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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 572/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Carestia (CF: ) presso lo C.F._2
studio della quale in Rovereto via Portici 11 (numero di fax: 0464 436622; indirizzo di posta certificata: indirizzo mail: Email_1
elegge domicilio giusta procura alle liti telematica in calce Email_2
al ricorso
RICORRENTE/ATTRICE contro nato a [...] il [...], res. in Mori (Tn), Via Ravazzone, 25, CP_1
C.F. , che si costituisce in giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. C.F._3
DR IN, C.F. , presso il quale elegge domicilio in C.F._4
Rovereto, C.so Rosmini, 66, indirizzo pec giusta delega a Email_3
margine della comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 7 RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e dato atto che il sig. Per_1 CP_1
ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi. La figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli attuali cattivi Per_2
rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro. La casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto Pt_1
affidataria della figlia minore. Il sig. verserà alla sig.ra a decorrere CP_1 Pt_1
dal mese di dicembre 2025, a titolo di contributo dei tre figli , e Per_3 Per_1 Per_2
l'importo complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e Per_3
rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027. Le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. CP_1
e nella misura del 40% dalla sig.ra Tutte le provvidenze pubbliche e private Pt_1
legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra Spese di Pt_1 giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinchè il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2025 la signora adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal signor con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data CP_1
26.06.1999 in Rovereto (TN), rappresentando che dall'unione sono nati quattro figli: nato il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Per_4
, nato il [...] (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente), Per_3
pagina 2 di 7 nata il [...] (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) e Per_1
nata il [...] (minorenne). Rappresentava, inoltre, che a causa di Per_2
violenze fisiche, psicologiche ed economiche perpetrate dal marito nei propri confronti in costanza di matrimonio (per cui lo stesso è stato raggiunto da provvedimento di ammonimento del Questore, e rispetto alle quali è stato aperto un procedimento penale innanzi al Tribunale di Rovereto), sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale, e la convivenza
è divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare la separazione giudiziale, con addebito delle stessa al marito;
- disporre l'affidamento delle figlie minori ed in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, con collocamento prevalente e residenza presso la stessa;
- sospendere il diritto di visita del padre alle figlie minori;
- assegnare la casa coniugale sita a Mori (TN) via Ravazzone 25, presa in locazione, alla moglie (compresa di mobilio). Il marito lascerà la casa immediatamente asportando dalla stessa tutti i suoi effetti personali;
- il signor verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 tre figli assegno mensile di € 1.000,00, su un conto corrente le cui coordinate verranno comunicate al resistente dalla signora;
- le spese straordinarie nell'interesse dei figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta debitamente documentata. Le spese superiori ad € 200,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi;
- tutti gli assegni erogati in favore della famiglia verranno percepiti dalla signora in quanto collocataria dei figli;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi a chiedere all'altro coniuge l'assegno di mantenimento;
- condannare il sig. a risarcire alla signora il danno dalla stessa CP_1 Pt_1
sofferto negli anni di matrimonio a causa delle violenze fisiche, psicologiche ed pagina 3 di 7 economiche alla medesima inferte, danno che si ritiene equo quantificare in €
10.000,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 07.11.2025 si costituiva ritualmente il signor aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1 dall'attrice, e contestando i fatti dalla stessa dedotti.
Il convenuto ha chiesto:
- rigettare la richiesta di addebito della separazione in quanto infondata;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di allontanamento del signor CP_1
dalla casa coniugale, essendosi questo già trasferito in nuova abitazione a fare tempo dal 01 novembre 2025;
- dichiararsi improcedibile la domanda di affido alla madre della figlia Per_1
diventata maggiorenne in data 06.10.2025, e quindi rigettarsi parimenti la chiesta sospensione del diritto di visita del padre.
3. Con atto dd. 24.'9.2025, il Giudice, rilevato che dagli atti emergeva almeno un episodio di violenza domestica, e dovendo decidere in merito alla richiesta di allontanamento dalla casa familiare del signor chiedeva alla Procura presso CP_1
il Tribunale di Rovereto, di trasmettere copia degli atti ostensibili del procedimento sub R.G.N.R. 1327/2025.
4. Con decreto del 29.09.2025, ritenendo di poter dimezzare i termini in ragione delle allegazioni di violenza domestica come emergenti dagli atti, il Giudice fissava l'udienza del 27.11.2025 per la comparizione delle parti.
5. Con atto dd. 29.09.2025, il Giudice invitava la parte ricorrente a precisare se la propria domanda di allontanamento dalla casa familiare, fosse da intendersi quale richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., e, in caso positivo, quale sia il pericolo imminente e irreparabile su cui essa si fonda.
6. Con ordinanza del 03.10.2025, vista la memoria integrativa depositata da parte ricorrente in data 2.10.2025 con la quale si esplicitava richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c,; ritenuto che quanto indicato non integrasse il pericolo di danno grave irreparabile richiesto dall'art 473 bis 15 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza.
pagina 4 di 7 All'udienza del 27.11.2025, dopo il previsto tentativo di conciliazione dei coniugi comparsi in udienza da parte del giudice, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
1) previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e Per_1
dato atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la CP_1
separazione tra i coniugi;
2) la figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli Per_2
attuali cattivi rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro;
3) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto affidataria della figlia Pt_1
minore;
4) il sig. verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di dicembre CP_1 Pt_1
2025, a titolo di contributo dei tre figli , e l'importo Per_3 Per_1 Per_2
complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni Per_3
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
5) le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
Pt_1
6) tutte le provvidenze pubbliche e private legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra Pt_1
7) spese di giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
7. La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente, cui il convenuto ha aderito, deve trovare accoglimento;
infatti, la richiesta dell'attrice, cui il convenuto ha aderito, evidenzia che tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e che la vita coniugale non può essere proseguita.
pagina 5 di 7 8. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della figlia minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
9. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minorecondizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
10. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento concordemente raggiunto e favorire le migliori condizioni di vita della figlia minore.
10.1. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto.
11. In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 26.06.1999 in Rovereto (TN), alle seguenti condizioni:
[...]
1) previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e Per_1
dato atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la CP_1
separazione tra i coniugi;
2) la figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli Per_2
attuali cattivi rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro;
pagina 6 di 7 3) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto affidataria della figlia Pt_1
minore;
4) il sig. verserà alla sig.ra , a decorrere dal mese di dicembre CP_1 Pt_1
2025, a titolo di contributo dei tre figli , e l'importo Per_3 Per_1 Per_2
complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni Per_3
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
5) le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
; Pt_1
6) tutte le provvidenze pubbliche e private legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra ; Pt_1
7) spese di giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Rovereto (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giulio Adilardi Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice Relatore dott.ssa Giulia Paoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 572/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Carestia (CF: ) presso lo C.F._2
studio della quale in Rovereto via Portici 11 (numero di fax: 0464 436622; indirizzo di posta certificata: indirizzo mail: Email_1
elegge domicilio giusta procura alle liti telematica in calce Email_2
al ricorso
RICORRENTE/ATTRICE contro nato a [...] il [...], res. in Mori (Tn), Via Ravazzone, 25, CP_1
C.F. , che si costituisce in giudizio rappresentato e difeso dall' Avv. C.F._3
DR IN, C.F. , presso il quale elegge domicilio in C.F._4
Rovereto, C.so Rosmini, 66, indirizzo pec giusta delega a Email_3
margine della comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 7 RESISTENTE/CONVENUTO con l'intervento di P.M. – sede
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE E PER PARTE CONVENUTA: “Previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e dato atto che il sig. Per_1 CP_1
ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la separazione tra i coniugi. La figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli attuali cattivi Per_2
rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro. La casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto Pt_1
affidataria della figlia minore. Il sig. verserà alla sig.ra a decorrere CP_1 Pt_1
dal mese di dicembre 2025, a titolo di contributo dei tre figli , e Per_3 Per_1 Per_2
l'importo complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e Per_3
rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027. Le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. CP_1
e nella misura del 40% dalla sig.ra Tutte le provvidenze pubbliche e private Pt_1
legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra Spese di Pt_1 giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.”
PER L'INTERVENUTO P.M.: “conclude affinchè il Tribunale accolga il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2025 la signora adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione giudiziale dal signor con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data CP_1
26.06.1999 in Rovereto (TN), rappresentando che dall'unione sono nati quattro figli: nato il [...] (maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Per_4
, nato il [...] (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente), Per_3
pagina 2 di 7 nata il [...] (maggiorenne ed economicamente non autosufficiente) e Per_1
nata il [...] (minorenne). Rappresentava, inoltre, che a causa di Per_2
violenze fisiche, psicologiche ed economiche perpetrate dal marito nei propri confronti in costanza di matrimonio (per cui lo stesso è stato raggiunto da provvedimento di ammonimento del Questore, e rispetto alle quali è stato aperto un procedimento penale innanzi al Tribunale di Rovereto), sono venute gradatamente a mancare l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale, e la convivenza
è divenuta intollerabile.
La ricorrente ha chiesto:
- pronunciare la separazione giudiziale, con addebito delle stessa al marito;
- disporre l'affidamento delle figlie minori ed in via esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, con collocamento prevalente e residenza presso la stessa;
- sospendere il diritto di visita del padre alle figlie minori;
- assegnare la casa coniugale sita a Mori (TN) via Ravazzone 25, presa in locazione, alla moglie (compresa di mobilio). Il marito lascerà la casa immediatamente asportando dalla stessa tutti i suoi effetti personali;
- il signor verserà alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento dei CP_1 tre figli assegno mensile di € 1.000,00, su un conto corrente le cui coordinate verranno comunicate al resistente dalla signora;
- le spese straordinarie nell'interesse dei figli verranno sostenute dai genitori in ragione del 70% a carico del marito e del 30% a carico della moglie. Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta debitamente documentata. Le spese superiori ad € 200,00 dovranno essere previamente concordate tra i coniugi;
- tutti gli assegni erogati in favore della famiglia verranno percepiti dalla signora in quanto collocataria dei figli;
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano entrambi a chiedere all'altro coniuge l'assegno di mantenimento;
- condannare il sig. a risarcire alla signora il danno dalla stessa CP_1 Pt_1
sofferto negli anni di matrimonio a causa delle violenze fisiche, psicologiche ed pagina 3 di 7 economiche alla medesima inferte, danno che si ritiene equo quantificare in €
10.000,00.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, in data 07.11.2025 si costituiva ritualmente il signor aderendo alla domanda di separazione proposta CP_1 dall'attrice, e contestando i fatti dalla stessa dedotti.
Il convenuto ha chiesto:
- rigettare la richiesta di addebito della separazione in quanto infondata;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda di allontanamento del signor CP_1
dalla casa coniugale, essendosi questo già trasferito in nuova abitazione a fare tempo dal 01 novembre 2025;
- dichiararsi improcedibile la domanda di affido alla madre della figlia Per_1
diventata maggiorenne in data 06.10.2025, e quindi rigettarsi parimenti la chiesta sospensione del diritto di visita del padre.
3. Con atto dd. 24.'9.2025, il Giudice, rilevato che dagli atti emergeva almeno un episodio di violenza domestica, e dovendo decidere in merito alla richiesta di allontanamento dalla casa familiare del signor chiedeva alla Procura presso CP_1
il Tribunale di Rovereto, di trasmettere copia degli atti ostensibili del procedimento sub R.G.N.R. 1327/2025.
4. Con decreto del 29.09.2025, ritenendo di poter dimezzare i termini in ragione delle allegazioni di violenza domestica come emergenti dagli atti, il Giudice fissava l'udienza del 27.11.2025 per la comparizione delle parti.
5. Con atto dd. 29.09.2025, il Giudice invitava la parte ricorrente a precisare se la propria domanda di allontanamento dalla casa familiare, fosse da intendersi quale richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., e, in caso positivo, quale sia il pericolo imminente e irreparabile su cui essa si fonda.
6. Con ordinanza del 03.10.2025, vista la memoria integrativa depositata da parte ricorrente in data 2.10.2025 con la quale si esplicitava richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c,; ritenuto che quanto indicato non integrasse il pericolo di danno grave irreparabile richiesto dall'art 473 bis 15 c.p.c., il Giudice rigettava l'istanza.
pagina 4 di 7 All'udienza del 27.11.2025, dopo il previsto tentativo di conciliazione dei coniugi comparsi in udienza da parte del giudice, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
1) previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e Per_1
dato atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la CP_1
separazione tra i coniugi;
2) la figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli Per_2
attuali cattivi rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro;
3) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto affidataria della figlia Pt_1
minore;
4) il sig. verserà alla sig.ra a decorrere dal mese di dicembre CP_1 Pt_1
2025, a titolo di contributo dei tre figli , e l'importo Per_3 Per_1 Per_2
complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni Per_3
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
5) le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
Pt_1
6) tutte le provvidenze pubbliche e private legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra Pt_1
7) spese di giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
7. La domanda di separazione personale avanzata dalla ricorrente, cui il convenuto ha aderito, deve trovare accoglimento;
infatti, la richiesta dell'attrice, cui il convenuto ha aderito, evidenzia che tra i coniugi è venuta meno l'affectio maritalis e che la vita coniugale non può essere proseguita.
pagina 5 di 7 8. Quanto alle restanti domande versate in causa, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della figlia minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
9. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minorecondizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
10. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento concordemente raggiunto e favorire le migliori condizioni di vita della figlia minore.
10.1. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto.
11. In ragione dell'accordo raggiunto può essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio il 26.06.1999 in Rovereto (TN), alle seguenti condizioni:
[...]
1) previa rinuncia da parte dell'attrice alle domande di addebito e di risarcimento del danno e quella relativa all'affidamento della figlia divenuta maggiorenne e Per_1
dato atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale, pronunciarsi la CP_1
separazione tra i coniugi;
2) la figlia minore è affidata in maniera esclusiva alla madre (considerati gli Per_2
attuali cattivi rapporti tra padre e figlia) e padre e figlia potranno vedersi secondo accordi che prenderanno tra di loro;
pagina 6 di 7 3) la casa coniugale è assegnata alla sig.ra in quanto affidataria della figlia Pt_1
minore;
4) il sig. verserà alla sig.ra , a decorrere dal mese di dicembre CP_1 Pt_1
2025, a titolo di contributo dei tre figli , e l'importo Per_3 Per_1 Per_2
complessivo di euro 1.000,00 (euro 400,00 ciascuna per e ed euro Per_2 Per_1
200,00 per ); detto importo dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni Per_3
mese e rivalutato annualmente su base ISTAT a decorrere da gennaio 2027;
5) le spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi e liquidarsi secondo il protocollo CNF (da intendersi qui integralmente richiamato), saranno sostenute nella misura del 60% dal sig. e nella misura del 40% dalla sig.ra CP_1
; Pt_1
6) tutte le provvidenze pubbliche e private legate ai figli e/o al nucleo familiare saranno percepite dalla sig.ra ; Pt_1
7) spese di giudizio compensate con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà professionale.
dispone la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato civile del Comune di Rovereto (TN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in ROVERETO nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Mariateresa Dieni dott. Giulio Adilardi
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