TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4347/2020 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
in qualità di amministratori / legali rappresentati d'impresa della Controparte_1
con sede a Cagliari (CA) via G. Peretti n. 11 (C.F. e P. IVA n. ), tutti
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliati a Seregno (MB), via W. A. Mozart n. 25, presso lo studio dell'avv.
Francesco Criaco ( ), C.F._4
ATTORI
contro
(C.F. E PIVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monserrato (CA), via P.IVA_2
Adriano n. 16/A – 09042 Monserrato (CA),
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1 a 11 Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_2
” nella causazione del sinistro de quo.
[...]
b) e per l'effetto condannare la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ditta della somma CP_1
complessiva di € 7.971,82 , così determinata: € 318,32 a titolo di risarcimento per le spese di
trasporto dell'auto funebre da Cagliari Porto Torres a Genova (per come indicate in fattura), ed
€ 7.653,60,50 a titolo di risarcimento per il canone di locazione mensile relativo ai mesi di ottobre
(€ 2.893,50), novembre (€ 2.893,50) e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (€ 1.866,60 così
calcolati: € 2.893,50 fattura mese di dicembre diviso 31 giorni di dicembre uguale € 93,33 , per
20 giorni uguale 1.866,60), per come indicato nelle fatture nr. 468, 570 e 617 che la ditta
[...]
ha dovuto pagare al locatore pur non potendo usufruire del mezzo, o quella CP_1 Parte_4
diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle
somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 11 e in qualità di amministratori / legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
d'impresa della hanno convenuto la Controparte_1 CP_1
cooperativa al fine di veder accertata e dichiarata la sua responsabilità Controparte_2
esclusiva nella causazione del sinistro avvenuto in data 02.10.2018 e, per l'effetto, ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti.
A sostegno delle loro ragioni, gli attori hanno esposto che:
1) in data 30.03.2017 la ha siglato contratto di Controparte_1
locazione con la società “LLs Car SN di HI AL e AR avente ad oggetto il noleggio a lungo termine di un veicolo speciale (auto funebre) alle condizioni riportate nell'ordine irrevocabile n. F 432 del 19.09.2016, che indica anche le caratteristiche del veicolo “Mercedes 212
tg. FH217LN”;
2) in data 02.10.2018, alle ore 12,00 circa, l'auto funebre Mercedes targato FH217LN in uso alla ditta parcheggiato sulla via Porto Botte del comune di Monserrato (CA) per CP_1
l'espletamento di un servizio funerario, è stato improvvisamente danneggiato nel vetro laterale posteriore da un operaio della cooperativa sociale denominata;
CP
3) in particolare, è stato colpito da un sasso scagliato da un decespugliatore in uso al sig. ER
(operaio della a.r.l. denominata ”) mentre era
[...] Controparte_1 CP
intento ad eseguire un lavoro di diserbo meccanico con decespugliatore all'interno di un'aiuola poco distante dal parcheggio dell'auto funebre;
4) a causa del danneggiamento del vetro laterale posteriore l'auto funebre Mercedes, non potendo essere riparato in loco, è stato imbarcato da Cagliari Porto Torres e spedito a Genova dove un addetto della ditta (locatore) lo ha prelevato e riportato in sede a Seregno (MB) per le Parte_4
dovute e necessarie riparazioni, giusto contratto di noleggio;
Pag. 3 a 11 5) per tutto il tempo in cui l'auto funebre Mercedes tg. FH217LN si è trovato fermo in carrozzeria in attesa di riparazione, la società non solo ha dovuto noleggiare altro veicolo CP_1
speciale per espletare i servizi di trasporto funebri domandati ma, come da contratto, ha dovuto altresì fronteggiare il pagamento del canone di locazione previsto nell'ordine n. 432/2016 per l'intero mese di ottobre, di novembre e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (data di riconsegna);
6) con lettera di messa in mora del 31.10.2018 è stato chiesto alla Controparte_2
(già assicurata con la compagnia con polizza n.
[...] Parte_5
029025318478), il risarcimento per tutti i danni subiti dall'auto funebre e dalla ditta CP_1
in conseguenza del sinistro del 02.10.2018;
7) la società cooperativa ha presentato regolare denuncia di sinistro alla compagnia CP
, la quale ha disposto solamente un risarcimento parziale del danno (le spese Parte_5
di sostituzione del vetro laterale posteriore dell'auto funebre);
8) in data 15.02.2019 è stata reiterata via pec la richiesta di risarcimento danni senza tuttavia sortire alcun effetto.
All'udienza del 07.07.2021 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_2
non costituita in giudizio.
[...]
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In ordine alla responsabilità della “ ” nella Controparte_2 CP
causazione del sinistro de quo.
Pag. 4 a 11 Gli attori hanno agito in giudizio al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità della
[...]
” nella causazione del sinistro occorso in data 02.10.2018. Controparte_2 CP
A sostegno della propria tesi, hanno dedotto che l'auto funebre Mercedes 212 tg. FH217LN in uso alla ditta , mentre si trovava fermo sulla via Porto Botte del comune di Monserrato CP_1
(CA), è stato danneggiato nel vetro laterale posteriore da un operaio della cooperativa sociale denominata ”. CP
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'ambito della responsabilità dei padroni e dei committenti, disciplinata all'articolo 2049 c.c., il quale stabilisce che “i padroni e i committenti
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze cui sono adibiti”, norma applicabile in ogni caso in cui esista un rapporto di preposizione.
L'articolo delinea una fattispecie complessa, che richiede, in primo luogo, un fatto illecito produttivo di un danno per un terzo;
inoltre, che il danno sia stato cagionato da un domestico o da un commesso;
infine, un rapporto di causalità tra l'esercizio delle incombenze e il danno cagionato.
Il danneggiato deve quindi provare: l'illecito del preposto in tutti i suoi elementi: la sussistenza di un rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente l'esistenza di un vincolo di subordinazione;
il nesso di causalità tra incombenze affidate e danno arrecato, cioè il preposto deve aver compiuto il fatto dannoso in adempimento dell'incarico affidatogli dal preponente o comunque che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (c.d. nesso di occasionalità necessaria, Cassazione civile sez. III,
14/11/2023, n.31675; Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22058; Cassazione civile sez. III,
06/07/2017, n.16663; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2015, n.20924)
Nel presente giudizio, dall'esame dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 [...]
è emerso che: ER
Pag. 5 a 11 - in data 02.10.2018, l'auto funebre Mercedes, targato FH217LN, in uso alla ditta
[...]
si trovava sulla via Porto Botte / incrocio via Aritzo del comune di Monserrato CP_1
(CA);
- l'auto funebre veniva colpito sul vetro laterale posteriore da un sasso scagliato da un decespugliatore maneggiato dal sig. ; Persona_1
- il sig. stava eseguendo dei lavori di diserbo all'interno di un'aiuola per Persona_1
conto della cooperativa sociale denominata ” della quale è operaio. CP
Infine, è provato documentalmente che, in data 03.10.2018, immediatamente dopo il sinistro per cui è causa, la ” ha presentato regolare denuncia del fatto illecito alla sua compagnia CP
assicuratrice “ ” (doc. 2 della memoria ex art.183, VI comma, n. 2, c.p.c.), Parte_5
come riferito, altresì, dal teste il quale ha presentato personalmente la denuncia Testimone_2
del sinistro alla compagnia assicuratrice.
Nonostante sia principio consolidato che la denuncia presentata all'assicurazione non costituisca ammissione di responsabilità, la circostanza fornisce un ulteriore riscontro in ordine alla responsabilità dell'operaio, cosicchè deve ritenersi assolto l'onere probatorio della parte attrice riguardo ai pregiudizi materiali all'auto funebre Mercedes targato FH217LN; all'esistenza di un vincolo di subordinazione tra l'operaio e la cooperativa sociale ”; al nesso di CP
causalità esistente tra le condotte del dipendente e i pregiudizi patrimoniali lamentati all'auto funebre ad essa in uso.
Pertanto, in conclusione, la responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 02.10.2018
è da ascrivere all'odierna convenuta, la . Controparte_2
In ordine alla quantificazione del danno
Pag. 6 a 11 Accertata la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro per cui è causa, l'ulteriore tema controverso attiene alla quantificazione del danno.
Gli attori lamentano di aver subito un danno patrimoniale per le spese sostenute durante il periodo in cui non hanno potuto utilizzare il bene a causa del sinistro per cui è causa.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che l'autovettura funebre, non potendo essere riparata in loco, veniva imbarcata da Cagliari Porto Torres e spedita a Genova e, prelevata da un addetto della ditta LLs Car SN (locatore), veniva riportata in sede a Seregno per le riparazioni, come previsto dal contratto;
inoltre, ha dedotto di avere dovuto fronteggiare le spese per il noleggio di altro veicolo speciale per espletare i servizi di trasporto funebri domandati e il pagamento del canone di locazione previsto nell'ordine n.432/2016 per il mese di ottobre, di novembre e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (data di riconsegna).
Dall'istruttoria sono emersi i seguenti elementi:
- in data 30/03/2017 la società ha stipulato contratto con la ditta CP_1 Parte_4
avente ad oggetto la locazione dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) alle condizioni, modi e termini di cui all'ordine irrevocabile F 432 del 19/09/2016 (doc. 1 atto di citazione);
- il contratto e le condizioni generali di noleggio prevedono:
- all'articolo 2, rubricato “Obblighi e responsabilità del cliente”, che “[…] le
operazioni di manutenzione e riparazione dovranno esser eseguite esclusivamente
presso le officine convenzionate da e previa autorizzazione della stessa. Parte_4
[…]”
- all'articolo 4, rubricato “Manutenzione e/o riparazione del veicolo”, che “ Pt_4
gestirà le convenzioni e i rapporti con e officine selezionate su tutto il territorio
[...]
nazionale e provvederà al pagamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria
Pag. 7 a 11 e straordinaria effettuati dalle stesse per mantenere il veicolo in buona efficienza.
[…]” (doc. 1 atto di citazione);
- all'articolo 6, rubricato “Canone di locazione modalità di pagamento”, che: “Il
cliente si impegna a pagare il canone di locazione previsto nell'ordine e ogni altro
importo dovuto in forza del presente contratto. Il canone è dovuto per tutta la durata
del contratto anche qualora il vicolo venga sequestrati o sotto posto a fermo
amministrativo o non possa essere utilizzato per qualsiasi altra causa non
imputabile a il cliente non potrà pretendere alcuno sconto o riduzione Parte_4
del canone in caso di mancato utilizzo del veicolo” (doc. 1 atto di citazione);
- in data 5.10.2018, la ha sostenuto la spesa di 318,32 € per l'imbarco da Porto CP_1
Torres a Genova dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) con la
[...]
dal 1918”, (Fattura n. 1267/3, doc. 6 atto di citazione); Controparte_3
- in data 19.12.2018, la ha sostenuto la spesa di 216,82 € per l'imbarco da Genova Parte_4
a Porto Torres dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) con la “Tirrenia
Compagnia Italiana di Navigazione” (Fattura n. 1267/3, doc. 7 atto di citazione);
- la ha corrisposto il canone di locazione per i periodi: CP_1
- dal 01.10.2018 al 31.10.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 486, doc. 6
atto di citazione);
- dal 01.11.2018 al 30.11.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 570, doc. 6
atto di citazione);
- dal 01.12.2018 al 31.12.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 617, doc. 6
atto di citazione);
Pag. 8 a 11 - nelle date: 19.10.2018 - 23.10.2018 - 26.10.2018 - 30.10.2018 - 31.10.2018 - 19.11.2018 -
5.12.2018 ha effettuato trasporti funebri, come dimostrato dalle fatture nn. 423, 429, 437,
442, 448, 468, 486 (doc. 8 atto di citazione).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che dal fermo della vettura derivano danni il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene danneggiato e che rappresenta,
pertanto, un pregiudizio per il titolare, non avendo questi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o uso del veicolo. (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27389)
Devono essere, per l'effetto, riconosciuti i seguenti danni patrimoniali:
- le spese di trasporto da Porto Torres a Genova dell'auto funebre Mercedes 212 (targata
FH217LN) sostenute dalla in data 5.10.2018 di Euro 318,32; CP_1
- i canoni di locazione relativo ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, rispettivamente dell'importo di 2.893,50 €;
- il canone equivalente a 20 giorni del mese di dicembre 2018 per l'importo di € 1.866,60
così calcolati: € 2.893,50 fattura mese di dicembre diviso 31 giorni di dicembre uguale €
93,33, per 20 giorni uguale € 1.866,60.
In accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della cooperativa CP_1 [...]
in relazione al sinistro occorso in data 02.10.2018, la parte convenuta Controparte_2
dev'essere condannata al pagamento in favore della della somma complessiva di € CP_1
7.971,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito, poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT da tale data al saldo.
In ordine alla determinazione delle spese di lite.
Pag. 9 a 11 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia sino a euro 26.000,00; complessità minima in ragione delle questioni di fatto e di diritto, e maggiorazione del 60% per la difesa di più “soggetti aventi la stessa posizione processuale”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità esclusiva della società
CP_ cooperativa sociale ” nella causazione del sinistro occorso in data CP
02.10.2018;
2. condanna la società cooperativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ditta della somma CP_1
complessiva di € 7.971,92 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito,
poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT da tale data al saldo;
3. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro € 4.673,60 per compensi, oltre spese esenti, IVA e CPA.
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 1.524,00 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 4.064,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 609,60
COMPENSO € 4.673,60
4.
Pag. 10 a 11 Cagliari, 09.06.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 11 a 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giorgio Latti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4347/2020 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_3 C.F._3
in qualità di amministratori / legali rappresentati d'impresa della Controparte_1
con sede a Cagliari (CA) via G. Peretti n. 11 (C.F. e P. IVA n. ), tutti
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliati a Seregno (MB), via W. A. Mozart n. 25, presso lo studio dell'avv.
Francesco Criaco ( ), C.F._4
ATTORI
contro
(C.F. E PIVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Monserrato (CA), via P.IVA_2
Adriano n. 16/A – 09042 Monserrato (CA),
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1 a 11 Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_2
” nella causazione del sinistro de quo.
[...]
b) e per l'effetto condannare la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ditta della somma CP_1
complessiva di € 7.971,82 , così determinata: € 318,32 a titolo di risarcimento per le spese di
trasporto dell'auto funebre da Cagliari Porto Torres a Genova (per come indicate in fattura), ed
€ 7.653,60,50 a titolo di risarcimento per il canone di locazione mensile relativo ai mesi di ottobre
(€ 2.893,50), novembre (€ 2.893,50) e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (€ 1.866,60 così
calcolati: € 2.893,50 fattura mese di dicembre diviso 31 giorni di dicembre uguale € 93,33 , per
20 giorni uguale 1.866,60), per come indicato nelle fatture nr. 468, 570 e 617 che la ditta
[...]
ha dovuto pagare al locatore pur non potendo usufruire del mezzo, o quella CP_1 Parte_4
diversa che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle
somme rivalutate dal dì del dovuto al saldo.
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorario da distrarre in favore del sottoscritto procuratore
antistatario.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 a 11 e in qualità di amministratori / legali rappresentanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
d'impresa della hanno convenuto la Controparte_1 CP_1
cooperativa al fine di veder accertata e dichiarata la sua responsabilità Controparte_2
esclusiva nella causazione del sinistro avvenuto in data 02.10.2018 e, per l'effetto, ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti.
A sostegno delle loro ragioni, gli attori hanno esposto che:
1) in data 30.03.2017 la ha siglato contratto di Controparte_1
locazione con la società “LLs Car SN di HI AL e AR avente ad oggetto il noleggio a lungo termine di un veicolo speciale (auto funebre) alle condizioni riportate nell'ordine irrevocabile n. F 432 del 19.09.2016, che indica anche le caratteristiche del veicolo “Mercedes 212
tg. FH217LN”;
2) in data 02.10.2018, alle ore 12,00 circa, l'auto funebre Mercedes targato FH217LN in uso alla ditta parcheggiato sulla via Porto Botte del comune di Monserrato (CA) per CP_1
l'espletamento di un servizio funerario, è stato improvvisamente danneggiato nel vetro laterale posteriore da un operaio della cooperativa sociale denominata;
CP
3) in particolare, è stato colpito da un sasso scagliato da un decespugliatore in uso al sig. ER
(operaio della a.r.l. denominata ”) mentre era
[...] Controparte_1 CP
intento ad eseguire un lavoro di diserbo meccanico con decespugliatore all'interno di un'aiuola poco distante dal parcheggio dell'auto funebre;
4) a causa del danneggiamento del vetro laterale posteriore l'auto funebre Mercedes, non potendo essere riparato in loco, è stato imbarcato da Cagliari Porto Torres e spedito a Genova dove un addetto della ditta (locatore) lo ha prelevato e riportato in sede a Seregno (MB) per le Parte_4
dovute e necessarie riparazioni, giusto contratto di noleggio;
Pag. 3 a 11 5) per tutto il tempo in cui l'auto funebre Mercedes tg. FH217LN si è trovato fermo in carrozzeria in attesa di riparazione, la società non solo ha dovuto noleggiare altro veicolo CP_1
speciale per espletare i servizi di trasporto funebri domandati ma, come da contratto, ha dovuto altresì fronteggiare il pagamento del canone di locazione previsto nell'ordine n. 432/2016 per l'intero mese di ottobre, di novembre e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (data di riconsegna);
6) con lettera di messa in mora del 31.10.2018 è stato chiesto alla Controparte_2
(già assicurata con la compagnia con polizza n.
[...] Parte_5
029025318478), il risarcimento per tutti i danni subiti dall'auto funebre e dalla ditta CP_1
in conseguenza del sinistro del 02.10.2018;
7) la società cooperativa ha presentato regolare denuncia di sinistro alla compagnia CP
, la quale ha disposto solamente un risarcimento parziale del danno (le spese Parte_5
di sostituzione del vetro laterale posteriore dell'auto funebre);
8) in data 15.02.2019 è stata reiterata via pec la richiesta di risarcimento danni senza tuttavia sortire alcun effetto.
All'udienza del 07.07.2021 veniva dichiarata la contumacia della Controparte_2
non costituita in giudizio.
[...]
***
La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testi, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
In ordine alla responsabilità della “ ” nella Controparte_2 CP
causazione del sinistro de quo.
Pag. 4 a 11 Gli attori hanno agito in giudizio al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità della
[...]
” nella causazione del sinistro occorso in data 02.10.2018. Controparte_2 CP
A sostegno della propria tesi, hanno dedotto che l'auto funebre Mercedes 212 tg. FH217LN in uso alla ditta , mentre si trovava fermo sulla via Porto Botte del comune di Monserrato CP_1
(CA), è stato danneggiato nel vetro laterale posteriore da un operaio della cooperativa sociale denominata ”. CP
La fattispecie in esame è inquadrabile nell'ambito della responsabilità dei padroni e dei committenti, disciplinata all'articolo 2049 c.c., il quale stabilisce che “i padroni e i committenti
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze cui sono adibiti”, norma applicabile in ogni caso in cui esista un rapporto di preposizione.
L'articolo delinea una fattispecie complessa, che richiede, in primo luogo, un fatto illecito produttivo di un danno per un terzo;
inoltre, che il danno sia stato cagionato da un domestico o da un commesso;
infine, un rapporto di causalità tra l'esercizio delle incombenze e il danno cagionato.
Il danneggiato deve quindi provare: l'illecito del preposto in tutti i suoi elementi: la sussistenza di un rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente l'esistenza di un vincolo di subordinazione;
il nesso di causalità tra incombenze affidate e danno arrecato, cioè il preposto deve aver compiuto il fatto dannoso in adempimento dell'incarico affidatogli dal preponente o comunque che l'incombenza affidata abbia determinato una situazione tale agevolare e rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso (c.d. nesso di occasionalità necessaria, Cassazione civile sez. III,
14/11/2023, n.31675; Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22058; Cassazione civile sez. III,
06/07/2017, n.16663; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2015, n.20924)
Nel presente giudizio, dall'esame dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 [...]
è emerso che: ER
Pag. 5 a 11 - in data 02.10.2018, l'auto funebre Mercedes, targato FH217LN, in uso alla ditta
[...]
si trovava sulla via Porto Botte / incrocio via Aritzo del comune di Monserrato CP_1
(CA);
- l'auto funebre veniva colpito sul vetro laterale posteriore da un sasso scagliato da un decespugliatore maneggiato dal sig. ; Persona_1
- il sig. stava eseguendo dei lavori di diserbo all'interno di un'aiuola per Persona_1
conto della cooperativa sociale denominata ” della quale è operaio. CP
Infine, è provato documentalmente che, in data 03.10.2018, immediatamente dopo il sinistro per cui è causa, la ” ha presentato regolare denuncia del fatto illecito alla sua compagnia CP
assicuratrice “ ” (doc. 2 della memoria ex art.183, VI comma, n. 2, c.p.c.), Parte_5
come riferito, altresì, dal teste il quale ha presentato personalmente la denuncia Testimone_2
del sinistro alla compagnia assicuratrice.
Nonostante sia principio consolidato che la denuncia presentata all'assicurazione non costituisca ammissione di responsabilità, la circostanza fornisce un ulteriore riscontro in ordine alla responsabilità dell'operaio, cosicchè deve ritenersi assolto l'onere probatorio della parte attrice riguardo ai pregiudizi materiali all'auto funebre Mercedes targato FH217LN; all'esistenza di un vincolo di subordinazione tra l'operaio e la cooperativa sociale ”; al nesso di CP
causalità esistente tra le condotte del dipendente e i pregiudizi patrimoniali lamentati all'auto funebre ad essa in uso.
Pertanto, in conclusione, la responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 02.10.2018
è da ascrivere all'odierna convenuta, la . Controparte_2
In ordine alla quantificazione del danno
Pag. 6 a 11 Accertata la responsabilità della convenuta in ordine al sinistro per cui è causa, l'ulteriore tema controverso attiene alla quantificazione del danno.
Gli attori lamentano di aver subito un danno patrimoniale per le spese sostenute durante il periodo in cui non hanno potuto utilizzare il bene a causa del sinistro per cui è causa.
In particolare, la parte attrice ha dedotto che l'autovettura funebre, non potendo essere riparata in loco, veniva imbarcata da Cagliari Porto Torres e spedita a Genova e, prelevata da un addetto della ditta LLs Car SN (locatore), veniva riportata in sede a Seregno per le riparazioni, come previsto dal contratto;
inoltre, ha dedotto di avere dovuto fronteggiare le spese per il noleggio di altro veicolo speciale per espletare i servizi di trasporto funebri domandati e il pagamento del canone di locazione previsto nell'ordine n.432/2016 per il mese di ottobre, di novembre e 20 giorni del mese di dicembre 2018 (data di riconsegna).
Dall'istruttoria sono emersi i seguenti elementi:
- in data 30/03/2017 la società ha stipulato contratto con la ditta CP_1 Parte_4
avente ad oggetto la locazione dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) alle condizioni, modi e termini di cui all'ordine irrevocabile F 432 del 19/09/2016 (doc. 1 atto di citazione);
- il contratto e le condizioni generali di noleggio prevedono:
- all'articolo 2, rubricato “Obblighi e responsabilità del cliente”, che “[…] le
operazioni di manutenzione e riparazione dovranno esser eseguite esclusivamente
presso le officine convenzionate da e previa autorizzazione della stessa. Parte_4
[…]”
- all'articolo 4, rubricato “Manutenzione e/o riparazione del veicolo”, che “ Pt_4
gestirà le convenzioni e i rapporti con e officine selezionate su tutto il territorio
[...]
nazionale e provvederà al pagamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria
Pag. 7 a 11 e straordinaria effettuati dalle stesse per mantenere il veicolo in buona efficienza.
[…]” (doc. 1 atto di citazione);
- all'articolo 6, rubricato “Canone di locazione modalità di pagamento”, che: “Il
cliente si impegna a pagare il canone di locazione previsto nell'ordine e ogni altro
importo dovuto in forza del presente contratto. Il canone è dovuto per tutta la durata
del contratto anche qualora il vicolo venga sequestrati o sotto posto a fermo
amministrativo o non possa essere utilizzato per qualsiasi altra causa non
imputabile a il cliente non potrà pretendere alcuno sconto o riduzione Parte_4
del canone in caso di mancato utilizzo del veicolo” (doc. 1 atto di citazione);
- in data 5.10.2018, la ha sostenuto la spesa di 318,32 € per l'imbarco da Porto CP_1
Torres a Genova dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) con la
[...]
dal 1918”, (Fattura n. 1267/3, doc. 6 atto di citazione); Controparte_3
- in data 19.12.2018, la ha sostenuto la spesa di 216,82 € per l'imbarco da Genova Parte_4
a Porto Torres dell'auto funebre Mercedes 212 (targata FH217LN) con la “Tirrenia
Compagnia Italiana di Navigazione” (Fattura n. 1267/3, doc. 7 atto di citazione);
- la ha corrisposto il canone di locazione per i periodi: CP_1
- dal 01.10.2018 al 31.10.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 486, doc. 6
atto di citazione);
- dal 01.11.2018 al 30.11.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 570, doc. 6
atto di citazione);
- dal 01.12.2018 al 31.12.2018, per un importo di 2.893,50 € (Fattura n. 617, doc. 6
atto di citazione);
Pag. 8 a 11 - nelle date: 19.10.2018 - 23.10.2018 - 26.10.2018 - 30.10.2018 - 31.10.2018 - 19.11.2018 -
5.12.2018 ha effettuato trasporti funebri, come dimostrato dalle fatture nn. 423, 429, 437,
442, 448, 468, 486 (doc. 8 atto di citazione).
È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che dal fermo della vettura derivano danni il cui costo è sopportato pur senza godimento del bene danneggiato e che rappresenta,
pertanto, un pregiudizio per il titolare, non avendo questi, per il periodo del fermo, una contropartita nel godimento o uso del veicolo. (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27389)
Devono essere, per l'effetto, riconosciuti i seguenti danni patrimoniali:
- le spese di trasporto da Porto Torres a Genova dell'auto funebre Mercedes 212 (targata
FH217LN) sostenute dalla in data 5.10.2018 di Euro 318,32; CP_1
- i canoni di locazione relativo ai mesi di ottobre 2018 e novembre 2018, rispettivamente dell'importo di 2.893,50 €;
- il canone equivalente a 20 giorni del mese di dicembre 2018 per l'importo di € 1.866,60
così calcolati: € 2.893,50 fattura mese di dicembre diviso 31 giorni di dicembre uguale €
93,33, per 20 giorni uguale € 1.866,60.
In accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità della cooperativa CP_1 [...]
in relazione al sinistro occorso in data 02.10.2018, la parte convenuta Controparte_2
dev'essere condannata al pagamento in favore della della somma complessiva di € CP_1
7.971,92 a titolo di risarcimento del danno patrimoniali, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito, poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT da tale data al saldo.
In ordine alla determinazione delle spese di lite.
Pag. 9 a 11 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo (valore della controversia sino a euro 26.000,00; complessità minima in ragione delle questioni di fatto e di diritto, e maggiorazione del 60% per la difesa di più “soggetti aventi la stessa posizione processuale”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità esclusiva della società
CP_ cooperativa sociale ” nella causazione del sinistro occorso in data CP
02.10.2018;
2. condanna la società cooperativa in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ditta della somma CP_1
complessiva di € 7.971,92 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito,
poi via via annualmente rivalutata secondo indici ISTAT da tale data al saldo;
3. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro € 4.673,60 per compensi, oltre spese esenti, IVA e CPA.
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00
Aumento del 60 % per presenza di più parti aventi stessa posizione
€ 1.524,00 processuale (art. 4, comma 2)
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 4.064,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 609,60
COMPENSO € 4.673,60
4.
Pag. 10 a 11 Cagliari, 09.06.2025
Il giudice
Giorgio Latti
Pag. 11 a 11