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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/03/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4918 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 19/08/2024
da
( ), con l'avv. INVIDIA Parte_1 C.F._1
ANTONIO
ricorrente nei confronti di
( , con l'avv. QUARANTA Controparte_1 C.F._2
VITO
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni congiunte delle parti
“ 1) Il figlio minore, viene affidato in via esclusiva alla Persona_1
madre, sig.ra , con collocamento prevalente presso la Parte_1
stessa;
2) Il padre, sig. avrà diritto e dovere di vedere, Controparte_1
intrattenersi e il figlio con sé: 2
- un weekend ogni 15 giorni, previo consenso del figlio e in Per_1
concomitanza dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici, consenso da comunicare al padre con almeno un giorno di anticipo;
- il padre potrà accompagnare tutte le mattine alla stazione, previo Per_1
consenso del figlio stesso;
- il padre potrà chiamare il figlio solo una volta al giorno dalle ore 19 in poi;
- il padre potrà inviare al figlio solo tre messaggi durante la giornata;
- Per quanto concerne le vacanze estive, natalizie, pasquali, di carnevale e le festività religione e nazionali deciderà se trascorrerle o meno con il Per_1
padre, dando preavviso della sua decisione entro il 31.05. di ogni anno per le vacanze estive e con un giorno di anticipo per quanto concerne le altre festività;
3) Restano immutate le altre condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del Tribunale di Verona n. 1712/2022, emessa il 03.10.2022 dal Tribunale di
Verona, nel procedimento portante n. 4530/2022 RG;
4) Spese legali interamente compensate tra le parti, anche con rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale da parte degli avvocati ”
Conclusioni del pubblico ministero
“ Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità e coerente con la situazione rappresentata anche nella relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 12.11.2024 dalla quale si evincono alcune difficoltà del padre nel condividere decisioni per il figlio e a lasciare a quest'ultimo, nato il [...], adeguati spazi di autonomia. Deve pertanto riconoscersi la conformità delle conclusioni congiunte all'interesse del ragazzo.
Visto l'esito della controversia e l'accordo anche sul punto, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Modifica le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Verona n. 1712/2022, emessa il 03.10.2022 dal Tribunale
di Verona, in conformità all'accordo riportato in epigrafe;
2) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 25/03/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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