CASS
Sentenza 19 luglio 1967
Sentenza 19 luglio 1967
Massime • 1
Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facolta di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo,il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/07/1967, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1967 |
Testo completo
Nell'espropriazione di beni indivisi, ove il giudice dell'esecuzione si avvalga della facolta di disporre che si proceda alla divisione, viene ad instaurarsi un ordinario giudizio di cognizione del tutto autonomo rispetto al processo esecutivo,il quale rimane di diritto sospeso fino a quando non sia in concreto individuato l'oggetto dell'espropriazione.*