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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1020/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) con l'avv. Simone Forte Parte_1 CodiceFiscale_1
Appellante
contro
subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
, incorporante di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito
[...] Controparte_5 in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016 con l'avv. Maria
Gabriella Marotta
Appellata
Oggetto:Appello avverso la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 del
Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento parziale della sentenza n. 2595/2023 del tribunale di Verona del 22/12/2023 nel giudizio recante r.g. n. 833/2022, così provvedere: in via principale, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni esposte, compensare le spese dei due gradi di giudizio, per adesione alla definizione agevolata
Per parte appellata
Affinché l'On.le Giudice adito voglia rigettare l'appello in quanto palesemente infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado .
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio anche tenuto conto della temerarietà della lite
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo di “1) accertare Controparte_6
e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3106/12219 del 12/12/2019,
Registro particolare 8641, Registro Generale 50787 dal contribuente in data 20/12/2021 con l'ispezione ipotecaria n. T151662 stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici e presupposti, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti di fermo amministrativo:- n. R.P. A156058J del
10/11/2017, per l'importo di € 116,00, sul veicolo targato DT45667;- n. R.P. A029077N del 12/02/2016, per l'importo di € 5.882,83, sul veicolo targato DV473KV; stante la mancata notifica dei medesimi nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici e presupposti con conseguente cancellazione degli stessi per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
3) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di fermo amministrativo n. R.P. A156058J del 10/11/2017, per l'importo di € 116,00, sul pag. 2/6 veicolo targato DT45667, per essere stato emesso in violazione del principio di proporzionalità tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo, con conseguente cancellazione dello stesso per le ragioni dedotte nell'atto di citazione”.
A fondamento della propria domanda assumeva la competenza del Tribunale ordinario secondo quanto stabilito della Corte di Cassazione SSUU 15354/2015 e allegava la mancata notificazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50 del dpr 602/73 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr 602/733, nonchè la mancata notifica del provvedimento di fermo ammnistrativo, dell'ingiunzione di pagamento e della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
Ritualmente costituita ha eccepito il difetto di Controparte_6 giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Tributario in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria 12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi ed all'avviso di accertamento esecutivo , il difetto di competenza Controparte_6 del Tribunale adito in favore del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria 12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento agli avvisi di addebito , ed in CP_7 favore del Giudice di Pace, in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada e la carenza di legittimazione passiva di con riferimento Controparte_8 all'impugnazione del fermo amministrativo r.p. A156058J, emesso e di competenza di
Controparte_6 si è costituita eccependo l'incompetenza per valore del giudice Controparte_6 adito e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 il Tribunale di Verona dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi ed all'avviso di accertamento esecutivo pag. 3/6 ; dichiara il difetto di competenza del Tribunale di Verona Controparte_6 essendo competente il Giudice di Pace del luogo di accertamento delle infrazioni in merito all'iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada, rigettava nel merito le domande di nullità dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo con riferimento agli avvisi di addebito con condanna dell'attore alla rifusione in favore delle CP_7 convenute delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2529/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello in relazione al solo capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_8 gravame con la conferma della sentenza impugnata. rimaneva contumace. CP_6
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con unico motivo di appello l'impugnante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha statuito la condanna al pagamento delle spese assumendo che sussisterebbe l'ipotesi di compensazione delle spese per avere l'appellante depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e pagato regolarmente in data 25.09.2023 l'intero importo rottamato, relativo alle cartelle presupposto della iscrizione ipotecaria e dei fermi amministrativi.
Ragioni della decisione
Nel presente giudizio il procuratore dell'appellante ha depositato - per la prima volta in questa sede – la documentazione attestante l'adesione alla rottamazione quater e in particolare la comunicazione datata 4 agosto 2023 dell' Controparte_6
pag. 4/6 Riscossione Veneto delle somme dovute relativa alla dichiarazione di adesione
29/5/2023 prot. W-2023052906942317 (definizione agevolata “rottamazione quater”) dei carichi affidati all' con scadenza del pagamento 31 Controparte_1 ottobre 2023 e l'attestazione dei relativi pagamenti) assumendo per tale ragione l'erroneità della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure.
In proposito va rilevato come la legge del 29/12/2022 n. 197 all'articolo 1 comma 236 ha previsto espressamente che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
L'appello va integralmente rigettato tenuto conto che nel caso di specie, come già evidenziato dal procuratore dell'appellata, l'adesione alla rottamazione delle cartelle è intervenuta anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado ma in tale giudizio la documentazione non è stata dimessa, nè vi è stata da parte del ricorrente alcuna dichiarazione di rinuncia al giudizio. Più ancora va osservato come l'appellante ha ritenuto di non rinunciare neppure all'ulteriore grado di giudizio proponendo la presente impugnazione.
Ebbene in relazione all'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui alla legge 29 dicembre 2002, n.197 (c.d. rottamazione quater) in pendenza di giudizio, pur a fronte dei diversi approdi della Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24428/2024 per la quale è sufficiente la domanda di definizione agevolata e l'accoglimento dell'istanza da parte di e Cass. n.24479/2024 che postula la CP_9 necessità anche dell'integrale pagamento), va sottolineato come il fenomeno estintivo del giudizio sia che debba ricondursi ad una rinuncia agli atti, sia che debba ricondursi ad una cessazione della materia del contendere, senz'altro postula quale requisito primo pag. 5/6 che di detta vicenda estintiva sia dia conto nel medesimo giudizio e non, come nel caso di specie, successivamente e al solo fine di ottenere la riforma della pronuncia impugnata in punto spese.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dall'appellata vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 del Tribunale di Verona lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1020/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ) con l'avv. Simone Forte Parte_1 CodiceFiscale_1
Appellante
contro
subentrata a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
, incorporante di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito
[...] Controparte_5 in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in G.U. 282 del 2/12/2016 con l'avv. Maria
Gabriella Marotta
Appellata
Oggetto:Appello avverso la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 del
Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI Per parte appellante
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, in riforma e/o annullamento parziale della sentenza n. 2595/2023 del tribunale di Verona del 22/12/2023 nel giudizio recante r.g. n. 833/2022, così provvedere: in via principale, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni esposte, compensare le spese dei due gradi di giudizio, per adesione alla definizione agevolata
Per parte appellata
Affinché l'On.le Giudice adito voglia rigettare l'appello in quanto palesemente infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado .
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio anche tenuto conto della temerarietà della lite
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 chiedendo di “1) accertare Controparte_6
e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria n. rep. 3106/12219 del 12/12/2019,
Registro particolare 8641, Registro Generale 50787 dal contribuente in data 20/12/2021 con l'ispezione ipotecaria n. T151662 stante la mancata notifica della medesima nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici e presupposti, con conseguente cancellazione delle stesse per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
2) accertare e dichiarare la nullità dei provvedimenti di fermo amministrativo:- n. R.P. A156058J del
10/11/2017, per l'importo di € 116,00, sul veicolo targato DT45667;- n. R.P. A029077N del 12/02/2016, per l'importo di € 5.882,83, sul veicolo targato DV473KV; stante la mancata notifica dei medesimi nonché degli atti del procedimento ad essi prodromici e presupposti con conseguente cancellazione degli stessi per le ragioni dedotte nell'atto di citazione;
3) in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di fermo amministrativo n. R.P. A156058J del 10/11/2017, per l'importo di € 116,00, sul pag. 2/6 veicolo targato DT45667, per essere stato emesso in violazione del principio di proporzionalità tra il carico tributario ed il valore del bene oggetto di fermo amministrativo, con conseguente cancellazione dello stesso per le ragioni dedotte nell'atto di citazione”.
A fondamento della propria domanda assumeva la competenza del Tribunale ordinario secondo quanto stabilito della Corte di Cassazione SSUU 15354/2015 e allegava la mancata notificazione dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, dell'ingiunzione di pagamento prevista dall'art. 50 del dpr 602/73 e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del dpr 602/733, nonchè la mancata notifica del provvedimento di fermo ammnistrativo, dell'ingiunzione di pagamento e della comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
Ritualmente costituita ha eccepito il difetto di Controparte_6 giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Tributario in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria 12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi ed all'avviso di accertamento esecutivo , il difetto di competenza Controparte_6 del Tribunale adito in favore del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria 12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento agli avvisi di addebito , ed in CP_7 favore del Giudice di Pace, in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria
12220191460000148007 e del fermo amministrativo r.p. A029077N con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada e la carenza di legittimazione passiva di con riferimento Controparte_8 all'impugnazione del fermo amministrativo r.p. A156058J, emesso e di competenza di
Controparte_6 si è costituita eccependo l'incompetenza per valore del giudice Controparte_6 adito e contestando nel merito la fondatezza dell'opposizione.
Con la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 il Tribunale di Verona dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in merito all'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti tributi ed all'avviso di accertamento esecutivo pag. 3/6 ; dichiara il difetto di competenza del Tribunale di Verona Controparte_6 essendo competente il Giudice di Pace del luogo di accertamento delle infrazioni in merito all'iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo con riferimento alle cartelle di pagamento inerenti contravvenzioni al Codice della Strada, rigettava nel merito le domande di nullità dell'iscrizione ipotecaria e del fermo amministrativo con riferimento agli avvisi di addebito con condanna dell'attore alla rifusione in favore delle CP_7 convenute delle spese di lite.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2529/23 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello in relazione al solo capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento Parte_1 delle spese di lite.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto del Controparte_8 gravame con la conferma della sentenza impugnata. rimaneva contumace. CP_6
All'udienza del 15 luglio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con unico motivo di appello l'impugnante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha statuito la condanna al pagamento delle spese assumendo che sussisterebbe l'ipotesi di compensazione delle spese per avere l'appellante depositato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e pagato regolarmente in data 25.09.2023 l'intero importo rottamato, relativo alle cartelle presupposto della iscrizione ipotecaria e dei fermi amministrativi.
Ragioni della decisione
Nel presente giudizio il procuratore dell'appellante ha depositato - per la prima volta in questa sede – la documentazione attestante l'adesione alla rottamazione quater e in particolare la comunicazione datata 4 agosto 2023 dell' Controparte_6
pag. 4/6 Riscossione Veneto delle somme dovute relativa alla dichiarazione di adesione
29/5/2023 prot. W-2023052906942317 (definizione agevolata “rottamazione quater”) dei carichi affidati all' con scadenza del pagamento 31 Controparte_1 ottobre 2023 e l'attestazione dei relativi pagamenti) assumendo per tale ragione l'erroneità della condanna alle spese disposta dal giudice di prime cure.
In proposito va rilevato come la legge del 29/12/2022 n. 197 all'articolo 1 comma 236 ha previsto espressamente che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
L'appello va integralmente rigettato tenuto conto che nel caso di specie, come già evidenziato dal procuratore dell'appellata, l'adesione alla rottamazione delle cartelle è intervenuta anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado ma in tale giudizio la documentazione non è stata dimessa, nè vi è stata da parte del ricorrente alcuna dichiarazione di rinuncia al giudizio. Più ancora va osservato come l'appellante ha ritenuto di non rinunciare neppure all'ulteriore grado di giudizio proponendo la presente impugnazione.
Ebbene in relazione all'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui alla legge 29 dicembre 2002, n.197 (c.d. rottamazione quater) in pendenza di giudizio, pur a fronte dei diversi approdi della Suprema Corte (cfr. Cass.
n.24428/2024 per la quale è sufficiente la domanda di definizione agevolata e l'accoglimento dell'istanza da parte di e Cass. n.24479/2024 che postula la CP_9 necessità anche dell'integrale pagamento), va sottolineato come il fenomeno estintivo del giudizio sia che debba ricondursi ad una rinuncia agli atti, sia che debba ricondursi ad una cessazione della materia del contendere, senz'altro postula quale requisito primo pag. 5/6 che di detta vicenda estintiva sia dia conto nel medesimo giudizio e non, come nel caso di specie, successivamente e al solo fine di ottenere la riforma della pronuncia impugnata in punto spese.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado sostenute dall'appellata vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.2529/23 pubblicata in data 22/12/2023 del Tribunale di Verona lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite del presente grado, liquidate in euro 3.966,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio il 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 6/6