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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/04/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12530/2022 del Registro Generale e promossa da con l'avv. LUCHINA ALESSANDRA ASSUNTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. NASSO MARIA TERESA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. – indennità di accompagnamento
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto giudizio di merito chiedendo: “1) dichiarare il diritto del sig. Parte_1 all'indennità di accompagnamento e ai benefici della L. 104/92 dalla data della domanda o da quella indicata dal nominando CTU;
2) In conseguenza, condannare il convenuto al pagamento e/o liquidazione in favore del sig. dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla Parte_1 data della domanda, o da quella indicata dal nominando CTU, con gli interessi decorrenti dalle scadenze dei singoli ratei maturati e la rivalutazione come per legge, ed all'erogazione dei relativi importi così come stabilito dall'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998”. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
Si riportano le considerazioni medico-legali svolte dal CTU e le risposte ai quesiti:
“Sulla base della documentazione medica in atti esibita e dell'esame clinico, siamo in grado di affermare che il Sig. è affetto da: “Cardiopatia con F.A. in portatore di PM, Parte_1 poliartrosi e prostacectomia in soggetto con carcinoma uroteliale non invasivo di basso grado in trattamento antiblastico locale.”. La diagnosi conclusiva, sia per composizione sia per entità, non si discosta da quella valutata in precedenza. Prima di tutto, la neoplasia vescicale risulta, sulla base dei rilievi cistoscopici, attualmente emendata dalla terapia antiblastica locale con conservazione dell'organo interessato e follow up negativo per ripetizioni a distanza.
1 In secondo luogo, la cardiopatia appare, in base agli accertamenti prodotti in buon compenso emodinamico, così come per il passato. Infine, il processo degenerativo osteoarticolare, seppure diffuso ed evidente sul piano strumentale, comporta una limitazione funzionale contenuta, con buona conservazione delle attività motorie.
In conclusione, per quanto esposto in precedenza, la nostra valutazione medico-legale non può che essere in accordo con il giudizio espresso in precedenza e, pertanto, possiamo affermare che il Sig. non abbia i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento e, Parte_1 inoltre, risulti portatore di handicap ai sensi del comma 1, art 3 della L. 104/92.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, non smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario.
Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 18.11.2022 da ei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 03.04.2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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