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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2163 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il ON C.F._1 patrocinio dell'Avv. MENGUCCI MYRIAM (C.F. C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. CANALETTI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/12/2024 con il quale e ON CP_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Pers confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2013 e Per_1
25.06.2016 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori: Pers 1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e coabiteranno stabilmente Per_1 con la madre presso l'abitazione presa da quest'ultima in locazione e sita a TE
(RN) in via Fratelli Cervi n. 3/8;
2) La casa familiare, già di proprietà del sig. nella misura del 50%, sita a TE ON
(RN) in via I° Maggio n. 1, resterà a quest'ultimo assieme a tutti gli arredi, mobili e suppellettili.
Avendo la sig.ra alla data della sottoscrizione del presente atto, già lasciato la casa familiare CP_2 prelevando tutti i suoi effetti personali, la stessa provvederà ad espletare tutte le formalità necessarie per il cambio di residenza. Pers 3) Poiché le parti dispongono l'affidamento condiviso dei figli minori e e poiché questo prevede Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, i sig.ri CP_1
e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i
[...] CP_2 figli minori, nonché riguardanti la loro istruzione, la loro educazione e la loro salute.
I sig.ri e si impegnano pertanto a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica dei figli, CP_1 CP_2 come pure si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i minori, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, dei loro impegni scolastici e sociali, nonché delle loro inclinazioni ed aspirazioni.
4) Le parti dispongono l'osservanza di un calendario di visita che verrà riportato nel "piano genitoriale", così come previsto dall'art. 473 bis 12 D.Lgs n. 149/2022 (doc.9).
A tal proposito il sig. , in quanto genitore non collocatario, avrà il diritto e il dovere di ON stare con i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre e comunque compatibilmente con le esigenze di vita scolastica, sociale e di studio dei figli, nonché potrà vederli e tenerli con sé nel seguente modo:
I° settimana (w.e. con la madre)
- Il sig. starà con i figli il Martedì e il Giovedì dalle ore 18,00, andandoli a prendere presso i centri CP_1 ove svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino alla mattina successiva
(pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
- Il sig. tarà con i figli per cena, in un altro giorno della settimana, scelto di volta in volta di comune CP_1 accordo tra le parti. Il sig. cenerà con i figli e poi li riporterà a dormire presso la casa materna. CP_1
pagina 2 di 5 Il° settimana (w.e. con il padre)
- Il sig. starà con i figli il Martedì e il Giovedì dalle ore 18,00, andandoli a prendere presso i centri CP_1 ove svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino alla mattina successiva (pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
- Il sig. starà inoltre con i figli il Venerdì dalle ore 18,00, andando a prenderli presso i centri ove CP_1 svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino al Lunedi mattina (pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
In codesto modo i sigg.ri e potranno trascorrere con i figli minori week end a settimane CP_1 CP_2 alterne.
5) Durante le ferie/vacanze estive, i sigg.ri potranno rispettivamente trascorrere con i figli CP_1 CP_2 un periodo di 15 giorni (consecutivi e/o non consecutivi), che dovrà essere concordato tra le parti con preavviso di almeno 10 giorni e comunque il tutto compatibilmente con le esigenze, le necessità ed i desideri Pers dei figli e Per_1
6) Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e il restante periodo ossia dal 01 gennaio fino al 06 gennaio con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni.
7) Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
I ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi una festività a testa, da ripartire tra i genitori con alternanza annuale. Pers Contributo di mantenimento a favore dei figli minori e Per_1
Pers 8) A titolo di contributo di mantenimento dei figli e il sig. verserà alla sig.ra Per_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese e sul conto corrente a lei intestato e alle CP_2 coordinate bancarie già note al marito [...], la somma di € 350,00 (euro 175,00
a figlio), importo che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat (FOI prezzi al consumo famiglie impiegati e operai) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
9) I sig.ri e contribuiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese CP_1 CP_2
Pers straordinarie che saranno necessarie per i figli e così come indicate nel Protocollo delle spese Per_1 straordinarie adottato dal Tribunale Civile di Rimini che segue il Protocollo di Bologna.
10) Le parti di comune accordo convengono altresì che l'Assegno Unico corrisposto dall'Inps verrà erogato nella misura del 50% a ciascun genitore, come pure beneficeranno nella misura del 50% sia a livello fiscale che economico, delle agevolazioni riconosciute per i figli minori.
pagina 3 di 5 minori.
11) Le parti dichiarano di non essere titolari di altri diritti reali su beni immobili, salvo quelli sopra indicati, né di essere titolari di quote sociali.
12) I sig.ri e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto o carta CP_1 CP_2
Pers d'identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori e nonché dichiarano di aver definito Per_1 personalmente ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale non indicato nel presente atto e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per il predetto rapporto di convivenza more uxorio, pertanto dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle suddette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) I sig.ri e convengono infine che le spese del presente procedimento, ON CP_2 stragiudiziali e giudiziali, resteranno integralmente compensate tra le parti e con la sottoscrizione del presente atto i procuratori delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà professionale previsto dalla Legge
Professionale Forense
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché
l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità ON CP_2
Pers genitoriale nei confronti dei figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2013 Per_1
e 25.06.2016, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2.2025. .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il ON C.F._1 patrocinio dell'Avv. MENGUCCI MYRIAM (C.F. C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_2 C.F._3 dell'Avv. CANALETTI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/12/2024 con il quale e ON CP_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei Pers confronti dei loro figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2013 e Per_1
25.06.2016 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori: Pers 1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e coabiteranno stabilmente Per_1 con la madre presso l'abitazione presa da quest'ultima in locazione e sita a TE
(RN) in via Fratelli Cervi n. 3/8;
2) La casa familiare, già di proprietà del sig. nella misura del 50%, sita a TE ON
(RN) in via I° Maggio n. 1, resterà a quest'ultimo assieme a tutti gli arredi, mobili e suppellettili.
Avendo la sig.ra alla data della sottoscrizione del presente atto, già lasciato la casa familiare CP_2 prelevando tutti i suoi effetti personali, la stessa provvederà ad espletare tutte le formalità necessarie per il cambio di residenza. Pers 3) Poiché le parti dispongono l'affidamento condiviso dei figli minori e e poiché questo prevede Per_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, i sig.ri CP_1
e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i
[...] CP_2 figli minori, nonché riguardanti la loro istruzione, la loro educazione e la loro salute.
I sig.ri e si impegnano pertanto a cooperare per una equilibrata crescita psico-fisica dei figli, CP_1 CP_2 come pure si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i minori, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità, dei loro impegni scolastici e sociali, nonché delle loro inclinazioni ed aspirazioni.
4) Le parti dispongono l'osservanza di un calendario di visita che verrà riportato nel "piano genitoriale", così come previsto dall'art. 473 bis 12 D.Lgs n. 149/2022 (doc.9).
A tal proposito il sig. , in quanto genitore non collocatario, avrà il diritto e il dovere di ON stare con i figli ogni volta che lo vorrà, previo accordo telefonico con la madre e comunque compatibilmente con le esigenze di vita scolastica, sociale e di studio dei figli, nonché potrà vederli e tenerli con sé nel seguente modo:
I° settimana (w.e. con la madre)
- Il sig. starà con i figli il Martedì e il Giovedì dalle ore 18,00, andandoli a prendere presso i centri CP_1 ove svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino alla mattina successiva
(pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
- Il sig. tarà con i figli per cena, in un altro giorno della settimana, scelto di volta in volta di comune CP_1 accordo tra le parti. Il sig. cenerà con i figli e poi li riporterà a dormire presso la casa materna. CP_1
pagina 2 di 5 Il° settimana (w.e. con il padre)
- Il sig. starà con i figli il Martedì e il Giovedì dalle ore 18,00, andandoli a prendere presso i centri CP_1 ove svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino alla mattina successiva (pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
- Il sig. starà inoltre con i figli il Venerdì dalle ore 18,00, andando a prenderli presso i centri ove CP_1 svolgono attività sportiva e/o presso la casa materna e starà con loro fino al Lunedi mattina (pernottamento), quando li accompagnerà a scuola e/o presso la fermata dello scuolabus posta vicino alla casa paterna.
In codesto modo i sigg.ri e potranno trascorrere con i figli minori week end a settimane CP_1 CP_2 alterne.
5) Durante le ferie/vacanze estive, i sigg.ri potranno rispettivamente trascorrere con i figli CP_1 CP_2 un periodo di 15 giorni (consecutivi e/o non consecutivi), che dovrà essere concordato tra le parti con preavviso di almeno 10 giorni e comunque il tutto compatibilmente con le esigenze, le necessità ed i desideri Pers dei figli e Per_1
6) Durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno dal 24 dicembre al 31 dicembre con un genitore e il restante periodo ossia dal 01 gennaio fino al 06 gennaio con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni.
7) Per le vacanze pasquali, i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
I ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi una festività a testa, da ripartire tra i genitori con alternanza annuale. Pers Contributo di mantenimento a favore dei figli minori e Per_1
Pers 8) A titolo di contributo di mantenimento dei figli e il sig. verserà alla sig.ra Per_1 CP_1
entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese e sul conto corrente a lei intestato e alle CP_2 coordinate bancarie già note al marito [...], la somma di € 350,00 (euro 175,00
a figlio), importo che sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat (FOI prezzi al consumo famiglie impiegati e operai) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.
9) I sig.ri e contribuiranno altresì, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese CP_1 CP_2
Pers straordinarie che saranno necessarie per i figli e così come indicate nel Protocollo delle spese Per_1 straordinarie adottato dal Tribunale Civile di Rimini che segue il Protocollo di Bologna.
10) Le parti di comune accordo convengono altresì che l'Assegno Unico corrisposto dall'Inps verrà erogato nella misura del 50% a ciascun genitore, come pure beneficeranno nella misura del 50% sia a livello fiscale che economico, delle agevolazioni riconosciute per i figli minori.
pagina 3 di 5 minori.
11) Le parti dichiarano di non essere titolari di altri diritti reali su beni immobili, salvo quelli sopra indicati, né di essere titolari di quote sociali.
12) I sig.ri e prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio del passaporto o carta CP_1 CP_2
Pers d'identità valida per l'espatrio a favore dei figli minori e nonché dichiarano di aver definito Per_1 personalmente ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale non indicato nel presente atto e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per il predetto rapporto di convivenza more uxorio, pertanto dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle suddette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) I sig.ri e convengono infine che le spese del presente procedimento, ON CP_2 stragiudiziali e giudiziali, resteranno integralmente compensate tra le parti e con la sottoscrizione del presente atto i procuratori delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà professionale previsto dalla Legge
Professionale Forense
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché
l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e , nell'esercizio della responsabilità ON CP_2
Pers genitoriale nei confronti dei figli e nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 9.03.2013 Per_1
e 25.06.2016, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 3.04.2.2025. .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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