TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 219 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 13/01/2024 ed iscritto al n 219 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Perrone (C.F.: ) del foro di Reggio RI, presso CodiceFiscale_2 il cui Studio Legale, sito in Melito Porto Salvo (RC) alla Via Bruno Sergi 5,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio RI (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 13.01.2024 la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del
[...]
[..
[...] [...]
in qualità di docente con contratto a tempo determinato e con Controparte_3 sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'I.C.
Carducci/Da Feltre, sito in Reggio RI (RC), c.m. C.F._3
Allega che ha prestato servizio quale docente supplente con contratto a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
-a.s 20/21dal 29/10/2020 al 29/01/2021 presso l' I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 30/01/2021 al 26/02/2021 presso l' I.C. Galluppi/Collodi – Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 27/02/2021 al 31/03/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 1/04/2021 al 30/04/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 1/05/2021 al 30/06/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 21/22 dal 11/11/2021 al 11/11/2021 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 21/22 dal 12/11/2021 al 30/12/2021 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre - Reggio RI - RCIC867007;
-a.s 21/22 dal 31/12/2021 al 31/03/2022 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 21/22 dal 1/04/2022 al 30/06/2022 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 22/11/2022 al 25/11/2022 presso l'I.C. Vitrioli/Principe di
Piemonte – Reggio RI – RCIC87300E;
- a.s 22/23 dal 29/11/2022 al 2/12/2022 presso l' I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 22/23 dal 12/01/2023 al 13/01/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 14/01/2023 al 27/01/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 28/01/2023 al 10/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 11/02/2023 al 17/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 18/02/2023 al 24/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007. Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
2 Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Nelle conclusioni del ricorso chiede quindi il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
§ 1.1. Deve darsi atto che con le note di trattazione scritta parte ricorrente ha dichiarato: “Con riferimento alla annualità 2022/2023 il sottoscritto rinuncia alla domanda poiché la stessa è stata presentata per mero errore materiale”
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
3 Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita
4 dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Premesso quanto sopra in punto di diritto, il ricorso deve essere rigettato perchè con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 la ricorrente ha lavorato come docente solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 (a.s. 2020/2021) e incarichi temporanei (sempre incarichi brevi) ex art. 58, comma 4-ter, D.L. n 73/2021 (misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19). Osserva il giudicante che in relazione al servizio prestato dalla ricorrente negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, trattandosi di supplenze temporanee brevi/incarichi brevi, viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di
Cass. - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale.
5 Infatti Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo preciso rilievo che rende la supplenza breve (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) o l'incarico breve di cui alla normativa emergenziale, non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della novità della questione.
p.q.m
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio RI, 22/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 22.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 219 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio RI, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 13/01/2024 ed iscritto al n 219 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe C.F._1
Perrone (C.F.: ) del foro di Reggio RI, presso CodiceFiscale_2 il cui Studio Legale, sito in Melito Porto Salvo (RC) alla Via Bruno Sergi 5,
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-ricorrente contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio RI (C.F.
), presso i cui uffici, in Via del Plebiscito n. 15, è ex lege P.IVA_2 domiciliato;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 13.01.2024 la ricorrente premette, ai fini della competenza per territorio, di lavorare alle dipendenze del
[...]
[..
[...] [...]
in qualità di docente con contratto a tempo determinato e con Controparte_3 sede di servizio, alla data di presentazione del ricorso, presso l'I.C.
Carducci/Da Feltre, sito in Reggio RI (RC), c.m. C.F._3
Allega che ha prestato servizio quale docente supplente con contratto a tempo determinato nei seguenti anni scolastici:
-a.s 20/21dal 29/10/2020 al 29/01/2021 presso l' I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 30/01/2021 al 26/02/2021 presso l' I.C. Galluppi/Collodi – Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 27/02/2021 al 31/03/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 1/04/2021 al 30/04/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 20/21 dal 1/05/2021 al 30/06/2021 presso l'I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 21/22 dal 11/11/2021 al 11/11/2021 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 21/22 dal 12/11/2021 al 30/12/2021 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre - Reggio RI - RCIC867007;
-a.s 21/22 dal 31/12/2021 al 31/03/2022 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 21/22 dal 1/04/2022 al 30/06/2022 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 22/11/2022 al 25/11/2022 presso l'I.C. Vitrioli/Principe di
Piemonte – Reggio RI – RCIC87300E;
- a.s 22/23 dal 29/11/2022 al 2/12/2022 presso l' I.C. Galluppi/Collodi –
Reggio RI – RCIC87200P;
- a.s 22/23 dal 12/01/2023 al 13/01/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 14/01/2023 al 27/01/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 28/01/2023 al 10/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 11/02/2023 al 17/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007;
- a.s 22/23 dal 18/02/2023 al 24/02/2023 presso l'I.C. Carducci/Da Feltre -
Reggio RI - RCIC867007. Si duole del fatto che a fronte dell'attività regolarmente svolta in qualità di docente non di ruolo, il convenuto non ha corrisposto la “c.d. Carta CP_1
Elettronica del Docente”, quale beneficio economico prescritto dall'art. 1, comma 121, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, e riservato ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione di quelli con contratto di lavoro a tempo determinato.
2 Eccepisce, in estrema sintesi, l'illegittimità della limitazione del beneficio al solo personale a tempo indeterminato, con esclusione di quello a tempo determinato, in quanto contraria ai principi di non discriminazione, argomentando che non appare sorretto da alcuna giustificazione il trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, essendo lo stesso finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali. Nelle conclusioni del ricorso chiede quindi il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
§ 1.1. Deve darsi atto che con le note di trattazione scritta parte ricorrente ha dichiarato: “Con riferimento alla annualità 2022/2023 il sottoscritto rinuncia alla domanda poiché la stessa è stata presentata per mero errore materiale”
§ 2. Si è costituito il resistente Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e inammissibile.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Sulla questione della spettanza della c.d. Carta Docente, la Corte di Cassazione si è già pronunciata, ai sensi dell'art. 363 bis cpc, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 29961/2023 del 27.10.2023, stabilendo che tale beneficio formativo deve essere riconosciuto anche ai docenti titolari di contratti a tempo determinato conclusi per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2 della legge n. 124/1999, e cioè per le supplenze aventi durata rispettivamente fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) o al termine delle attività didattiche (30 giugno). La S.C., nello svolgimento dell'indagine volta ad identificare la prestazione lavorativa pienamente comparabile che, consequenzialmente, deve ricevere analogo trattamento, individua nella didattica “annua” il punto di convergenza della scelta di politica educativa e del piano lavoristico e precisa: “che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.” La S.C. indirizza allora l'indagine “verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
3 Al contempo la S.C. precisa che la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata ove, al fine di estendere a tutti il beneficio, il ragionamento comparativo non si movesse su basi analoghe a quelle per le quali, secondo la Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost.. A tal proposito puntualizza che: “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.” La S.C., quindi, rinviene nel disposto di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. n. 124/1999, il parametro giuridico che consente di individuare le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni. Così motiva la S.C.: “Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita
4 dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. La S.C. prosegue trattando dell'adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario: “L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass.
28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
§ 3.2. Premesso quanto sopra in punto di diritto, il ricorso deve essere rigettato perchè con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 la ricorrente ha lavorato come docente solo con incarichi di supplenze brevi e temporanee di cui all'art. 4, c. 3, L. 124/1999 (a.s. 2020/2021) e incarichi temporanei (sempre incarichi brevi) ex art. 58, comma 4-ter, D.L. n 73/2021 (misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19). Osserva il giudicante che in relazione al servizio prestato dalla ricorrente negli a.s. 2020/2021, 2021/2022, trattandosi di supplenze temporanee brevi/incarichi brevi, viene a mancare il nesso – evidenziato dalla Corte di
Cass. - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa. In presenza, come nel caso di specie, del susseguirsi di incarichi di supplenza breve, la brevità della singola supplenza e l'incertezza sulla prosecuzione della stessa porta logicamente ad escludere una programmazione di dimensione annuale.
5 Infatti Cass. n 29961/2023, conclusivamente con riferimento alle supplenze di cui all'art. 4, c. 1 e 2, della L. n. 124/1999, osserva: “In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico- temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.”. Sul piano logico-giuridico a tale principio consegue che nelle diverse e variegate fattispecie di “supplenze brevi” nelle quali invece manca il
“medesimo piano didattico-temporale” della “didattica annua”, allora manca pure il necessario requisito della comparabilità della prestazione ai fini dell'estensione del beneficio in questione. La non predeterminabilità ex ante della complessiva durata dell'impegno lavorativo nel corso dell'a.s. e del vincolo o dei vincoli contrattuali ha un suo preciso rilievo che rende la supplenza breve (art. 4, c. 3, L. n. 124/1999) o l'incarico breve di cui alla normativa emergenziale, non riconducibile al parametro derivante dall'intervento nomofilattico del giudice di legittimità di cui alla sentenza della Cass. 29962/2023. Ne consegue che nulla può essere riconosciuto per il servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022.
§ 4. Le spese legali vengono compensate in considerazione della novità della questione.
p.q.m
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio RI, 22/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
6