Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2025, proposto da
HI D’Elia, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 marzo 2026 il dott. AL CA, nessuno intervenuto per la ricorrente;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il “… Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire a HI D’Elia, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione per non esserle stato poi fornito quanto dovuto, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si ordini all’Amministrazione di “… mettere a disposizione del ricorrente mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente, l’importo di € 1500 per gli a.s. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 …” e che si “… provveda alla fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 18 luglio 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 3 aprile 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione statale al pagamento di una somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’esecuzione del giudicato effettuata in via sostitutiva dal Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5/2025 in data 7 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti, oltre alla corresponsione dell’eventuale somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm. (nella misura specificata in motivazione);
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta della ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato, riconoscendo all’interessata anche quanto dovutole ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cod.proc.amm.;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL CA |
IL SEGRETARIO