Articolo 4 della Legge 27 giugno 1961, n. 543
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 luglio 1961
Art. 4.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, il Ministro del tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai termini dell' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 27 luglio 1961