Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/1967, n. 1844
CASS
Sentenza 19 luglio 1967

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Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facolta di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo,il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/1967, n. 1844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1844
    Data del deposito : 19 luglio 1967

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