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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 6/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 6/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Del Secco
e
nato il [...] a [...]: residente Parte_2 C.F._2 in Livorno Via Dei Pensieri 59, rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Esposito
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 3.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 13.1.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre all'indirizzo di Via Zambelli 22 Livorno ove attualmente abita;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 3) La figlia trascorrerà con il padre due giorni a settimana con relativa cena e pernotto che indicativamente si individuano nel martedì e giovedì nonché un week-end alternato (sabato e domenica) secondo tempi e con le modalità che potranno essere direttamente concordate con il padre. Il regime di visita di cui sopra sarà osservato anche durante il periodo estivo durante il quale entrambi i genitori potranno altresì trascorrere con la figlia un periodo anche ininterrotto di almeno quindici giorni, da concordarsi tra i genitori possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno ( salvo variazioni dipendenti dai rispettivi datori di lavoro); le vacanze natalizie saranno così regolate: ad anni alterni i genitori trascorreranno con la figlia il giorno del 24 ,del 25, del 26, dicembre nonchè la notte dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno successivo e dell'epifania ; Durante il periodo invernale ciascuno genitore potrà tenere con sè la figlia per un periodo anche ininterrotto di almeno 7 giorni compatibilmente con gli interessi di studio e sportivi della ragazza;
per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni un genitore trascorrerà con la figlia la domenica di Pasqua mentre l'altro il giorno di Pasquetta;
per le feste di compleanno della figlia ove ciò non costituisca motivo di tensioni, liti ovvero turbamenti della minore e tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi di questa, i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del compleanno. Ove la predetta soluzione non sia attuabile, il giorno del compleanno sarà trascorso in modo tale che un genitore potrà stare a pranzo con la festeggiata e l'altro potrà stare a cena con la stessa;
per la festa di compleanno dei genitori e le Feste del Papà e della Mamma la figlia trascorrerà la ricorrenza col relativo festeggiato;
Considerata l'età della figlia, tutte le frequentazioni, sia nei periodi ordinari che in quelli estivi o festivi, dovranno essere intesi elasticamente ed avvenire nel rispetto delle esigenze di quest'ultima di natura scolastiche e/o extra scolastici ed in ogni caso saranno rimesse prioritariamente alla volontà ed ai desideri della figlia
4) il corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia in favore della la somma di € 280,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ed a tal fine il Conti si impegna Parte_1 sin d'ora a rilasciare i consensi/autorizzazioni dovessero rilevarsi necessari affinchè l'importo venga accreditato dalla fonte direttamente alla Parte_1
5) I genitori rimangono altresì obbligati al pagamento in quota del 50% delle spese straordinarie, da sostenere nell'interesse della figlia intendendosi per spese straordinarie tutte le spese mediche e sanitarie (non coperte dal servizio sanitario nazionale), le spese relative allo studio e quelle ludiche e sportive. Con particolare riferimento alle spese relative alla scuola di ballo frequentata dalla figlia tra le parti si conviene quanto segue:
- l'importo relativo alla iscrizione annuale alla scuola di ballo sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50%
- il parteciperà al pagamento della retta mensile da versare alla scuola di ballo nella Pt_2 misura del 50% fino ad un massimo di euro 100,00 mensili, limitatamente ai mesi di apertura della scuola;
- Il i impegna sin d'ora a garantire la partecipazione della figlia a due eventi di Pt_2 ballo (competizione sportive nazionali o internazionali) che saranno individuate dalla figlia impegnandosi a contribuire per ciascuno dei due eventi al versamento di un contributo pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 350.00.
Ogni altra eventuali spese relativa al ballo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partecipazioni ad ulteriori gare, partecipazioni a stage formativi;
acquisto di abbigliamento per le gare ect) dovrà essere concordata tra i genitori che vi concorreranno nella misura del 50 % o nella diversa misura eventualmente stabilita di volta in volta.
Il genitore che ha anticipato le spese di competenza dell'altro avrà diritto di ottenerne il rimborso entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa.
Spese compensate tra le parti
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 6/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] CF Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Del Secco
e
nato il [...] a [...]: residente Parte_2 C.F._2 in Livorno Via Dei Pensieri 59, rappresentato e difeso dall'Avv.to Monica Esposito
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 3.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 57 e 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes. Con provvedimento in data 13.1.2025, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 10.4.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed infatti le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue:
1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre all'indirizzo di Via Zambelli 22 Livorno ove attualmente abita;
2) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé. 3) La figlia trascorrerà con il padre due giorni a settimana con relativa cena e pernotto che indicativamente si individuano nel martedì e giovedì nonché un week-end alternato (sabato e domenica) secondo tempi e con le modalità che potranno essere direttamente concordate con il padre. Il regime di visita di cui sopra sarà osservato anche durante il periodo estivo durante il quale entrambi i genitori potranno altresì trascorrere con la figlia un periodo anche ininterrotto di almeno quindici giorni, da concordarsi tra i genitori possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno ( salvo variazioni dipendenti dai rispettivi datori di lavoro); le vacanze natalizie saranno così regolate: ad anni alterni i genitori trascorreranno con la figlia il giorno del 24 ,del 25, del 26, dicembre nonchè la notte dell'ultimo dell'anno e del primo giorno dell'anno successivo e dell'epifania ; Durante il periodo invernale ciascuno genitore potrà tenere con sè la figlia per un periodo anche ininterrotto di almeno 7 giorni compatibilmente con gli interessi di studio e sportivi della ragazza;
per le vacanze di Pasqua: ad anni alterni un genitore trascorrerà con la figlia la domenica di Pasqua mentre l'altro il giorno di Pasquetta;
per le feste di compleanno della figlia ove ciò non costituisca motivo di tensioni, liti ovvero turbamenti della minore e tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi di questa, i genitori trascorreranno insieme alla figlia il giorno del compleanno. Ove la predetta soluzione non sia attuabile, il giorno del compleanno sarà trascorso in modo tale che un genitore potrà stare a pranzo con la festeggiata e l'altro potrà stare a cena con la stessa;
per la festa di compleanno dei genitori e le Feste del Papà e della Mamma la figlia trascorrerà la ricorrenza col relativo festeggiato;
Considerata l'età della figlia, tutte le frequentazioni, sia nei periodi ordinari che in quelli estivi o festivi, dovranno essere intesi elasticamente ed avvenire nel rispetto delle esigenze di quest'ultima di natura scolastiche e/o extra scolastici ed in ogni caso saranno rimesse prioritariamente alla volontà ed ai desideri della figlia
4) il corrisponderà entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento ordinario della figlia in favore della la somma di € 280,00 Parte_1 mensili, rivalutabile annualmente.
L'assegno unico sarà percepito per intero dalla ed a tal fine il Conti si impegna Parte_1 sin d'ora a rilasciare i consensi/autorizzazioni dovessero rilevarsi necessari affinchè l'importo venga accreditato dalla fonte direttamente alla Parte_1
5) I genitori rimangono altresì obbligati al pagamento in quota del 50% delle spese straordinarie, da sostenere nell'interesse della figlia intendendosi per spese straordinarie tutte le spese mediche e sanitarie (non coperte dal servizio sanitario nazionale), le spese relative allo studio e quelle ludiche e sportive. Con particolare riferimento alle spese relative alla scuola di ballo frequentata dalla figlia tra le parti si conviene quanto segue:
- l'importo relativo alla iscrizione annuale alla scuola di ballo sarà suddiviso tra le parti nella misura del 50%
- il parteciperà al pagamento della retta mensile da versare alla scuola di ballo nella Pt_2 misura del 50% fino ad un massimo di euro 100,00 mensili, limitatamente ai mesi di apertura della scuola;
- Il i impegna sin d'ora a garantire la partecipazione della figlia a due eventi di Pt_2 ballo (competizione sportive nazionali o internazionali) che saranno individuate dalla figlia impegnandosi a contribuire per ciascuno dei due eventi al versamento di un contributo pari al 50% della spesa fino ad un massimo di euro 350.00.
Ogni altra eventuali spese relativa al ballo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partecipazioni ad ulteriori gare, partecipazioni a stage formativi;
acquisto di abbigliamento per le gare ect) dovrà essere concordata tra i genitori che vi concorreranno nella misura del 50 % o nella diversa misura eventualmente stabilita di volta in volta.
Il genitore che ha anticipato le spese di competenza dell'altro avrà diritto di ottenerne il rimborso entro e non oltre 5 giorni dalla presentazione dei giustificativi di spesa.
Spese compensate tra le parti
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai