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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 859/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente ad Asti Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nato ad [...], il [...] residente ad Asti, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' TERZUOLO SERENA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 26/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nate le figlie: in Asti il 21/11/2015 e in Asti il Persona_1 Persona_2
20/2/2019.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. e avranno come Per_1 Per_2 collocazione principale e residenza anagrafica quella della madre.
Il padre potrà vedere liberamente le figlie minori, in accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle bambine e lavorativi dei genitori. In ogni caso il sig. vedrà Pt_2
e terrà con sé e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2 all' inizio di ogni mese il padre trasmetterà alla madre (via email o Whatsapp) il calendario dei propri turni lavorativi e contestualmente verrà concordato per iscritto quali saranno i fine settimana alternati di sua spettanza, nei quali andrà a prendere le figlie alle ore 9.00 del sabato mattina a casa della madre e le terrà sino al lunedì successivo quando le porterà a scuola. Se il padre non avrà altri fine settimana liberi nel corso del mese, preleverà le figlie, in data da concordare con la madre a inizio mese, il venerdì pomeriggio da scuola e le terrà con sé sino al sabato, riportandole a casa della madre verso le ore 20.30. Quando il padre non starà con le bambine il weekend, le terrà con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola, riportandole a casa della madre un giorno verso le ore 19.00 e l'altro verso le ore 20,30, oltre a un ulteriore giorno, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando le porterà a scuola.
Nella settimana in cui il padre starà con le figlie nel weekend, le vedrà due pomeriggi dall'uscita da scuola, riportandole a casa della madre un giorno verso le ore 19.00 e l'altro verso le ore 21,00. Le parti concordano fin d'ora che a far data dal 20 febbraio 2027, ovvero dal compimento degli otto (8) anni della figlia minore nei giorni di competenza del padre le figlie potranno rientrare presso Per_2 la madre verso le ore 21,30.
2 Durante le vacanze estive le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31/5 di ogni anno. In tale periodo l'ordinario calendario di visita è sospeso. Durante le vacanze di Natale le bambine trascorreranno, secondo il criterio di alternanza, il periodo dal 24/12 al pomeriggio del 31/12 con un genitore e dalla sera del 31/12 al 6/1 con l'altro.
Nel 2025 staranno con la madre nel primo periodo e con il padre il secondo. Il criterio dell'alternanza verrà applicato a tutte le festività nel corso dell'anno e precisamente: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro e così per il 25 aprile, il 1 maggio, San Secondo, 2 giugno, 1 novembre. Nei giorni del compleanno ciascun genitore trascorrerà almeno 2 ore con le bambine e lo stesso durante la festa della mamma e del papà anche se di competenza dell'altro genitore. Nel 2025 resteranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta.
Il Sig. , in considerazione della professione svolta, per cui potrebbe essere chiamato a Pt_2 partecipare durante l'anno ad alcuni corsi di aggiornamento fuori sede (di cui informerà immediatamente la Sig.ra tramite modalità email o Whatsapp), recupererà le giornate da Pt_1 trascorrere con le figlie di sua spettanza andate perdute, per cui comunicherà e concorderà con la
Sig.ra i giorni immediatamente successivi al suo rientro che trascorrerà con le figlie;
Pt_1
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario IBAN Pt_2 Pt_1
[...] a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di
€.400,00 (€.200,00 per ciascuna di esse), entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Asti. L'Assegno Unico Universale verrà suddiviso al 50% come per legge tra le parti
PRENDE ATTO CHE:
Relativamente all'abitazione coniugale, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà.
La sig.ra si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad accettare, la propria quota di Pt_1 Pt_2
500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Asti, Località Viatosto n. 20/B (fabbricato di civile abitazione Sez. AT F. 51 n. 297, oltre al terreno adiacente particella n.357).
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma di euro 200.000,00. Il Pt_2 Pt_1 pagamento di detto importo verrà effettuato in sede di stipula dell'Atto Notarile a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra entro circa 60 giorni dalla firma del presente ricorso. Le Parte_1 spese notarili, tasse e bolli saranno, come di consueto, a carico della parte acquirente sig. . Pt_2
Oltre al predetto importo, la sig.ra tratterrà per sé l'importo che residuerà sulla polizza Pt_1
Azimut una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile coniugale, come meglio precisato al punto
7) a seguire.
In ragione del punto che precede, non vi è alcuna disposizione in merito all'assegnazione della casa coniugale, nella quale continuerà a vivere il sig. avendola acquistata interamente, mentre la Pt_2 sig.ra e le figlie minori lasceranno l'immobile di Località Viatosto n. 20/B entro 30 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, salvo diverso accordo.
I coniugi concordano di estinguere il mutuo n. 069/02395858 acceso presso gravante Parte_3 sull'abitazione coniugale pari ad euro 40.000,00 circa utilizzando l'importo giacente sulla polizza
Azimut che al momento della firma del presente ricorso ha un saldo di €.56.494,47 al 01.01.2025. Come indicato ai punti precedenti, l'importo residuo che resterà sul predetto conto una volta estinto il mutuo verrà incassato interamente dalla sig.ra Pt_1
Salvo diverso accordo, la sig.ra preleverà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali Pt_1
i seguenti beni mobili: letto e materasso matrimoniale, letto e materasso singolo di Chiara, personal
3 computer, aspirapolvere Dyson, phon, ferro e asse da stiro, cassettiera bianca, mobile antico e baule, oltre a stoviglie, lenzuola e coperte da suddividere con il marito.
Il conto corrente n. 00820904 presso verrà chiuso previa suddivisione al 50% delle Parte_3 somme giacenti al momento della firma del ricorso. Salvo diverso accordo, il conto deposito acceso presso Banca Intesa San Paolo verrà estinto e l'importo giacente verràsuddiviso al 50% previo accordo tra i coniugi.
Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell'immobile coniugale e per l'acquisto dei mobili pari ad euro 2.900,00, che verranno accreditate annualmente direttamente al sig. in busta paga, Pt_2 saranno suddivise al 50% tra i coniugi sino alla estinzione del beneficio. Pertanto, non appena ricevuta la somma indicata, il sig. verserà alla sig.ra l'importo di sua spettanza a mezzo di Pt_2 Pt_1 bonifico bancario.
Le autovetture in uso ai coniugi, verranno così suddivise: il sig. terrà per sé la Pt_2 CP_1 targata FG043ZY mentre trasferirà alla moglie la proprietà della FIAT Panda targata GA033AY, previa voltura con spese a carico del marito, mentre la relativa polizza rca presso Reale Mutua resterà
a carico integrale della moglie dalla prossima scadenza con intestazione del relativo contratto assicurativo in capo alla medesima a far data fin dall'intestazione a suo favore dell'autovettura.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 859/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente ad Asti Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. , nato ad [...], il [...] residente ad Asti, Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' TERZUOLO SERENA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in ASTI il 26/07/2014.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ASTI (atto n. 42 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014).
Dal matrimonio sono nate le figlie: in Asti il 21/11/2015 e in Asti il Persona_1 Persona_2
20/2/2019.
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
Le figlie minori e sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori i Per_1 Persona_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. e avranno come Per_1 Per_2 collocazione principale e residenza anagrafica quella della madre.
Il padre potrà vedere liberamente le figlie minori, in accordo con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi delle bambine e lavorativi dei genitori. In ogni caso il sig. vedrà Pt_2
e terrà con sé e secondo le seguenti modalità: Per_1 Per_2 all' inizio di ogni mese il padre trasmetterà alla madre (via email o Whatsapp) il calendario dei propri turni lavorativi e contestualmente verrà concordato per iscritto quali saranno i fine settimana alternati di sua spettanza, nei quali andrà a prendere le figlie alle ore 9.00 del sabato mattina a casa della madre e le terrà sino al lunedì successivo quando le porterà a scuola. Se il padre non avrà altri fine settimana liberi nel corso del mese, preleverà le figlie, in data da concordare con la madre a inizio mese, il venerdì pomeriggio da scuola e le terrà con sé sino al sabato, riportandole a casa della madre verso le ore 20.30. Quando il padre non starà con le bambine il weekend, le terrà con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola, riportandole a casa della madre un giorno verso le ore 19.00 e l'altro verso le ore 20,30, oltre a un ulteriore giorno, dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando le porterà a scuola.
Nella settimana in cui il padre starà con le figlie nel weekend, le vedrà due pomeriggi dall'uscita da scuola, riportandole a casa della madre un giorno verso le ore 19.00 e l'altro verso le ore 21,00. Le parti concordano fin d'ora che a far data dal 20 febbraio 2027, ovvero dal compimento degli otto (8) anni della figlia minore nei giorni di competenza del padre le figlie potranno rientrare presso Per_2 la madre verso le ore 21,30.
2 Durante le vacanze estive le minori trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da stabilirsi entro il 31/5 di ogni anno. In tale periodo l'ordinario calendario di visita è sospeso. Durante le vacanze di Natale le bambine trascorreranno, secondo il criterio di alternanza, il periodo dal 24/12 al pomeriggio del 31/12 con un genitore e dalla sera del 31/12 al 6/1 con l'altro.
Nel 2025 staranno con la madre nel primo periodo e con il padre il secondo. Il criterio dell'alternanza verrà applicato a tutte le festività nel corso dell'anno e precisamente: Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro e così per il 25 aprile, il 1 maggio, San Secondo, 2 giugno, 1 novembre. Nei giorni del compleanno ciascun genitore trascorrerà almeno 2 ore con le bambine e lo stesso durante la festa della mamma e del papà anche se di competenza dell'altro genitore. Nel 2025 resteranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta.
Il Sig. , in considerazione della professione svolta, per cui potrebbe essere chiamato a Pt_2 partecipare durante l'anno ad alcuni corsi di aggiornamento fuori sede (di cui informerà immediatamente la Sig.ra tramite modalità email o Whatsapp), recupererà le giornate da Pt_1 trascorrere con le figlie di sua spettanza andate perdute, per cui comunicherà e concorderà con la
Sig.ra i giorni immediatamente successivi al suo rientro che trascorrerà con le figlie;
Pt_1
Il sig. corrisponderà alla sig.ra a mezzo di bonifico bancario IBAN Pt_2 Pt_1
[...] a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di
€.400,00 (€.200,00 per ciascuna di esse), entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Asti. L'Assegno Unico Universale verrà suddiviso al 50% come per legge tra le parti
PRENDE ATTO CHE:
Relativamente all'abitazione coniugale, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà.
La sig.ra si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad accettare, la propria quota di Pt_1 Pt_2
500/1000 di proprietà dell'immobile sito in Asti, Località Viatosto n. 20/B (fabbricato di civile abitazione Sez. AT F. 51 n. 297, oltre al terreno adiacente particella n.357).
Il sig. si impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma di euro 200.000,00. Il Pt_2 Pt_1 pagamento di detto importo verrà effettuato in sede di stipula dell'Atto Notarile a mezzo di assegno circolare intestato alla sig.ra entro circa 60 giorni dalla firma del presente ricorso. Le Parte_1 spese notarili, tasse e bolli saranno, come di consueto, a carico della parte acquirente sig. . Pt_2
Oltre al predetto importo, la sig.ra tratterrà per sé l'importo che residuerà sulla polizza Pt_1
Azimut una volta estinto il mutuo gravante sull'immobile coniugale, come meglio precisato al punto
7) a seguire.
In ragione del punto che precede, non vi è alcuna disposizione in merito all'assegnazione della casa coniugale, nella quale continuerà a vivere il sig. avendola acquistata interamente, mentre la Pt_2 sig.ra e le figlie minori lasceranno l'immobile di Località Viatosto n. 20/B entro 30 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto, salvo diverso accordo.
I coniugi concordano di estinguere il mutuo n. 069/02395858 acceso presso gravante Parte_3 sull'abitazione coniugale pari ad euro 40.000,00 circa utilizzando l'importo giacente sulla polizza
Azimut che al momento della firma del presente ricorso ha un saldo di €.56.494,47 al 01.01.2025. Come indicato ai punti precedenti, l'importo residuo che resterà sul predetto conto una volta estinto il mutuo verrà incassato interamente dalla sig.ra Pt_1
Salvo diverso accordo, la sig.ra preleverà dalla casa coniugale, oltre ai propri effetti personali Pt_1
i seguenti beni mobili: letto e materasso matrimoniale, letto e materasso singolo di Chiara, personal
3 computer, aspirapolvere Dyson, phon, ferro e asse da stiro, cassettiera bianca, mobile antico e baule, oltre a stoviglie, lenzuola e coperte da suddividere con il marito.
Il conto corrente n. 00820904 presso verrà chiuso previa suddivisione al 50% delle Parte_3 somme giacenti al momento della firma del ricorso. Salvo diverso accordo, il conto deposito acceso presso Banca Intesa San Paolo verrà estinto e l'importo giacente verràsuddiviso al 50% previo accordo tra i coniugi.
Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione dell'immobile coniugale e per l'acquisto dei mobili pari ad euro 2.900,00, che verranno accreditate annualmente direttamente al sig. in busta paga, Pt_2 saranno suddivise al 50% tra i coniugi sino alla estinzione del beneficio. Pertanto, non appena ricevuta la somma indicata, il sig. verserà alla sig.ra l'importo di sua spettanza a mezzo di Pt_2 Pt_1 bonifico bancario.
Le autovetture in uso ai coniugi, verranno così suddivise: il sig. terrà per sé la Pt_2 CP_1 targata FG043ZY mentre trasferirà alla moglie la proprietà della FIAT Panda targata GA033AY, previa voltura con spese a carico del marito, mentre la relativa polizza rca presso Reale Mutua resterà
a carico integrale della moglie dalla prossima scadenza con intestazione del relativo contratto assicurativo in capo alla medesima a far data fin dall'intestazione a suo favore dell'autovettura.
I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ASTI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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