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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 928/2023
Verbale di udienza del 28/11/2025
È presente l'Avv. Giuseppe Iandolo, per delega dell'Avv. Walter Perillo per la ricorrente
[...]
il quale si riporta alle proprie difese in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex Pt_1 adverso eccepito, dedotto e prodotto stante l'assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto.
Insiste nell'accoglimento del ricorso reiterando anche in questa sede quanto segue: il ricorso si fonda su due motivi principali, entrambi dirimenti e meritevoli di accoglimento:
l'intervenuta prescrizione del credito e la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico. Per quanto riguarda la prescrizione del credito contributivo abbiamo già ampiamente dedotto sul tema ma, giova precisare che: come esposto in atti, la cartella impugnata, notificata nel marzo 2023, si riferisce a crediti contributivi (contributo integrativo) e sanzioni per la annualità 2010. Sono trascorsi, pertanto, ben 13 anni tra la presunta insorgenza del credito e la notifica del primo atto con cui se ne é richiesta la riscossione. La disciplina applicabile ratione temporis ai contributi in oggetto è quella della prescrizione quinquennale;
la successiva modifica normativa introdotta dall'art. 66 della L.
n. 247/2012, che ha ripristinato il termine decennale per i crediti di non puó CP_1 avere efficacia retroattiva. Essa si applica solo a partire dalla sua entrata in vigore (2 febbraio
2013) e non puó incidere su crediti già sorti, come quelli del 2010, per i quali il termine di prescrizione era già quello quinquennale. In via subordinata, si insiste sulla nullità della cartella esattoriale per la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia della contestazione dell'addebito da parte della La nullità della notifica del prodromico avviso di CP_1 accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata;
non abbisognando di ulteriore istruttoria la presente impugnazione può essere decisa e pertanto, conclude come alle conclusioni in Parte_1 atti impugnando tutte le difese e conclusioni ex adverso formulate, discute la causa per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione al difensore antistatario. È presente l'avv. Giacomo Solimene, per delega dell'avv. Crescenzo
ER e nell'interesse di il quale si riporta a tutti i propri atti e verbali di causa e ne CP_2 chiede accoglimento. Chiede assegnarsi la causa a sentenza, con vittoria di spese e
1 competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. È presente, per la , CP_1
l'avv. Christian Cecere, il quale, nell'impugnare ogni avvera deduzione e conclusione, insiste nelle difese formulate in comparsa e nelle successive note di trattazione, confidando nelle difese e conclusioni tutte ivi contenute, anche sulla scorta della giurisprudenza di questo
Tribunale. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 928/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. PERILLO WALTER, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA indicata: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Roma, in persona del Procuratore , in qualità di Responsabile contenzioso Persona_1
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4 Per_2
- Roma repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Crescenzo ER e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) alla via Nazionale 233,
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., (c.f. indicato: , elettivamente domiciliata in Avellino alla Via S. P.IVA_2
Pescatori, 137, presso lo studio dell'avv. Christian Cecere, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti (indirizzo pec indicato: ; Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
3 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6/4/2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 012 2021 000 71760
65/000, notificata il 9/3/2023, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €.
610,84, per omesso versamento del contributo integrativo anno 2010.
L'istante cccepiva la prescrizione del credito e la invalidità della cartella per omessa preventiva contestazione dell'addebito. Rappresentava di non essere più iscritta alla CP_1 dal 2015.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare illegittima, nulla e/o annullare la Cartella esattoriale impugnata n. 012 2021 000 71760 65/000, dichiarare illegittima, nulla e/o annullare la Cartella esattoriale perché relativa a crediti prescritti. Condannare i resistenti al risarcimento dei danni patiti dall'attrice Con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute.
In particolare la deduceva la infondatezza delle difese avversarie e nel CP_1 contempo spiegava domanda riconvenzionale condizionata, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “A) in via preliminare, revocare la disposta sospensione dell'esecutività della cartella impugnata per insussistenza dei presupposti fondanti la domanda, e, in virtù della domanda riconvenzionale spiegata al capo 3) che precede - seppure avanzata in via gradata e condizionata all'accoglimento delle avverse eccezioni - si chiede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c., che l'adito Giudicante, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., voglia differire l'udienza già fissata, con conseguente onere a cura della cancelleria di notificare alla controparte la presente comparsa ed il conseguente decreto di rifissazione della prima udienza;
B) all'esito, rigettare la proposta opposizione, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
C) in via residuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'll.mo Giudice adito dovesse accogliere le contestazioni della professionista, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al precedente capo 3), accertare e dichiarare fondato il credito della , con conseguente condanna CP_1 della ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nel ruolo, pari ad €.
598,94, oltre interessi (in misura del 2,75% annui) dal dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80; D) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi di procedura, oltre accessori di legge”.
4 L' eccepiva la inammissibilità dell'opposizione per decorso Controparte_3 del termine ex art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa contributiva, rappresentando di essersi limitata ad eseguire il ruolo ordinario 2021/3811 trasmesso dall'ente.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non sussistendo i presupposti di legge;
2. in via preliminare, previa qualificazione dell'azione anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarare inammissibili e dunque non esaminabili perché tardive le eccezioni riguardanti vizi formali dell'atto e/o procedimentali (omessa notifica atti presupposti);
3. in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, o la mancanza di responsabilità, dell' con riguardo a tutte le Controparte_3 questioni inerenti la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore e, per l'effetto, tenerla indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio;
4. in subordine e nel merito, rigettare l'avversa domanda per i motivi innanzi esposti;
5. con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Innanzitutto sono inammissibili le eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente.
È noto che, nella parte in cui l'intimato denunci vizi formali della cartella esattoriale,
l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 617 c.p.c. e, quindi, il termine per proporla è di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente eccepito la nullità derivata della cartella per omessa preventiva contestazione dell'addebito, l'eccezione è tardiva e quindi inammissibile in quanto censura relativa alla regolarità formale della cartella impugnata, che, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta nel termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento (ossia entro il
29/3/2023).
4. Palesemente infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato dalla CP_1
Infatti, il termine di prescrizione, nel caso in esame, è di dieci anni, a norma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 e dell'art. 66 della legge n. 247/2012 (che nella sostanza ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980; cfr. Cass. n. 6729/2013; Trib. Roma n.
5 7131/2015; Trib. Milano n. 1978/2016 e numerose altre). Orbene, alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (cioè 03.02.2013) per le somme iscritte a ruolo (anno 2010) non era ancora maturata nemmeno la prescrizione quinquennale, dal momento che la ricorrente non ha trasmesso il. Mod. 5, relativo al reddito per l'anno 2010, sicchè il termine di prescrizione è rimasto sospeso (cfr. Cass. 35873/2021) e nessuna prescrizione può dirsi maturata.
5. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni sopra illustrate complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, con ricorso depositato in data 06.04.2023 e ritualmente notificato, Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di essi resistenti, in euro 251,00
(euroducentocinquantuno/00) per compenso, oltre VA e Cassa, se dovute, come per legge,
e rimborso spese generali, con attribuzione –quanto all'importo liquidato in favore di in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Controparte_3
Così deciso in Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
Settore lavoro e previdenza
R.G. 928/2023
Verbale di udienza del 28/11/2025
È presente l'Avv. Giuseppe Iandolo, per delega dell'Avv. Walter Perillo per la ricorrente
[...]
il quale si riporta alle proprie difese in atti. Impugna e contesta tutto quanto ex Pt_1 adverso eccepito, dedotto e prodotto stante l'assoluta infondatezza sia in fatto che in diritto.
Insiste nell'accoglimento del ricorso reiterando anche in questa sede quanto segue: il ricorso si fonda su due motivi principali, entrambi dirimenti e meritevoli di accoglimento:
l'intervenuta prescrizione del credito e la nullità della cartella per omessa notifica dell'atto prodromico. Per quanto riguarda la prescrizione del credito contributivo abbiamo già ampiamente dedotto sul tema ma, giova precisare che: come esposto in atti, la cartella impugnata, notificata nel marzo 2023, si riferisce a crediti contributivi (contributo integrativo) e sanzioni per la annualità 2010. Sono trascorsi, pertanto, ben 13 anni tra la presunta insorgenza del credito e la notifica del primo atto con cui se ne é richiesta la riscossione. La disciplina applicabile ratione temporis ai contributi in oggetto è quella della prescrizione quinquennale;
la successiva modifica normativa introdotta dall'art. 66 della L.
n. 247/2012, che ha ripristinato il termine decennale per i crediti di non puó CP_1 avere efficacia retroattiva. Essa si applica solo a partire dalla sua entrata in vigore (2 febbraio
2013) e non puó incidere su crediti già sorti, come quelli del 2010, per i quali il termine di prescrizione era già quello quinquennale. In via subordinata, si insiste sulla nullità della cartella esattoriale per la mancata notifica dell'atto presupposto, ossia della contestazione dell'addebito da parte della La nullità della notifica del prodromico avviso di CP_1 accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne inficiata per nullità derivata;
non abbisognando di ulteriore istruttoria la presente impugnazione può essere decisa e pertanto, conclude come alle conclusioni in Parte_1 atti impugnando tutte le difese e conclusioni ex adverso formulate, discute la causa per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi di lite con attribuzione al difensore antistatario. È presente l'avv. Giacomo Solimene, per delega dell'avv. Crescenzo
ER e nell'interesse di il quale si riporta a tutti i propri atti e verbali di causa e ne CP_2 chiede accoglimento. Chiede assegnarsi la causa a sentenza, con vittoria di spese e
1 competenze di giudizio da attribuirsi al procuratore antistatario. È presente, per la , CP_1
l'avv. Christian Cecere, il quale, nell'impugnare ogni avvera deduzione e conclusione, insiste nelle difese formulate in comparsa e nelle successive note di trattazione, confidando nelle difese e conclusioni tutte ivi contenute, anche sulla scorta della giurisprudenza di questo
Tribunale. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 928/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. PERILLO WALTER, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato: ; Email_1
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA indicata: ), con sede in Controparte_3 P.IVA_1
Roma, in persona del Procuratore , in qualità di Responsabile contenzioso Persona_1
a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_4 Per_2
- Roma repertorio nr 179856 raccolta nr 12275 del 20/04/2023, rappresentata e
[...] difesa, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Crescenzo ER e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Ariano Irpino (AV) alla via Nazionale 233,
(indirizzo PEC indicato: ; Email_2
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_5 rapp.te p.t., (c.f. indicato: , elettivamente domiciliata in Avellino alla Via S. P.IVA_2
Pescatori, 137, presso lo studio dell'avv. Christian Cecere, dal quale è rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti (indirizzo pec indicato: ; Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
3 *****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 6/4/2023 e regolarmente notificato alle parti resistenti, la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 012 2021 000 71760
65/000, notificata il 9/3/2023, con la quale veniva intimato il pagamento della somma di €.
610,84, per omesso versamento del contributo integrativo anno 2010.
L'istante cccepiva la prescrizione del credito e la invalidità della cartella per omessa preventiva contestazione dell'addebito. Rappresentava di non essere più iscritta alla CP_1 dal 2015.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare illegittima, nulla e/o annullare la Cartella esattoriale impugnata n. 012 2021 000 71760 65/000, dichiarare illegittima, nulla e/o annullare la Cartella esattoriale perché relativa a crediti prescritti. Condannare i resistenti al risarcimento dei danni patiti dall'attrice Con vittoria di spese e compensi di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione”.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute.
In particolare la deduceva la infondatezza delle difese avversarie e nel CP_1 contempo spiegava domanda riconvenzionale condizionata, rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “A) in via preliminare, revocare la disposta sospensione dell'esecutività della cartella impugnata per insussistenza dei presupposti fondanti la domanda, e, in virtù della domanda riconvenzionale spiegata al capo 3) che precede - seppure avanzata in via gradata e condizionata all'accoglimento delle avverse eccezioni - si chiede, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c., che l'adito Giudicante, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., voglia differire l'udienza già fissata, con conseguente onere a cura della cancelleria di notificare alla controparte la presente comparsa ed il conseguente decreto di rifissazione della prima udienza;
B) all'esito, rigettare la proposta opposizione, in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
C) in via residuale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'll.mo Giudice adito dovesse accogliere le contestazioni della professionista, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata al precedente capo 3), accertare e dichiarare fondato il credito della , con conseguente condanna CP_1 della ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme iscritte nel ruolo, pari ad €.
598,94, oltre interessi (in misura del 2,75% annui) dal dovuto al saldo, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 576/80; D) condannare la ricorrente al pagamento di spese e compensi di procedura, oltre accessori di legge”.
4 L' eccepiva la inammissibilità dell'opposizione per decorso Controparte_3 del termine ex art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa contributiva, rappresentando di essersi limitata ad eseguire il ruolo ordinario 2021/3811 trasmesso dall'ente.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato non sussistendo i presupposti di legge;
2. in via preliminare, previa qualificazione dell'azione anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarare inammissibili e dunque non esaminabili perché tardive le eccezioni riguardanti vizi formali dell'atto e/o procedimentali (omessa notifica atti presupposti);
3. in via principale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva, o la mancanza di responsabilità, dell' con riguardo a tutte le Controparte_3 questioni inerenti la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore e, per l'effetto, tenerla indenne da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal giudizio;
4. in subordine e nel merito, rigettare l'avversa domanda per i motivi innanzi esposti;
5. con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze di lite, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, il Tribunale ha deciso la causa con sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Innanzitutto sono inammissibili le eccezioni di carattere formale sollevate dalla parte ricorrente.
È noto che, nella parte in cui l'intimato denunci vizi formali della cartella esattoriale,
l'opposizione deve essere ricondotta all'art. 617 c.p.c. e, quindi, il termine per proporla è di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.
Nel caso di specie, avendo la ricorrente eccepito la nullità derivata della cartella per omessa preventiva contestazione dell'addebito, l'eccezione è tardiva e quindi inammissibile in quanto censura relativa alla regolarità formale della cartella impugnata, che, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto essere proposta nel termine di giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento (ossia entro il
29/3/2023).
4. Palesemente infondata, poi, è l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito contributivo azionato dalla CP_1
Infatti, il termine di prescrizione, nel caso in esame, è di dieci anni, a norma dell'art. 19 della legge n. 576/1980 e dell'art. 66 della legge n. 247/2012 (che nella sostanza ha fatto rivivere il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/1980; cfr. Cass. n. 6729/2013; Trib. Roma n.
5 7131/2015; Trib. Milano n. 1978/2016 e numerose altre). Orbene, alla data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (cioè 03.02.2013) per le somme iscritte a ruolo (anno 2010) non era ancora maturata nemmeno la prescrizione quinquennale, dal momento che la ricorrente non ha trasmesso il. Mod. 5, relativo al reddito per l'anno 2010, sicchè il termine di prescrizione è rimasto sospeso (cfr. Cass. 35873/2021) e nessuna prescrizione può dirsi maturata.
5. In conclusione, in ragione di tutte le motivazioni sopra illustrate complessivamente considerate, discende la decisione di cui in dispositivo.
6. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, consegue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore dei resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti della e dell' Parte_1 CP_1 [...]
, con ricorso depositato in data 06.04.2023 e ritualmente notificato, Controparte_3 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuno di essi resistenti, in euro 251,00
(euroducentocinquantuno/00) per compenso, oltre VA e Cassa, se dovute, come per legge,
e rimborso spese generali, con attribuzione –quanto all'importo liquidato in favore di in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Controparte_3
Così deciso in Avellino, 28/11/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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