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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/10/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2921/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/6/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO FACCIOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Della Gronda n. 76, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di scegliere la propria residenza;
2. dichiarare la separazione dei coniugi NO e IG (matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Camaiore, il 09/09/2006, matrimonio iscritto nel registro dei relativi atti del Comune di Camaiore al n. 41, parte 2, serie A, anno 2006, in regime di separazione dei beni.
3. Prevedere, attesa la natura attualmente precaria dell'attività lavorativa svolta dalla NO
che il IG corrisponda mensilmente alla stessa l'importo, a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2 della stessa, di Euro 350,00. 4. prevedere che il IG corrisponda mensilmente alla NO l'importo, a titolo Pt_2 Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio di Euro 200,00. Quanto, invece, alle spese Per_1 straordinarie (secondo il protocollo dell'adito Tribunale), queste dovranno essere preventivamente
1 concordate tra i coniugi e faranno carico in ragione del 50% a ciascun genitore. I coniugi, inoltre, convengono espressamente fin d'ora che percepiranno gli assegni familiari eventualmente spettanti loro in ragione del 50% cadauno.
5. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 in modo paritario o alternato tra madre e padre e residenza prevalente presso la madre, in Camaiore, Via Antichi n. 18/C (immobile del quale la NO è conduttrice in forza di contratto di Pt_1 locazione sub Doc. 8). Nello specifico, la soluzione da ultimo prospettata e concernente il collocamento paritario o alternato tra madre e padre, caldeggiata dalla recente giurisprudenza, si rivela, nel caso in esame, concretamente realizzabile in quanto già sperimentato e realizzato con esiti positivi per il minore negli ultimi mesi e in virtù di una serie di condizioni favorevoli, quali:
- un rapporto totalmente collaborativo tra padre e madre, peraltro consolidatosi nel corso della separazione di fatto che dura da circa sei mesi;
- la disponibilità, propria di ciascun genitore, di un'abitazione dignitosa ed idonea ad ospitare il figlio peraltro già abituato a soggiornare alternativamente presso entrambi i genitori;
Per_1
- la vicinanza tra le abitazioni dei genitori, site rispettivamente, in via Camaiore, Via Serra n. 408 per quanto concerne il padre (che continuerà ad abitare l'ex casa familiare in comodato d'uso) e in Camaiore, via Antichi n. 18/C, con riferimento alla madre;
- la regolamentazione dei rapporti economici come proposta nel presente ricorso, che permette ai genitori di far fronte al mantenimento, nel periodo di propria competenza, del figlio come Per_1 hanno già concretamente fatto nel corso della separazione di fatti senza che siano insorti problemi o questioni in merito;
- la capacità dei genitori, allo stato vicendevolmente riconosciuta, di provvedere all'istruzione ed alla cura del figlio. In ogni caso, i genitori, che dichiarano quindi di voler optare per il collocamento paritario o alternato già in essere, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio presso di sé. Il collocamento paritario si svolgerà secondo le seguenti modalità già sperimentate dai genitori nel corso degli ultimi mesi di separazione di fatto, ovvero i genitori concorderanno, di volta in volta, all'inizio della settimana od anche, se possibile, per periodi più lunghi, la permanenza del figlio presso ognuno di loro in modo alternato e paritario, tenendo conto primariamente delle esigenze personali e scolastiche del figlio e, secondariamente, dei loro impegni lavorativi. Comunque, in caso di disaccordo, le parti convengono le condizioni di seguito riportate e trascritte: a) la madre avrà diritto a tenere con sé il figlio dal lunedì pomeriggio, quando uscirà da Per_1 scuola, al martedì pomeriggio. Riprenderà il figlio poi il mercoledì pomeriggio, e lo terrà con sé fino al giovedì pomeriggio. Dopodiché riprenderà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino al sabato pomeriggio, ovvero, a week-end alternati, fino alla domenica pomeriggio. b) il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio dal martedì pomeriggio, al mercoledì pomeriggio. Poi riprenderà il figlio il giovedì pomeriggio e lo terrà con sé fino al venerdì pomeriggio. Dopodiché, a week-end alternati, riprenderà il figlio il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, e lo terrà con sé fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'entrata di scuola. c) in relazione alle festività natalizie e pasquali il figlio starà in modo alternato tra i genitori;
2 d) per le vacanze estive vigerà il piano genitoriale di cui alle precedenti lettere a) e b), salvo il caso di vacanze programmate, da definirsi a mezzo di accordo tra genitori entro e non oltre 30 giorni precedenti all'eventuale partenza. 6) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 9/9/2006, dal quale è nato il figlio (nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Camaiore (LU) in data 9/9/2006, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 41, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 8/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/6/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO FACCIOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via Della Gronda n. 76, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di scegliere la propria residenza;
2. dichiarare la separazione dei coniugi NO e IG (matrimonio Parte_1 Parte_2 contratto in Camaiore, il 09/09/2006, matrimonio iscritto nel registro dei relativi atti del Comune di Camaiore al n. 41, parte 2, serie A, anno 2006, in regime di separazione dei beni.
3. Prevedere, attesa la natura attualmente precaria dell'attività lavorativa svolta dalla NO
che il IG corrisponda mensilmente alla stessa l'importo, a titolo di mantenimento Pt_1 Pt_2 della stessa, di Euro 350,00. 4. prevedere che il IG corrisponda mensilmente alla NO l'importo, a titolo Pt_2 Pt_1 di mantenimento ordinario del figlio di Euro 200,00. Quanto, invece, alle spese Per_1 straordinarie (secondo il protocollo dell'adito Tribunale), queste dovranno essere preventivamente
1 concordate tra i coniugi e faranno carico in ragione del 50% a ciascun genitore. I coniugi, inoltre, convengono espressamente fin d'ora che percepiranno gli assegni familiari eventualmente spettanti loro in ragione del 50% cadauno.
5. il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 in modo paritario o alternato tra madre e padre e residenza prevalente presso la madre, in Camaiore, Via Antichi n. 18/C (immobile del quale la NO è conduttrice in forza di contratto di Pt_1 locazione sub Doc. 8). Nello specifico, la soluzione da ultimo prospettata e concernente il collocamento paritario o alternato tra madre e padre, caldeggiata dalla recente giurisprudenza, si rivela, nel caso in esame, concretamente realizzabile in quanto già sperimentato e realizzato con esiti positivi per il minore negli ultimi mesi e in virtù di una serie di condizioni favorevoli, quali:
- un rapporto totalmente collaborativo tra padre e madre, peraltro consolidatosi nel corso della separazione di fatto che dura da circa sei mesi;
- la disponibilità, propria di ciascun genitore, di un'abitazione dignitosa ed idonea ad ospitare il figlio peraltro già abituato a soggiornare alternativamente presso entrambi i genitori;
Per_1
- la vicinanza tra le abitazioni dei genitori, site rispettivamente, in via Camaiore, Via Serra n. 408 per quanto concerne il padre (che continuerà ad abitare l'ex casa familiare in comodato d'uso) e in Camaiore, via Antichi n. 18/C, con riferimento alla madre;
- la regolamentazione dei rapporti economici come proposta nel presente ricorso, che permette ai genitori di far fronte al mantenimento, nel periodo di propria competenza, del figlio come Per_1 hanno già concretamente fatto nel corso della separazione di fatti senza che siano insorti problemi o questioni in merito;
- la capacità dei genitori, allo stato vicendevolmente riconosciuta, di provvedere all'istruzione ed alla cura del figlio. In ogni caso, i genitori, che dichiarano quindi di voler optare per il collocamento paritario o alternato già in essere, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, inclinazioni naturali, capacità ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà il figlio presso di sé. Il collocamento paritario si svolgerà secondo le seguenti modalità già sperimentate dai genitori nel corso degli ultimi mesi di separazione di fatto, ovvero i genitori concorderanno, di volta in volta, all'inizio della settimana od anche, se possibile, per periodi più lunghi, la permanenza del figlio presso ognuno di loro in modo alternato e paritario, tenendo conto primariamente delle esigenze personali e scolastiche del figlio e, secondariamente, dei loro impegni lavorativi. Comunque, in caso di disaccordo, le parti convengono le condizioni di seguito riportate e trascritte: a) la madre avrà diritto a tenere con sé il figlio dal lunedì pomeriggio, quando uscirà da Per_1 scuola, al martedì pomeriggio. Riprenderà il figlio poi il mercoledì pomeriggio, e lo terrà con sé fino al giovedì pomeriggio. Dopodiché riprenderà il figlio il venerdì pomeriggio e lo terrà con sé fino al sabato pomeriggio, ovvero, a week-end alternati, fino alla domenica pomeriggio. b) il padre avrà diritto di tenere con sé il figlio dal martedì pomeriggio, al mercoledì pomeriggio. Poi riprenderà il figlio il giovedì pomeriggio e lo terrà con sé fino al venerdì pomeriggio. Dopodiché, a week-end alternati, riprenderà il figlio il sabato pomeriggio o la domenica pomeriggio, e lo terrà con sé fino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'entrata di scuola. c) in relazione alle festività natalizie e pasquali il figlio starà in modo alternato tra i genitori;
2 d) per le vacanze estive vigerà il piano genitoriale di cui alle precedenti lettere a) e b), salvo il caso di vacanze programmate, da definirsi a mezzo di accordo tra genitori entro e non oltre 30 giorni precedenti all'eventuale partenza. 6) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 9/9/2006, dal quale è nato il figlio (nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la Per_1 pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia. Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi uniti Parte_1 Parte_2 in matrimonio in Camaiore (LU) in data 9/9/2006, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 41, Parte 2, Serie A, Ufficio 1, dell'Anno 2006, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'8/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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