TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 580/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 580 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
[...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Magna Grecia n. 94
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Procopi (C.F.:
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro (CZ), alla Via C.F._3
Eraclea n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 marzo 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro contratto, il 24 aprile 1988, in Squillace (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1988, n. 6, parte II, serie B); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati tre figli: (09.04.1990), (28.10.1994) e (27.08.2000), ad Per_1 Per_2 Per_3
oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto;
con ordinanza, emanata all'esito di tale udienza, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
09.06.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi (R.G. n.
3673/2021), omologata con decreto n. 4278/2022 del 22.06.2022, depositato in cancelleria il 28 giugno 2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) a titolo di assegno divorzile, verserà la somma di 650 mensile a , Parte_2 Parte_1
che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) la sig.ra , anche a titolo di Parte_1 integrazione dell'assegno divorzile, godrà del diritto di abitare nell'appartamento già in precedenza adibito a casa familiare, ubicato a Catanzaro in Via Magna Grecia 94”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Sul punto, i ricorrenti evidenziano che, sull'atto di matrimonio, non risulta l'annotazione di legge della separazione personale dei coniugi, in quanto il matrimonio concordatario veniva celebrato nel
Comune di Squillace, ma veniva trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Catanzaro, mentre il provvedimento di Omologa ne ordina la trasmissione solo al primo Comune;
chiedono, pertanto, di trasmettere all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Catanzaro anche il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, pronunciata dall'intestato Tribunale in data 22 giugno 2022 (dep. 28.06.2022) (decreto n. 4278/2022 – R.G. 3673/2021).
Data la natura del procedimento, si dichiara la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Squillace (CZ), in data 24 aprile 1988, tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], e (C.F.: ), nato il [...] Parte_2 C.F._2
a Catanzaro, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro con atto dell'anno 1988
n. 6, parte II, serie B;
b) ordina che la presente sentenza, unitamente al decreto di omologa della separazione, sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, il 27 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 580 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
[...]
(C.F. ), nata il [...] a [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Magna Grecia n. 94
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Adolfo Procopi (C.F.:
), presso il cui studio elettivamente domiciliano in Catanzaro (CZ), alla Via C.F._3
Eraclea n. 6, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 marzo 2025, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, da loro contratto, il 24 aprile 1988, in Squillace (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 1988, n. 6, parte II, serie B); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati tre figli: (09.04.1990), (28.10.1994) e (27.08.2000), ad Per_1 Per_2 Per_3
oggi maggiorenni ed economicamente indipendenti.
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 21 maggio 2025, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto;
con ordinanza, emanata all'esito di tale udienza, il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta il
09.06.2022) nel procedimento avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi (R.G. n.
3673/2021), omologata con decreto n. 4278/2022 del 22.06.2022, depositato in cancelleria il 28 giugno 2022, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“1) a titolo di assegno divorzile, verserà la somma di 650 mensile a , Parte_2 Parte_1
che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
2) la sig.ra , anche a titolo di Parte_1 integrazione dell'assegno divorzile, godrà del diritto di abitare nell'appartamento già in precedenza adibito a casa familiare, ubicato a Catanzaro in Via Magna Grecia 94”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti, non contrari a norme imperative.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Sul punto, i ricorrenti evidenziano che, sull'atto di matrimonio, non risulta l'annotazione di legge della separazione personale dei coniugi, in quanto il matrimonio concordatario veniva celebrato nel
Comune di Squillace, ma veniva trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Catanzaro, mentre il provvedimento di Omologa ne ordina la trasmissione solo al primo Comune;
chiedono, pertanto, di trasmettere all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Catanzaro anche il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi, pronunciata dall'intestato Tribunale in data 22 giugno 2022 (dep. 28.06.2022) (decreto n. 4278/2022 – R.G. 3673/2021).
Data la natura del procedimento, si dichiara la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Squillace (CZ), in data 24 aprile 1988, tra (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata il [...] a [...], e (C.F.: ), nato il [...] Parte_2 C.F._2
a Catanzaro, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Catanzaro con atto dell'anno 1988
n. 6, parte II, serie B;
b) ordina che la presente sentenza, unitamente al decreto di omologa della separazione, sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) compensa le spese.
Così deciso in Catanzaro, il 27 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo