Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025, vertente
TRA
(cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Parte_1 C.F._1
Chiappetta;
RICORRENTE
E
(cf: ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Minniti;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con in CP_1 data 23.8.1997 a Montalto Uffugo (CS) dal quale sono nate tre figlie, , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente, (11.10.2007) e (22.4.2010), ha dedotto Per_2 Persona_3 che, in ragione di contrasti insorti tra i coniugi, la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
All'udienza del 7.1.2025 le parti hanno chiesto di trasformare il giudizio in consensuale.
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Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi secondo le condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 7.1.2025 - non ravvisandosi ragioni di segno contrario avuto particolare riguardo agli interessi delle minori - che prevedono: l'affido condiviso delle due figlie minori, con collocamento prevalente presso la madre e libere frequentazioni con il padre, tenuto conto delle esigenze e dei desideri delle minori stesse. Il sig. a decorrere dal corrente mese, verserà CP_1 alla sig.ra la somma di € 150,00 (€ 75,00, per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente, Pt_1 entro il giorno 30 di ogni mese (le parti hanno al riguardo concordato che saranno tollerati ritardi fino e non oltre ai tre mesi). Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% e la sig.ra continuerà Pt_1
a percepire l'assegno unico per intero. La casa coniugale viene assegnata alla sig.ra e il sig. Pt_1
con preavviso di 48 ore, potrà ritirare dalla stessa i propri effetti personali. CP_1
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate all'udienza del 7.1.2025;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio dell'8.1.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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