Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
FVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza del giorno 22 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato, ai sensi della medesima disposizione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 7443/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Maria Puzzo, come Parte 1
da procura in atti;
-ricorrente-
contro
"in persona del CP 2 pro tempore, E_ rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
Controparte_3 E_
Controparte_4
-resistente -
Oggetto: "carta elettronica del docente"
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27.7.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere lavorato come docente alle dipendenze del Controparte 1 in virtù di contratti a tempo determinato, annuali o fino al
Ha dedotto che il mancato pagamento del bonus docenti in favore dei docenti precari è illegittimo per contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. e violazione degli artt.
3, 35 e 97 Cost;
violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del
18 marzo 1999 allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del 28 giugno 1999; contrasto con il diritto- dovere di formazione professionale e aggiornamento di cui agli artt. 63 e 64 C.C.N.L. del 29 novembre 2007, gravante su tutto il personale docente.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto anche ai docenti precari con supplenza annuale il diritto a percepire la Carta docente;
l'ordinanza 18 maggio 202 (causa C-450/21) della Corte di Giustizia europea, che ha chiarito definitivamente che l'indennità prevista dall'art. 1, comma 121, della 1. 13 luglio 2015, n. 107 compete anche ai docenti non di ruolo;
la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione
Tanto premesso, la ricorrente, riferendo di avere diffidato il CP 1 al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro in merito, ha formulato le seguenti conclusioni: “1) Accogliere la RICHIESTA DI
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO, PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN
SERVIZIO PRESSO LA SCUOLA STATALE, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.lgs. 165/2001, dell'art. 1, commi 121 e s.s., della legge 107/2015, del DPCM del 23 settembre 2015, della nota
CP_5 n. 15219 del 15 ottobre 2015, del DPCM del 28.11.2016, nonché degli artt. 63 e 64 del CCNL
Scuola, ad ottenere l'accredito immediato del bonus pari a € 500 annuo riferito alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale (cd. Carta del docente) per anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nei quali la ricorrente ha avuto l'incarico annuale a tempo determinato fino al 30 giugno;
2) accogliere il ricorso, e pertanto disapplicare l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona
Scuola), il d.P.C.M. 23 settembre 2015 (le cui disposizioni, peraltro, sono state sostituite da quelle del d.P.C.M. 28 novembre 2016 a far data dal 2 dicembre 2016) e la nota CP 5 di cui al prot.
15219 del 15 ottobre 2015 per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, come insegnante a tempo determinato, all' assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere ad emettere in favore del ricorrente il pagamento di euro 500,00 per ogni anno scolastico di servizio prestato dalla ricorrente: anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 emettendo un bonus docente contente gli arretrati di 500,00 euro annui maturati, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere con effetto immediato a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti al fine di consentire alla parte ricorrente di fruire del detto beneficio con effettività e alle medesime condizioni già riconosciute ai docenti di ruolo;
3)Condannare l'amministrazione resistente ad emettere un buono all'interno della piattaforma https://www.carta del docente.istruzione.it/#/ per la ricorrente, che contenga il totale di euro 2000,00 per i 4 anni maturati, con le stesse modalità di fruizione e di spesa previsti per il personale a tempo indeterminato che già fruisce della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva e CPA ed al rimborso del contributo unificato versato, secondo i parametri vigenti
D.M. 147/'22, ulteriormente aumentato del 30%, considerato che il ricorso è stato redatto con tecniche informatiche tali da agevolarne la consultazione, consentendo la navigazione all'interno dell'atto e la ricerca testuale dei documenti allegati.".
Fissata la prima udienza per la data del 5.12.2024, con memoria depositata il 22.11.2024 si è costituito in giudizio il il quale, eccepita la prescrizione quinquennale ai E_ sensi dell'art. 2948 c.c., ovvero la prescrizione ordinaria dei diritti e/o del risarcimento del danno, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav.,
18/02/2015, n. 3244;"
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 22 maggio 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
000000
1. In via preliminare va ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, risultando dalla documentazione depositata da parte ricorrente che, al momento del deposito del ricorso, l'ultima sede presso la quale ella aveva prestato servizio era stata l'IC Don L. Milani di Misterbianco (CT). Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, di cui all'art. 2948 del c.c., formulata dall'Amministrazione scolastica resistente, stante l'infondatezza della stessa in ragione degli anni scolastici con riguardo ai quali si vanta il diritto (di cui il più risalente è l'a.s.
2020/2021) e tenuto conto sia della data di proposizione del ricorso sia della lettera di messa in mora.
2. Ciò posto, il ricorso è fondato, dovendosi conseguentemente accogliere per quanto di ragione.
Al riguardo, il Tribunale prende atto dell'orientamento già espresso dall'Ufficio in numerose pronunce dallo stesso emesse, cui – per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione
-
processuale può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c., recependone la motivazione che di
-
seguito si riporta in modo quasi testuale (cfr., tra le altre, sentenza n. 3929/2022 emessa in data
15.11.2022 nel proc. n. 5471/2022 R.G. - est. dott.ssa L. Renda - e sentenza n. 3798/2022 emessa in data 9.11.2022 nel proc. n. 7698/2022 R.G. - est. dott. M. Fiorentino;
da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 138/2023 emessa in data 17.1.2023 nel proc. n. 10462/2022 R.G. - est. dott.ssa P. Mirenda;
da ultimo v. sentenza n. 4852/2023 emessa in data 1.12.2023 nel procedimento n. 9612/2023 R.G. - est. dott. L. Renda e sentenza n. 4800/2023 emessa in data 29.11.2023 nel procedimento n. 6901/2023 - est. dott.ssa P. Mirenda).
3. "Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CGUE (ordinanza
18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), peraltro preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. VII, che mutando il proprio precedente orientamento (Sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Segnatamente il CdS aveva ritenuto che “L'interpretazione di tali commi (n.d.r. art. 1 c. 121-124 della 1. n. 107/2015) deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" ed aveva di conseguenza annullato il DPCM n. 32313 del 2015, in forza di una giusta interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015, con riconoscimento del bonus di 500,00 euro anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione agli artt. 3, 35 e 97 Cost. e con gli artt. 29, 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
Ciò premesso, ribadisce l'Ufficio le argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del
Tribunale di Catania, n. 3798/2022.
"Giova richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del E_ , e non al personale docente a tempo determinato di tale
_1 , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza", con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui "spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se" colui che (ndr) "era alle dipendenze del CP_1 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16,
EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)" (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022,
n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
"Secondo (...) giurisprudenza costante (...) la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
46. Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)".
La Corte ha ancora evidenziato che "Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)..." (cfr. sentenza n. 3798/2022 del Tribunale di Catania, cit.).
In dettaglio la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss., per quanto in questa sede rileva, ha evidenziato:
35- Nel caso di specie (...) risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il CP 1 e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge و
dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il CP 1 dei loro
,
compiti professionali a distanza...».
- Omissis. 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, Persona 1 C-556/11, punto
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Per_2 C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018,
Grupo Norte Facility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, Persona 3 C-
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona 4 C-315/17, punto 45)".
Passando ora all'individuazione, in concreto e nel presente giudizio, degli effetti della pronunzia della
Corte di giustizia invocata dai ricorrenti, osserva il Tribunale come, ai sensi dell'art. 19 TUE,
l'interpretazione del diritto UE, fornita dalla Corte di Giustizia, ha efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri, restando in tal modo superato anche il pronunciamento del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che "le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni".
Anche secondo la Corte di Cassazione, «la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
"erga omnes" nell'ambito dell'Unione» (Cass. sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 2468).
4. Ora, posto che nel caso di specie sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'Accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
Ed invero, "Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203" (ex multis Cass. nn. 26897/2009 e 3841/2002).
5. Nella fattispecie in esame la natura del lavoro svolto dalla docente a tempo determinato è del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, che non può rilevare al fine di escludere la dedotta discriminazione, dovendosi al contrario concludere nel senso che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni didattiche, formative ed ordinamentali dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dalla ricorrente negli anni scolastici dedotti in ricorso a quello svolto da un docente a tempo indeterminato risulta confermata, in concreto, dalla documentazione in atti.
In particolare, dovendo procedersi all'esame della posizione lavorativa della ricorrente, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che ha prestato servizio di Parte 1 insegnamento con contratto a tempo determinato nell'a.s. 2020/2021 dal 28.9.2020 al 30.6.2021, nell'a.s. 2021/2022 dal 6.9.2021 al 30.6.2022, nell'a.s. 2022/2023 dal 5.9.2022 al 30.6.2023 e nell'a.s.
2023/2024 dal 1.9.2023 al 30.6.2024.
Nei predetti anni scolastici la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o poco dopo l'inizio dello stesso fino al termine delle attività didattiche (30/06).-
6. Sulla scorta delle superiori emergenze fattuali e in applicazione dei suesposti princìpi di diritto, la prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in forza dei menzionati contratti a tempo determinato va ritenuta, pertanto, assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, non apparendo possibile individuare, nella materia in scrutinio, legittimo fondamento alla diversità di trattamento che integra la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27.10.2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24.4.2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 1
7. Sulla scorta delle superiori considerazioni, va, quindi, accertato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per il servizio prestato in ogni anno scolastico indicato e documentato e l'Amministrazione scolastica va condannata agli adempimenti conseguenti al fine di assegnare alla ricorrente la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Parte 18. In conclusione, va accertato il diritto di di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
e dunque per complessivi € 2.000,00 con condanna del _1 agli adempimenti conseguenti al fine di rendere fruibile la carta elettronica del docente alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, ecc.) già garantite ai docenti di ruolo.
CP 19. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m.
n. 147/2022), tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
Non vi è luogo per disporre la chiesta maggiorazione dei compensi per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali che risultano non correttamente funzionanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara il diritto di Parte 1 alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; per l'effetto condanna il E_ in persona del Controparte_6
Parte 1 della carta elettronica del docente nei termini e per le alla attribuzione a ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva - pari ad euro 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30.12.1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il E_ al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente liquidate in € 1.029,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA, IVA, CU.
Catania, 22/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso