Art. 2.
Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato, dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e dagli articoli 18 , 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma.
Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e dagli articoli 18 , 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 25 della legge n. 195/1958 , come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"Art. 25 (Elezione di componenti magistrati). - Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti.
E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere.
In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello.
Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.
Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".
Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato, dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e dagli articoli 18 , 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma.
Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , modificato dall' articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695 , e dagli articoli 18 , 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1 , e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".
Nota all'art. 2:
Il testo dell' art. 25 della legge n. 195/1958 , come risultante dalle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
"Art. 25 (Elezione di componenti magistrati). - Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti.
E' ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere.
In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello.
Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista.
Concorrono alle elezioni le liste presentate da non meno di 150 elettori, per nessuno dei quali e' richiesta l'appartenenza ad una specifica categoria di magistrati.
Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista. I sottoscrittori non sono eleggibili. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione il presentatore esercita le sue funzioni.
Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23".