CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SASSARI SEZIONE CIVILE RG. 86/2025 All'udienza del giorno 12.12.2025 i Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere chiamata la causa promossa da:
( )rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PELUSO MARIA LIBERA sostituita dall'avv. Zentile appellante contro ( ) e Controparte_1 C.F._2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. DELLA AM AN P.IVA_1
AT sostituita dall'avv. Daniela Masala appellati la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 86/2025 RG promossa da
( ) domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PELUSO MARIA LIBERA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO ( ) e Controparte_1 C.F._2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 ttivamente presso lo studio dell'avv. DELLA P.IVA_1
AM AN AT che li rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 32/2025, emessa in data 17.1.2025, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' avverso il n. 535/2010, Controparte_2 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, a titolo di provvigioni, di euro 124.800,00. In particolare, il tribunale gravato dava atto che tale importo era stato richiesto in via monitoria dall' a titolo di residuo dovuto Controparte_2 per l'attività di mediazione svolta su incarico del per la compravendita di Pt_1 un immobile di sua proprietà e per la quale si egnato a versare il 3% del prezzo di vendita al momento del preliminare, stipulato per il prezzo di euro 5.200.000,00. Secondo l'agenzia immobiliare, in violazione degli accordi di cui all'incarico di mediazione sottoscritto dalle parti l'1.4.2010, il si Pt_1 era rifiutato di corrispondere l'intera provvigione pattuita, pari al 3% del prezzo di vendita, oltre IVA, e dunque ad euro 187.200,00, essendosi egli limitato a corrispondere la minor somma di euro 62.400,00. Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo assumendo che Pt_1 aveva versato la somma di euro 62.400,00 a titolo di saldo della provvigione e a sostegno delle proprie allegazioni produceva la ricevuta, apposta in calce alla fattura n. 15/2010 dell'importo di euro 62.400,00, recante la dicitura “pagato“ e l'ulteriore dicitura “saldo totale provvigioni”, rilevando inoltre che anche nel preliminare di compravendita stipulato per atto pubblico in data 15.6.2010, il notaio rogante aveva espressamente dato atto del pagamento da parte del promittente venditore della somma di euro 62.400,00 a titolo di provvigione. Si costituiva in giudizio l' proponendo querela di falso Controparte_2 avverso la quietanza di pagamento prodotta nella parte in cui era scritto “saldo totale provvigioni”, trattandosi di dicitura apposta solo successivamente da persona ignota. Il procedimento era sospeso ed il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 415/13, accoglieva la querela proposta dalla Controparte_2
e dichiarava la falsità della quietanza limitatamente alla dicitura “saldo
[...]
provvigioni”. Con comparsa depositata il 23.7.2021 interveniva nel giudizio CP_1
dando atto dell'estinzione dell' per
[...] Controparte_2 dal registro delle imprese e della sua qualità di cessionaria del credito dedotto in giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza sulla pronuncia di falso, la causa, riassunta dal , era decisa con la sentenza n. n. 32/2025 di rigetto dell'opposizione. Pt_1
Secondo il tribunale - posto che il non aveva contestato la sussistenza Pt_1 del diritto dell' pire il compenso maturato a titolo di Controparte_2 provvigione per la mediazione svolta in suo favore, avendo invece solo eccepito che, in parziale modifica degli accordi di cui all'incarico di mediazione sottoscritto l'1.4.2010, le parti avevano convenuto di ridurne l'importo, e che era esclusa la possibilità di attribuire rilevanza probatoria al documento dichiarato falso – riteneva che incombesse sul , a fronte delle Pt_1 contestazioni della controparte, l'onere di dimostrare l'esistenza del predetto accordo modificativo. Tale prova, però, non era stata fornita con la documentazione in atti ed il si era offerto di provare l'anzidetta circostanza solo per testimoni, e Pt_1
in evidente violazione della disciplina di cui agli art. 2723 e 2724 c.c., tenuto anche conto che il Notaio intervenuto nel contratto preliminare si era limitato a dare atto del pagamento in favore dell'agenzia, da parte del promittente venditore, della somma di euro 62.400,00 a titolo di provvigione, senza tuttavia nulla aggiungere in merito al preteso accordo modificativo dei compensi che sarebbe intervenuto tra le parti. Conseguentemente, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., il tribunale rigettava l'opposizione.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui poneva a suo carico l'onere di dimostrare la sussistenza dell'accordo modificativo in violazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c.; ii) nella parte in cui non riconosceva il valore probatorio della documentazione versata in atti, anche in violazione degli artt. 221 cpc e 2723 e 2724 c.c.; iii) nella parte in cui non riconosceva il valore novativo e probatorio dell'atto notarile relativo al contratto preliminare;
iv) nella parte in cui fondava la decisione su di una motivazione apparente.
, anche quale legale rappresentante dell' Controparte_1 CP_2
a resistito al gravame di cui ha chiesto il rigett Controparte_2 infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. L'appello è infondato. I motivi di censura, data la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Innanzi tutto, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'accordo modificativo del rapporto negoziale stipulato per iscritto tra le parti l'1.4.2010, con l'affidamento dell'incarico di mediazione, incombeva di certo al , cioè a colui che eccepiva i fatti Pt_1 modificativi dell'accordo. Ai sensi, inf ll'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Pertanto, a differenza di quanto eccepito dal , non era onere dell'agenzia Pt_1 immobiliare “dimostrare che la riduzione della provvigione non fosse mai stata concordata e che l'atto notarile non esprimesse l'effettiva volontà delle parti” (vedi atto di appello) – non foss'altro per l'impossibilità di dimostrare un fatto negativo – ma era onere del dimostrare il fatto modificativo allegato e Pt_1 cioè l'accordo in forza del quale le parti avevano inteso ridurre l'entità della provvigione specificatamente pattuita per iscritto in data 1.4.2010. Tanto premesso, come sostenuto in sentenza, la prova di tale fatto modificativo non è stata data e né sono ravvisabili, ai sensi dell'art. 2723 c.c., i presupposti per ammettere la prova testimoniale dedotta. Il , a sostegno delle sue allegazioni, depositava la fattura n. 15/2010, Pt_1 contenente, oltre alla dicitura pagato, anche quella “saldo totale provvigioni”, ed il contratto preliminare nella parte in cui si era dato atto del pagamento a titolo di provvigione della somma di euro 62.400,00. Orbene, della fattura citata, con sentenza ormai definitiva, è stata dichiarata la falsità della parte in cui è scritto “saldo totale provvigioni” e la stessa dimostra, pertanto, solo che il ha versato a titolo di provvigioni la somma di euro Pt_1
62.400,00. Circostanza, peraltro, di per sé pacifica ed incontestata. Né può desumersi alcuno univoco significato utile ai fini di cui è causa dalla dizione apposta nell'atto del 15.6.2010, contenente il contratto preliminare concluso tra le parti, laddove il notaio si era limitato a dare atto che le parti si erano avvalse dell'opera di mediazione della e che a Controparte_2 titolo di provvigioni erano stati corrisposti rte del venditore ed euro 124.800,00 da parte dell'acquirente (“Le parti dichiarano di essersi avvalse dell'attività di mediazione dell'Agenzia denominata Immobiliare Martini srl….alla quale vengono qui all'atto corrisposti i seguenti importi: da parte del promittente la vendita Euro 62.400,00…. comprensivo di iva, come da fattura n. 15 del 15 giugno 2010….; da parte della promissaria acquirente Euro 124.800,00….. comprensivo di iva come da fattura n. 14…”). Del resto, lo stesso , a fronte di un incarico conferito all'agenzia Pt_1 immobiliare solo l'1.4.2010, e, quindi, pochi mesi prima della stipulazione del preliminare sottoscritto davanti al notaio il successivo 15.6.2010, non chiariva minimamente i termini di tale accordo modificativo, limitandosi a sostenere che le parti, in sede di stipula, avevano concordemente ridotto la provvigione complessiva posta a carico del promittente venditore limitandola dal 3% all'1%. Orbene, alla luce di tali circostanze, ritiene la Corte che la prova per testi dedotta dal non sia ammissibile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”. Nel caso di specie, le parti avevano perfezionato per iscritto in data 1.4.2010 l'incarico di mediazione, prevedendo espressamente una provvigione del 3% sul prezzo di vendita all'atto del preliminare. Il bene era promesso in vendita il successivo 15.6.2010, con atto notarile, per il prezzo di euro 5.200.000,00 ed in tale sede era versato solo un importo pari ad 1/3 del prezzo. Tenuto conto della qualifica professionale di una delle parti e della natura del contratto nonché della consistente rilevanza delle somme previste a titolo di provvigione rispetto all'ingente prezzo di vendita, appare del tutto inverosimile che siano state adottate dalle parti modifiche verbali - tanto più in via estemporanea al momento stesso della stipulazione del preliminare - ai precedenti accordi adottati per iscritto appena due mesi prima, con conseguente giudizio di inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 32/2025 Parte_1 del Tribunale di Tempio Paus Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( )rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PELUSO MARIA LIBERA sostituita dall'avv. Zentile appellante contro ( ) e Controparte_1 C.F._2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. DELLA AM AN P.IVA_1
AT sostituita dall'avv. Daniela Masala appellati la Corte invita le parti a precisare le conclusioni;
i procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti;
i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 86/2025 RG promossa da
( ) domiciliato elettivamente Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. PELUSO MARIA LIBERA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO ( ) e Controparte_1 C.F._2 [...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 ttivamente presso lo studio dell'avv. DELLA P.IVA_1
AM AN AT che li rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLATI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 32/2025, emessa in data 17.1.2025, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava l'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell' avverso il n. 535/2010, Controparte_2 con cui gli era stato ingiunto il pagamento, a titolo di provvigioni, di euro 124.800,00. In particolare, il tribunale gravato dava atto che tale importo era stato richiesto in via monitoria dall' a titolo di residuo dovuto Controparte_2 per l'attività di mediazione svolta su incarico del per la compravendita di Pt_1 un immobile di sua proprietà e per la quale si egnato a versare il 3% del prezzo di vendita al momento del preliminare, stipulato per il prezzo di euro 5.200.000,00. Secondo l'agenzia immobiliare, in violazione degli accordi di cui all'incarico di mediazione sottoscritto dalle parti l'1.4.2010, il si Pt_1 era rifiutato di corrispondere l'intera provvigione pattuita, pari al 3% del prezzo di vendita, oltre IVA, e dunque ad euro 187.200,00, essendosi egli limitato a corrispondere la minor somma di euro 62.400,00. Il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo assumendo che Pt_1 aveva versato la somma di euro 62.400,00 a titolo di saldo della provvigione e a sostegno delle proprie allegazioni produceva la ricevuta, apposta in calce alla fattura n. 15/2010 dell'importo di euro 62.400,00, recante la dicitura “pagato“ e l'ulteriore dicitura “saldo totale provvigioni”, rilevando inoltre che anche nel preliminare di compravendita stipulato per atto pubblico in data 15.6.2010, il notaio rogante aveva espressamente dato atto del pagamento da parte del promittente venditore della somma di euro 62.400,00 a titolo di provvigione. Si costituiva in giudizio l' proponendo querela di falso Controparte_2 avverso la quietanza di pagamento prodotta nella parte in cui era scritto “saldo totale provvigioni”, trattandosi di dicitura apposta solo successivamente da persona ignota. Il procedimento era sospeso ed il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 415/13, accoglieva la querela proposta dalla Controparte_2
e dichiarava la falsità della quietanza limitatamente alla dicitura “saldo
[...]
provvigioni”. Con comparsa depositata il 23.7.2021 interveniva nel giudizio CP_1
dando atto dell'estinzione dell' per
[...] Controparte_2 dal registro delle imprese e della sua qualità di cessionaria del credito dedotto in giudizio. Divenuta irrevocabile la sentenza sulla pronuncia di falso, la causa, riassunta dal , era decisa con la sentenza n. n. 32/2025 di rigetto dell'opposizione. Pt_1
Secondo il tribunale - posto che il non aveva contestato la sussistenza Pt_1 del diritto dell' pire il compenso maturato a titolo di Controparte_2 provvigione per la mediazione svolta in suo favore, avendo invece solo eccepito che, in parziale modifica degli accordi di cui all'incarico di mediazione sottoscritto l'1.4.2010, le parti avevano convenuto di ridurne l'importo, e che era esclusa la possibilità di attribuire rilevanza probatoria al documento dichiarato falso – riteneva che incombesse sul , a fronte delle Pt_1 contestazioni della controparte, l'onere di dimostrare l'esistenza del predetto accordo modificativo. Tale prova, però, non era stata fornita con la documentazione in atti ed il si era offerto di provare l'anzidetta circostanza solo per testimoni, e Pt_1
in evidente violazione della disciplina di cui agli art. 2723 e 2724 c.c., tenuto anche conto che il Notaio intervenuto nel contratto preliminare si era limitato a dare atto del pagamento in favore dell'agenzia, da parte del promittente venditore, della somma di euro 62.400,00 a titolo di provvigione, senza tuttavia nulla aggiungere in merito al preteso accordo modificativo dei compensi che sarebbe intervenuto tra le parti. Conseguentemente, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., il tribunale rigettava l'opposizione.
ha proposto appello censurando la sentenza: i) nella parte in Parte_1 cui poneva a suo carico l'onere di dimostrare la sussistenza dell'accordo modificativo in violazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c.; ii) nella parte in cui non riconosceva il valore probatorio della documentazione versata in atti, anche in violazione degli artt. 221 cpc e 2723 e 2724 c.c.; iii) nella parte in cui non riconosceva il valore novativo e probatorio dell'atto notarile relativo al contratto preliminare;
iv) nella parte in cui fondava la decisione su di una motivazione apparente.
, anche quale legale rappresentante dell' Controparte_1 CP_2
a resistito al gravame di cui ha chiesto il rigett Controparte_2 infondato. La causa, istruita documentalmente, è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. L'appello è infondato. I motivi di censura, data la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente. Innanzi tutto, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, l'onere di dimostrare la sussistenza dell'accordo modificativo del rapporto negoziale stipulato per iscritto tra le parti l'1.4.2010, con l'affidamento dell'incarico di mediazione, incombeva di certo al , cioè a colui che eccepiva i fatti Pt_1 modificativi dell'accordo. Ai sensi, inf ll'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Pertanto, a differenza di quanto eccepito dal , non era onere dell'agenzia Pt_1 immobiliare “dimostrare che la riduzione della provvigione non fosse mai stata concordata e che l'atto notarile non esprimesse l'effettiva volontà delle parti” (vedi atto di appello) – non foss'altro per l'impossibilità di dimostrare un fatto negativo – ma era onere del dimostrare il fatto modificativo allegato e Pt_1 cioè l'accordo in forza del quale le parti avevano inteso ridurre l'entità della provvigione specificatamente pattuita per iscritto in data 1.4.2010. Tanto premesso, come sostenuto in sentenza, la prova di tale fatto modificativo non è stata data e né sono ravvisabili, ai sensi dell'art. 2723 c.c., i presupposti per ammettere la prova testimoniale dedotta. Il , a sostegno delle sue allegazioni, depositava la fattura n. 15/2010, Pt_1 contenente, oltre alla dicitura pagato, anche quella “saldo totale provvigioni”, ed il contratto preliminare nella parte in cui si era dato atto del pagamento a titolo di provvigione della somma di euro 62.400,00. Orbene, della fattura citata, con sentenza ormai definitiva, è stata dichiarata la falsità della parte in cui è scritto “saldo totale provvigioni” e la stessa dimostra, pertanto, solo che il ha versato a titolo di provvigioni la somma di euro Pt_1
62.400,00. Circostanza, peraltro, di per sé pacifica ed incontestata. Né può desumersi alcuno univoco significato utile ai fini di cui è causa dalla dizione apposta nell'atto del 15.6.2010, contenente il contratto preliminare concluso tra le parti, laddove il notaio si era limitato a dare atto che le parti si erano avvalse dell'opera di mediazione della e che a Controparte_2 titolo di provvigioni erano stati corrisposti rte del venditore ed euro 124.800,00 da parte dell'acquirente (“Le parti dichiarano di essersi avvalse dell'attività di mediazione dell'Agenzia denominata Immobiliare Martini srl….alla quale vengono qui all'atto corrisposti i seguenti importi: da parte del promittente la vendita Euro 62.400,00…. comprensivo di iva, come da fattura n. 15 del 15 giugno 2010….; da parte della promissaria acquirente Euro 124.800,00….. comprensivo di iva come da fattura n. 14…”). Del resto, lo stesso , a fronte di un incarico conferito all'agenzia Pt_1 immobiliare solo l'1.4.2010, e, quindi, pochi mesi prima della stipulazione del preliminare sottoscritto davanti al notaio il successivo 15.6.2010, non chiariva minimamente i termini di tale accordo modificativo, limitandosi a sostenere che le parti, in sede di stipula, avevano concordemente ridotto la provvigione complessiva posta a carico del promittente venditore limitandola dal 3% all'1%. Orbene, alla luce di tali circostanze, ritiene la Corte che la prova per testi dedotta dal non sia ammissibile. Pt_1
Ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”. Nel caso di specie, le parti avevano perfezionato per iscritto in data 1.4.2010 l'incarico di mediazione, prevedendo espressamente una provvigione del 3% sul prezzo di vendita all'atto del preliminare. Il bene era promesso in vendita il successivo 15.6.2010, con atto notarile, per il prezzo di euro 5.200.000,00 ed in tale sede era versato solo un importo pari ad 1/3 del prezzo. Tenuto conto della qualifica professionale di una delle parti e della natura del contratto nonché della consistente rilevanza delle somme previste a titolo di provvigione rispetto all'ingente prezzo di vendita, appare del tutto inverosimile che siano state adottate dalle parti modifiche verbali - tanto più in via estemporanea al momento stesso della stipulazione del preliminare - ai precedenti accordi adottati per iscritto appena due mesi prima, con conseguente giudizio di inammissibilità della prova testimoniale dedotta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo il minimo, in difetto di questioni di particolare complessità, dello scaglione di valore della causa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 32/2025 Parte_1 del Tribunale di Tempio Paus Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore della parte appellata che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater TU spese di giustizia. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 12/12/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni