Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/04/2021, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00490/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00981/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2007, proposto da
IO ON, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Rizzo e Caterina Zanini, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Stefano Marrone in Dolo, Riviera Matteotti, 15;
contro
Comune di Mogliano Veneto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Cristian Giuriato, con domicilio eletto presso il suo studio in Marghera, via Portenari 1;
nei confronti
F.lli AC S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione n. 101 del 28 giugno 2005 del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto, di approvazione dello Schema di Convenzione per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale pubblica, e, in particolare dell'art. 5 dello Schema di Convenzione, nella parte in cui impegna il soggetto attuatore ad eseguire la pista ciclabile su di una striscia di terreno di proprietà della ricorrente, della larghezza di ml 8,00 lungo il confine est dei mappali 444 e 74;
per la declaratoria di nullità inefficacia e/o caducazione
della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Mogliano Veneto e la F.11i AC S.p.A., nella parte in cui impegna il soggetto attuatore ad eseguire la pista ciclabile su di una striscia di terreno della larghezza di ml 8,00 lungo il confine est dei mappali 444 e 74, di proprietà della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Mogliano Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 13 aprile 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consiglio Comunale di Mogliano Veneto, con deliberazione n. 101 del 28 giugno 2005, ha approvato lo Schema di Convenzione tra il Comune medesimo e l'impresa di costruzioni F.lli AC S.p.A. (d’ora in poi AC) per l’attuazione delle opere di urbanizzazione e l’edilizia residenziale pubblica del Piano di Lottizzazione relativa alla zona ZTO C2/37, in località Mazzocco, frazione di Mogliano Veneto, per la realizzazione di un Programma E.R.P.
In particolare, il programma edilizio approvato dal Comune su progetto/proposta della società AC, quale soggetto attuatore del programma, prevedeva, oltre la costruzione di sessanta alloggi da concedere in locazione permanente, la realizzazione di una nuova strada residenziale affiancata da un percorso ciclabile.
Proprio relativamente a tale ultima opera, l’art. 5 dello schema di convenzione ha previsto, al comma 1, che <<il soggetto attuatore si impegna a progettare e collaudare, a totali proprie cura e spese, ed a eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria la pista ciclabile tra l’ambito di intervento e via Ronzinella completa di illuminazione pubblica e verde alberato di mq. 1024, così come descritte negli elaborati del Piano di Lottizzazione e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 1>>; al comma 2, che <<l’ultimo tratto della pista ciclabile interessa la servitù perpetua di passaggio riferita ad una striscia di terreno della larghezza di ml. 8,00 lungo il confine est dei mappali 444 e 74 giusto atto di compravendita e relative note di trascrizione>>.
Il IO ON ha impugnato la delibera del Consiglio comunale sopra citata, con ricorso depositato in data 24 maggio 2007, chiedendone l’annullamento nella parte in cui è stato approvato l’art. 5, comma 2, dello schema di convenzione precedentemente riportato.
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità, l’inefficacia o, comunque, la caducazione della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Mogliano Veneto e la F.11i AC S.p.A., nella parte in cui il soggetto attuatore si è impegnato ad eseguire la pista ciclabile su di una striscia di terreno della larghezza di ml 8,00 lungo il confine est dei mappali 444 e 74, di proprietà della ricorrente.
A fondamento del ricorso, il IO ha dedotto il seguenti motivo: 1. la deliberazione comunale sarebbe illegittima in quanto prevede la realizzazione di una pista ciclabile su una porzione di terreno di proprietà del IO ricorrente, senza il consenso di questi, la società AC essendo titolare esclusivamente di una servitù di passaggio; in tal senso, quindi, l’opera, se realizzata, verrebbe a determinare un aggravamento delle condizioni del fondo servente non consentite dal relativo proprietario, al quale, peraltro, non sarebbe stata nemmeno fornita adeguata e tempestiva informazione al riguardo.
Si è costituito in giudizio il Comune di Mogliano Veneto contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza straordinaria del 13 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, per ragioni di economia processuale e in omaggio al principio del primato della ragione più liquida, ritiene di poter tralasciare l’esame delle eccezioni di rito formulate dal Comune, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Sul punto si ritiene utile rammentare come il giudice, secondo consolidata giurisprudenza, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità della risorsa - giustizia (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6420; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 1 luglio 2020, n. 2795), possa derogare all’ordine logico di esame delle questioni, ove ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o in rito in base ad una ben individuata “ragione più liquida”, e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza.
Nel caso di specie, il ricorso è infondato nel merito.
L’art. 5 dello schema di convenzione di lottizzazione approvato con la delibera impugnata nel presente giudizio, infatti, si limita, da un lato, a prevedere un mero obbligo a carico del soggetto attuatore (AC), il quale si è espressamente impegnato<<a progettare e collaudare, a totali proprie cura e spese, ed a eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria la pista ciclabile tra l’ambito di intervento e via Ronzinella completa di illuminazione pubblica e verde alberato di mq. 1024, così come descritte negli elaborati del Piano di Lottizzazione e del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 1>>; dall’altro lato, a precisare una circostanza di fatto, ovvero che <<l’ultimo tratto della pista ciclabile interessa la servitù perpetua di passaggio riferita ad una striscia di terreno della larghezza di ml. 8,00 lungo il confine est dei mappali 444 e 74 giusto atto di compravendita e relative note di trascrizione>>.
La disposizione convenzionale che precede, quindi, per un verso, costituisce la fonte di una specifica obbligazione di facere a carico della società AC e ne regolamenta l’oggetto, senza con ciò incidere sul regime giuridico dei terreni interessati dalla realizzazione della pista ciclabile; per altro verso, dà conto del fatto che il soggetto attuatore vanta solo un diritto di servitù sulla striscia di terreno per cui è causa – essendo questa di proprietà del IO ricorrente – così implicitamente valorizzando la necessità, prima di procedere alla realizzazione dell’opera, di conseguire un titolo (negoziale o provvedimentale) opponibile al proprietario del fondo servente (il IO) e idoneo a legittimare la realizzazione della pista ciclabile.
La disposizione convenzionale contestata, pertanto, non ha prodotto alcun effetto ablatorio a danno del IO, né ha comunque autorizzato il soggetto attuatore alla realizzazione della pista ciclabile nel tratto di proprietà di parte ricorrente in mancanza di uno specifico consenso da parte di quest’ultima, ovvero della legittima adozione di un provvedimento espropriativo.
Ne consegue l’infondatezza delle censure di cui al ricorso introduttivo.
Peraltro, risulta dagli atti di causa che, con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 2011 il Comune resistente ha approvato la variante parziale al P.R.G. n. 80 del 2011 con la quale è stata espressamente prevista la pista ciclopedonale nello strumento urbanistico generale, atto che non risulta, attualmente, essere stato impugnato o, comunque, annullato.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO