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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1581 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Giuseppe Gambuzza
ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale il CP_1
Pagina 1 ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di Pasquale s.r.l. sino al 14.5.2013.
Il ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 14.5.2013 per la ditta Di Pasquale
Trasporti srl e di non avere percepito il TFR e la retribuzione rimanente.
Lamentava pertanto di essere rimasto creditore del complessivo importo di € 15511,00 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate
Illustrava inoltre che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta
Ditra Group S.r.l, presso cui il ricorrente era stato effettivamente assunto in data 15
maggio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di Pasquale
s.r.l.
Eccepiva il ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità, atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della Ditra Group s.r.l.,
non risultava più alle dipendenze della Trasporti di Pasquale;
sosteneva ancora il ricorrente che non poteva ravvisarsi alcuna continuità tra il lavoro presso la e la Ditra Group srl, tenuto conto dell'avvenuta Parte_2
risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro e che il diritto del lavoratore ad ottenere l'intervento del fondo di garanzia si perfeziona con l'insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione al passivo della procedura fallimentare del credito del lavoratore.
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente di
Pagina 2 ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle CP_1
mensilità pregresse pari ad € 15511,00
L' si costituiva chiedendo disattendersi il ricorso, ribadendo la sostanziale CP_1
insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed altri giudizi analoghi che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione CP_1
del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di
Garanzia (mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente)
Pagina 3 CP_ In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già
intercorrente tra il e la Trasporti Di Pasquale s.r.l. (altresì detta Ditra s.r.l.) non Pt_1
abbia subito alcuna effettiva interruzione.
Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 14 maggio 2013 (data in cui il consulente del lavoro della Trasporti Di Pasquale srl comunicava la cessazione del
CP_ rapporto di lavoro del (v Unilav prodotto da;
2) lo stesso giorno, lo Pt_1
stesso consulente comunicava alla Ditra Group srl l'inizio del rapporto di lavoro con il
CP_
per il giorno successivo (v Unilav prodotto da;
3) le due citate società Pt_1
presentano una denominazione pressochè simile atteso che la prima è denominata
Di.Tra. (Di Pasquale Trasporti) s.r.l. e la seconda Ditra Group s.r.l.; 4) l'attività svolta da entrambe le società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della
Ditra Group s.r.l. è detenuto per il 67% da (che di tale società è Controparte_2
amministratore unico) e per il 33% da 6) è Persona_1 Controparte_2
figlio di a sua volta legale rapp.te della Di Pasquale trasporti srl.; Parte_3
7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la Di.Tra. s.r.l.
ha costituito, in favore della Ditra Group s.r.l., un diritto di usufrutto su ramo di azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la Di.Tra. s.r.l. e la Ditra Group s.r.l. integrino un solo centro datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità
giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad
Pagina 4 altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che,
ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al tempo stesso di altre società collegate
(ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati), potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06; 11107/06; 4418/97; 2008/96;
5011/92;12053/92).
La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori: a)
unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n. 4274/03.)
Pagina 5 Ora, con riferimento al caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la
Di.Tra. s.r.l. abbia posto in essere un meccanismo inteso a riversare sull' l'obbligo CP_1
di pagamento del t.f.r. maturato dal lavoratore.
E dunque, considerato che il rapporto, già lo stesso giorno della cessazione del precedente, è proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso, che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia;
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della complessità della lite e dei precedenti di questo Tribunale, le spese legali possono essere compensate
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 12.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.1581 / 2019 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria –, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rappto e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Giuseppe Gambuzza
ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
CP_ citava in giudizio chiedendo che venisse dichiarata Parte_1
l'illegittimità del rigetto della istanza al Fondo di Garanzia dell' , con la quale il CP_1
Pagina 1 ricorrente aveva chiesto il pagamento del TFR maturato per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Trasporti Di Pasquale s.r.l. sino al 14.5.2013.
Il ricorrente premetteva di avere lavorato fino al 14.5.2013 per la ditta Di Pasquale
Trasporti srl e di non avere percepito il TFR e la retribuzione rimanente.
Lamentava pertanto di essere rimasto creditore del complessivo importo di € 15511,00 a titolo di TFR e retribuzioni arretrate
Illustrava inoltre che, con sentenza n. 45/2016 del Tribunale di Ragusa, era stato dichiarato il fallimento della suindicata società di trasporti;
di avere proposto istanza di ammissione al passivo fallimentare;
che, non essendo stata proposta alcuna opposizione allo stato passivo del fallimento, l'insinuazione era divenuta esecutiva;
di avere
CP_ presentato, al Fondo di Garanzia apposita istanza intesa ad ottenere il pagamento del TFR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982;
CP_ rigettava tale domanda, eccependo la continuità del rapporto di lavoro con la ditta
Ditra Group S.r.l, presso cui il ricorrente era stato effettivamente assunto in data 15
maggio 2013, dopo la risoluzione del rapporto lavorativo con la Trasporti Di Pasquale
s.r.l.
Eccepiva il ricorrente che tra i due citati rapporti lavorativi non vi era nessuna continuità, atteso che, alla data dell'assunzione alle dipendenze della Ditra Group s.r.l.,
non risultava più alle dipendenze della Trasporti di Pasquale;
sosteneva ancora il ricorrente che non poteva ravvisarsi alcuna continuità tra il lavoro presso la e la Ditra Group srl, tenuto conto dell'avvenuta Parte_2
risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro e che il diritto del lavoratore ad ottenere l'intervento del fondo di garanzia si perfeziona con l'insolvenza del datore di lavoro e l'ammissione al passivo della procedura fallimentare del credito del lavoratore.
Chiedeva pertanto al Giudice voler accertare e dichiarare il diritto di esso ricorrente di
Pagina 2 ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle CP_1
mensilità pregresse pari ad € 15511,00
L' si costituiva chiedendo disattendersi il ricorso, ribadendo la sostanziale CP_1
insussistenza del requisito costituito dalla “cessazione del rapporto”.
Nel merito.
Sul punto vengono in rilievo le argomentazioni già svolte da questo Tribunale nel giudizio n. 2505/2018 RG, ed altri giudizi analoghi che possono essere richiamate e condivise.
In caso di datore di lavoro soggetto a procedure concorsuali, ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia dell' , devono ricorrere i seguenti presupposti: 1) la cessazione CP_1
del rapporto di lavoro subordinato;
2) l'apertura di una procedura concorsuale
(fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria), e dunque l'accertamento di una situazione di insolvenza;
3) l'accertamento dell'esistenza del credito del lavoratore, avente ad oggetto il t.f.r. e/o le ultime tre mensilità.
Nel caso di fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa, tale accertamento si determina con l'ammissione del credito nello stato passivo della procedura, che determina la misura dell'obbligazione del Fondo di
Garanzia (mentre in caso di concordato preventivo sono soggetti al concorso solo i crediti sorti prima del decreto di apertura della procedura).
Preso atto delle eccezioni di , è necessario verificare la sussistenza del requisito CP_1
costituito dalla cessazione del rapporto, tenuto conto che in caso di trasferimento di azienda, l'art. 2112 c.c. prevede il mantenimento del rapporto di lavoro con il cessionario, che quindi diviene obbligato a corrispondere il TFR anche per i periodi maturati con il cedente)
Pagina 3 CP_ In ordine a questa circostanza, la documentazione prodotta da e tutto il compendio probatorio del procedimento, dimostra che, in realtà, il rapporto lavorativo già
intercorrente tra il e la Trasporti Di Pasquale s.r.l. (altresì detta Ditra s.r.l.) non Pt_1
abbia subito alcuna effettiva interruzione.
Ed invero: a) tale rapporto è formalmente cessato in data 14 maggio 2013 (data in cui il consulente del lavoro della Trasporti Di Pasquale srl comunicava la cessazione del
CP_ rapporto di lavoro del (v Unilav prodotto da;
2) lo stesso giorno, lo Pt_1
stesso consulente comunicava alla Ditra Group srl l'inizio del rapporto di lavoro con il
CP_
per il giorno successivo (v Unilav prodotto da;
3) le due citate società Pt_1
presentano una denominazione pressochè simile atteso che la prima è denominata
Di.Tra. (Di Pasquale Trasporti) s.r.l. e la seconda Ditra Group s.r.l.; 4) l'attività svolta da entrambe le società comprende il trasporto di merci su strada;
5) il capitale della
Ditra Group s.r.l. è detenuto per il 67% da (che di tale società è Controparte_2
amministratore unico) e per il 33% da 6) è Persona_1 Controparte_2
figlio di a sua volta legale rapp.te della Di Pasquale trasporti srl.; Parte_3
7) in data 27 maggio 2013 (pochi giorni dopo la cessazione del rapporto) la Di.Tra. s.r.l.
ha costituito, in favore della Ditra Group s.r.l., un diritto di usufrutto su ramo di azienda con decorrenza dal 1° giugno 2013.
Alla luce di quanto sopra appare ragionevole presumere che – con riferimento al rapporto lavorativo di cui si discute – la Di.Tra. s.r.l. e la Ditra Group s.r.l. integrino un solo centro datoriale di imputazione. E' consolidato il principio secondo il quale il collegamento economico tra società del medesimo gruppo, in linea di principio, non implica il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di distinta personalità
giuridica, con la conseguenza che un simile collegamento non si rivela di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra un lavoratore ed una di tali società si estendano alla società madre o ad
Pagina 4 altre società dello stesso gruppo. Resta peraltro salva la possibilità di identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi i quali (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria) siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico. Con la conseguenza che,
ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al tempo stesso di altre società collegate
(ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati), potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario (v. in tal senso, tra le numerosissime altre, Cass. nn. 5496/06; 11107/06; 4418/97; 2008/96;
5011/92;12053/92).
La giurisprudenza sul punto afferma che, ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano anche taluni soltanto dei seguenti indici rivelatori: a)
unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese (Cass. n. 4274/03.)
Pagina 5 Ora, con riferimento al caso in esame, tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che la
Di.Tra. s.r.l. abbia posto in essere un meccanismo inteso a riversare sull' l'obbligo CP_1
di pagamento del t.f.r. maturato dal lavoratore.
E dunque, considerato che il rapporto, già lo stesso giorno della cessazione del precedente, è proseguito (presumibilmente senza alcuna variazione riguardante il contenuto delle prestazioni lavorative, dell'orario e della retribuzione) alle dipendenze di altra ditta che deve ritenersi sostanzialmente identica alla prima, può desumersi che non vi sia stata alcuna cessazione del rapporto stesso, che possa legittimare il ricorso al fondo di garanzia;
Per i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento.
Tenuto conto della complessità della lite e dei precedenti di questo Tribunale, le spese legali possono essere compensate
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Rigetta il ricorso
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in Ragusa il 12.3.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
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