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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 902/2024 promossa da
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Roberto Bocchini, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Sebastiano Sallemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Ragusa, via Roma n. 200, giusta procura in atti;
- Appellata -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 14 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2013, agiva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Ragusa, al fine di ottenere l'annullamento, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., di due 1 contratti - stipulati in data 9.12.2010 e in data 8.7.2011 - con CO TA s.p.a (in seguito Parte_1
e aventi a oggetto la realizzazione di impianti di telefonia, fax e rete internet, oltre che la somministrazione dei relativi servizi.
Parte attrice - titolare di un'utenza telefonica con un impianto di quindici linee e annessi servizi fax e connessione internet - esponeva di avere subito, nel corso degli anni, diversi disservizi e di essersi determinata ad accettare le proposte contrattuali e i progetti offerti da CO TA s.p.a. soltanto perché qualificati, dalla stessa società convenuta, come gli unici in grado di soddisfare le proprie esigenze aziendali e porre rimedio ai malfunzionamenti della rete. Riferiva, tuttavia, che gli impianti oggetto dei contratti erano stati installati con ritardo ed erano risultati, in ogni caso, inidonei a porre rimedio ai malfunzionamenti e ai disservizi della rete. La società attrice, tenuto conto dell'inidoneità degli impianti installati e della persistenza dei lamentati disservizi, sosteneva che il proprio consenso alla stipulazione dei contratti era stato carpito con dolo, o in subordine, dato per errore derivante da una distorta o falsa rappresentazione della realtà prospettata dalla convenuta.
In subordine, la società attrice domandava la risoluzione dei contratti per inadempimento, in quanto l'installazione delle infrastrutture era avvenuta con notevole ritardo e le stesse erano risultate inadeguate all'uso preventivato.
La società attrice, in via ulteriormente subordinata, formulava istanza di riduzione dei prezzi previsti nei contratti e chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei continui distacchi e malfunzionamenti della rete.
L'attrice, inoltre, chiedeva il rimborso di euro 27.774,05, somma che aveva corrisposto in adempimento di fatture, emesse erroneamente dalla convenuta, relative al periodo dal quarto bimestre
2008 al quinto bimestre 2009, nonostante il servizio non fosse più attivo sin dal mese di luglio 2008.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.2.2014, si costituiva in giudizio CO TA
s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande e l'accertamento, in via riconvenzionale, del credito - del valore di 14.528,88 euro - vantato nei confronti di parte attrice.
Con sentenza n. 438/2024, pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 3692/2013 R.G.), accoglieva le domande attoree di rimborso e di riduzione del prezzo ex art. 1668, comma 1, c.c., riteneva parzialmente fondata la domanda riconvenzionale della convenuta CO TA s.p.a. e condannava quest'ultima alla corresponsione, in favore della società attrice, della somma di euro 47.346,80, oltre agli interessi legali dal 3.12.2013, e al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2024, (già CO TA s.p.a.) ha proposto Parte_1 appello, articolato in due motivi di gravame, per la parziale riforma della sentenza di primo grado.
2 si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
18.11.2024, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 14.10.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive conclusionali, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare che, in mancanza di specifico appello incidentale, deve considerarsi coperto dal giudicato il rigetto delle domande di annullamento dei contratti ai sensi degli artt. 1427 e ss.
c.c., di risoluzione degli stessi per grave inadempimento ex art. 1668, comma 2, c.c. e di risarcimento degli asseriti danni patiti.
Deve osservarsi, inoltre, l'avvenuto passaggio in giudicato sia della condanna di al rimborso Parte_1 della somma di 27.775,05 euro, in quanto non oggetto di specifico motivo di appello, sia dell'accertamento della debenza, da parte dell'appellata, della somma di euro 5.427,35 a saldo di fatture relative all'anno 2012.
Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione spiegato, l'appellante censura la valutazione del
Tribunale che, in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della idoneo a determinare la riduzione del prezzo Parte_1 dell'appalto ex art. 1668, comma 1, c.c., nonostante parte ricorrente non fosse stato in grado di provare in giudizio né i vizi dell'impianto né l'entità e la durata dei malfunzionamenti subiti. Evidenzia, peraltro, come i guasti alla rete non costituiscano inadempimento del contratto, ma obblighino soltanto alla loro risoluzione e al ripristino del servizio.
Il motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di primo grado, ravvisata la natura mista dei contratti sottoscritti tra le parti (appalto e somministrazione), ha correttamente individuato nell'art. 1668, comma 1, c.c. la norma da applicare al fine di valutare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale di idoneo a Parte_1 giustificare una riduzione del prezzo.
L'art. 1668, comma 1, riconosce al committente la facoltà di scegliere – in presenza di vizi o difformità dell'opera – tra l'eliminazione degli stessi a spese dell'appaltatore o la proporzionale diminuzione del prezzo pattuito per la realizzazione dell'opera, salvo il diritto al risarcimento del danno in presenza di colpa dell'appaltatore. L'obbligazione dell'appaltatore di eliminare i vizi, a prescindere dall'accertamento della colpa, è ricavabile già dai principi generali in materia di esatto adempimento.
Gli artt. 1667 e 1668 c.c. specificano, tuttavia, il contenuto della garanzia a cui è tenuto l'appaltatore e subordinano, invece, il risarcimento del danno, non riparabile con la semplice eliminazione dei vizi dell'opera, alla sussistenza della colpa dell'appaltatore.
3 La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera non è esclusa nemmeno quando i vizi risultino imputabili a errori di progettazione o di direzione dei lavori. L'appaltatore, infatti, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto e ad assicurare la piena efficienza dell'opera realizzata, essendo titolare, peraltro, di un'obbligazione di risultato.
In tema di garanzia per i vizi e le difformità nell'appalto, l'accettazione dell'opera costituisce il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova. Fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accetta, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, mentre grava sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, invece, grava sul committente, che l'ha accettata e ne ha la disponibilità fisica e giuridica, l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Corte di cassazione, Sez. II, sent. n. 19146/2013; Corte di cassazione, Sez. II, sent. n. 7267/2023).
In conformità ai principi enunciati, deve ritenersi che – nel caso di specie – il committente abbia assolto, in modo adeguato, l'onere della prova di cui era gravato.
odierna appellata, ha, infatti, prodotto in giudizio molteplici missive ed e-mail, indirizzate a CP_1
CO TA s.p.a., in cui lamentava frequenti disservizi e malfunzionamenti del nuovo impianto installato dall'appellante. Sebbene alcune di queste missive, nello specifico quella del 2.5.2011 e quella del 12.9.2011, facciano riferimento a disservizi in parte riconducibili ai furti di rame subiti da CO
TA in data 19.4.2011 e in data 22.8.2011, deve evidenziarsi come in atti siano presenti altre missive, collocabili in diversi frangenti del periodo di vigenza dei contratti, idonee a dimostrare una instabilità generale del sistema di telefonia e di rete internet installato dalla società appellante.
Nella missiva del 19.8.2011, denunciava, ad esempio, l'improvviso mancato funzionamento CP_1 di tutti i servizi e rappresentava la mancata installazione di quattro postazioni telefoniche, dell'impianto satellitare e l'inservibilità della linea deputata al controllo del parco fotovoltaico. A circa un mese di distanza, con la missiva del 12.9.2011, riaffermava di non essere ancora stata posta in CP_1 condizioni di adoperare la linea finalizzata al monitoraggio dei pannelli fotovoltaici, circostanza ribadita anche nella mail del 29.2.2012. Nella mail del 23.11.2011, a distanza di quasi un anno dalla sottoscrizione del primo contratto avvenuta in data 9.12.2010, l'appellata lamentava la mancata installazione di un centralino funzionante.
Dall'analisi del materiale probatorio prodotto, in primo grado, dall'odierna appellata è possibile affermare che i disservizi lamentati, ampiamente documentati in atti, non hanno avuto carattere
4 episodico o contingente. La frequenza delle missive e la reiterazione delle medesime doglienze a distanza di tempo - come, ad esempio, le lamentele relative al mancato funzionamento della linea deputata al controllo del parco fotovoltaico o quelle inerenti alla mancata installazione di un centralino funzionante - sono circostanze idonee a palesare un'inefficienza sistemica dell'opera realizzata, tale che possa ragionevolmente escludersi che i disservizi siano conseguenza di situazioni contingenti e non prevedibili dall'appaltatore.
Il materiale probatorio offerto dall'odierna appellata ha, inoltre, consentito al consulente tecnico di ufficio, unitamente ai dati acquisiti con il sopralluogo effettuato in azienda, di avvedersi della rilevanza e dell'entità dei vizi che connotavano l'impianto realizzato da CO TA s.p.a.
Il consulente tecnico ha, in primo luogo, considerato azzardata la soluzione tecnica, offerta dall'azienda di telefonia, che prevedeva il trasferimento di tutte le linee telefoniche su VoIP, trattandosi di una connessione dati nuova per la quale non era stato ancora possibile valutare la qualità del servizio sul lungo periodo. Ha ravvisato, inoltre, una superficialità dell'appaltatore anche con riferimento all'installazione del centralino, ritenendo che i malfunzionamenti lamentati dal cliente fossero addebitabili alla componente software e, pertanto, risolvibili con adeguate configurazioni da parte dell'appaltatore. Il consulente ha evidenziato, peraltro, come la mancata comunicazione tra gli interni dei vari edifici fosse imputabile al link di comunicazione fra gli uffici e gli edifici adiacenti. Con riferimento, invece, alla “connessione satellitare di back up”, che – in base a quanto previsto con la stipulazione del secondo contratto – avrebbe dovuto svolgere una funzione di “paracadute” in caso di malfunzionamento della linea primaria HDSL, il consulente tecnico di ufficio ha affermato di non essere stato in grado di riscontrarne, durante il sopralluogo, le modalità di attivazione. Anche questa circostanza è sintomatica della parziale inadeguatezza dell'opera realizzata dall'odierna appellante che, tenuto conto dei vizi riscontrati, è risultata non idonea a garantire, con carattere di continuità e stabilità,
i servizi offerti in sede contrattuale.
Ciascuno degli elementi considerati, pertanto, consente di affermare che i malfunzionamenti e i disservizi lamentati dal cliente non avessero carattere episodico, ma traessero origine, piuttosto, da errori iniziali di progettazione del sistema di cui l'appaltatore, tenuto conto delle conoscenze tecniche possedute, avrebbe dovuto avvedersi e per i quali resta esposto alla garanzia di cui all'art. 1668, comma
1, c.c.
L'impianto installato da CO TA s.p.a., in altri termini, pur non rendendosi del tutto inadatto alla propria destinazione, presentava dei vizi di progettazione tali da renderlo non conforme e adeguato ai fini per i quali era stato predisposto. Le soluzioni tecniche adottate dall'appellante, pur astrattamente
5 valide e all'avanguardia, sono – in concreto – risultate instabili e non idonee a rendere le linee telefoniche e la rete internet efficienti nel tempo.
Non può, di conseguenza, ritenersi condivisibile la tesi difensiva dell'appellante che sostiene che i malfunzionamenti lamentati dal cliente, in parte riconducibili ai furti di rame subiti, obbligassero
CO TA s.p.a., in qualità di ente fornitore del servizio di telefonia, soltanto a realizzare interventi di ripristino dei servizi interrotti. L'inutilizzabilità, sebbene parziale e non continua, dei servizi di telefonia e di connessione internet deve imputarsi – per come accertato dallo stesso consulente tecnico di ufficio – “ad un concatenarsi di inefficienze che hanno reso il sistema non stabile e per certi versi inutilizzabile, o comunque non adeguato agli obiettivi prefissati”.
Il consulente tecnico, a conclusione di un percorso logico e argomentativo che questa Corte ritiene condivisibile e scevro da vizi, ha affermato che entrambi i progetti realizzati non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. I malfunzionamenti lamentanti, di conseguenza, lungi dal rappresentare mere disfunzioni momentanee del sistema, costituiscono – invece – conseguenza diretta dei vizi di progettazione accertati dal consulente tecnico.
I verbali di collaudo, sottoscritti senza riserve dal cliente, non possono costituire – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – circostanza idonea a provare la piena funzionalità dell'opera realizzata, tenuto conto del fatto che essi accertano soltanto il funzionamento del sistema dopo l'installazione, senza che venga compiuta alcuna verifica sull'efficienza del sistema nel medio o lungo termine.
Per le ragioni esposte, deve considerarsi assolto l'onere del committente di provare l'esistenza dei vizi e dei difetti dell'opera e, di conseguenza, non fondato il primo motivo di appello relativo all'an della domanda di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668, comma 1, c.c.
L'appellante, con il secondo motivo di gravame, evidenzia come il Tribunale, nel rideterminare il prezzo del contratto in applicazione dell'art. 1668, comma 1, c.c., abbia fatto ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., norma che, tuttavia, non poteva essere adoperata in quanto l'attore non era riuscito né a provare l'esistenza dei danni patiti, né a dimostrare l'impossibilità o estrema difficoltà di provare in giudizio il quantum del danno stesso. L'appellante sottolinea, inoltre, come il
Tribunale non abbia esplicitato, al fine di evitare che la liquidazione equitativa risultasse arbitraria, le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata.
Il motivo di appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L'actio quantis minoris costituisce lo strumento, predisposto dall'ordinamento, al fine di rettificare il valore della prestazione originariamente pattuita dalle parti, adeguando il prezzo al minor valore dell'opera viziata. La finalità della riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa
6 condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera dal valore corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti. La riduzione del prezzo, in altri termini, garantisce la ricostituzione del sinallagma contrattuale, ripristinando l'equilibrio tra le prestazioni, a carico delle parti, per come determinate dalle stesse in sede di stipulazione del contratto.
Ai fini della rideterminazione del prezzo ex art. 1668, comma 1, c.c., l'accertamento del giudice deve fondarsi su criteri obiettivi, che traggano fondamento dal raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato (Corte di cassazione, sez. II, sent. n.
3051/2025).
Il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto di una percentuale uguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore e il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto e il valore e il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioè in quanto affetta dai vizi e dalle difformità che giustificano l'accoglimento della domanda, salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile (Corte di cassazione, sent. n.
2236/1976; Corte di cassazione, sent. n. 6565/2006).
In conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi come non sia ravvisabile – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – alcuna preclusione all'adozione del criterio equitativo anche in relazione alla domanda di riduzione del prezzo, qualora la prova della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa.
L'opera, per come descritta nei contratti sottoscritti tra le parti, avrebbe dovuto garantire la gestione, attraverso l'installazione di un centralino adeguato, di quindici linee telefoniche, la connessione alla rete internet, il monitoraggio da remoto di pannelli fotovoltaici e la comunicazione interna, tramite linee telefoniche, tra i vari edifici dell'azienda. Con la sottoscrizione del secondo contratto, inoltre, le parti prevedevano un'implementazione del sistema, attraverso la predisposizione di una “connessione satellitare di back up”, che avrebbe dovuto attivarsi in caso di disfunzioni della linea ordinaria HDSL, garantendo una continuità del servizio anche in presenza di circostanze esterne avverse.
L'appellata, pur avendo fornito la prova dei disservizi patiti e dei vizi di progettazione dell'impianto, circostanze idonee a giustificare la riduzione del prezzo pattuito per l'appalto, non è stata in grado di offrire la prova, in quanto difficoltosa, della diminuzione del rendimento e del valore dell'opera realizzata rispetto a quella descritta nei contratti sottoscritti tra le parti. Ne deriva, pertanto, che – accertata la difformità dell'opera realizzata rispetto a quella preventivata – la determinazione della diminuzione del valore debba essere compiuta facendo ricorso a criteri equitativi.
In proposito, occorre evidenziare come i vizi riscontrati abbiano cagionato una riduzione dei servizi effettivamente resi e, in alcune circostanze, una diminuzione del rendimento degli stessi.
7 Con riferimento, ad esempio, ai malfunzionamenti della linea HDSL a servizio del parco fotovoltaico, il consulente tecnico ha precisato che “non ha(nno) mai bloccato la produzione energetica del parco fotovoltaico poiché tutti i dati obbligatori per legge venivano trasmessi tramite sim dedicata”. Ne deriva, pertanto, che i vizi dell'opera realizzata – in questo caso – hanno condizionato esclusivamente il controllo da remoto del sistema, ma non anche la sua funzionalità.
Con riferimento alla “connessione satellitare di back up”, deve evidenziarsi come, pur risultando installata e collaudata, non sia stato possibile per il cliente adoperare il sistema con funzione di
“paracadute”. Il sistema satellitare, tuttavia, rappresentava un'implementazione dell'opera che, se da un lato ne avrebbe dovuto migliorare le prestazioni in condizioni d'instabilità, non condizionava la funzionalità della linea principale, deputata a garantire i servizi di connessione internet e di telefonia.
In relazione alle infrastrutture telefoniche e agli impianti di rete, che rappresentavano le opere più consistenti e complesse dell'intero appalto, deve evidenziarsi come gli stessi abbiano garantito lo svolgimento dei servizi per i quali erano stati installati, sebbene con coefficienti di stabilità e qualità delle connessioni inferiori agli standard prestabiliti. Deve evidenziarsi, infatti, come si siano alternati, durante la vigenza dei contratti, periodi in cui il cliente ha patito, per brevi periodi, un isolamento telefonico e di connessione internet totale, a periodi di funzionalità ordinaria del sistema.
I vizi dell'opera realizzata, tenuto conto del fatto che hanno determinato una riduzione soltanto parziale e con carattere episodico della funzionalità del sistema, non sono idonei a determinare una riduzione della metà del valore dell'opera rispetto a quella originariamente preventivata. Per le ragioni esposte, non si ritiene condivisibile la valutazione equitativa compiuta dal giudice di primo grado al fine di determinare la riduzione del prezzo. Le emergenze probatorie in atti, in altri termini, non consentono di ritenere che l'opera realizzata abbia, in concreto e in relazione alle prestazioni rese, una funzionalità e un valore pari alla metà dell'opera dedotta nei contratti.
Alla luce delle pregresse considerazioni, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello proposto, appare congruo determinare – in riforma della percentuale di riduzione del prezzo operata dal giudice di primo grado (da euro 51.000,00 a euro 26.000,00) – la riduzione del valore dell'opera nella misura di euro 10.000,00 (pari a circa il 20%), con rideterminazione del prezzo dovuto per la realizzazione dell'opera nella misura pari a 41.000,00 euro, in luogo dei 51.000,00 euro originariamente pattuiti dalle parti.
In via consequenziale, va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, al Parte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellata, della complessiva somma di 32.347,80 euro (27.775,05 +
10.000,00 - 5.427,25).
8 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza di ex Parte_1 art. 92, comma 2, c.p.c. (nella misura di 2/3 con compensazione della restante quota di 1/3) e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00.
Con riferimento al primo grado di giudizio, si conferma l'importo liquidato dal primo giudice in quanto adeguato ai parametri di riferimento e non oggetto di specifica censura. Con riferimento al presente grado di giudizio, avuta considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità della questione controversa, le spese processuali vanno liquidate facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria a cui andrà applicato il parametro minimo, non essendo stata svolta una specifica attività a contenuto istruttorio.
Anche le spese di CTU, già liquidate dal primo giudice, vanno poste a carico di nella misura Parte_1 di 2/3 e di nella restante quota di 1/3, in ragione del contenuto e dell'esito degli CP_1 accertamenti peritali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 438/2024 pubblicata l'11.3.2024, nel procedimento CP_1 di primo grado iscritto al n. 3692/2013 R.G., dal G.U. del Tribunale di Ragusa, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 32.347,80, oltre gli interessi legali dal CP_1
3.12.2013 fino al pagamento.
Condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, con compensazione della restante Parte_1 quota di 1/3, come di seguito specificate per l'intero:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523 per fase la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Pone definitivamente a carico di 2/3 delle spese di CTU, come liquidate in primo grado, e la Parte_1 restante quota di 1/3 a carico di CP_1
Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 16.10.2015.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente
2) Dott. Maria Stella Arena Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 902/2024 promossa da
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Roberto Bocchini, giusta procura in atti;
- Appellante - nei confronti di
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'avvocato Sebastiano Sallemi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Ragusa, via Roma n. 200, giusta procura in atti;
- Appellata -
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 14 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2 dicembre 2013, agiva in giudizio, innanzi al CP_1
Tribunale di Ragusa, al fine di ottenere l'annullamento, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c., di due 1 contratti - stipulati in data 9.12.2010 e in data 8.7.2011 - con CO TA s.p.a (in seguito Parte_1
e aventi a oggetto la realizzazione di impianti di telefonia, fax e rete internet, oltre che la somministrazione dei relativi servizi.
Parte attrice - titolare di un'utenza telefonica con un impianto di quindici linee e annessi servizi fax e connessione internet - esponeva di avere subito, nel corso degli anni, diversi disservizi e di essersi determinata ad accettare le proposte contrattuali e i progetti offerti da CO TA s.p.a. soltanto perché qualificati, dalla stessa società convenuta, come gli unici in grado di soddisfare le proprie esigenze aziendali e porre rimedio ai malfunzionamenti della rete. Riferiva, tuttavia, che gli impianti oggetto dei contratti erano stati installati con ritardo ed erano risultati, in ogni caso, inidonei a porre rimedio ai malfunzionamenti e ai disservizi della rete. La società attrice, tenuto conto dell'inidoneità degli impianti installati e della persistenza dei lamentati disservizi, sosteneva che il proprio consenso alla stipulazione dei contratti era stato carpito con dolo, o in subordine, dato per errore derivante da una distorta o falsa rappresentazione della realtà prospettata dalla convenuta.
In subordine, la società attrice domandava la risoluzione dei contratti per inadempimento, in quanto l'installazione delle infrastrutture era avvenuta con notevole ritardo e le stesse erano risultate inadeguate all'uso preventivato.
La società attrice, in via ulteriormente subordinata, formulava istanza di riduzione dei prezzi previsti nei contratti e chiedeva il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei continui distacchi e malfunzionamenti della rete.
L'attrice, inoltre, chiedeva il rimborso di euro 27.774,05, somma che aveva corrisposto in adempimento di fatture, emesse erroneamente dalla convenuta, relative al periodo dal quarto bimestre
2008 al quinto bimestre 2009, nonostante il servizio non fosse più attivo sin dal mese di luglio 2008.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 28.2.2014, si costituiva in giudizio CO TA
s.p.a. chiedendo il rigetto delle domande e l'accertamento, in via riconvenzionale, del credito - del valore di 14.528,88 euro - vantato nei confronti di parte attrice.
Con sentenza n. 438/2024, pubblicata in data 11.03.2024, il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica (nel giudizio iscritto al n. 3692/2013 R.G.), accoglieva le domande attoree di rimborso e di riduzione del prezzo ex art. 1668, comma 1, c.c., riteneva parzialmente fondata la domanda riconvenzionale della convenuta CO TA s.p.a. e condannava quest'ultima alla corresponsione, in favore della società attrice, della somma di euro 47.346,80, oltre agli interessi legali dal 3.12.2013, e al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 20.06.2024, (già CO TA s.p.a.) ha proposto Parte_1 appello, articolato in due motivi di gravame, per la parziale riforma della sentenza di primo grado.
2 si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
18.11.2024, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 14.10.2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni rassegnate nelle note difensive conclusionali, come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre rilevare che, in mancanza di specifico appello incidentale, deve considerarsi coperto dal giudicato il rigetto delle domande di annullamento dei contratti ai sensi degli artt. 1427 e ss.
c.c., di risoluzione degli stessi per grave inadempimento ex art. 1668, comma 2, c.c. e di risarcimento degli asseriti danni patiti.
Deve osservarsi, inoltre, l'avvenuto passaggio in giudicato sia della condanna di al rimborso Parte_1 della somma di 27.775,05 euro, in quanto non oggetto di specifico motivo di appello, sia dell'accertamento della debenza, da parte dell'appellata, della somma di euro 5.427,35 a saldo di fatture relative all'anno 2012.
Tanto premesso, con il primo motivo di impugnazione spiegato, l'appellante censura la valutazione del
Tribunale che, in violazione del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ha ritenuto provato l'inadempimento contrattuale della idoneo a determinare la riduzione del prezzo Parte_1 dell'appalto ex art. 1668, comma 1, c.c., nonostante parte ricorrente non fosse stato in grado di provare in giudizio né i vizi dell'impianto né l'entità e la durata dei malfunzionamenti subiti. Evidenzia, peraltro, come i guasti alla rete non costituiscano inadempimento del contratto, ma obblighino soltanto alla loro risoluzione e al ripristino del servizio.
Il motivo di gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Il giudice di primo grado, ravvisata la natura mista dei contratti sottoscritti tra le parti (appalto e somministrazione), ha correttamente individuato nell'art. 1668, comma 1, c.c. la norma da applicare al fine di valutare la sussistenza o meno di un inadempimento contrattuale di idoneo a Parte_1 giustificare una riduzione del prezzo.
L'art. 1668, comma 1, riconosce al committente la facoltà di scegliere – in presenza di vizi o difformità dell'opera – tra l'eliminazione degli stessi a spese dell'appaltatore o la proporzionale diminuzione del prezzo pattuito per la realizzazione dell'opera, salvo il diritto al risarcimento del danno in presenza di colpa dell'appaltatore. L'obbligazione dell'appaltatore di eliminare i vizi, a prescindere dall'accertamento della colpa, è ricavabile già dai principi generali in materia di esatto adempimento.
Gli artt. 1667 e 1668 c.c. specificano, tuttavia, il contenuto della garanzia a cui è tenuto l'appaltatore e subordinano, invece, il risarcimento del danno, non riparabile con la semplice eliminazione dei vizi dell'opera, alla sussistenza della colpa dell'appaltatore.
3 La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera non è esclusa nemmeno quando i vizi risultino imputabili a errori di progettazione o di direzione dei lavori. L'appaltatore, infatti, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle proprie cognizioni, la bontà del progetto e ad assicurare la piena efficienza dell'opera realizzata, essendo titolare, peraltro, di un'obbligazione di risultato.
In tema di garanzia per i vizi e le difformità nell'appalto, l'accettazione dell'opera costituisce il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova. Fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accetta, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, mentre grava sull'appaltatore l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, invece, grava sul committente, che l'ha accettata e ne ha la disponibilità fisica e giuridica, l'onere di dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, in sintonia con il principio della vicinanza al fatto oggetto di prova (Corte di cassazione, Sez. II, sent. n. 19146/2013; Corte di cassazione, Sez. II, sent. n. 7267/2023).
In conformità ai principi enunciati, deve ritenersi che – nel caso di specie – il committente abbia assolto, in modo adeguato, l'onere della prova di cui era gravato.
odierna appellata, ha, infatti, prodotto in giudizio molteplici missive ed e-mail, indirizzate a CP_1
CO TA s.p.a., in cui lamentava frequenti disservizi e malfunzionamenti del nuovo impianto installato dall'appellante. Sebbene alcune di queste missive, nello specifico quella del 2.5.2011 e quella del 12.9.2011, facciano riferimento a disservizi in parte riconducibili ai furti di rame subiti da CO
TA in data 19.4.2011 e in data 22.8.2011, deve evidenziarsi come in atti siano presenti altre missive, collocabili in diversi frangenti del periodo di vigenza dei contratti, idonee a dimostrare una instabilità generale del sistema di telefonia e di rete internet installato dalla società appellante.
Nella missiva del 19.8.2011, denunciava, ad esempio, l'improvviso mancato funzionamento CP_1 di tutti i servizi e rappresentava la mancata installazione di quattro postazioni telefoniche, dell'impianto satellitare e l'inservibilità della linea deputata al controllo del parco fotovoltaico. A circa un mese di distanza, con la missiva del 12.9.2011, riaffermava di non essere ancora stata posta in CP_1 condizioni di adoperare la linea finalizzata al monitoraggio dei pannelli fotovoltaici, circostanza ribadita anche nella mail del 29.2.2012. Nella mail del 23.11.2011, a distanza di quasi un anno dalla sottoscrizione del primo contratto avvenuta in data 9.12.2010, l'appellata lamentava la mancata installazione di un centralino funzionante.
Dall'analisi del materiale probatorio prodotto, in primo grado, dall'odierna appellata è possibile affermare che i disservizi lamentati, ampiamente documentati in atti, non hanno avuto carattere
4 episodico o contingente. La frequenza delle missive e la reiterazione delle medesime doglienze a distanza di tempo - come, ad esempio, le lamentele relative al mancato funzionamento della linea deputata al controllo del parco fotovoltaico o quelle inerenti alla mancata installazione di un centralino funzionante - sono circostanze idonee a palesare un'inefficienza sistemica dell'opera realizzata, tale che possa ragionevolmente escludersi che i disservizi siano conseguenza di situazioni contingenti e non prevedibili dall'appaltatore.
Il materiale probatorio offerto dall'odierna appellata ha, inoltre, consentito al consulente tecnico di ufficio, unitamente ai dati acquisiti con il sopralluogo effettuato in azienda, di avvedersi della rilevanza e dell'entità dei vizi che connotavano l'impianto realizzato da CO TA s.p.a.
Il consulente tecnico ha, in primo luogo, considerato azzardata la soluzione tecnica, offerta dall'azienda di telefonia, che prevedeva il trasferimento di tutte le linee telefoniche su VoIP, trattandosi di una connessione dati nuova per la quale non era stato ancora possibile valutare la qualità del servizio sul lungo periodo. Ha ravvisato, inoltre, una superficialità dell'appaltatore anche con riferimento all'installazione del centralino, ritenendo che i malfunzionamenti lamentati dal cliente fossero addebitabili alla componente software e, pertanto, risolvibili con adeguate configurazioni da parte dell'appaltatore. Il consulente ha evidenziato, peraltro, come la mancata comunicazione tra gli interni dei vari edifici fosse imputabile al link di comunicazione fra gli uffici e gli edifici adiacenti. Con riferimento, invece, alla “connessione satellitare di back up”, che – in base a quanto previsto con la stipulazione del secondo contratto – avrebbe dovuto svolgere una funzione di “paracadute” in caso di malfunzionamento della linea primaria HDSL, il consulente tecnico di ufficio ha affermato di non essere stato in grado di riscontrarne, durante il sopralluogo, le modalità di attivazione. Anche questa circostanza è sintomatica della parziale inadeguatezza dell'opera realizzata dall'odierna appellante che, tenuto conto dei vizi riscontrati, è risultata non idonea a garantire, con carattere di continuità e stabilità,
i servizi offerti in sede contrattuale.
Ciascuno degli elementi considerati, pertanto, consente di affermare che i malfunzionamenti e i disservizi lamentati dal cliente non avessero carattere episodico, ma traessero origine, piuttosto, da errori iniziali di progettazione del sistema di cui l'appaltatore, tenuto conto delle conoscenze tecniche possedute, avrebbe dovuto avvedersi e per i quali resta esposto alla garanzia di cui all'art. 1668, comma
1, c.c.
L'impianto installato da CO TA s.p.a., in altri termini, pur non rendendosi del tutto inadatto alla propria destinazione, presentava dei vizi di progettazione tali da renderlo non conforme e adeguato ai fini per i quali era stato predisposto. Le soluzioni tecniche adottate dall'appellante, pur astrattamente
5 valide e all'avanguardia, sono – in concreto – risultate instabili e non idonee a rendere le linee telefoniche e la rete internet efficienti nel tempo.
Non può, di conseguenza, ritenersi condivisibile la tesi difensiva dell'appellante che sostiene che i malfunzionamenti lamentati dal cliente, in parte riconducibili ai furti di rame subiti, obbligassero
CO TA s.p.a., in qualità di ente fornitore del servizio di telefonia, soltanto a realizzare interventi di ripristino dei servizi interrotti. L'inutilizzabilità, sebbene parziale e non continua, dei servizi di telefonia e di connessione internet deve imputarsi – per come accertato dallo stesso consulente tecnico di ufficio – “ad un concatenarsi di inefficienze che hanno reso il sistema non stabile e per certi versi inutilizzabile, o comunque non adeguato agli obiettivi prefissati”.
Il consulente tecnico, a conclusione di un percorso logico e argomentativo che questa Corte ritiene condivisibile e scevro da vizi, ha affermato che entrambi i progetti realizzati non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. I malfunzionamenti lamentanti, di conseguenza, lungi dal rappresentare mere disfunzioni momentanee del sistema, costituiscono – invece – conseguenza diretta dei vizi di progettazione accertati dal consulente tecnico.
I verbali di collaudo, sottoscritti senza riserve dal cliente, non possono costituire – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – circostanza idonea a provare la piena funzionalità dell'opera realizzata, tenuto conto del fatto che essi accertano soltanto il funzionamento del sistema dopo l'installazione, senza che venga compiuta alcuna verifica sull'efficienza del sistema nel medio o lungo termine.
Per le ragioni esposte, deve considerarsi assolto l'onere del committente di provare l'esistenza dei vizi e dei difetti dell'opera e, di conseguenza, non fondato il primo motivo di appello relativo all'an della domanda di riduzione del prezzo di cui all'art. 1668, comma 1, c.c.
L'appellante, con il secondo motivo di gravame, evidenzia come il Tribunale, nel rideterminare il prezzo del contratto in applicazione dell'art. 1668, comma 1, c.c., abbia fatto ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., norma che, tuttavia, non poteva essere adoperata in quanto l'attore non era riuscito né a provare l'esistenza dei danni patiti, né a dimostrare l'impossibilità o estrema difficoltà di provare in giudizio il quantum del danno stesso. L'appellante sottolinea, inoltre, come il
Tribunale non abbia esplicitato, al fine di evitare che la liquidazione equitativa risultasse arbitraria, le ragioni del processo logico sul quale essa è fondata.
Il motivo di appello è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
L'actio quantis minoris costituisce lo strumento, predisposto dall'ordinamento, al fine di rettificare il valore della prestazione originariamente pattuita dalle parti, adeguando il prezzo al minor valore dell'opera viziata. La finalità della riduzione del prezzo è quella di porre il committente nella stessa
6 condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera dal valore corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti. La riduzione del prezzo, in altri termini, garantisce la ricostituzione del sinallagma contrattuale, ripristinando l'equilibrio tra le prestazioni, a carico delle parti, per come determinate dalle stesse in sede di stipulazione del contratto.
Ai fini della rideterminazione del prezzo ex art. 1668, comma 1, c.c., l'accertamento del giudice deve fondarsi su criteri obiettivi, che traggano fondamento dal raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato (Corte di cassazione, sez. II, sent. n.
3051/2025).
Il corrispettivo pattuito dev'essere ridotto di una percentuale uguale a quella che esprime la differenza - esistente al momento della accettazione dell'opera appaltata - tra il valore e il rendimento obiettivo di tale opera come dedotta in contratto e il valore e il rendimento obiettivo dell'opera come eseguita, cioè in quanto affetta dai vizi e dalle difformità che giustificano l'accoglimento della domanda, salvo il ricorso al criterio di liquidazione equitativa, in quanto applicabile (Corte di cassazione, sent. n.
2236/1976; Corte di cassazione, sent. n. 6565/2006).
In conformità ai principi giurisprudenziali richiamati, deve ritenersi come non sia ravvisabile – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – alcuna preclusione all'adozione del criterio equitativo anche in relazione alla domanda di riduzione del prezzo, qualora la prova della diminuzione di valore di un bene o di un'opera sia impossibile o difficoltosa.
L'opera, per come descritta nei contratti sottoscritti tra le parti, avrebbe dovuto garantire la gestione, attraverso l'installazione di un centralino adeguato, di quindici linee telefoniche, la connessione alla rete internet, il monitoraggio da remoto di pannelli fotovoltaici e la comunicazione interna, tramite linee telefoniche, tra i vari edifici dell'azienda. Con la sottoscrizione del secondo contratto, inoltre, le parti prevedevano un'implementazione del sistema, attraverso la predisposizione di una “connessione satellitare di back up”, che avrebbe dovuto attivarsi in caso di disfunzioni della linea ordinaria HDSL, garantendo una continuità del servizio anche in presenza di circostanze esterne avverse.
L'appellata, pur avendo fornito la prova dei disservizi patiti e dei vizi di progettazione dell'impianto, circostanze idonee a giustificare la riduzione del prezzo pattuito per l'appalto, non è stata in grado di offrire la prova, in quanto difficoltosa, della diminuzione del rendimento e del valore dell'opera realizzata rispetto a quella descritta nei contratti sottoscritti tra le parti. Ne deriva, pertanto, che – accertata la difformità dell'opera realizzata rispetto a quella preventivata – la determinazione della diminuzione del valore debba essere compiuta facendo ricorso a criteri equitativi.
In proposito, occorre evidenziare come i vizi riscontrati abbiano cagionato una riduzione dei servizi effettivamente resi e, in alcune circostanze, una diminuzione del rendimento degli stessi.
7 Con riferimento, ad esempio, ai malfunzionamenti della linea HDSL a servizio del parco fotovoltaico, il consulente tecnico ha precisato che “non ha(nno) mai bloccato la produzione energetica del parco fotovoltaico poiché tutti i dati obbligatori per legge venivano trasmessi tramite sim dedicata”. Ne deriva, pertanto, che i vizi dell'opera realizzata – in questo caso – hanno condizionato esclusivamente il controllo da remoto del sistema, ma non anche la sua funzionalità.
Con riferimento alla “connessione satellitare di back up”, deve evidenziarsi come, pur risultando installata e collaudata, non sia stato possibile per il cliente adoperare il sistema con funzione di
“paracadute”. Il sistema satellitare, tuttavia, rappresentava un'implementazione dell'opera che, se da un lato ne avrebbe dovuto migliorare le prestazioni in condizioni d'instabilità, non condizionava la funzionalità della linea principale, deputata a garantire i servizi di connessione internet e di telefonia.
In relazione alle infrastrutture telefoniche e agli impianti di rete, che rappresentavano le opere più consistenti e complesse dell'intero appalto, deve evidenziarsi come gli stessi abbiano garantito lo svolgimento dei servizi per i quali erano stati installati, sebbene con coefficienti di stabilità e qualità delle connessioni inferiori agli standard prestabiliti. Deve evidenziarsi, infatti, come si siano alternati, durante la vigenza dei contratti, periodi in cui il cliente ha patito, per brevi periodi, un isolamento telefonico e di connessione internet totale, a periodi di funzionalità ordinaria del sistema.
I vizi dell'opera realizzata, tenuto conto del fatto che hanno determinato una riduzione soltanto parziale e con carattere episodico della funzionalità del sistema, non sono idonei a determinare una riduzione della metà del valore dell'opera rispetto a quella originariamente preventivata. Per le ragioni esposte, non si ritiene condivisibile la valutazione equitativa compiuta dal giudice di primo grado al fine di determinare la riduzione del prezzo. Le emergenze probatorie in atti, in altri termini, non consentono di ritenere che l'opera realizzata abbia, in concreto e in relazione alle prestazioni rese, una funzionalità e un valore pari alla metà dell'opera dedotta nei contratti.
Alla luce delle pregresse considerazioni, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello proposto, appare congruo determinare – in riforma della percentuale di riduzione del prezzo operata dal giudice di primo grado (da euro 51.000,00 a euro 26.000,00) – la riduzione del valore dell'opera nella misura di euro 10.000,00 (pari a circa il 20%), con rideterminazione del prezzo dovuto per la realizzazione dell'opera nella misura pari a 41.000,00 euro, in luogo dei 51.000,00 euro originariamente pattuiti dalle parti.
In via consequenziale, va condannata, in riforma della sentenza di primo grado, al Parte_1 pagamento, in favore dell'odierna appellata, della complessiva somma di 32.347,80 euro (27.775,05 +
10.000,00 - 5.427,25).
8 Quanto alle spese processuali, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali anche dei gradi precedenti.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza di ex Parte_1 art. 92, comma 2, c.p.c. (nella misura di 2/3 con compensazione della restante quota di 1/3) e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00.
Con riferimento al primo grado di giudizio, si conferma l'importo liquidato dal primo giudice in quanto adeguato ai parametri di riferimento e non oggetto di specifica censura. Con riferimento al presente grado di giudizio, avuta considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta e della complessità della questione controversa, le spese processuali vanno liquidate facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022) per tutte le fasi, fatta eccezione per la fase istruttoria a cui andrà applicato il parametro minimo, non essendo stata svolta una specifica attività a contenuto istruttorio.
Anche le spese di CTU, già liquidate dal primo giudice, vanno poste a carico di nella misura Parte_1 di 2/3 e di nella restante quota di 1/3, in ragione del contenuto e dell'esito degli CP_1 accertamenti peritali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 438/2024 pubblicata l'11.3.2024, nel procedimento CP_1 di primo grado iscritto al n. 3692/2013 R.G., dal G.U. del Tribunale di Ragusa, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 32.347,80, oltre gli interessi legali dal CP_1
3.12.2013 fino al pagamento.
Condanna al pagamento di 2/3 delle spese processuali, con compensazione della restante Parte_1 quota di 1/3, come di seguito specificate per l'intero:
- per il primo grado di giudizio in complessivi euro 7.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- per il secondo grado di giudizio in complessivi euro 8.469,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 1.523 per fase la fase istruttoria ed euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Pone definitivamente a carico di 2/3 delle spese di CTU, come liquidate in primo grado, e la Parte_1 restante quota di 1/3 a carico di CP_1
Conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello in data 16.10.2015.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Massimo Lo Truglio dott. Giovanni Dipietro
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