alla CILA su richiamata. Quanto innanzi prefigura un cambio di destinazione d’uso del lastrico solare in terrazzo soggetto ad autorizzazione paesaggistica prima e successiva scia in quanto comportante un incremento di superficie utile residenziale sia pure in via accessoria. Si allegano nr.11 foto e schemi grafici”; nonché premesso che, con la gravata nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del 18.10.2022, prot. 2680 “si comunica al solo Comando della Polizia Municipale che successivamente al sopralluogo effettuato in data 30.8.2022, prot. 22231, ed a successive – e non meglio identificate – note dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394, esso Responsabile, “viste le foto allegate” da parte della signora IM, “che riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate”, aveva disposto l’archiviazione del procedimento di contestazione; e precisato che “ad eccezione delle predette due note: 1) la prima del 31.8.2022, prot. 22231 (verbale di sopralluogo); 2) la seconda del 18.10.2022, prot. 26803, (archiviazione del procedimento), null’altro è stato trasmesso al sottoscritto difensore considerato che né sono state trasmesse le fotografie allegate alle note né, tantomeno, le note dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394, menzionate in atti, né, in ogni caso, alcuno dei predetti atti è stato notificato ai ricorrenti i quali, pertanto, ne sono venuti a conoscenza della verifica di legittimità effettuata in data 31.8.2022 né, della chiusura del procedimento con la relativa archiviazione avvenuta con la nota del 18.10.2022, né, conseguentemente, hanno partecipato al procedimento da loro avviato”; i ricorrenti sollevavano, nei confronti di tali atti, e in generale della condotta tenuta nel caso in esame da parte del Comune di Capri, le seguenti ulteriori doglianze: Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione italiana; Violazione e falsa applicazione dell’art., 19 comma 6-ter della legge 241/90; Violazione e falsa applicazione del T.U. in materia edilizia approvato con d.p.r. 6.6.2001, n. 380 (in part. artt. 10 e 22 e ss.); Violazione e falsa applicazione dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e delle norme e dei principi generali in materia di preventivo rilascio di “autorizzazione paesaggistica” e di interventi in aree vincolate paesaggisticamente; Eccesso di potere per difetto di istruttoria; Violazione e falsa applicazione della legge 7.8.1990, n.241 (in part. artt. 3 e ss.) e, comunque, Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi generali in materia di obbligo di motivazione degli atti pubblici nonché di partecipazione del soggetto interessato al procedimento amministrativo; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, omessa, erronea ed illegittima motivazione:
I) In via preliminare rilevavano “l’illegittimità di ogni atto di archiviazione impugnato per violazione dell’art. 7 della legge 241/90 e, comunque, per violazione del “giusto procedimento”, considerato che alcuna comunicazione è stata effettuata nei confronti dei ricorrenti, relativamente al procedimento di verifica di legittimità ed al suo svolgimento, effettuato ai sensi dell'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990. Infatti, soltanto in data 24.10.2022, ovvero successivamente alla notifica del ricorso, avvenuta in data 1.10.2022 ed alla iscrizione a ruolo del predetto ricorso, effettuata in data 13.10.2022, il Comune di Capri provvedeva a trasmettere, al solo difensore dei ricorrenti, l’attività di verifica e l’esito conclusivo dello stesso. Pertanto, il Comune di Capri dopo aver accertato con verbale di sopralluogo del 31.8.2022 – non comunicato ai ricorrenti – l’incontestabile illegittimità delle opere di trasformazione da lastrico solare a terrazza e delle diverse difformità, effettuate dalla signora IM, ha poi “interloquito” con la sola parte proprietaria (note della signora IM dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394, menzionate in atti), disponendo l’archiviazione del procedimento di contestazione, sulla base di una semplice “visione” delle “foto”, trasmesse dalla signora IM, senza alcuna altra minima istruttoria e verifica circa l’effettivo ripristino della legalità violata (“viste le foto allegate che riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate”). Nel corso dell’intera procedura di verifica di legittimità, di cui all’art. 19 comma 6 ter, legge 241/1990 avviata, ed espressamente richiesta dai ricorrenti, alcuna minima comunicazione è mai stata effettuata nei confronti di questi ultimi, i quali non hanno partecipato alla procedura ed alla verifica anche della correttezza ed imparzialità della procedura di verifica svolta dal Comune di Capri”;
II) gli atti impugnati erano illegittimi “per difetto di motivazione e difetto di istruttoria, considerato che la nota impugnata sub a) dispone l’archiviazione del procedimento di contestazione avviato dal Comune di Capri senza minimamente motivare in ordine alla assunta pretesa “ottemperanza” e senza alcuna minima istruttoria ed accertamento in ordine all’effettivo ripristino o meno. Deve evidenziarsi, infatti, che risulta completamente omesso, nel caso in esame, ogni minimo accertamento in ordine all’effettivo ripristino (rimozione o meno delle opere, indicazione dell’altezza, della larghezza, ecc.) ed all’effettiva conformità delle opere contestate con il verbale di sopralluogo del 31.08.2022 nonché anche rispetto alle opere di cui alla cila, presentata dalla controinteressata in data 7.3.2022, prot. 5324. A fronte di una precisa descrizione dei luoghi, e di una minuziosa misurazione delle opere contestate dall’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Municipale effettuate con il verbale di sopralluogo del 31.8.2022 prot. 22231 (“l’altezza della struttura in ferro risulta essere di mt 0,86 in difformità a quanto rappresentato nei grafici allegati alla CILA che riportano una altezza di circa mt. 0,40. Il modulo di mt. 4,52 posizionato sul lato lungo del terrazzo di copertura presenta una altezza di mt. 1,40, anch’esso in difformità a quanto riportato in grafici allegati alla CILA su richiamata: Quanto innanzi prefigura un cambio di destinazione d’uso del lastrico solare in terrazzo soggetto ad autorizzazione paesaggistica prima e successiva scia in quanto comportante un incremento di superficie utile residenziale sia pure in via accessoria”) è stata inopinatamente disposta l’archiviazione del procedimento di contestazione anzidetto e l’accertamento dell’avvenuto ripristino della legalità violata sulla base della mera “visione” di “foto” (“viste le foto allegate che riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate”) trasmesse queste ultime dalla controinteressata, senza alcun ulteriore accertamento e verifica. In altri termini, tutto quanto puntualmente contestato col predetto verbale del 31.08.2022 risulta illegittimamente “archiviato” dal Comune di Capri dalla mera visione di “foto” prodotte dalla signora IM in cui è omessa qualsivoglia indicazione di misure e tipologia di intervento; né tantomeno è allegata una “relazione tecnica” attestante l’intervenuto ripristino con indicazione delle misure relativamente ad ogni singola contestazione formulata nel verbale di sopralluogo del 31.8.2022. Né, ancora, a fronte di tali omessi ed imprescindibili elementi, è stato effettuato un ulteriore accertamento da parte dell’Ufficio – parimenti a quello effettuato col verbale di sopralluogo del 31.8.2022 – al fine di verificare l’avvenuta e regolare esecuzione delle opere. Emerge in maniera incontestabile l’illegittimità di ogni atto impugnato considerato che risulta omessa ogni imprescindibile verifica, né è minimamente comprensibile in cosa consisterebbe la pretesa ottemperanza da parte della signora IM, anche al fine di verificare la correttezza e la trasparenza dell’operato della P.A. nel caso di specie”;
III) i ricorrenti rilevavano ancora che, “anche a voler prescindere dall’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate con verbale del 31.8.2022, ogni opera della quale si discute e di cui alla c.i.l.a. presentata dalla signora SA BA IM in data 7.3.2022, prot. 5324, (avente ad oggetto, in particolare, la installazione di ringhiere sul lastrico solare dell’immobile) risulta, illegittima in quanto ha determinato la evidente “trasformazione” dell’originario lastrico solare in terrazzo per il quale era, ed è, necessario il preventivo rilascio sia del permesso di costruire ex art. 10 d.p.r. 380/2001 sia dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004. La installazione delle ringhiere sul lastrico di copertura in questione – come già sopra evidenziato in premessa - ha determinato, e determina, in maniera incontestabile il mutamento di destinazione d’uso dell’originario lastrico solare di copertura del predetto fabbricato in un terrazzo ad uso residenziale sul quale sono stati installati lettini, ombrelloni, tavoli, sedie come agevolmente rilevabile, tra l’altro, dalle foto allegate anche all’atto di invito e diffida del 10.8.2022, prot. 20764”; e ribadivano le doglianze già sollevate nel punto III) dell’atto introduttivo del giudizio, cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Si costituiva in giudizio il Comune di Capri, con memoria di stile, quindi depositando scritto difensivo in cui, rilevato, in fatto, che “già prima della proposizione del ricorso introduttivo, il Comune di Capri, in data 31.08.2022, presso il luogo dell’edificio, aveva espletato sopralluogo [doc. n. 2 depositato dal Comune di Capri in data 24.10.2022], dal quale sono emerse talune discrepanze in merito all’altezza della struttura in ferro dichiarata nella C.I.L.A. e la carenza di autorizzazione paesaggistica, necessaria in quanto la trasformazione realizzata comportava, sebbene in via accessoria, un aumento di superficie residenziale. Siffatte irregolarità sono state eliminate e, per tale ragione, in data 18.10.2022, giusta nota assunta al prot. n. 27229 [doc. n. 3 depositato dal Comune di Capri in data 24.10.2022], il Comune di Capri ha archiviato il relativo procedimento, trasmettendone notizia all’avvocato dei ricorrenti [doc. n. 4 depositato dal Comune di Capri in data 24.10.2022]”, eccepiva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per carenza d’interesse, posto che “la vicinitas non è sufficiente a comprovare l’interesse a ricorrere che è invece derivante da un concreto pregiudizio per l’interessato, dovendosi dimostrare che l’intervento costruttivo contestato abbia capacità di propagarsi sino a incidere negativamente sul fondo del ricorrente” (prova nella specie asseritamente non assolta dai ricorrenti), e concludeva per il loro rigetto, non palesandosi necessaria, a suo avviso, la comunicazione d’avvio del procedimento di verifica ed essendo stato comunicato l’atto finale di archiviazione del procedimento de quo, e comunque opinando, la difesa dell’ente, che: “L’intervento è conforme alla normativa edilizia, urbanistica e paesaggistica e non rappresenta una trasformazione radicale della parte di edificio in contestazione”; nonché: “Le irregolarità riscontrate sono state tutte ottemperate” (id est, evidentemente: eliminate - nde).
La controinteressata depositava altresì memoria conclusiva, in cui variamente argomentava in merito all’infondatezza del gravame aggiuntivo, sulla base di plurime considerazioni, delle quali si riporta di seguito il nucleo centrale: “Le ringhiere anticaduta installate dalla resistente sul proprio lastrico solare hanno la mera funzione di evitare e prevenire situazioni di pericolo nelle sole aree del lastrico ove si conducono interventi manutentivi, precisamente “il lato sud e lato ovest”, circostanze nemmeno contestate dai ricorrenti. Tali lati del lastrico solare nemmeno sono confinanti con la proprietà dei ricorrenti, circostanza che determina anche la carenza di interesse dei ricorrenti. Resta che i ricorrenti lamentano l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quanto dichiarato dalla resistente in sede di c.i.l.a., pretendendo così la configurazione di un cambio di destinazione d’uso, senza provare o documentare alcunché. In definitiva è evidente che la resistente – come puntualmente e correttamente accertato in sede procedimentale dal Comune di Capri, così adottando il provvedimento contestato dai ricorrenti – non ha posto in essere interventi idonei a trasformare il lastrico solare in un terrazzo destinato all’utilizzo per la presenza stabile di persone, giacché si è limitata alla sola posa di dispositivi anticaduta, peraltro su due soli lati del lastrico ove si effettuano abitualmente gli interventi manutentivi, mai volendo realizzare una delimitazione dello stesso”.
Seguiva la produzione di memoria di replica per i ricorrenti, che controdeducevano rispetto alle eccezioni preliminari, sollevate ex adverso, e riepilogavano gli argomenti, a fondamento delle loro impugnative.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenutasi da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, sollevata da entrambe le parti resistenti (Comune e controinteressata) per difetto d’interesse ad agire.
Come correttamente rilevato dai ricorrenti nella loro memoria di replica, infatti: “Le difese del Comune e della controinteressata eccepiscono l’assenza di un interesse diretto e concreto, sostenendo che la sola “vicinitas” non sarebbe sufficiente a radicare la legittimazione a ricorrere e facendo generico richiamo alla giurisprudenza sul punto. Tale rilievo è assolutamente erroneo e infondato, laddove si consideri quanto segue: a) Nel caso di specie, non si tratta di meri confinanti e “vicini” generici, ma di proprietari direttamente confinanti e con parti comuni con l’immobile della sig.ra IM, come documentato agli atti catastali e notarili (atto Rungi del 27.04.1980); b) l’intervento edilizio contestato incide direttamente sulla sfera di godimento e riservatezza dei ricorrenti, in quanto la trasformazione del lastrico di copertura in terrazzo fruibile ha creato, tra l’altro, vedute e affacci diretti sulla proprietà EL-PO. È sufficiente evidenziare che la trasformazione dell’originario lastrico solare in terrazzo ha comportato la presenza costante di persone che utilizzano detto lastrico per solarium e ritrovi in ragione dell’utilizzo come B&B e/o comunque in struttura extraricettiva dell’immobile da parte della signora IM con evidente pregiudizio alla precedente vivibilità e privacy da parte dei ricorrenti; c) tale lesione è attuale e concreta, come confermato dalla pendenza del giudizio civile n. 20343/2022 dinanzi al Tribunale di Napoli – Sez. VI – G.I. Dott.ssa Pisciotta, nel quale è stato nominato un CTU con provvedimento del 19.6.2025 per accertare le opere e le relative violazioni degli artt. 905 e 907 c.c. (distanze per vedute e luci). Il nesso tra l’intervento edilizio e la lesione del diritto di proprietà è dunque documentato giudizialmente”.
Le suddette argomentazioni meritano d’essere condivise, corroborate come sono dalla giurisprudenza seguente: “Nel caso di impugnativa di titoli edilizi la "vicinitas" è elemento necessario e sufficiente per radicare la legittimazione e l'interesse del proprietario confinante, mentre solo in rapporto alle scelte di pianificazione urbanistica si richiede che i titolari di aree limitrofe, non direttamente incise dalla nuova disciplina, diano riscontri probatori del danno riconducibile al godimento, o al valore di mercato, dell'area su cui insistono gli immobili dai medesimi posseduti, per effetto della nuova normativa” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 17/03/2025, n. 2179); “Il proprietario di un'area o di un fabbricato confinante con l'immobile nel quale si assume essere stato realizzato un abuso edilizio, in ragione dello stabile collegamento con il territorio oggetto dell'intervento, è titolare di un interesse differenziato e qualificato all'esercizio dei poteri repressivi e sanzionatori da parte dell'organo competente e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sull'istanza e sulla successiva diffida integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell'obbligo di provvedere espressamente. Oltre alla vicinitas, quale legitimatio ad causam, è necessaria anche la esistenza dell'altra condizione dell'azione costituita dall'interesse al ricorso (legitimatio ad processum), correlato allo specifico pregiudizio derivante dagli interventi edilizi che si assumono illegittimi, la quale postula la lesione, concreta e attuale, di quell'interesse sostanziale, differenziato e qualificato, che in abstracto conferisce legittimazione ad agire” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/01/2025, n. 167: detta ulteriore prova è stata ampiamente fornita, ad avviso del Collegio, dai ricorrenti); “Il requisito della vicinitas attribuisce di per sé un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere non solo gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante — al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo — ma anche i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati dall'Amministrazione. La posizione del vicino, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell'azione amministrativa, è sufficiente, ai sensi dell'art. 22, l. n. 241 del 1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta” (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. V, 26/04/2024, n. 1262).
Ciò posto, è invece fondata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso introduttivo per cessata materia del contendere, avendo il Comune di Capri fornito riscontro alla diffida dei ricorrenti, mercé l’adozione dell’atto di “archiviazione” del 18.10.2022, prot. 26803.
La diffida de qua, in data 10 agosto 2022 prot. 20764, come s’evince sin dall’epigrafe del ricorso, era stata infatti proposta dai ricorrenti “per ottenere ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6 ter, legge 241/1990, la verifica di legittimità e della sussistenza dei presupposti di legge in relazione alle opere di cui alla c.i.l.a. presentata dalla signora SA BA IM in data 7.3.2022, prot. 5324, avente ad oggetto, in particolare, la installazione di ringhiere sul lastrico solare dell’immobile avente ingresso dalla Via Cesina n. 11, riportato nel NCEU del Comune di Capri al foglio 5 part. 879, sub 6, 7 e 8 (ex 1, 2, 3 e 4) e per la conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Capri di concludere, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e 117 c.p.c. e/o 19 comma 6 ter della L. 241/90, il procedimento avviato in esito al detto atto di invito e diffida mediante provvedimento espresso e/o di adozione di ogni altro provvedimento consequenziale”.
Ora, il citato provvedimento di “archiviazione” sicuramente deve ritenersi, quanto all’esercizio del potere sollecitato dalla diffida in argomento, come “risposta” del Comune di Capri alla stessa, avendo evidentemente, come deve ritenersi al di là del “nome iuris” adoperato, l’ente concluso la verifica di legittimità del titolo adoperato dalla controinteressata, ai fini della legittimazione delle opere realizzate sul lastrico solare di proprietà (la c.i.l.a. presentata in data 7.3.2022, prot. 5324), in senso positivo.
Ciò è sufficiente a far cessare il denunziato silenzio – inadempimento, indipendentemente – com’è ovvio – dalla circostanza che la risposta, così fornita dal Comune di Capri, sia reputata o meno, dai ricorrenti, legittima o satisfattiva; cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/01/2024, n. 259: “Nel giudizio avverso l'inerzia della P.A. ex art. 117 c.p.a., l'interesse che sorregge il ricorso, e il correlato bene della vita che ne costituisce l'indefettibile sostrato sostanziale - salva l'ipotesi contemplata all'art. 31, comma 3, c.p.a. - afferiscono all'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che ne sia il segno, favorevole o contrario, in ossequio all'obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento. Pertanto, a fronte dell'adozione di un provvedimento da parte della P.A., devono, reputarsi integrate le condizioni per la pronuncia di merito contemplata dall'art. 34, comma 5, c.p.a., imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere”; T.A.R. Salerno, (Campania) sez. III, 29/07/2025, n. 1393: “L'emanazione di un provvedimento espresso che chiude il procedimento iniziato con l'istanza del privato, quale che sia la natura (accoglimento ovvero di reiezione), determina, in ogni caso, il soddisfacimento, per fatto dell'Amministrazione, dell'interesse pretensivo azionato con la domanda giudiziale avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere”.
Del resto, parte ricorrente ha ritualmente gravato l’atto sopravvenuto con motivi aggiunti, conformemente al disposto dell’art. 117 comma 5 c.p.a. (“Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito”), ad ulteriore dimostrazione che l’interesse ad agire del ricorrente s’è traslato sulla contestazione del provvedimento di “archiviazione” predetto.
Quanto alla richiesta, pure contenuta nel ricorso introduttivo, di “accertare la fondatezza della domanda ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., in relazione alla mancanza del prescritto titolo abilitativo in relazione alle opere in questione”, se ne deve predicare l’inammissibilità, conformemente al disposto dell’art. 31, comma 3, c.p.a.: “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione ”); e, nella specie, non può affatto dirsi che l’attività del Comune di Capri fosse vincolata, e – del resto – sono stati necessari, al netto di quanto si dirà infra, approfondimenti istruttori, da parte dell’ente, per decidere circa la possibile legittimazione degli interventi, realizzati dalla controinteressata sul lastrico solare di proprietà, mediante la predetta c.i.l.a.
Ciò posto, e passando ad analizzare i motivi aggiunti, in cui, per l’appunto, i ricorrenti hanno impugnato, sostanzialmente, “la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del 18.10.2022, prot. 26803, inviata al Comando della Polizia Municipale (…) con la quale, a seguito del sopralluogo effettuato in data 31.8.2022, prot. 22231, e delle successive note dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394 (…) viene comunicata, al detto Comando di Polizia Municipale, l’archiviazione del procedimento sanzionatorio “viste le foto allegate” “che riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate” (lett.a) dell’epigrafe), osserva il Collegio, riguardo alle censure, ivi sollevate, che la prima – di violazione dell’art. 7 della l. 241/90 – non ha pregio, giacché, essendo stato avviato, il procedimento di verifica di cui si tratta, a seguito della diffida dei ricorrenti, nessuna comunicazione d’avvio del procedimento doveva essere loro trasmessa, rappresentando, l’esecuzione della verifica in oggetto, null’altro che l’adempimento di quanto, in essa diffida, prefigurato come necessario, da parte del Comune; cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 06/02/2020, n. 575: “La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nei procedimenti ad istanza di parte, per i quali trova, invece, applicazione l'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza”; T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 4/04/2018, n. 2158: “Nei procedimenti ad istanza di parte non occorre la comunicazione di avvio del procedimento” (conforme T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 2/03/2017, n. 1220); T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 31/03/2015, n. 1874: “La comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta nel caso che il procedimento scaturisca dall'iniziativa della parte interessata”; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 20/05/2010, n. 796: “Il tradizionale orientamento maggioritario che nega l'obbligo della comunicazione per i procedimenti ad istanza di parte non merita di essere abbandonato, pure a seguito dell'introduzione, ad opera della l. 11 febbraio 2005 n. 15, della norma di cui alla lett. c) ter, del comma 2 dell'art. 8, l. n. 241 del 1990, in base alla quale, nei procedimenti ad iniziativa di parte, nella comunicazione di avvio deve essere indicata la data di presentazione della relativa istanza. Tale previsione, che a parere di alcuni ha definitivamente consacrato l'obbligo di avvio della comunicazione di avvio anche nei procedimenti ad istanza di parte, ben può essere riferita, ad altri soggetti diversi dall'istante che, in tale categoria di procedimenti, devono essere destinatari della comunicazione di avvio, a norma dell'art. 7, l. n. 241 del 1990. La norma in discorso non toglie solidità all'argomento per il quale la comunicazione nei confronti dell'istante costituisce un inutile aggravamento del procedimento, atteso che l'interessato ha certamente conoscenza dell'esistenza dello stesso, di talché l'avviso di avvio sarebbe una mera duplicazione di formalità”.
Piuttosto, va stigmatizzato l’operato del Comune di Capri, che detto procedimento di verifica ha condotto, sulla base di interlocuzioni con la controinteressata, espressamente richiamate nel provvedimento di “archiviazione” suddetto (note della signora IM dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394, ivi menzionate), del contenuto delle quali, tuttavia, non ha reso partecipi né i ricorrenti, allegandole all’atto conclusivo del procedimento de quo, né tampoco il Tribunale, omettendo di depositarle, anche agli atti del giudizio. E va parimenti stigmatizzata tale condotta, anche con riferimento all’omessa partecipazione ai ricorrenti, in sede di conclusione del procedimento, ed al Tribunale, in sede giudiziale, delle “foto allegate” (evidentemente, dalla controinteressata), le quali – asseritamente – “riproducono l’avvenuta ottemperanza alle contestazioni sollevate”.
Tanto ci introduce alla disamina della seconda censura dei motivi aggiunti, di eccesso di potere per difetto di motivazione ed istruttoria, che è invece pienamente fondata e che determina, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento di “archiviazione” di cui si tratta.
L’analisi deve, di necessità, partire dalla significativa circostanza che il verbale di sopralluogo dell’U.T.C. del 31.08.2022, era così concepito: “L’altezza della struttura in ferro risulta essere di mt. 0,86 in difformità a quanto rappresentato nei grafici allegati alla CILA che riportano una altezza di circa mt. 0,40. Il modulo di mt. 4,52 posizionato sul lato lungo del terrazzo di copertura presenta una altezza di mt. 1,40, anch’esso in difformità a quanto riportato in grafici allegati alla CILA su richiamata. Quanto innanzi prefigura un cambio di destinazione d’uso del lastrico solare in terrazzo soggetto ad autorizzazione paesaggistica prima e successiva scia in quanto comportante un incremento di superficie utile residenziale sia pure in via accessoria . Si allegano nr. 11 foto e schemi grafici” (neppure queste foto e questi schemi, lo si osserva per incidens, sono stati allegati, tanto all’atto conclusivo del procedimento di verifica, quanto in giudizio; le uniche foto, presenti nel fascicolo processuale sono infatti quelle, allegate dai ricorrenti al loro atto di diffida, dalla cui visione, effettivamente, si ricava la presenza di fioriere e lettini, posizionati a ridosso dell’installata ringhiera in ferro, oggetto di contestazione).
Orbene, da tale, prefigurata, violazione delle norme del d.P.R. 380/2001 e del d. l.vo 42/2004, espressa in tale verbale di sopralluogo, e tale da far ipotizzare prima facie un esito negativo della verifica dell’idoneità della c.i.l.a. predetta, al fine di legittimare l’intervento edilizio posto in essere dalla controinteressata, si passa – nel provvedimento, conclusivo di tale verifica – ad una “archiviazione” dello stesso, id est della verifica in questione, tuttavia – sorprendentemente – sulla base di interlocuzioni “riservate” con la controinteressata, e sulla base della mera “visione” di fotografie, esibite dalla medesima controinteressata, fotografie del resto neppure ostese, né ai ricorrenti, né tampoco al Tribunale, in sede di giudizio.
Non serve, probabilmente, rimarcare quanto detto “modus agendi” del Comune di Capri sia divergente dai canoni di una corretta istruttoria e dall’obbligo di esternare una congrua motivazione della determinazione conclusiva del procedimento, adottata dall’ente.
Si deve presumere – ma il condizionale è d’obbligo – che il corredo fotografico di parte, ritenuto dirimente dal Comune, abbia comprovato l’adeguamento, da parte della controinteressata, a “prescrizioni” del Comune di Capri, incidenti con ogni verosimiglianza sull’altezza “della struttura in ferro” e del “modulo di mt. 4,52 posizionato sul lato lungo del terrazzo di copertura”, difformi – all’epoca del sopralluogo – “da quanto riportato in grafici allegati alla CILA su richiamata”, in guisa tale, deve sempre presumersi, da ricondurre, le opere de quibus, nell’alveo della legittimità (rectius della legittimabilità, delle stesse, a mezzo della censurata c.i.l.a.).
Tuttavia – lo si ribadisce – si tratta di mere supposizioni, non essendo il Collegio in condizioni di verificare l’esattezza di tale ricostruzione induttiva.
Non è noto, in particolare, se le “note della signora IM dell’1.9.2022, prot. n. 22387 e del 23.9.2022, prot. n. 24394”, ivi menzionate, siano seguite, o meno, ad un invito formale, da parte del Comune, a rimuovere le difformità, accertate in sede di sopralluogo del 31.08.2022.
In ogni caso, quel che preme rilevare è che resta completamente sullo sfondo, inesplorata (non venendo minimamente affrontata dal Comune), la questione centrale, agitata dai ricorrenti, della legittimità delle opere de quibus, nel senso della trasformazione, loro tramite, del lastrico solare di proprietà della controinteressata, in un terrazzo ad uso residenziale, fruibile dagli utenti e rilevante urbanisticamente, tale da dover essere legittimato mediante p.d.c., non essendo certamente sufficiente, ove detta trasformazione abbia effettivamente avuto luogo, la c.i.l.a. in questione, e tanto, conformemente a pacifica giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 04/03/2024, n. 588: “La nozione di lastrico solare si distingue da quella di terrazza: il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una copertura di ambienti sottostanti, mentre la seconda è un ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti. La trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza comporta un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l'esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e sosta), sia pure in via accessoria, con conseguente necessità del permesso di costruire”).
Per tale dirimente ed assorbente ragione, i motivi aggiunti vanno accolti, ed il conseguente annullamento del provvedimento di “archiviazione”, ivi impugnato, comporta – sul piano conformativo – l’obbligo, per il Comune di Capri, di riprendere il procedimento di verifica, dal punto in cui si sono registrate le suddette criticità, e così di condurre un’adeguata – nonché “trasparente” – istruttoria - e d’esternare una congrua ed esaustiva motivazione, a sostegno del provvedimento, conclusivo del procedimento di verifica della legittimità delle opere, di cui alla c.i.l.a. predetta, in tal modo riedito, che dia conto di tutti i profili, sopra indicati (vale a dire, oltre che della rispondenza finale, o meno, delle opere realizzate, con quelle di cui alla comunicazione d’inizio lavori de qua, anche, e soprattutto, dell’avvenuta o meno trasformazione, per loro tramite, del lastrico solare di proprietà della controinteressata in un vero e proprio terrazzo, comportante – giusta l’indirizzo giurisprudenziale citato sopra – un incremento della superficie utile residenziale, per il quale sia quindi necessario il rilascio del titolo abilitativo maggiore); provvedimento, conclusivo del procedimento di verifica suddetto, da comunicare doverosamente, com’è naturale, ai ricorrenti, i quali – con la loro diffida – lo avevano sollecitato.
In tali sensi, e in tali limiti, deve dirsi, quindi, accolta anche la terza censura dei motivi aggiunti, relativa, per l’appunto, alla necessità del p.d.c., nel caso di trasformazione del lastrico solare in un terrazzo ad uso residenziale; nel senso cioè, dell’obbligo, del Comune di Capri, d’esternare una esaustiva motivazione, al riguardo, in detto provvedimento finale.
Le spese seguono la soccombenza del Comune di Capri e della controinteressata, e sono liquidate, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui successivi motivi aggiunti, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere, quanto all’atto introduttivo del giudizio;
Accoglie i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento, ivi gravato, sub a) dell’epigrafe, con gli obblighi conformativi che ne discendono, per il Comune di Capri, pure precisati in motivazione;
Condanna il Comune di Capri e la controinteressata al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno, e così, complessivamente, in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LO EV, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
IC Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO EV |
IL SEGRETARIO