Articolo 11 della Legge 5 ottobre 1962, n. 1539
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 novembre 1962
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Versione
7 aprile 1968
Art. 11.
Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito per la formazione della graduatoria dei pubblici concorsi per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche Amministrazioni e' aggiunta, in fine, anche quella riferentesi alla categoria dei mutilati e invalidi civili.
I posti iniziali della carriera ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato e delle corrispondenti carriere degli enti pubblici sono conferiti senza, concorso, nella proporzione del 2 per cento dei posti in organico o del contingente numerico, ai mutilati ed invalidi civili, di cui all'articolo 3, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, salvo quello dell'idoneita' fisica, per l'assunzione ai pubblici impieghi.
Le pubbliche Amministrazioni sono tenute ad occupare, parimenti senza concorso, mutilati ed invalidi civili nella proporzione del 2 per cento in rapporto ai contingente operaio e nei limiti delle vacanze.
Per quanto si riferisce al contingente operaio delle Amministrazioni dello Stato, la predetta percentuale deve essere osservata per ciascuna delle categorie previste dall' articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90 , e nei limiti delle vacanze.
E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneita' professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e seconda categoria.
I provvedimenti di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni non conformi alle disposizioni del presente articolo possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale su istanza sia dei singoli invalidi civili iscritti come disoccupati presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che delle Associazioni nazionali mutilati ed invalidi civili. Puo' ugualmente adirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati.
Per i mutilati ed invalidi civili che devono assumersi in virtu' del presente articolo, il limite di eta' per l'ammissione agli impieghi e' protratto fino al compimento del 55° anno. ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 1 marzo 1968, n. 191 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' ridotta del 50 per cento la misura delle assunzioni obbligatorie nei predetti posti, dei mutilati e degli invalidi civili e dei mutilati e degli invalidi del lavoro previste rispettivamente, dall' articolo 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 , e dall' articolo 3 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ."
Entrata in vigore il 7 aprile 1968