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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 727/2024 r.a.g.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. , elett.te dom.to in Nola (Na), alla via Parte_1 C.F._1
Anfiteatro Laterizio n. 180, presso lo studio dell'avv. Mariacarmela Siniscalchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E cf. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Torino, alla Piazza San Carlo 156;
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di richiedere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Controparte_1
iscritta il 30.3.2023 (Registro Particolare 218, Registro Generale 4243) dalla resistente sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal
Tribunale di Bergamo il 7.1.2013, in favore di (fusa, poi, per Controparte_2
incorporazione in dal 19.4.2022), sull'immobile sito in Montesarchio Controparte_1
(Bn), alla via Napoli (Catasto fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub 8, piano 2).
- Pagina 1 - A sostegno della propria domanda, il ricorrente eccepiva: l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale in quanto iscritta in favore di soggetto diverso da quello risultante come creditore nel decreto ingiuntivo;
la tardività dell'iscrizione; la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo.
Per tali motivi chiedeva: dichiararsi l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale e, per l'effetto, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione; condannarsi al risarcimento Controparte_1
del danno per illegittima iscrizione ipotecaria;
condannare ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. in via equitativa;
oltre spese e compensi con attribuzione.
All'udienza del 10.5.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva Controparte_3
rinviata per la discussione al 7.2.2025.
Il Tribunale osserva.
In primo luogo, va affermata la competenza di questo giudice a decidere sulla domanda di cancellazione dell'ipoteca sul presupposto dell'estinzione dell'obbligazione a garanzia della quale l'ipoteca è stata iscritta (cfr. Cass. n. 3601/1977), avendo tale azione natura reale e spettando la relativa competenza per territorio al giudice nella cui circoscrizione si trova l'immobile gravato da ipoteca (nel caso di specie, Montesarchio).
Nel merito, la domanda principale è fondata.
Profili assorbenti, in ordine alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, assume, invero, il terzo motivo concernente la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 171, emesso dal Tribunale di Bergamo il 7.1.2013, in favore di poi fusa per Controparte_2
incorporazione in Controparte_1
Come noto, ai sensi dell'art. 2847 c.c., l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data ma tale durata riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca che da quello di prescrizione del diritto garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo (Cass. n. 1586/2002).
Pertanto, l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2878, co. 1, n. 3, c.c., è causa di estinzione dell'ipoteca (Cass. n. 3696/1969).
Posto, allora, che tra le cause di estinzione del diritto figura la prescrizione e che quest'ultima, ex art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve convenirsi che dalla data di emissione del decreto ingiuntivo il credito ivi portato poteva essere esercitato e, pertanto, che in mancanza di atti interruttivi - che sarebbe stato onere del creditore provare - il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. sia decorso.
- Pagina 2 - Conseguentemente, va ordinato al Conservatore dei Pubblici Registri, ai sensi dell'art. 2884
c.c., di cancellare, una volta passata in giudicato la presente sentenza, l'ipoteca giudiziale iscritta il 30.3.2023 (Registro Particolare 218, Registro Generale 4243) dalla resistente sulla base del decreto ingiuntivo n. 171, emesso dal Tribunale di Bergamo il 7.01.2013 e depositato il 9.1.2013, in favore di (fusa, poi, per incorporazione in Controparte_2 Controparte_3
dal 19.4.2022), sull'immobile sito in Montesarchio (Bn), alla via Napoli (Catasto
[...]
fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub 8, piano 2).
Da respingere è, invece, la domanda di risarcimento in quanto sfornita di prova.
È, invero, “ius receptum (Cass. 22/06/2020, n. 12123; in termini, ex multis, Cass. 04/10/2023,
n. 27991), al quale va dato seguito, che «[i]n caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (Cass. n. 36058/2023).
Va respinta anche la richiesta di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c., non risultando il comportamento della stessa valutabile alla stregua di una forma di abuso del diritto.
L'accoglimento di una sola delle domande proposte giustifica la compensazione delle spese di lite al 50% (S.U. n. 32061/2022), laddove, per la restante parte, esse seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile basso), in base al tenore delle difese espletate nelle singole fasi, senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, ORDINA al Conservatore dei
Pubblici Registri immobiliari – Ufficio Provinciale di Benevento di cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta, in favore di e contro il 30.3.2023 Controparte_1 Parte_1
(Registro Generale 4243, Registro Particolare 218) sulla base del decreto ingiuntivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal Tribunale civile di Bergamo, sull'immobile sito in Montesarchio
(Bn), alla via Napoli (Catasto fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub. 8, piano 2);
b) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
- Pagina 3 - c) COMPENSA le spese di lite al 50% e CONDANNA a pagare, Controparte_1 in favore di la restante parte, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € Parte_1
2.179,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 11.2.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
c.f. , elett.te dom.to in Nola (Na), alla via Parte_1 C.F._1
Anfiteatro Laterizio n. 180, presso lo studio dell'avv. Mariacarmela Siniscalchi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E cf. , in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Torino, alla Piazza San Carlo 156;
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio al fine di richiedere la cancellazione dell'ipoteca giudiziale Controparte_1
iscritta il 30.3.2023 (Registro Particolare 218, Registro Generale 4243) dalla resistente sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal
Tribunale di Bergamo il 7.1.2013, in favore di (fusa, poi, per Controparte_2
incorporazione in dal 19.4.2022), sull'immobile sito in Montesarchio Controparte_1
(Bn), alla via Napoli (Catasto fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub 8, piano 2).
- Pagina 1 - A sostegno della propria domanda, il ricorrente eccepiva: l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale in quanto iscritta in favore di soggetto diverso da quello risultante come creditore nel decreto ingiuntivo;
la tardività dell'iscrizione; la prescrizione del credito portato dal titolo esecutivo.
Per tali motivi chiedeva: dichiararsi l'illegittimità dell'ipoteca giudiziale e, per l'effetto, ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione; condannarsi al risarcimento Controparte_1
del danno per illegittima iscrizione ipotecaria;
condannare ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. in via equitativa;
oltre spese e compensi con attribuzione.
All'udienza del 10.5.2024, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia di e, ritenuta matura per la decisione, la causa veniva Controparte_3
rinviata per la discussione al 7.2.2025.
Il Tribunale osserva.
In primo luogo, va affermata la competenza di questo giudice a decidere sulla domanda di cancellazione dell'ipoteca sul presupposto dell'estinzione dell'obbligazione a garanzia della quale l'ipoteca è stata iscritta (cfr. Cass. n. 3601/1977), avendo tale azione natura reale e spettando la relativa competenza per territorio al giudice nella cui circoscrizione si trova l'immobile gravato da ipoteca (nel caso di specie, Montesarchio).
Nel merito, la domanda principale è fondata.
Profili assorbenti, in ordine alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, assume, invero, il terzo motivo concernente la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo n. 171, emesso dal Tribunale di Bergamo il 7.1.2013, in favore di poi fusa per Controparte_2
incorporazione in Controparte_1
Come noto, ai sensi dell'art. 2847 c.c., l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data ma tale durata riguarda solo gli effetti della pubblicità e va distinta sia dal termine d'iscrizione del diritto d'ipoteca che da quello di prescrizione del diritto garantito, essendo escluso che l'efficacia per vent'anni dell'iscrizione ipotecaria impedisca il decorso del termine di prescrizione di quest'ultimo (Cass. n. 1586/2002).
Pertanto, l'estinzione dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2878, co. 1, n. 3, c.c., è causa di estinzione dell'ipoteca (Cass. n. 3696/1969).
Posto, allora, che tra le cause di estinzione del diritto figura la prescrizione e che quest'ultima, ex art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, deve convenirsi che dalla data di emissione del decreto ingiuntivo il credito ivi portato poteva essere esercitato e, pertanto, che in mancanza di atti interruttivi - che sarebbe stato onere del creditore provare - il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. sia decorso.
- Pagina 2 - Conseguentemente, va ordinato al Conservatore dei Pubblici Registri, ai sensi dell'art. 2884
c.c., di cancellare, una volta passata in giudicato la presente sentenza, l'ipoteca giudiziale iscritta il 30.3.2023 (Registro Particolare 218, Registro Generale 4243) dalla resistente sulla base del decreto ingiuntivo n. 171, emesso dal Tribunale di Bergamo il 7.01.2013 e depositato il 9.1.2013, in favore di (fusa, poi, per incorporazione in Controparte_2 Controparte_3
dal 19.4.2022), sull'immobile sito in Montesarchio (Bn), alla via Napoli (Catasto
[...]
fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub 8, piano 2).
Da respingere è, invece, la domanda di risarcimento in quanto sfornita di prova.
È, invero, “ius receptum (Cass. 22/06/2020, n. 12123; in termini, ex multis, Cass. 04/10/2023,
n. 27991), al quale va dato seguito, che «[i]n caso di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria ricorre un evento di danno costituito dall'apparenza di una situazione idonea a determinare difficoltà alla commerciabilità del bene;
tuttavia, ai fini del risarcimento, occorre accertare se in concreto si è verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato “in re ipsa”, ma può consistere nel pregiudizio economico derivante dalla perdita di occasioni di alienare il cespite oppure di venderlo a condizioni più favorevoli” (Cass. n. 36058/2023).
Va respinta anche la richiesta di condanna della resistente ex art. 96 c.p.c., non risultando il comportamento della stessa valutabile alla stregua di una forma di abuso del diritto.
L'accoglimento di una sola delle domande proposte giustifica la compensazione delle spese di lite al 50% (S.U. n. 32061/2022), laddove, per la restante parte, esse seguono la soccombenza e si liquidano, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione indeterminabile basso), in base al tenore delle difese espletate nelle singole fasi, senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) ACCOGLIE la domanda principale e, per l'effetto, ORDINA al Conservatore dei
Pubblici Registri immobiliari – Ufficio Provinciale di Benevento di cancellare l'ipoteca giudiziale iscritta, in favore di e contro il 30.3.2023 Controparte_1 Parte_1
(Registro Generale 4243, Registro Particolare 218) sulla base del decreto ingiuntivo n. 171 del 7.1.2013, emesso dal Tribunale civile di Bergamo, sull'immobile sito in Montesarchio
(Bn), alla via Napoli (Catasto fabbricati, foglio 34, p.lla 252, sub. 8, piano 2);
b) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
- Pagina 3 - c) COMPENSA le spese di lite al 50% e CONDANNA a pagare, Controparte_1 in favore di la restante parte, che liquida in € 259,00 per esborsi ed € Parte_1
2.179,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura di legge, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 11.2.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 4 -