Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 26/05/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione del Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 18 giugno 2024 nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 649/2019 R.G.A.C.L., vertente TRA
elettivamente domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Massimo Michelangelo Parte_1 dal quale è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, unitamente all'avv. Carlo Maria La Gatta, giusta procura allegata in via telematica al ricorso introduttivo
RICORRENTE E
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesa dall'avv. Marina Controparte_1 Fracassi, Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ente, ed elettivamente domiciliato presso la sede della Casa comunale in Sulmona, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, ha emesso, mediante lettura, la seguente
SENTENZA
- Accerta e dichiara che il ricorrente, ha svolto mansioni superiori corrispondenti a Parte_1 quelle riconducibili all'inquadramento in categoria D, posizione economica D1, del CCNL Regioni e Autonomie Locali nel periodo dal 10.01.2013 al 20.01.2018 e, per l'effetto,
- Condanna il alla corresponsione, in favore del ricorrente, dell'importo di Controparte_1
€.9.027,50 di cui €.653,89 a titolo di TFR, oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo effettivo;
- Condanna il alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio che si Controparte_1 liquidano in €.5.388,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di ciascuna delle parti, in solido tra loro in misura pari alla metà;
- Motivi il 60 gg.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2019, il ricorrente, sig. , dopo aver premesso: Parte_1
- che lavora alle dipendenze del Comune di Sulmona dal 1.10.2010 con il profilo e la qualifica operativa di agente di Polizia Municipale con inquadramento professionale nella “Categoria C”, così come prevista e regolata dal CCNL per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali, Posizione Economica C1;
- che a far data dal novembre del 2011, ovvero subito dopo l'installazione, nel settembre dello stesso anno, nel centro storico di Sulmona, come da Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del
3.3.2011, di un sistema automatico di accertamento delle infrazioni ai divieti di transito imposti dalla
TL (i cosiddetti “varchi elettronici”), il Comandante della Polizia Locale, provvedeva ad istituire,
1
- che in concomitanza con la creazione del citato , il Comandante della
Polizia Locale, quale soggetto già ritualmente delegato dal Sindaco tramite atto prot. n. 200 del
30.11.2011 a “svolgere le attività previste nei giudizi davanti al Giudice di Pace, relative a tutti i ricorsi per verbali di accertamento e contestazione redatti per violazioni alle norme del Codice della strada, ovvero per le relative cartelle di pagamento impugnate secondo il rito cui rinvia il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, oppure per le ordinanze ingiunzione emesse dalla Prefettura di
L'Aquila […]” investiva a sua volta di quella funzione l'agente affidandogli le Parte_1 attività in parola;
- che dal 2011 al 2018 il ricorrente si vedeva rilasciare n. 648 deleghe relative ad altrettanti procedimenti giudiziari;
- che in definitiva dal 1 gennaio 2012 al 20 gennaio 2018, ultimo giorno di permanenza del ricorrente presso l'Ufficio contenzioso della Polizia Locale di Sulmona, l'agente su delega del Parte_1
Comandante del Corpo era incaricato di trattare, come in effetti trattava, più di 11.000 pratiche, di cui 6.000 aventi ad oggetto ricorsi processuali ed amministrativi;
- che tutti i compiti sopra descritti “elevate conoscenze giuridiche”, “ampia autonomia di gestione” e
“capacità di risoluzione di problemi di elevata difficoltà”, sono da qualificarsi come propri della qualifica funzionale immediatamente superiore - Categoria “D” di cui al CCNL Enti Locali;
ciò posto, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A) riconoscere e dichiarare, sulla base e per effetto di tutti i fatti e le circostanze dedotte nella premessa del presente ricorso, che il Dott. , alle dipendenze del Parte_1
con la qualifica di <agente di polizia locale cat. c c1>, secondo il CCNL Controparte_1 CP_2 applicabile, ha in realtà svolto per esclusiva volontà datoriale, dall'1.11.2011 al 20.01.2018, col carattere della continuità temporale e della prevalenza sia quantitativa che qualitativa, mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica formale di appartenenza, corrispondenti alla più elevata
, perle quali tuttavia non ha mai ricevuto una retribuzione adeguata ai sensi dell'art. 36 Cost.; B)per
[...]
l'effetto condannare il in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la Controparte_1 carica presso la Casa Comunale in Sulmona, alla via Mazara n. 21 (P.I. ), a pagare in favore P.IVA_1 del ricorrente per le mansioni superiori svolte, così come meglio specificato in narrativa con il conforto dell'allegato prospetto contabile, a titolo di differenze retributive maturate, la complessiva somma di Euro
54.198,0 5a far data dal 10.01.2013 e fino al 20.01.2018, o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, aumentata della rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e degli interessi legali dalla maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo, fatte comunque salve tutte le ulteriori somme dovute, per le quali si formula riserva di ulteriori azioni giudiziarie;
C) condannare altresì l'ente convenuto a regolarizzare la posizione contributiva e assicurativa del ricorrente ai fini dell'adeguamento del trattamento pensionistico. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorario del giudizio.”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 2.03.2021, si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese in quanto del tutto infondate, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso;
in subordine, la previa decurtazione dal quantum richiesto perché erroneamente riferito alla massima posizione economica raggiungibile nella categoria D, ovvero posizione economica D6, eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testi e l'acquisizione della documentazione complessivamente versata in atti, oltre che mediante l'espletamento di CTU contabile, la causa è stata discussa e decisa, dando pubblica lettura del dispositivo in udienza.
Il ricorso è in gran parte fondato e, pertanto, deve essere accolto, per le ragioni di seguito specificate.
Parte ricorrente rivendica il diritto al trattamento retributivo differenziale corrispondente al superiore inquadramento riconducibile alla categoria D, posizione economica D6, secondo la classificazione del CCNL applicabile al rapporto di lavoro in oggetto in riferimento al periodo dal 10.01.2013 e fino al 20.01.2018 per le mansioni superiori asseritamente svolte già a far data dal novembre 2011.
In argomento, giova ricordare che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, nel procedimento logico diretto ad accertare la corrispondenza tra le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e quelle tipiche della qualifica superiore cui aspira la ricorrente, il giudice deve seguire tre fasi di giudizio: "egli deve dapprima procedere, in base all'interpretazione del contratto collettivo applicabile, all'individuazione delle categorie, qualifiche e gradi previsti, tenendo conto degli elementi tipici che valgano a porre i criteri discriminatori di esse nell'ambito della struttura organizzativa dell'impresa; deve, poi, accertare - sulla base di tutte le risultanze probatorie - il concreto contenuto dell'attività lavorativa svolta;
infine, deve porre in rapporto con i testi della normativa contrattuale, il risultato dell'indagine sull'effettiva attività lavorativa svolta, al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria, qualifica e grado, tipicizzati dal contratto collettivo secondo il principio di corrispondenza tra qualifica e mansioni"
(cfr. Cass. sez. lav., 10 marzo 1984, n. 1677, e numerose successive conformi).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche è, quindi, opportuno partire dalla disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui la ricorrente reputa sussumibili le mansioni svolte nel periodo dal
Quanto alla categoria C, posseduta dal ricorrente, il CCNL Enti Locali, ha previsto che "Appartengono
a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; - Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
3 Esemplificazione dei profili: lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza;
lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta,
l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
Sono invece inquadrati nella categoria D, rivendicata dal ricorrente, ".... i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; - Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
-
Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. - Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.; lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonchè attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province".
Dal raffronto tra le declaratorie ed i profili specifici in esame salta subito all'occhio come la differenza tra la categoria professionale C assegnata al ricorrente e quella D, rivendicata per il profilo professionale di funzionario amministrativo, sia da ravvisare nella maggiore autonomia e responsabilità e nella maggiore complessità di quest'ultima.
4 Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta che a partire dal novembre del 2011, il ricorrente è stato incaricato di gestire l'Ufficio Contenzioso Interno della stessa Polizia Locale, in relazione a tutti i giudizi avanti al Giudice di Pace ed ai procedimenti di competenza dell'UTG e con Equitalia-Riscossione.
L'istruttoria orale espletata mediante l'escussione in giudizio dei colleghi del ricorrente, anch'essi agenti di Polizia Locale, ha pienamente accertato che il in forza di quanto previsto dal decreto Pt_1 sindacale n. 200 del 2011, era stato delegato dal Comandante della Polizia Locale a “svolgere le attività previste nei giudizi davanti al Giudice di Pace, relative a tutti i ricorsi per verbali di accertamento e contestazione redatti per violazioni alle norme del Codice della strada, ovvero per le relative cartelle di pagamento impugnate secondo il rito cui rinvia il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, oppure per le ordinanze ingiunzione emesse dalla ”, confermando le mansioni di fatto svolte dal Controparte_4 ricorrente secondo quanto rappresentato nell'atto introduttivo e consistenti in: studio delle pratiche e della redazione degli atti utili alla difesa del gestione, quale unico Controparte_5 interlocutore, dei contatti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Sulmona;
raccolta, preparazione e trasmissione all' dei plichi contenenti memorie difensive dal medesimo redatte in favore Controparte_6 dell'ente per altrettanti contenziosi dinanzi al Giudice di Pace ed alla;
partecipazione Controparte_4 alle udienze dinanzi al Giudice di Pace di Sulmona in rappresentanza dell'ente comunale.
Orbene, i provvedimenti datoriali indicati e le mansioni di fatto svolte dal medesimo individuano nel ricorrente una figura di riferimento, deputata a mansioni che superano la mera "attività istruttoria nel campo amministrativo,..." e di cura, "nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo", della "raccolta,...elaborazione e analisi dei dati", prevista nelle esemplificazioni di cui alla categoria C della declaratoria di riferimento, integrando, piuttosto, la figura professionale del lavoratore che "espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità", "...basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili", così come previsto nelle esemplificazioni di cui alla categoria D.
Alla luce delle conclusioni su esposte, deve dunque concludersi che il ricorrente ha svolto in modo continuativo ed in misura prevalente, avuto riguardo al numero delle pratiche normalmente assegnate ed evase dal medesimo, mansioni corrispondenti alla Categoria D, posizione economica D1 della classificazione del personale contenuta CCNL Regioni ed Autonomie Locali a partire dal 11.01.2011 sino al 20.01.2018, ritenendo, quindi, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, che la progressione economica rivendicata (D6) non è affatto automatica ma piuttosto cadenzata da valutazioni che, solo ove positive, consentono l'accesso alle posizioni economiche superiori.
Se è vero infatti che nell'ipotesi di esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza ovvero in caso di nullità dell'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, al dipendente spettano comunque le differenze di trattamento economico con la qualifica superiore, si ritiene che debba aversi riguardo, ai fini del relativo calcolo, alla differenza tra il trattamento
5 economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito - nella specie C1 - e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori svolte - nella specie D1.
Invero, a norma dell'art. 5, comma 2, del CCNL per gli enti locali applicabile al caso di specie, la progressione economica all'interno di ciascuna categoria si realizza, non solo “nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3”, ma anche, e soprattutto, nel rispetto di ben precisati criteri. Segnatamente, ai sensi della lett. b) del comma in esame, per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie (omissis) e C si deve tenere conto degli elementi indicati dalla lett. c) e da una valutazione dell'esperienza acquisita. Gli elementi contenuti nella lett.
c) – utili anche per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie (omissis) e C – sono costituiti da “previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale”. Analogamente, in base alla lett. d), “per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie (omissis) e C nonché per la progressione all'interno della categoria (omissis), secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: - diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; - grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; - iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro”.
Come si rileva agevolmente, non è previsto alcun automatismo della progressione. Al contrario, si possono ottenere i passaggi nelle posizioni economiche superiori solo all'esito di un processo di selezione che tenga conto di una serie di evidenziatori, quali i risultati ottenuti nello svolgimento delle mansioni assegnate, l'arricchimento professionale, non solo conseguente a processi di formazione ed aggiornamento, ma anche a processi di riorganizzazione interna. Oltre a tali elementi, ai fini del passaggio all'ultima posizione economica, ugualmente rivendicata, risulta necessaria anche una compiuta valutazione dei rapporti con l'utenza, del coinvolgimento nei processi lavorativi, della capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni tali da migliorare l'organizzazione del lavoro. Ebbene, tali questioni sono restate se non del tutto prive di allegazione, certamente prive di dimostrazione, atteso che l'istruttoria testimoniale ha dato conto solo in maniera generica dei compiti svolti dal ricorrente senza fornire alcuno spunto riguardo ai risultati dell'attività eseguita, oppure ad un eventuale coinvolgimento in dinamiche organizzative virtuose, oppure ancora ai rapporti con gli utenti e comunque agli elementi necessari per consentire la progressione per come individuati dalla contrattazione collettiva.
Venendo quindi alla determinazione del “quantum” da riconoscersi in favore del ricorrente, ritiene questo giudice che, - rilevata la congruità, l'analiticità e la correttezza metodologica dei conteggi eseguiti dal consulente tecnico d'ufficio tra quanto corrisposto e quanto dovuto in favore del medesimo in riferimento
6 alle mansioni effettivamente prestate nel periodo lavorativo indicato prendendo a riferimento la retribuzione di base spettante ad un lavoratore inquadrato nella categoria D1 del CCNL Autonomie Locali -, l'importo complessivamente calcolato dal CTU a titolo di differenze retributive debba essere quantificato, in riferimento al periodo dal 10.01.2013 al 20.01.2018 (come anche richiesto dal ricorrente), nella somma di
€.9.027,50 di cui €.653,89 a titolo di TFR, alla quale il di Sulmona va condannato al pagamento in CP_1 favore del ricorrente, oltre agli interessi legali su dette somme dalle singole scadenze sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la prevalente soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di ciascuna delle parti in misura pari alla metà.
Sulmona, 18 giugno 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
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