TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/10/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1144/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DA TO PRESIDENTE dott.ssa MA MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1144/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Elia;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Gilberta Arcangeli, CP_1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.6.2025 ha promosso il presente giudizio Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 17.12.1994 a CP_1
Fano. pagina 1 di 3 Si è costituita . CP_1
All'udienza di comparizione personale dei coniugi, celebrata il 28.10.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1957) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1955) hanno contratto matrimonio il 17.12.1994 a Fano (doc.1
[...] del ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Nel corso Per_2 del matrimonio, precisamente nel 1996, ha ottenuto CP_1
l'affidamento del minore nato il [...] (doc. 15 della Persona_3 convenuta), il quale è cresciuto nella famiglia La convenuta aveva Persona_4 già una figlia, nata da una precedente relazione.
Il Tribunale di Pesaro con decreto del 4.5.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.3 del ricorrente).
Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 11 e 12 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti - aventi ad oggetto il versamento di un assegno divorzile in favore della convenuta - risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1144/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del pagina 2 di 3 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 17.12.1994 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] al n.48, parte I, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- viene previsto in favore della convenuta un assegno divorzile CP_1 di euro 550,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2025;
- il pagamento verrà effettuato dal ricorrente entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese;
- l'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- le spese di causa sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
MA MA DA TO atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. DA TO PRESIDENTE dott.ssa MA MA GIUDICE rel./est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1144/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Elia;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di rappresentata e difesa dall'avv. Gilberta Arcangeli, CP_1 provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 28.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.6.2025 ha promosso il presente giudizio Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 17.12.1994 a CP_1
Fano. pagina 1 di 3 Si è costituita . CP_1
All'udienza di comparizione personale dei coniugi, celebrata il 28.10.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio e hanno precisato le conclusioni congiuntamente.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1957) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1955) hanno contratto matrimonio il 17.12.1994 a Fano (doc.1
[...] del ricorrente). La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Nel corso Per_2 del matrimonio, precisamente nel 1996, ha ottenuto CP_1
l'affidamento del minore nato il [...] (doc. 15 della Persona_3 convenuta), il quale è cresciuto nella famiglia La convenuta aveva Persona_4 già una figlia, nata da una precedente relazione.
Il Tribunale di Pesaro con decreto del 4.5.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.3 del ricorrente).
Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 11 e 12 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n.2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti - aventi ad oggetto il versamento di un assegno divorzile in favore della convenuta - risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1144/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; CP_1
CONVENUTA con l'intervento del pagina 2 di 3 P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 17.12.1994 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...] al n.48, parte I, anno 1994;
B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
- viene previsto in favore della convenuta un assegno divorzile CP_1 di euro 550,00 mensili, con decorrenza dal mese di novembre 2025;
- il pagamento verrà effettuato dal ricorrente entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese;
- l'importo è soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- le spese di causa sono compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, a Pesaro in data 28 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
MA MA DA TO atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3